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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/11/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4867/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4867/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in PA GN (MI) Via AU n. 12; e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
AG (MI) Via Alessandro Volta n. 179, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria De Giorgio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Montepaone (CZ), Via I Maggio n. 21, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in PA GN il 27.06.2015 e iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di PA GN al n. 26, P. 1, anno 2015, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
2. nulla a provvedersi in merito alla casa coniugale, in quanto la stessa, di proprietà dei genitori del sig.
, è rimasta nella sua disponibilità, essendosi da tempo la sig.ra di comune accordo con il Pt_1 Pt_2 marito, trasferitasi altrove assieme alla figlia AU;
3. la figlia minore AU verrà affidata in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice;
4. il sig. potrà tenere con sé la figlia AU una sera a settimana, da concordare con la sig.ra Pt_1
fino ad ora di cena compresa;
la minore potrà pernottare con il padre ogni quindici giorni dal Pt_2 venerdì sera alle 19.30 alla domenica alle 19.00. Ovviamente nei giorni e nei periodi in cui la figlia sarà con il padre, lo stesso curerà il rispetto dei suoi impegni, scolastici (compiti, frequenza di corsi, ecc.), medici, ludici o di altro genere. Quanto alla regolamentazione dei periodi di festività, gli stessi saranno così regolati:
- nel periodo estivo, da metà-fine giugno a fine agosto-inizio settembre, la minore starà, come di consueto, con i nonni materni in Sicilia, salvo il diritto per la nonna paterna di portare con sé la bambina in Calabria per consentirle di trascorrere dei giorni al mare, in tal caso il periodo di vacanze sarà concordemente diviso tra i nonni.
- nel medesimo periodo, nella parte in cui lo stesso coincida con le ferie dei genitori, in genere nel mese di agosto, la bambina starà quindici giorni con il padre e quindici giorni con la madre. Qualora le settimane di ferie dei genitori coincidano, la minore starà una settimana con ciascuno di essi, andando gli stessi a recuperare la settimana rimanente durante l'arco dell'anno, previo accordo;
- nel caso in cui venga meno la volontà di uno dei genitori, per giusto e comprovato motivo, di far trascorre alla piccola AU il periodo estivo (giugno-settembre) in Sicilia e/o in Calabria con i genitori, il genitore dissenziente si assumerà l'onere economico di sostenere le spese (campi estivi, baby sitter ecc.) necessarie per garantire la custodia e vigilanza sulla bambina, consentendo contestualmente alla stessa di impiegare in modo costruttivo il proprio tempo, nell'arco della giornata in cui i genitori sono impegnati a lavoro.
- vacanze natalizie: la minore trascorrerà con la madre i giorni 24, 25 e 26 dicembre e con il padre i giorni 30, 31 dicembre e 1 gennaio, con alternanza annuale, a partire dalle festività 2024;
- vacanze pasquali: la minore trascorrerà il giorno di Pasqua e Pasquetta a partire dall'anno 2025 con il padre e poi in alternanza con la madre, con cadenza annuale;
- quanto al compleanno, potrà essere trascorso insieme in caso di concordia, diversamente i genitori opteranno per trascorrerlo ad anni alterni o con modalità che consentano di festeggiarlo con entrambi i genitori separatamente (ad esempio a pranzo con uno e a cena con l'altro);
- le altre festività riconosciute, compresa quella patronale, saranno trascorsi in alternanza, uno con la madre e uno con il padre (a titolo esemplificativo: 25 aprile con la mamma, 1° maggio con il papà, 2 giugno con la mamma, ecc.);
5. il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento della figlia la somma di € 300,00 mensili, da Pt_1 versarsi entro il 7 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. Nella somma è ricompreso il costo della mensa scolastica, mentre rimangono esclusi sport, visite mediche, cure, medicinali;
6. L'importo dell'assegno di invalidità percepito dalla piccola AU verrà, di comune accordo i genitori, versato su un libretto postale intestato alla minore, il cui saldo sarà a disposizione della stessa al raggiungimento della maggiore età, salvo eventi urgenti e non prevedibili relativi alla sua salute.
7. la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico per la figlia, il relativo importo quindi verrà versato Pt_2 dal sig. alla stessa, nel caso in cui risulti il percettore principale;
Pt_1
8. il sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, dovendosi intendere per Pt_1 tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche (diverse dalla mensa), sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
9. nessun assegno fra coniugi che sono economicamente indipendenti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 656/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 18/07/2024 e pubblicata in data 29/08/2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 12/07/2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
27/06/2015 (atto n. 26 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di PA GN), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di PA GN, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4867/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in PA GN (MI) Via AU n. 12; e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
AG (MI) Via Alessandro Volta n. 179, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria De Giorgio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Montepaone (CZ), Via I Maggio n. 21, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in PA GN il 27.06.2015 e iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di PA GN al n. 26, P. 1, anno 2015, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
2. nulla a provvedersi in merito alla casa coniugale, in quanto la stessa, di proprietà dei genitori del sig.
