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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/01/2024, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 4716 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 con
OGGETTO: azione di rendicontazione e vertente
TRA
nato ad [...] il [...] (CF: ) ed elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22 presso l'avv. Luca Cirillo (CF: ) da cui è CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (CF: ) ed elettivamente domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_3
in Benevento alla via delle Puglie n. 92 presso l'avv. Angelo De Nicolais (CF: da cui è CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di risposta depositata in primo grado.
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “L'avvocato Luca Cirillo per conto del dott. si riporta all'atto di Parte_1
appello e alle difese ed istanze ivi contenute, nonché ai precedenti scritti difensivi, anche prodotti nel primo
grado del giudizio. Nel ribadire che quanto comunicato dal coincide esattamente con quanto è stato CP_2
esposto dall'appellante sia nell'atto di appello, sia in conclusionale, l'avv. Cirillo fa presente che è stato
effettuato dall' (cui è stata successivamente trasferita la competenza per l'opera) un Org_1
pagina 1 di 15 Con ulteriore pagamento in favore dell'ing. quale responsabile del e su richiesta dello stesso, ove è CP_1
stato effettuato il pagamento della parcella inviata che comprendeva, tra l'altro, l'intero compenso
professionale dovuto all'appellante che solo in parte è stato riconosciuto allo stesso dall'appellato. L'avv.
Cirillo fa presente che alla data di redazione delle presenti note di trattazione da parte dell' Org_1
non è stato fornito alcun riscontro a quanto richiesto dalla Corte, nonostante l'invio di apposita diffida a mezzo
PEC ad opera del sottoscritto…ma ribadisce in ogni caso che quanto esposto è già documentato in atti e risulta,
in particolare, dall'allegato 13 alla CTU redatta in primo grado, da cui emerge che: a) in data 20.01.2003 l'ing.
Con trasmette parcella professionale con visto di congruità rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri di € CP_1
185.300,00 (da intendersi quale costo totale di tutti i lavori richiesti dalla committente); fattura n. 1/2003;
chiede pagamento del I acconto di € 54.282,88 (pag. 106-111 plico n. 5); b) in data 29.01.2003 il CP_4
con Determinazione Dirigenziale approva e liquida il I acconto secondo la fattura presentata (pag. 104-
[...]
105 plico n. 5); c) in data 05.04.2004 l'ing. richiede il pagamento del II acconto di € 100.875,00 e CP_1
Con trasmette fattura 1/2004, sempre intestata alla (pag. 154-155 plico n. 5); d) in data 17.04.2004 il CP_2
di con Determinazione Dirigenziale approva e liquida il II acconto secondo la fattura presentata (pag. CP_4
152-153 plico n. 5); e) in data 26.09.2006 l'ing. trasmette parcella ingegneristica definitiva per un CP_1
importo superiore (€ 193.220,75) e parcella geologica del dr. (€ 36.251,12) facendo presente alla Pt_1
committente di aver omesso di presentare la stessa in precedenza. Chiede quindi alla committente di tenere
conto dei pagamenti già effettuati e di procedere a liquidare il pagamento a saldo dell'intero importo dei lavori,
conteggiato sulla base della sommatoria delle parcelle professionali prodotte da cui detrarre gli acconti ricevuti
(pag. 187-193 plico n. 5); f) in data 15.12.2006 l' (nelle more succeduto al Org_1 CP_4
) con determinazione del direttore tecnico procede a liquidare a saldo delle spese tecniche e dello studio
[...]
geologico € 71.062,30 (pag. 223-225 plico n. 5). Alla luce di quanto esposto l'avv. Cirillo rinnova l'impugnativa
delle difese di controparte e chiede che la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto nei
confronti della sentenza di primo grado, voglia: 1) dichiarare la inattendibilità del rendiconto presentato nel
corso del giudizio dall'ing. in ragione di quanto dedotto nell'atto di appello e nel giudizio di primo CP_1
grado; 2) ritenuto ed accertato che l'ing. ha percepito dall'Amministrazione Committente ( CP_1 CP_4
e ) l'importo di € 36.251,12 a titolo di pagamento della parcella per prestazioni
[...] Org_1
geologiche, dichiarare che lo stesso ing. è tenuto al pagamento, in favore del dott. , della CP_1 Pt_1
pagina 2 di 15 differenza a lui spettante su tale importo, detratto l'acconto ricevuto pari ad €. 13.188,00 e conseguentemente 3)
condannare l'ing. al pagamento in favore del dott. dell'importo di €. 23.063,12 (€. Controparte_1 Pt_1
36.251,12 - €. 13,188,00), oltre IVA e EPAP in misura di legge, nonché delle spese di vidimazione della parcella
professionale in misura di € 827,81 ed oltre interessi dal momento in cui è avvenuto il pagamento da parte delle
Amministrazioni committenti (dicembre 2006) al saldo, interessi conteggiati sulla base del T.U.S. secondo
quanto previsto dalla Tariffa professionale dei Geologi ovvero, in subordine, al tasso legale. Con condanna
dell'appellato al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
L'avvocato Cirillo chiede che la causa venga riservata per la pronuncia della sentenza con concessione dei
termini di rito per lo scambio delle comparse conclusionali;
ove ritenuto necessario dalla Corte, malgrado
quanto esposto nelle presenti note, si chiede che la Corte, preso atto del reiterato inadempimento da parte
dell' rispetto al deposito dell'informativa richiesta con ordinanza istruttoria datata Org_1
22.12.2022, voglia disporre i conseguenziali provvedimenti che riterrà opportuni al fine di consentire
l'acquisizione delle notizie ritenute indispensabili per la decisione”.
PER L'APPELLATO: “si riporta a tutto quanto già esposto, dedotto, eccepito e motivato nei propri atti,
memorie, repliche, note scritte già depositate ed autorizzate per gli stessi incombenti, documenti e quant'altro,
contestando tutto quanto ex adverso richiesto in quanto, come già precisato, qualsiasi eccezione e deduzione
portata dall'appellante è meramente pretestuosa e temeraria;
quindi, nell'impugnare ancora estensivamente
l'avversa citazione, ci si riporta alle conclusioni già rassegnate che qui integralmente si trascrivono: Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli: 1) Rigettare l'appello proposto dal GE , perché Parte_1
infondato in fatto e diritto per tutti i motivi innanzi esposti;
2) dichiarare che alcuna somma ed alcun titolo è
dovuta dall'ing. all'appellante sempre per tutto quanto esposto e per l'effetto confermare la Controparte_1
sentenza n. 1407/16 del Tribunale di Benevento;
3) condannare, sempre ed in ogni caso, l'appellante al
pagamento di spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, come
per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Chiede, pertanto,
che la causa venga trattenuta in decisione e, se il Collegio lo riterrà, coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata il 26.11.2008 il GE ha riferito che tramite scrittura privata Parte_1
autenticata per notar di Cerreto Sannita del 14.02.02 veniva costituita un'associazione Persona_1
pagina 3 di 15 temporanea di professionisti tra l'istante, . il geom. e l'ing. CP_5 Controparte_6 Controparte_7
in vista della partecipazione alla gara indetta dal per l'affidamento Controparte_1 Controparte_4
dell'incarico di progettazione esecutiva dei lavori di razionalizzazione dei sistemi idrici e fognari comunali con parallelo conferimento all'ing. di un mandato collettivo irrevocabile per la rappresentanza dell'ATP nei CP_1
confronti dell'Ente Territoriale ai sensi del D.lgs. n. 157 del 17.03.95.
Ha ancora riferito l'istante che, con determinazione del responsabile del servizio del n. CP_2 CP_4
103 del 12.06.02, detto incarico di progettazione veniva affidato all'associazione temporanea di professionisti capitanata dall'ing. il quale stipulava con l' la convenzione-contratto rep. n. 602 del CP_1 Parte_2
29.07.02. In tale convenzione l'importo presunto dei compensi dovuti ai componenti dell'ATP, comprendente tutti gli apporti professionali e suscettibile “di variare in più o in meno in funzione dell'importo effettivo delle
opere progettate e delle prestazioni realmente rese”, veniva provvisoriamente indicato in € 139.467,55 oltre Iva
e CNPAIA stabilendo, all'art. 9, che il pagamento di tali competenze sarebbe avvenuto “dietro presentazione di
regolari fatture…in conformità della parcella vistata per congruità dall'Ordine di competenza”.
Il dr. , in esecuzione dell'incarico ricevuto, eseguiva la prestazione professionale di sua Pt_1
competenza, redigendo lo studio geologico per la realizzazione del “nuovo serbatoio San Giuliano”, e nell'aprile del 2004 chiedeva al proprio Ordine Professionale di vidimare la parcella relativa alle attività svolte,
consegnandola all'ing. perché la depositasse al Comune e ne tenesse conto nel quadro delle spettanze CP_1
maturate e nei riparti interni all' . Parte_3
Successivamente, nell'aprile del 2006, l'ing. comunicava all'attore che, essendo stato aumentato CP_1
dall'Amministrazione l'importo dei lavori, occorreva riformulare la parcella modulandola su un importo lavori di € 6.694.181,32. Il dr. provvedeva perciò a redigere una nuova parcella per l'importo di € 36.251,12 Pt_1
oltre Iva ottenendo ancora una volta la sua vidimazione da parte del proprio Ordine Professionale e consegnandola all'ing. il quale, nel dicembre del 2006, gli riferiva che l , subentrato CP_1 Org_1
al Comune di , aveva provveduto a liquidare un primo acconto sul compenso dovuto per l'attività di CP_4
progettazione svolta dall'Associazione chiedendogli perciò di emettere fattura per la somma di €. 13.188,00,
oltre oneri fiscali e previdenziali, avendo egli già provveduto, in qualità di mandatario capogruppo, a pagare direttamente all'impresa esecutrice le spese per i sondaggi geognostici effettuati.
L'attore aveva quindi emesso la fattura n. 11/2006, per l'importo di € 13.504.51, intestandola direttamente pagina 4 di 15 al il quale provvedeva al relativo pagamento. Dopo tale versamento nessun altro importo era stato però CP_1
corrisposto al dr. il quale, contattato l'ing. per ottenere notizie sui tempi previsti per il Pt_1 CP_1
pagamento del saldo, si era sentito rispondere che null'altro gli era dovuto in quanto il secondo lotto dei lavori non era stato finanziato per cui la somma percepita doveva considerarsi a saldo. A questo punto il si era Pt_1
rivolto direttamente all' il quale gli aveva riferito che le competenze tecniche erano state Org_1
calcolate su un importo di progetto di € 3.446.008,96 e che esse erano state liquidate a saldo con determina del
Direttore Tecnico n. 276 del 15.12.06 riconoscendo per le prestazioni geologiche € 18.288,69 oltre Iva e Cassa.
Tanto premesso l'istante, deducendo che l'ing. non si era mai curato di rendere il conto del CP_1
proprio operato fornendo spiegazioni in merito alle somme ricevute dall'Amministrazione committente, ai tempi di pagamento ed ai criteri di riparto tra i vari associati delle somme percepite, pur essendo a tanto tenuto in forza dell'art. 3 della scrittura privata con cui era stato costituito il raggruppamento temporaneo di professionisti, lo ha convenuto innanzi al Tribunale di Benevento chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “a) dichiarare che
l'ing. in qualità di capogruppo della stipulata con atto del CP_1 Organizzazione_2
14/02/2002 autenticato nelle firme dal notaio , è tenuto a rendere conto al dott. delle Persona_1 Pt_1
attività da lui compute in relazione alla convenzione di incarico stipulato per conto della suddetta Associazione
con il Comune di in data 29/07/2002 e, per l'effetto, b) condannare il suddetto ing. alla resa del CP_4 CP_1
conto ed al deposito di adeguata documentazione a sostegno, con particolare riferimento all'indicazione degli
importi percepiti per conto della , ai tempi in cui tali importi sono stati percepiti ed ai criteri Parte_3
seguiti per la ripartizione degli importi tra i vari professionisti appartenenti all'Associazione nell'ambito della
documentazione prodotta alle Amministrazioni committenti;
c) in ogni caso, dichiarare dovuto al dott. Parte_1
in relazione alla attività professionale da lui svolta in seno alla Associazione di Professionisti, l'importo
[...]
complessivo di € 27.593, 56 oltre EPAP ed oltre spese di vidimazione parcella per € 827,81 sul cui totale
applicare l'IVA e, conseguentemente, d) condannare l'ing. a corrispondere al dott. Controparte_1 Parte_1
la differenza tra il totale degli importi suddetti e quanto dal medesimo percepito a titolo di acconto, per
[...]
un importo complessivo di € 15.233,37 (+ € 27.593,56 onorario complessivo - € 13.188,00 onorario percepito in
acconto + €. 827,81 per spese vidimazione parcella) oltre EPAP e IVA ed oltre interessi dal momento in cui è
avvenuto il pagamento da parte delle Amministrazioni committenti al saldo, conteggiati sulla base del T.U.S.
