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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4240/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 4240/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni NIGRA
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“nel merito: accogliere il presente ricorso per i motivi sopra esposti e conseguentemente annullare il decreto di rigetto emesso dal Questore di Torino in data 16/12/2024 (n. 2336/24) perché illegittimo e infondato e ordinare alla Questura di Torino il rilascio al sig. dell'aggiornamento del permesso di Parte_1 soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Nulla si chiede in riferimento ai compensi e alle spese di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.2.2025, il ricorrente ha impugnato il decreto emesso dal
Questore di Torino in data 16.12.2024, con il quale era stata rigettata la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
1 Con decreto del 10.3.2025, il Tribunale di Torino fissava udienza di comparizione delle parti al 26.5.2025.
Con memoria in data 13.5.2025, prima della costituzione in giudizio del convenuto, CP_1
il sig. ha depositato istanza di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., dando Pt_1
atto che – nelle more del giudizio – la Pubblica Amministrazione aveva provveduto in autotutela a rilasciare al ricorrente l'invocato titolo di soggiorno.
Si rileva che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. la rinuncia non necessita di accettazione, non essendo come detto ancora intervenuta la costituzione in giudizio della controparte.
Nella specie, operando il giudice istruttore come giudice unico, l'estinzione va dichiarata con sentenza, e non con ordinanza, trattandosi di un provvedimento idoneo a definire il giudizio, emesso dall'organo investito della decisione della causa (cfr. Cass. 20631/2011, Id.
13760/2006, Id. 8092/2004 e Id. 14889/2002).
Su richiesta della parte costituita, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
− dichiara estinto il processo;
− compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 14 maggio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 4240/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni NIGRA
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“nel merito: accogliere il presente ricorso per i motivi sopra esposti e conseguentemente annullare il decreto di rigetto emesso dal Questore di Torino in data 16/12/2024 (n. 2336/24) perché illegittimo e infondato e ordinare alla Questura di Torino il rilascio al sig. dell'aggiornamento del permesso di Parte_1 soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Nulla si chiede in riferimento ai compensi e alle spese di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.2.2025, il ricorrente ha impugnato il decreto emesso dal
Questore di Torino in data 16.12.2024, con il quale era stata rigettata la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
1 Con decreto del 10.3.2025, il Tribunale di Torino fissava udienza di comparizione delle parti al 26.5.2025.
Con memoria in data 13.5.2025, prima della costituzione in giudizio del convenuto, CP_1
il sig. ha depositato istanza di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., dando Pt_1
atto che – nelle more del giudizio – la Pubblica Amministrazione aveva provveduto in autotutela a rilasciare al ricorrente l'invocato titolo di soggiorno.
Si rileva che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. la rinuncia non necessita di accettazione, non essendo come detto ancora intervenuta la costituzione in giudizio della controparte.
Nella specie, operando il giudice istruttore come giudice unico, l'estinzione va dichiarata con sentenza, e non con ordinanza, trattandosi di un provvedimento idoneo a definire il giudizio, emesso dall'organo investito della decisione della causa (cfr. Cass. 20631/2011, Id.
13760/2006, Id. 8092/2004 e Id. 14889/2002).
Su richiesta della parte costituita, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
− dichiara estinto il processo;
− compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 14 maggio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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