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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – Terza sezione civile – nelle persone dei magistrati dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott. Antonio Cirma Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 380 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2025, avente a oggetto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta mandato allegato al ricorso Parte_1 C.F._1 introduttivo dall'Avv. Pasquale Biondi (c.f.: ), con domicilio digitale indicato in C.F._2 atti;
RICORRENTE per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
(c.f. ), con sede in Casoria (NA), Traversa III di Via Castagna n. 37; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE-NON COSTITUITA
FATTI RILEVANTI
E
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato da ex art. 37 co. 2 C.C.I.I. e il decreto di convocazione del Tribunale Parte_1 sono stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 40, comma 6, C.C.I.I. alla Parte_2 all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese.
2. La ricorrente ha dimostrato di essere creditrice, in forza del decreto ingiuntivo n. 925/2020, emesso dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro il 23.12.2020, dichiarato esecutivo il 27.01.2022, della somma di euro 7.303,51 a titolo di TFR ed altre spettanze retributive, oltre rivalutazione, interessi e spese.
3.Sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 121 D. Lgs. n. 14 del 2019.
3.1. Quanto al profilo soggettivo, occorre rilevare che: a) l'imprenditore resistente esercita un'attività commerciale, invero svolge attività di trasporto per conto terzi e per conto proprio;
b) la resistente, non costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII, per come richiamati dall'art. 121 CCII;
in ogni caso, dagli estratti di ruolo acquisiti da emergono debiti nei confronti dell'Erario per euro 1.086.519,60 (di cui Controparte_2 euro 516.129,75 nei confronti dell'INPS).
Tale debito, inoltre, integra la condizione di procedibilità prevista dall'art. 49 co.5, D.lgs. n. 14/2019.
3.2. Quanto al profilo oggettivo, sussiste lo stato di insolvenza della società resistente.
L'incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni è reso manifesto dal mancato adempimento del credito vantato dalla ricorrente, nonostante le tentate esecuzioni mobiliari sia presso la debitrice che presso terzi, non vantando la società alcun immobile di sua proprietà, e dalla consistente debitoria accumulata nei confronti dell'Erario; lo stato di decozione risulta inoltre confermato dal mancato rinvenimento della società presso la sede (cfr. verbale di pignoramento mobiliare negativo in atti) e dall'inattività della stessa, risultante anche dalla visura camerale.
P.Q.M.
dichiara l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di
(c.f. ), con sede in Casoria (NA), Traversa III di Via Castagna Controparte_1 P.IVA_1
n. 37;
NOMINA giudice delegato la dott.ssa BENEDETTA MAGLIULO; curatore la dott.ssa , che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;
STABILISCE che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato avrà luogo il giorno
13.03.2026, ore 10.30;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme indicate dall'art. 201, comma 2, d.lgs. n.
14 del 2019.
Aversa, 19.11.2025
Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – Terza sezione civile – nelle persone dei magistrati dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott. Antonio Cirma Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 380 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2025, avente a oggetto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta mandato allegato al ricorso Parte_1 C.F._1 introduttivo dall'Avv. Pasquale Biondi (c.f.: ), con domicilio digitale indicato in C.F._2 atti;
RICORRENTE per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
(c.f. ), con sede in Casoria (NA), Traversa III di Via Castagna n. 37; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE-NON COSTITUITA
FATTI RILEVANTI
E
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato da ex art. 37 co. 2 C.C.I.I. e il decreto di convocazione del Tribunale Parte_1 sono stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 40, comma 6, C.C.I.I. alla Parte_2 all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese.
2. La ricorrente ha dimostrato di essere creditrice, in forza del decreto ingiuntivo n. 925/2020, emesso dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro il 23.12.2020, dichiarato esecutivo il 27.01.2022, della somma di euro 7.303,51 a titolo di TFR ed altre spettanze retributive, oltre rivalutazione, interessi e spese.
3.Sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 121 D. Lgs. n. 14 del 2019.
3.1. Quanto al profilo soggettivo, occorre rilevare che: a) l'imprenditore resistente esercita un'attività commerciale, invero svolge attività di trasporto per conto terzi e per conto proprio;
b) la resistente, non costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII, per come richiamati dall'art. 121 CCII;
in ogni caso, dagli estratti di ruolo acquisiti da emergono debiti nei confronti dell'Erario per euro 1.086.519,60 (di cui Controparte_2 euro 516.129,75 nei confronti dell'INPS).
Tale debito, inoltre, integra la condizione di procedibilità prevista dall'art. 49 co.5, D.lgs. n. 14/2019.
3.2. Quanto al profilo oggettivo, sussiste lo stato di insolvenza della società resistente.
L'incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni è reso manifesto dal mancato adempimento del credito vantato dalla ricorrente, nonostante le tentate esecuzioni mobiliari sia presso la debitrice che presso terzi, non vantando la società alcun immobile di sua proprietà, e dalla consistente debitoria accumulata nei confronti dell'Erario; lo stato di decozione risulta inoltre confermato dal mancato rinvenimento della società presso la sede (cfr. verbale di pignoramento mobiliare negativo in atti) e dall'inattività della stessa, risultante anche dalla visura camerale.
P.Q.M.
dichiara l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di
(c.f. ), con sede in Casoria (NA), Traversa III di Via Castagna Controparte_1 P.IVA_1
n. 37;
NOMINA giudice delegato la dott.ssa BENEDETTA MAGLIULO; curatore la dott.ssa , che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;
STABILISCE che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato avrà luogo il giorno
13.03.2026, ore 10.30;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme indicate dall'art. 201, comma 2, d.lgs. n.
14 del 2019.
Aversa, 19.11.2025
Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello