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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 21/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Milesi Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 20/11/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. ELENA GENNARI, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
30/03/1987 rappresentato e difeso dall'avv. MIMMA AIELLO, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
NOTE DEPOSITATE TELEMATICAMENTE RISPETTIVAMENTE IL 25.02.2025 E IL 27.02.2025, DI SEGUITO
RIPORTATE:” a) affidare i figli minori, e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Persona_2
prevalente presso la madre con la quale continueranno ad abitare in Offanengo CR via San
Francesco d'Assisi n. 17;
a) disporre che il signor possa vedere e tenere con sé i figli, durante la settimana, CP_1 presso l'abitazione della madre compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali degli stessi e in considerazione dei propri impegni lavorativi, quando vorrà, previo congruo preavviso telefonico alla madre e comunque a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica alle ore
20.00 quando il signor accompagnerà loro presso l'abitazione della madre;
CP_1
b) disporre che per quanto riguarda le festività di Pasqua e Natale viene stabilito il criterio dell'alternanza, cosicché, ad anni alterni, i minori trascorreranno le festività di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con un genitore pernottando presso il medesimo e le festività del Santo Natale e S. FA con l'altro, il medesimo criterio "dell'alternanza" dovrà valere anche per le altre festività annuali e ponti. Salvo deroga per impegni lavorativi di entrambi i coniugi che dovranno essere comunicati all'altro coniuge con congruo preavviso;
c) disporre che il padre terrà con sé i minori due settimane anche non consecutive per le vacanze estive da concordare entro il 30 di aprile di ogni anno. Anche in detto periodo il signor CP_1 provvederà al versamento dell'assegno di mantenimento relativo ai due figli;
d) disporre che il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento dei due figli CP_1 la somma mensile di € 150,00= mensili per ciascuna figlio, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT. La corresponsione della suddetta somma avverrà entro e non oltre il giorno
20 (venti) di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
e) disporre che gli assegni unici in favore dei due figli vengano percepiti nella misura del 100% dalla sig.ra ; Parte_1
f) porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i minori secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Cremona da intendersi qui richiamato. Il genitore che anticiperà la spesa potrà ottenere il rimborso, a fronte dell'esibizione dei relativi giustificativi, nella misura del 50% da parte dell'altro genitore. Si precisa che le spese relative alla baby sitter saranno a carico del genitore che chiede il servizio. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro
(anche a mezzo di messaggio Whatsapp/email) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (anche a mezzo di messaggio
Whatsapp/email con prova di avvenuta ricezione di ricevimento del messaggio Whatsapp/email dell'altra parte, ossia la risposta di avvenuta ricezione della richiesta) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 20 giorni. In caso di rimborso, questo dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi all'invio della documentazione.
g) le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni della abituale dimora
e/o residenza;
h) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, autorizzando l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
i) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti;
j) con ogni riserva e salvezza”.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 20.11.2024, premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con , unione dalla quale sono nati i figli (nato a CP_1 Per_1
Brescia il 16.02.2016) e (nata a [...] il [...]), chiedeva a questo Tribunale di Per_2
disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni meglio precisate in ricorso.
Con comparsa depositata il 31.01.2025, si costituiva in giudizio domandando CP_1
l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre, e la regolamentazione delle visite come meglio indicate in comparsa. Il resistente quantificava il proprio onere di mantenimento a favore della prole nella misura complessiva di € 300,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie.
Nelle more del giudizio, con istanza congiunta in atti, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo. Pertanto, all'udienza del 27.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, le parti chiedevano al Tribunale di accogliere le conclusioni congiunte, come sopra trascritte,
e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 20.05.2025.
*
La responsabilità genitoriale
Osserva preliminarmente il Collegio che, stante il pieno accordo tra le parti, risulta evidentemente superfluo l'ascolto giudiziale di (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
3.08.2021) ex art. 473 bis.4 c.p.c., vista anche l'età dei minori.
Ciò posto, nel merito, può essere accolta la domanda formulata dalle parti di affidamento condiviso della prole a entrambi i genitori. Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, infatti, pur essendo emersa una forte conflittualità tra gli ex conviventi, con reciproche accuse e recriminazioni, le parti hanno dimostrato di essere in grado di raggiungere accordi nell'interesse dei figli, impegnandosi a individuare una soluzione condivisa di gestione della prole a seguito della disgregazione del nucleo.