, è rimasta nella sua disponibilità, essendosi da tempo la sig.ra di comune accordo con il Pt_1 Pt_2 marito, trasferitasi altrove assieme alla figlia AU;
3. la figlia minore AU verrà affidata in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice;
4. il sig. potrà tenere con sé la figlia AU una sera a settimana, da concordare con la sig.ra Pt_1
fino ad ora di cena compresa;
la minore potrà pernottare con il padre ogni quindici giorni dal Pt_2 venerdì sera alle 19.30 alla domenica alle 19.00. Ovviamente nei giorni e nei periodi in cui la figlia sarà con il padre, lo stesso curerà il rispetto dei suoi impegni, scolastici (compiti, frequenza di corsi, ecc.), medici, ludici o di altro genere. Quanto alla regolamentazione dei periodi di festività, gli stessi saranno così regolati:
- nel periodo estivo, da metà-fine giugno a fine agosto-inizio settembre, la minore starà, come di consueto, con i nonni materni in Sicilia, salvo il diritto per la nonna paterna di portare con sé la bambina in Calabria per consentirle di trascorrere dei giorni al mare, in tal caso il periodo di vacanze sarà concordemente diviso tra i nonni.
- nel medesimo periodo, nella parte in cui lo stesso coincida con le ferie dei genitori, in genere nel mese di agosto, la bambina starà quindici giorni con il padre e quindici giorni con la madre. Qualora le settimane di ferie dei genitori coincidano, la minore starà una settimana con ciascuno di essi, andando gli stessi a recuperare la settimana rimanente durante l'arco dell'anno, previo accordo;
- nel caso in cui venga meno la volontà di uno dei genitori, per giusto e comprovato motivo, di far trascorre alla piccola AU il periodo estivo (giugno-settembre) in Sicilia e/o in Calabria con i genitori, il genitore dissenziente si assumerà l'onere economico di sostenere le spese (campi estivi, baby sitter ecc.) necessarie per garantire la custodia e vigilanza sulla bambina, consentendo contestualmente alla stessa di impiegare in modo costruttivo il proprio tempo, nell'arco della giornata in cui i genitori sono impegnati a lavoro.
- vacanze natalizie: la minore trascorrerà con la madre i giorni 24, 25 e 26 dicembre e con il padre i giorni 30, 31 dicembre e 1 gennaio, con alternanza annuale, a partire dalle festività 2024;
- vacanze pasquali: la minore trascorrerà il giorno di Pasqua e Pasquetta a partire dall'anno 2025 con il padre e poi in alternanza con la madre, con cadenza annuale;
- quanto al compleanno, potrà essere trascorso insieme in caso di concordia, diversamente i genitori opteranno per trascorrerlo ad anni alterni o con modalità che consentano di festeggiarlo con entrambi i genitori separatamente (ad esempio a pranzo con uno e a cena con l'altro);
- le altre festività riconosciute, compresa quella patronale, saranno trascorsi in alternanza, uno con la madre e uno con il padre (a titolo esemplificativo: 25 aprile con la mamma, 1° maggio con il papà, 2 giugno con la mamma, ecc.);
5. il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento della figlia la somma di € 300,00 mensili, da Pt_1 versarsi entro il 7 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. Nella somma è ricompreso il costo della mensa scolastica, mentre rimangono esclusi sport, visite mediche, cure, medicinali;
6. L'importo dell'assegno di invalidità percepito dalla piccola AU verrà, di comune accordo i genitori, versato su un libretto postale intestato alla minore, il cui saldo sarà a disposizione della stessa al raggiungimento della maggiore età, salvo eventi urgenti e non prevedibili relativi alla sua salute.
7. la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico per la figlia, il relativo importo quindi verrà versato Pt_2 dal sig. alla stessa, nel caso in cui risulti il percettore principale;
Pt_1
8. il sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, dovendosi intendere per Pt_1 tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche (diverse dalla mensa), sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
9. nessun assegno fra coniugi che sono economicamente indipendenti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 656/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 18/07/2024 e pubblicata in data 29/08/2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 12/07/2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
27/06/2015 (atto n. 26 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di PA GN), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di PA GN, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi