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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 796/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PA ANDREA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3357/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036907625000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036907625000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036907625000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036907625000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti della ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione e dell'Agenzia delle Entrate IO (ADER) la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 10.2.25, per ruoli riguardanti tassa di smaltimento rifiuti anni 2009-2012.
Ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti (in particolare, l'intimazione richiamata nella cartella)
e la prescrizione della pretesa.
L'ADER si è costituita, rivendicando la legittimità della procedura di riscossione ed assumendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria, riferibili all'ente impositore.
Anche l'ATO si è costituita, assumendo, in particolare, che l'intimazione richiamata in cartella era stata regolarmente notificata.
Il ricorrente ha inoltre depositato memorie illustrative.
All'udienza odierna, celebrata come da verbale, è stata assunta la decisione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'ATO non ha infatti provato il perfezionamento della notifica dell'atto, asseritamente notificato, costituente il titolo per l'iscrizione a ruolo, ossia l'intimazione di pagamento n. 301292 del 29.7.19, asseritamente notificata il 30.11.19.
Infatti, la documentazione prodotta non attesta affatto l'avvenuta notifica dell'intimazione, poiché il relativo esito è “trasferito” e se tale trasferimento abbia dato luogo ad una situazione di irreperibilità assoluta o relativa, ovvero se siano stati curati gli adempimenti normativamente prescritti, nelle due distinte ipotesi, ai fini del perfezionamento della notifica.
Pertanto, l'intimazione richiamata in cartella, a cagione del relativo difetto di notifica, non può fungere da idoneo titolo per l'iscrizione a ruolo.
Ciò importa l'accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione.”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna gli uffici convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 278,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Messina, il 5 febbraio 2026
Il giudice unico
AN AN
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PA ANDREA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3357/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036907625000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036907625000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036907625000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036907625000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti della ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione e dell'Agenzia delle Entrate IO (ADER) la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 10.2.25, per ruoli riguardanti tassa di smaltimento rifiuti anni 2009-2012.
Ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti (in particolare, l'intimazione richiamata nella cartella)
e la prescrizione della pretesa.
L'ADER si è costituita, rivendicando la legittimità della procedura di riscossione ed assumendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria, riferibili all'ente impositore.
Anche l'ATO si è costituita, assumendo, in particolare, che l'intimazione richiamata in cartella era stata regolarmente notificata.
Il ricorrente ha inoltre depositato memorie illustrative.
All'udienza odierna, celebrata come da verbale, è stata assunta la decisione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'ATO non ha infatti provato il perfezionamento della notifica dell'atto, asseritamente notificato, costituente il titolo per l'iscrizione a ruolo, ossia l'intimazione di pagamento n. 301292 del 29.7.19, asseritamente notificata il 30.11.19.
Infatti, la documentazione prodotta non attesta affatto l'avvenuta notifica dell'intimazione, poiché il relativo esito è “trasferito” e se tale trasferimento abbia dato luogo ad una situazione di irreperibilità assoluta o relativa, ovvero se siano stati curati gli adempimenti normativamente prescritti, nelle due distinte ipotesi, ai fini del perfezionamento della notifica.
Pertanto, l'intimazione richiamata in cartella, a cagione del relativo difetto di notifica, non può fungere da idoneo titolo per l'iscrizione a ruolo.
Ciò importa l'accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione.”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna gli uffici convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 278,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Messina, il 5 febbraio 2026
Il giudice unico
AN AN