Così agendo, hanno dato prova di possedere adeguate Parte_1 CP_1 risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale. Dunque, non emergendo elementi di segno negativo, può essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, e deve pertanto disporsi l'affidamento condiviso dei due minori a entrambi i genitori, in quanto soluzione maggiormente rispondente all'interesse della prole, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità.
e rimarranno collocati presso la madre, con la quale sono sempre rimasti a vivere, Per_1 Per_2
come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti fin dagli atti introduttivi.
Quanto ai tempi di frequentazione paterna, ritiene il Collegio che questo aspetto possa essere regolamentato secondo quanto concordato dalle parti, tenendo conto dell'età dei minori, delle esigenze di stabilità degli stessi e degli impegni delle parti, elementi che non consentono una diversa modulazione del diritto di visita così come meglio valutato dai genitori.
In definitiva, ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo raggiunto siano in grado di assicurare a e un sano percorso di crescita e un equilibrato rapporto con Per_1 Per_2
ciascun genitore, nel rispetto dei loro bisogni emotivi e affettivi. Si provvede pertanto come in dispositivo recependo le conclusioni delle parti;
sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole.
*
Le statuizioni economiche
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto dell'accordo, non presentando esso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando gli impegni economici idonei ad assicurare ai minori e condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. Per_1 Per_2
In specie, a dichiarato di essere impiegata come operaia presso Parte_1 CP_2
Nel 2023, ella ha maturato redditi da lavoro dipendente pari a € 17036 (mod. 730/2024) e nel 2022 pari a € 13265 (mod. 730/2023). La medesima ricorrente è proprietaria della casa familiare gravata da mutuo, con rata mensile pari a circa € 416.
, invece, ha dichiarato di essersi licenziato a causa delle sue condizioni di salute CP_1
e di aver in seguito reperito occupazioni precarie. Le dichiarazioni fiscali in atti danno evidenza di un reddito annuo di € 29133,77 nel 2023 (C.U. 2024) e di € 26052,61 nel 2022 (C.U. 2023). Dunque, alla luce dei dati disponibili, la pattuizione di un contributo paterno al mantenimento ordinario della prole pari a € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (come in dispositivo meglio precisato), appare del tutto adeguato, nella valutazione delle posizioni personali ed economico-patrimoniali delle parti, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato dalle parti stesse.
Del resto, rinunciando alla sua quota dell'assegno unico, il padre contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
* le spese di lite
Considerato il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1) AFFIDA i minori (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
3.08.2021) in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica (attualmente in Offanengo, via San Francesco
d'Assisi 17).
2) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli con i seguenti tempi e modalità: durante la settimana, presso l'abitazione della madre compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali degli stessi e in considerazione dei propri impegni lavorativi, quando vorrà, previo congruo preavviso telefonico alla madre;
a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica alle ore 20.00 quando il padre accompagnerà i minori presso l'abitazione della madre. Durante le festività di Pasqua e Natale viene stabilito il criterio dell'alternanza, cosicché, ad anni alterni, i minori trascorreranno le festività di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo con un genitore pernottando presso il medesimo e le festività del Santo
Natale e S. FA con l'altro, il medesimo criterio dell'alternanza dovrà valere anche per le altre festività annuali e ponti;
per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i minori due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 di aprile di ogni anno;
anche in detto periodo provvederà al versamento dell'assegno di mantenimento CP_1
relativo ai due figli;
sono in ogni caso fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole ovvero deroghe per impegni lavorativi di entrambi i genitori che dovranno essere comunicati all'altro genitore con congruo preavviso.
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei CP_1 due figli mediante il versamento alla madre della somma mensile di € 150,00 mensili per ciascuna figlio (€ 300 complessivi), somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese.
4) DISPONE che i genitori concorrano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie come da come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di
Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato in quanto compatibile;
il genitore che anticiperà la spesa potrà ottenere il rimborso del 50% a fronte dell'esibizione dei relativi giustificativi;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche a mezzo di messaggio Whatsapp/email) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (anche a mezzo di messaggio Whatsapp/email con prova di avvenuta ricezione di ricevimento del messaggio Whatsapp/email dell'altra parte, ossia la risposta di avvenuta ricezione della richiesta) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 20 giorni. In caso di rimborso, questo dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi all'invio della documentazione. Le spese relative alla baby sitter saranno a carico del genitore che chiede il servizio.
5) DISPONE che, su accordo delle parti, l'assegno unico venga percepito integralmente da
Parte_1
6) DÀ ATTO che i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni della abituale dimora e/o residenza.
7) DÀ ATTO che i genitori dichiarano sin d'ora di acconsentire al rilascio e/o rinnovo di passaporto e ogni altro documento valido per l'espatrio.
8) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 20.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Andrea Milesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Milesi Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 20/11/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. ELENA GENNARI, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
30/03/1987 rappresentato e difeso dall'avv. MIMMA AIELLO, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
NOTE DEPOSITATE TELEMATICAMENTE RISPETTIVAMENTE IL 25.02.2025 E IL 27.02.2025, DI SEGUITO
RIPORTATE:” a) affidare i figli minori, e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Persona_2
prevalente presso la madre con la quale continueranno ad abitare in Offanengo CR via San
Francesco d'Assisi n. 17;
a) disporre che il signor possa vedere e tenere con sé i figli, durante la settimana, CP_1 presso l'abitazione della madre compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali degli stessi e in considerazione dei propri impegni lavorativi, quando vorrà, previo congruo preavviso telefonico alla madre e comunque a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica alle ore
20.00 quando il signor accompagnerà loro presso l'abitazione della madre;
CP_1
b) disporre che per quanto riguarda le festività di Pasqua e Natale viene stabilito il criterio dell'alternanza, cosicché, ad anni alterni, i minori trascorreranno le festività di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con un genitore pernottando presso il medesimo e le festività del Santo Natale e S. FA con l'altro, il medesimo criterio "dell'alternanza" dovrà valere anche per le altre festività annuali e ponti. Salvo deroga per impegni lavorativi di entrambi i coniugi che dovranno essere comunicati all'altro coniuge con congruo preavviso;
c) disporre che il padre terrà con sé i minori due settimane anche non consecutive per le vacanze estive da concordare entro il 30 di aprile di ogni anno. Anche in detto periodo il signor CP_1 provvederà al versamento dell'assegno di mantenimento relativo ai due figli;
d) disporre che il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento dei due figli CP_1 la somma mensile di € 150,00= mensili per ciascuna figlio, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT. La corresponsione della suddetta somma avverrà entro e non oltre il giorno
20 (venti) di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
e) disporre che gli assegni unici in favore dei due figli vengano percepiti nella misura del 100% dalla sig.ra ; Parte_1
f) porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i minori secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Cremona da intendersi qui richiamato. Il genitore che anticiperà la spesa potrà ottenere il rimborso, a fronte dell'esibizione dei relativi giustificativi, nella misura del 50% da parte dell'altro genitore. Si precisa che le spese relative alla baby sitter saranno a carico del genitore che chiede il servizio. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro
(anche a mezzo di messaggio Whatsapp/email) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (anche a mezzo di messaggio
Whatsapp/email con prova di avvenuta ricezione di ricevimento del messaggio Whatsapp/email dell'altra parte, ossia la risposta di avvenuta ricezione della richiesta) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 20 giorni. In caso di rimborso, questo dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi all'invio della documentazione.
g) le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni della abituale dimora
e/o residenza;
h) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, autorizzando l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
i) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti;
j) con ogni riserva e salvezza”.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 20.11.2024, premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con , unione dalla quale sono nati i figli (nato a CP_1 Per_1
Brescia il 16.02.2016) e (nata a [...] il [...]), chiedeva a questo Tribunale di Per_2
disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni meglio precisate in ricorso.
Con comparsa depositata il 31.01.2025, si costituiva in giudizio domandando CP_1
l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre, e la regolamentazione delle visite come meglio indicate in comparsa. Il resistente quantificava il proprio onere di mantenimento a favore della prole nella misura complessiva di € 300,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie.
Nelle more del giudizio, con istanza congiunta in atti, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo. Pertanto, all'udienza del 27.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, le parti chiedevano al Tribunale di accogliere le conclusioni congiunte, come sopra trascritte,
e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 20.05.2025.
*
La responsabilità genitoriale
Osserva preliminarmente il Collegio che, stante il pieno accordo tra le parti, risulta evidentemente superfluo l'ascolto giudiziale di (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
3.08.2021) ex art. 473 bis.4 c.p.c., vista anche l'età dei minori.
Ciò posto, nel merito, può essere accolta la domanda formulata dalle parti di affidamento condiviso della prole a entrambi i genitori. Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, infatti, pur essendo emersa una forte conflittualità tra gli ex conviventi, con reciproche accuse e recriminazioni, le parti hanno dimostrato di essere in grado di raggiungere accordi nell'interesse dei figli, impegnandosi a individuare una soluzione condivisa di gestione della prole a seguito della disgregazione del nucleo.
Così agendo, hanno dato prova di possedere adeguate Parte_1 CP_1 risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale. Dunque, non emergendo elementi di segno negativo, può essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, e deve pertanto disporsi l'affidamento condiviso dei due minori a entrambi i genitori, in quanto soluzione maggiormente rispondente all'interesse della prole, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità.
e rimarranno collocati presso la madre, con la quale sono sempre rimasti a vivere, Per_1 Per_2
come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti fin dagli atti introduttivi.
Quanto ai tempi di frequentazione paterna, ritiene il Collegio che questo aspetto possa essere regolamentato secondo quanto concordato dalle parti, tenendo conto dell'età dei minori, delle esigenze di stabilità degli stessi e degli impegni delle parti, elementi che non consentono una diversa modulazione del diritto di visita così come meglio valutato dai genitori.
In definitiva, ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo raggiunto siano in grado di assicurare a e un sano percorso di crescita e un equilibrato rapporto con Per_1 Per_2
ciascun genitore, nel rispetto dei loro bisogni emotivi e affettivi. Si provvede pertanto come in dispositivo recependo le conclusioni delle parti;
sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole.
*
Le statuizioni economiche
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto dell'accordo, non presentando esso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando gli impegni economici idonei ad assicurare ai minori e condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. Per_1 Per_2
In specie, a dichiarato di essere impiegata come operaia presso Parte_1 CP_2
Nel 2023, ella ha maturato redditi da lavoro dipendente pari a € 17036 (mod. 730/2024) e nel 2022 pari a € 13265 (mod. 730/2023). La medesima ricorrente è proprietaria della casa familiare gravata da mutuo, con rata mensile pari a circa € 416.
, invece, ha dichiarato di essersi licenziato a causa delle sue condizioni di salute CP_1
e di aver in seguito reperito occupazioni precarie. Le dichiarazioni fiscali in atti danno evidenza di un reddito annuo di € 29133,77 nel 2023 (C.U. 2024) e di € 26052,61 nel 2022 (C.U. 2023). Dunque, alla luce dei dati disponibili, la pattuizione di un contributo paterno al mantenimento ordinario della prole pari a € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (come in dispositivo meglio precisato), appare del tutto adeguato, nella valutazione delle posizioni personali ed economico-patrimoniali delle parti, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato dalle parti stesse.
Del resto, rinunciando alla sua quota dell'assegno unico, il padre contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
* le spese di lite
Considerato il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1) AFFIDA i minori (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
3.08.2021) in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica (attualmente in Offanengo, via San Francesco
d'Assisi 17).
2) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli con i seguenti tempi e modalità: durante la settimana, presso l'abitazione della madre compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali degli stessi e in considerazione dei propri impegni lavorativi, quando vorrà, previo congruo preavviso telefonico alla madre;
a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica alle ore 20.00 quando il padre accompagnerà i minori presso l'abitazione della madre. Durante le festività di Pasqua e Natale viene stabilito il criterio dell'alternanza, cosicché, ad anni alterni, i minori trascorreranno le festività di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo con un genitore pernottando presso il medesimo e le festività del Santo
Natale e S. FA con l'altro, il medesimo criterio dell'alternanza dovrà valere anche per le altre festività annuali e ponti;
per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i minori due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 di aprile di ogni anno;
anche in detto periodo provvederà al versamento dell'assegno di mantenimento CP_1
relativo ai due figli;
sono in ogni caso fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole ovvero deroghe per impegni lavorativi di entrambi i genitori che dovranno essere comunicati all'altro genitore con congruo preavviso.
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei CP_1 due figli mediante il versamento alla madre della somma mensile di € 150,00 mensili per ciascuna figlio (€ 300 complessivi), somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese.
4) DISPONE che i genitori concorrano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie come da come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di
Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato in quanto compatibile;
il genitore che anticiperà la spesa potrà ottenere il rimborso del 50% a fronte dell'esibizione dei relativi giustificativi;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche a mezzo di messaggio Whatsapp/email) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (anche a mezzo di messaggio Whatsapp/email con prova di avvenuta ricezione di ricevimento del messaggio Whatsapp/email dell'altra parte, ossia la risposta di avvenuta ricezione della richiesta) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 20 giorni. In caso di rimborso, questo dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi all'invio della documentazione. Le spese relative alla baby sitter saranno a carico del genitore che chiede il servizio.
5) DISPONE che, su accordo delle parti, l'assegno unico venga percepito integralmente da
Parte_1
6) DÀ ATTO che i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni della abituale dimora e/o residenza.
7) DÀ ATTO che i genitori dichiarano sin d'ora di acconsentire al rilascio e/o rinnovo di passaporto e ogni altro documento valido per l'espatrio.
8) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 20.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Andrea Milesi