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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1866/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
PERLINGIERI ALESSANDRO, Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15796/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l. Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 1 Nominativo_1 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 588/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato il Fermo amministrativo n. 20240002158560120346464 di euro 22.959,42, su due beni mobili registrati (un motociclo e un'autovettura) che sostiene conosciuto a seguito di due visure del PRA eseguite prima di un acquisto di uno scooter, alla data del 17.06.2025.
Oppone la mancata notifica dell'atto prodromico al desunto atto di Nominativo_1 (il Preavviso di fermo Amministrativo) e del Fermo amministrativo, che sostiene di aver conosciuto solo con la visura che ha versato in atti.
Il ricorso è stato prodotto nei confronti di Resistente_1, di Municipia Spa e del Comune di Napoli.
Si è costituito il Comune di Napoli che ha dedotto la pretesa in relazione ad accertamenti IMU notificati per gli anni d'imposta 2017 2018 2019 2020, ed ha versato in atti i referti delle notifiche avvenute in data
17.02.2023.
Si è costituito con unica difesa Municipia spa in ragione delle attività di accertamento e riscossione dei tributi affidate da questa alla Resistente_1 Srl che ha dedotto di aver notificato la comunicazione d'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati in data 2.01.2025.
In data 12.01.2026 il ricorrente ha prodotto in atti l'attestazione della denuncia querela di falso presentata presso il Commissariato di PS “San Paolo” in Napoli avverso il riconoscimento degli atti di notifica del comune eseguiti in data 17.02.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La resistente ha documentato di aver notificato la comunicazione di avvenuta apposizione del fermo a mezzo dell'invio di raccomandata AR del 7.11.2024 (annotata del suo numero sulla busta); atto non consegnato in assenza del destinatario, ma con annotazione del deposito presso l'ufficio postale e preventiva annotazione di rilascio di comunicazione del deposito del 26.11.2024, e compiuta giacenza, in data evidenziata da timbro rportante la data del 2.01.2025.
Va altresì osservato che, sull'impugnabilità dell'atto assunto non notificato, deve prevalere un interesse specifico all'azione e, dunque, che l'affermazione del ricorrente non è sufficiente per sostenersi di non aver potuto dare in permuta l'autoveicolo in fase di altro acquisto, in quanto non documentato dal medesimo che il pregiudizio sussisteva al momento dell'acquisto, in data del 17.06.2025 (art. 12 comma 4 bis del DPR
602/73). In ultimo, la denuncia querela non dimostrata di essere stata introdotta con il giudizio civile non è causa d'interruzione del processo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rimborsare le spese di lite ai resistenti, liquidandole in favore di ciascuna in euro 1000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% iva cp, se dovuti.
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Alessandro Perlingieri dr. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
PERLINGIERI ALESSANDRO, Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15796/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l. Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 1 Nominativo_1 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 588/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato il Fermo amministrativo n. 20240002158560120346464 di euro 22.959,42, su due beni mobili registrati (un motociclo e un'autovettura) che sostiene conosciuto a seguito di due visure del PRA eseguite prima di un acquisto di uno scooter, alla data del 17.06.2025.
Oppone la mancata notifica dell'atto prodromico al desunto atto di Nominativo_1 (il Preavviso di fermo Amministrativo) e del Fermo amministrativo, che sostiene di aver conosciuto solo con la visura che ha versato in atti.
Il ricorso è stato prodotto nei confronti di Resistente_1, di Municipia Spa e del Comune di Napoli.
Si è costituito il Comune di Napoli che ha dedotto la pretesa in relazione ad accertamenti IMU notificati per gli anni d'imposta 2017 2018 2019 2020, ed ha versato in atti i referti delle notifiche avvenute in data
17.02.2023.
Si è costituito con unica difesa Municipia spa in ragione delle attività di accertamento e riscossione dei tributi affidate da questa alla Resistente_1 Srl che ha dedotto di aver notificato la comunicazione d'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati in data 2.01.2025.
In data 12.01.2026 il ricorrente ha prodotto in atti l'attestazione della denuncia querela di falso presentata presso il Commissariato di PS “San Paolo” in Napoli avverso il riconoscimento degli atti di notifica del comune eseguiti in data 17.02.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La resistente ha documentato di aver notificato la comunicazione di avvenuta apposizione del fermo a mezzo dell'invio di raccomandata AR del 7.11.2024 (annotata del suo numero sulla busta); atto non consegnato in assenza del destinatario, ma con annotazione del deposito presso l'ufficio postale e preventiva annotazione di rilascio di comunicazione del deposito del 26.11.2024, e compiuta giacenza, in data evidenziata da timbro rportante la data del 2.01.2025.
Va altresì osservato che, sull'impugnabilità dell'atto assunto non notificato, deve prevalere un interesse specifico all'azione e, dunque, che l'affermazione del ricorrente non è sufficiente per sostenersi di non aver potuto dare in permuta l'autoveicolo in fase di altro acquisto, in quanto non documentato dal medesimo che il pregiudizio sussisteva al momento dell'acquisto, in data del 17.06.2025 (art. 12 comma 4 bis del DPR
602/73). In ultimo, la denuncia querela non dimostrata di essere stata introdotta con il giudizio civile non è causa d'interruzione del processo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rimborsare le spese di lite ai resistenti, liquidandole in favore di ciascuna in euro 1000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% iva cp, se dovuti.
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Alessandro Perlingieri dr. Michelangelo Petruzziello