secondo quanto previsto dalla Tariffa professionale dei Geologi ovvero, in subordine, al tasso legale;
e) in via
pagina 5 di 15 subordinata, condannare l'ing. al pagamento in favore del dott. degli importi che, in CP_1 Parte_1
esito alla resa del conto di cui al capo a) delle conclusioni, risulteranno essere stati da lui percepiti, in qualità
di Capogruppo della stipulata con atto del 14/02/2002 autenticato Organizzazione_2
nelle firme dal notaio a titolo di spese e competenze riconnesse a prestazioni geologiche e, Persona_1
in ogni caso, al pagamento della somma di € di 5.100,69 oltre IVA e cassa - pari alla differenza tra quanto
l' ha riferito di avere pagato per prestazioni di geologia e l'acconto corrisposto all'attore Org_1
nel dicembre 2006 - il tutto sempre oltre interessi dal momento in cui è avvenuto il pagamento da parte delle
Amministrazioni committenti al saldo, conteggiati sulla base del T.U.S secondo quanto previsto dalla Tariffa
professionale dei Geologi ovvero, in subordine, al tasso legale;
f) condannare il convenuto al pagamento di
spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione”.
L'ing. costituitosi in giudizio, ha dedotto di aver regolarmente rendicontato la propria attività e CP_1
che la somma di € 13.188,00 versata al dr. esauriva quanto di sua spettanza poiché l' Pt_1 Org_1
aveva liquidato le parcelle presentate nella sola misura percentuale del 50,45%, riconoscendo per la prestazione di geologia l'importo di € 18.288,69 e rimandando il pagamento della restante somma di € 17.392,42 al finanziamento di successivi lotti. Dall'importo di € 18.288,69 occorreva poi sottrarre la somma di € 4.100,00,
anticipata all'attore nel luglio del 2004 con assegno circolare non trasferibile, e quella di € 1.088,26 versata alla per indagini geologiche richieste dallo stesso dr. . Eventuali ulteriori pretese dovevano Organizzazione_3 Pt_1
perciò farsi valere verso il committente.
La causa, ordinata all'ing. la presentazione del conto relativo al rapporto intercorso tra CP_1
l' ed il corredato da tutta la documentazione tecnica, Organizzazione_2 CP_2
amministrativa e contabile di supporto, in seguito alla tenuta dell'udienza di discussione del conto, è stata istruita disponendo una c.t.u. contabile volta a verificare l'esattezza e veridicità del conto depositato e ad emendarne, se del caso, le risultanze. La controversia, depositato l'elaborato tecnico e precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, è stata quindi decisa con sentenza pubblicata il 23.05.2016 e non notificata la quale ha rigettato la domanda ed ha condannato l'attore al rimborso delle spese avversarie, distratte in favore del difensore del sulla scorta della seguente motivazione: CP_1
“4. Non sono contestati i fatti di causa né l'esecuzione della prestazione da parte dell'attore e Pt_1
consistita nella redazione di una relazione geologica. Neppure è contestato il pagamento da parte del convenuto
pagina 6 di 15 di un importo pari a € 4.100,00 per onorari ed € 1.088,26 per spese relative alle indagini geologiche, CP_1
corrisposte direttamente all'impresa Organizzazione_4
5. Invero, l'attore ha dedotto che l'importo di € 4.100,00 è inerente ad altro rapporto intercorso con il
convenuto, circostanza di cui tuttavia non ha fornito prova, mentre in comparsa conclusionale ha esplicitamente
rinunciato alla richiesta di rimborso delle spese per le indagini geologiche…
6. Ciò premesso, si rileva che in data 06.09.2006 richiedeva all'ente il saldo delle competenze CP_1
relative al I lotto funzionale, allegando la parcella professionale per prestazioni di tipo ingegneristico per €
193.220,75 e quella per prestazioni di tipo geologico per € 36.251,12. Tali parcelle venivano in seguito
riformulate in ragione dell'incidenza del I lotto, come richiesto dalla committente, che provvedeva a liquidare
l'importo di € 127.550,95 per prestazioni ingegneristiche ed € 18.288,69 per prestazioni geologiche, pari al
50,45% dell'importo complessivamente richiesto per tali titoli. L'attore emetteva fattura nr. 11/2006 per
l'importo di €.13.188,00, oltre oneri di legge, importo che ha dedotto essergli stato effettivamente corrisposto e
che, inclusi gli importi indicati al capo 4) che precede, corrisponde all'incirca all'importo di € 18.288,69 (il
50,45% di € 36.253,12).
7. Ai fini dell'analisi del conto della gestione si è reso necessario disporre C.T.U., stante la natura
tecnico-contabile delle questioni oggetto di giudizio.
8. Il C.T.U. ha rideterminato il saldo della gestione secondo criteri logici ed obiettivi e questo giudicante
ritiene di prestare adesione alla prima ipotesi ricostruttiva in cui il saldo della gestione è stato emendato da
errori di imputazione ed è stato determinato senza tener conto dei valori non giustificati da idonea
documentazione. All'esito è emerso un saldo attivo di € 117.310,93.
9. Tale dato, per quanto rilevante attesa l'assoluta sproporzione rispetto al saldo di €. 1.957,47
dichiarato dal non assume particolare rilevanza in relazione al thema decidendum, atteso che l'attore Tes_1
non ha richiesto la ripartizione degli utili, ma unicamente il saldo della propria parcella.
10. Ciò posto, entrambe la parti hanno affermato di non aver assunto intese specifiche circa la
liquidazione dei compensi, prevedendo solo che essa sarebbe avvenuta dietro presentazione delle rispettive
parcelle.
11. A questo punto, considerando congrua la parcella resa dall'attore, sia perché vidimata dall'ordine
professionale di appartenenza, sia in quanto non specificatamente contestata…è opportuno rilevare che
pagina 7 di 15 l'importo liquidato a titolo di onorari per prestazioni ingegneristiche e geologiche da parte della stazione
appaltante è stato da essa determinato con riferimento esclusivo al I lotto funzionale ed applicando la
percentuale del 50,45% (pari alla quota del lotto) su quanto richiesto nelle parcelle. Con riferimento alla
prestazione geologica l'importo liquidato all'attore è pari ad €.18.288,69, corrispondente proprio al 50,45% di
€ 36.251,12.
12. Tanto premesso, all'esito dell'esame del rendiconto non risulta che l'amministrazione committente
abbia liquidato ulteriori importi per le prestazioni di tipo ingegneristico e di tipo geologico. Parte attrice, poi,
non ha fornito prova che il convenuto abbia illegittimamente conseguito ulteriori somme a titolo competenze
professionali dalla committente con riferimento ai fatti di causa.
13. Pertanto, considerato che non è contestato ed è documentato che parte attrice ha conseguito l'importo
di € 18.288,69 - compreso l'acconto di € 4100,00 che parte attrice non ha provato essere relativo ad altro
rapporto professionale intercorso con il convenuto ed escluse le spese direttamente corrisposte all'impresa che
ha eseguito i saggi geologici - la domanda è rigettata.
14. Si rileva che gli ulteriori importi rivendicati dall'attore per la prestazione geologica resa, ove Pt_1
effettivamente spettanti, potranno essere azionati nei confronti del convenuto nel momento in cui la committente
liquiderà ulteriori importi a titolo di compensi professionali di tipo ingegneristico e geologico, ovvero potranno
essere rivendicati direttamente nei confronti della committente”.
§§§§§§
Con atto notificato l'11.10.2016 ed iscritto a ruolo il 18.10.2016 ha tempestivamente Parte_1
appellato tale decisione chiedendo, sulla scorta dei motivi indicati in prosieguo, di riformarla integralmente con accoglimento delle seguenti richieste e conclusioni: “1) dichiarare l'inattendibilità del rendiconto presentato nel
corso del giudizio dall'ing. in ragione di quanto dedotto nel presente atto e nel giudizio di primo grado;
CP_1
2) ritenuto ed accertato che l'ing. ha percepito dall'Amministrazione Committente ( CP_1 Controparte_4
e ) l'importo di € 36.251,12 a titolo di pagamento della parcella per prestazioni geologiche, Org_1
dichiarare che lo stesso ing. è tenuto al pagamento, in favore del dr. , della differenza a lui CP_1 Pt_1
spettante su tale importo, detratto l'acconto ricevuto pari a € 13.188,00; 3) condannare l'ing. al Controparte_1
pagamento in favore del dott. dell'importo di € 23.063,12 (€ 36.251,12 - 13.188,00) oltre IVA e EPAP in Pt_1
misura di legge, nonché delle spese di vidimazione della parcella professionale in misura di € 827,81 ed oltre
pagina 8 di 15 interessi dal momento in cui è avvenuto il pagamento da parte delle Amministrazioni committenti (dicembre
2006) al saldo, interessi conteggiati sulla base del T.U.S. secondo quanto previsto dalla tariffa professionale dei
geologi ovvero, in subordine, al tasso legale con condanna dell'appellato al pagamento di spese, diritti ed
onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione”.
L'ing. costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame negando la percezione CP_1
integrale delle competenze ingegneristiche e geologiche e deducendo che i pagamenti ricevuti dal committente dovevano in parte coprire anche le spese sostenute dal raggruppamento temporaneo di professionisti le quali andavano ripartite tra gli associati e di cui il dr. , chiedendo il pagamento per intero della parcella Pt_1
presentata, mostrava di non tener alcun conto.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata assegnata una prima volta a sentenza venendo rimessa sul ruolo con ordinanza collegiale del 12.01.2023 che, al fine di dirimere la controversia, ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 213 c.p.c. richiedendo al ed Controparte_4
all' una dettagliata informativa scritta, con relativa documentazione di riscontro, volta a Org_1
chiarire i seguenti punti: a) se con determina n. 276 del 15.12.06 si è inteso liquidare la parcella geologica di €
36.251,12 redatta dal dr. e vidimata dall' il 12.09.06 per il suo intero Pt_1 Controparte_8
ammontare o solo per una quota percentuale chiarendo, in questo secondo caso, quale sia la percentuale riconosciuta ed in base a quali criteri la stessa sia stata determinata;
b) se, successivamente all'adozione di tale determina, siano state liquidate ulteriori somme da imputare allo studio geologico del dr. con puntuale Pt_1
indicazione della data di liquidazione, dell'importo riconosciuto e degli estremi del mandato di pagamento emesso. A tale richiesta ha fornito riscontro il solo dando contezza delle due liquidazioni in Controparte_4
acconto da esso effettuate e precisando di non aver liquidato altre competenze in favore del raggruppamento di professionisti in quanto la gestione dei lavori era stata successivamente trasferita all' . Org_1
Quest'ultimo, benché ripetutamente sollecitato, non ha invece fornito riscontro alla richiesta formulata dalla Corte per cui la causa è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza in seguito sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe. La causa, elasso il termine per il deposito di tali note, è stata infine introitata in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali ridotti a complessivi 60 giorni.
§§§§§§
pagina 9 di 15 Con il proposto appello il dr. deduce che il tribunale ha erroneamente rigettato la propria domanda Pt_1
ritenendo esaustivo il versamento da parte dell'ing. della somma di € 18.288,69 senza avvedersi che, CP_1
dalla documentazione acquisita in corso di giudizio, era invece emerso che l'intero importo di € 36.251,12
dovuto per la prestazione geologica era stato liquidato dalla committenza nel dicembre del 2006 a seguito della richiesta di saldo presentata nel precedente mese di ottobre dal mandatario dell'associazione temporanea di professionisti e corredata della propria parcella. Deduce inoltre l'appellante che il tribunale ha errato nell'affermare, ancora una volta in contrasto con le risultanze documentali, che “le parcelle venivano
riformulate in ragione dell'incidenza del primo lotto, come richiesto dalla committente, che provvedeva a
liquidare l'importo di € 127.550,95 per prestazioni ingegneristiche ed € 18.288,69 per prestazioni geologiche,
pari al 50,45% dell'importo complessivamente richiesto per tali titoli”. Altro errore era poi consistito nel ritenere, nonostante la c.t.u. contabile disposta in primo grado abbia accertato l'abnorme sproporzione esistente tra il saldo attivo di appena € 1.957,47 dichiarato dal in sede di rendicontazione e quello concretamente CP_1
emerso di € 117.310,93, che tale dato “non assume particolare rilevanza in relazione al thema decidendum,
atteso che l'attore non ha richiesto la ripartizione degli utili, ma unicamente il saldo della propria parcella”.
La circostanza era infatti sintomatica del fatto che l'ing. aveva trattenuto indebitamente somme CP_1
da imputare al pagamento della prestazione geologica ricevute dalla committenza. Un ultimo errore era infine consistito nel ritenere l'attore gravato dall'onere non assolto di provare che il pagamento da parte del CP_1
della somma di € 4.100,00 era da imputare ad altro precedente rapporto intercorso con il convenuto. Tale
pagamento non costituiva infatti un anticipo sulle somme dovute per lo studio geologico richiesto dal CP_4
bensì il saldo della fattura n. 3/2002 del 25.07.02 emessa per l'importo di € 6.197,48 e riferita alla
[...]
prestazione svolta dalla per altro lavoro commissionato dal Organizzazione_5
ad una diversa associazione temporanea di professionisti che aveva ugualmente come Parte_4
mandatario capogruppo l'ing. Occorreva pertanto fare applicazione dell'art. 1193 c.c., violato dal CP_1
tribunale, secondo cui, al ricorrere di più debiti della stessa specie verso la stessa persona, spetta al debitore dichiarare a quale debito il pagamento eseguito deve essere imputato e, in mancanza, esso va riferito ex lege al debito scaduto che, nel caso di specie, è quello di cui alla richiamata fattura.
§§§§§§
L'appello, in buona parte fondato, deve essere accolto per quanto di effettiva ragione. Sul punto occorre in pagina 10 di 15 primo luogo evidenziare come, dall'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di professionisti costituente il documento 1) del fascicolo di primo grado dell'appellante, emerge il conferimento all'ing. di un CP_1
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza per la cura dei rapporti con l'ente committente ai sensi del D.
lgs. n. 157 del 17.03.1995 (art. 2) da svolgere a titolo gratuito e con obbligo di rendiconto (art. 3).
In base a tale atto il capogruppo mandatario è stato autorizzato a compiere in nome, in vece e per conto dei mandatari “tutti gli atti necessari per l'esecuzione del mandato” (art. 4) con la successiva precisazione che,
stante la natura temporanea del raggruppamento tra professionisti, ciascuno di essi avrebbe conservato la sua autonomia professionale “anche ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”.
Dalla convenzione stipulata il 29.07.2002 tra il e l'ing. qual capogruppo Controparte_4 CP_1
mandatario (doc. 2 della produzione attorea di primo grado) si evince poi che il pagamento dei compensi dei professionisti associati, “suscettibile di variare in più o in meno in funzione dell'importo effettivo delle opere
progettate e delle prestazioni realmente rese” (art. 7 co. 2), doveva avvenire in tre tranches con versamento del saldo delle spettanze “in conformità della parcella, vistata per congruità dall'Ordine di competenza” (art. 9).
Ciò premesso va osservato che, nonostante l' non abbia fornito i chiarimenti richiesti Org_1
ex art. 213 c.p.c., la documentazione versata in atti consente di ritenere ugualmente provato il pagamento quasi integrale da parte della stazione appaltante della parcella geologica di € 36.251,12 redatta dal dr. e Pt_1
vidimata dall'Ordine Professionale di appartenenza e non già nella ridotta misura del 50,45% come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Dall'esame di tale documentazione risulta infatti che: a) in data 20.01.03 l'ing. trasmetteva al CP_1
Comune di la parcella professionale di € 185.300,00 vidimata dall'Ordine di appartenenza e concernente CP_4
le sole prestazioni ingegneristiche rese dall'ATP chiedendo il pagamento per tali prestazioni del primo acconto di € 54.282,88 (pagg. 106-111 del plico n. 5); b) con determinazione dirigenziale del 29.01.03 il CP_2
approvava detta parcella liquidando il primo acconto in conformità alla fattura presentata (pag. 104-105 del plico n. 5); c) in data 05.04.2004 l'ing. chiedeva il pagamento del secondo acconto di € 100.865,67, sempre CP_1
relativo alla parcella ingegneristica, trasmettendo all'ente la fattura n. 1/2004 (pag. 154-155 del plico n. 5); d)
con determinazione dirigenziale del 17.04.2004 il approvava e liquidava detto secondo Controparte_4
acconto sempre in conformità alla fattura presentata (pag. 152-153 del plico n. 5); e) in data 02.1020.06 l'ing.
trasmetteva al Comune di ed all' , subentrato nella gestione dell'appalto, una CP_1 CP_4 Org_1
pagina 11 di 15 nuova parcella ingegneristica vidimata dal proprio Ordine Professionale per il superiore importo di € 193.220,70
deducendo che quella precedentemente redatta e approvata “non conteneva tutte le categorie ed attività svolte in
fase di redazione del Progetto Esecutivo I° Lotto Funzionale” ed allegando, per la prima volta, anche la
“parcella professionale definitiva vidimata dall' in data 12/09.2006 per un Controparte_8
importo di € 36.251,12”. Sulla scorta di quanto trasmesso, veniva chiesto alla committente di procedere alla liquidazione a saldo delle competenze spettanti al raggruppamento temporaneo di professionisti tenendo conto degli acconti già versati (pagg. 187-193 del plico n. 5); f) con determinazione del 15.12.2006 l' Org_1
stabiliva di “approvare la richiesta di liquidazione a saldo delle spese tecniche di progettazione
[...]
definitiva, esecutiva e dello studio geologico presentata dal progettista capogruppo ing. con Controparte_1
riconoscimento a tale titolo della somma di € 71.062,30 (pag. 223-225 del plico 5) la quale risulta essere stata incassata venendo riportata tra le entrate del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti nel rendiconto presentato dall'ing. CP_1
Gli importi liquidati dall'Amministrazione committente al Raggruppamento ammontano dunque, tra acconti e saldo, a complessivi € 226.220,85 (€ 54.282,88 + € 100.875,67 + € 71.062,30) a fronte della superiore richiesta di € 229.471,82 (€ 193.220,70 per prestazioni ingegneristiche + € 36.251,12 per la prestazione geologica). Sull'importo totale ricevuto di € 226.220,85 la somma di € 155.158,55 va evidentemente riferita alla parcella ingegneristica corrispondendo ai due acconti liquidati dal (€ 54.282,88 + € Controparte_4
100.875,67) allorché questa sola parcella era stata presentata. Il credito residuo per prestazioni ingegneristiche,
in base alla parcella da ultimo presentata, era dunque di € 38.062,15 (€ 193.220,70 - € 155.158,55) mentre quello relativo alla prestazione geologica era di € 36.251,12 per un totale di € 74.313,27. La somma a saldo corrisposta dalla committenza è invece stata di € 71.062,30. Ne consegue che per le prestazioni ingegneristiche e per quella geologica è stato versato il 95,6253% dell'importo parcellato come si evince dalla la seguente proporzione:
€ 74.313,27 (importo parcellato): € 71.062,30 (saldo versato) = 100 : x
La somma ricevuta di € 71.062,30 va pertanto imputata per € 36.397,05 alla prestazione ingegneristica
(95,6253% di € 38.062,15) e per € 34.665,25 (95,6253% di € 36.251,12) a quella geologica. Dall'importo di €
34.665,25, incassato dal mandatario capogruppo per conto dell'ing. va poi detratta la somma di € CP_1
13.188,00 che lo stesso appellante riconosce essergli stata versata in acconto dall'appellato.
Lo stesso è a dirsi per quel che concerne la somma di € 4.100,00 corrisposta all'appellante tramite un pagina 12 di 15 assegno circolare, di cui è pacifico l'incasso, e che non può essere imputata ad altro precedente rapporto come deduce l'istante assumendo che tale importo costituisce il saldo della fattura n. 3/2002 del 25.07.02, emessa per altro lavoro commissionato dal ad una diversa associazione temporanea di professionisti Parte_4
capeggiata sempre dall'ing. ed invocando l'applicazione dei criteri legali di imputazione dei pagamenti CP_1
previsti dall'art. 1193 c.c. che impongono di soddisfare con precedenza i debiti scaduti.
La fattura, essendo un mero documento contabile di formazione unilaterale, è infatti del tutto inidonea a fornire la prova tanto dell'esistenza di un credito quanto della sua liquidità ed esigibilità (cfr. ex multis cass. n.
30309/2022). L'applicabilità dell'art. 1193 c.c. postula poi, in ogni caso, che un soggetto abbia più debiti della stessa specie verso la stessa persona mentre la fattura di cui si discorre non è stata emessa dall'appellante Pt_1
ma da una società (la . Ne consegue che, difettando la
[...] Organizzazione_5
prova dell'esistenza di altri debiti dell'ing. verso il dr. , anche il ricevuto pagamento di € CP_1 Pt_1
4.100,00 va imputato al rapporto in contestazione. L'importo incassato dalla committenza che il mandatario è
tenuto a rimettere all'appellante è dunque pari a € 17.377,25.
A giusta ragione l'appellato assume, infine, che la somma da rimettere al dr. va determinata Pt_1
considerando anche le spese sostenute nell'interesse del raggruppamento temporaneo di professionisti, le quali devono essere ripartite tra gli associati e di cui il dr. , chiedendo il pagamento integrale della propria Pt_1
parcella, mostra di non tener alcun conto. A norma dell'art. 1719 c.c. il mandante è infatti tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per adempiere le obbligazioni che il mandatario ha contratto a tal fine. Stabilisce inoltre l'art. 1720 c.c. che il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni da quest'ultimo effettuate. Nel caso di specie viene tuttavia in considerazione un mandato collettivo e, di conseguenza, l'onere delle spese va proporzionalmente ripartito tra tutti i professionisti associati.
Ciò premesso, occorre evidenziare come la verifica del rendiconto presentato dall'ing. da parte CP_1
del c.t.u. nominato in primo grado ha condotto ad individuare in € 49.121,87 le spese gestionali e per compensi a terzi sostenute dal mandatario che risultano avere un supporto documentale (spese notarili, diritti per la registrazione della convenzione, polizza fideiussoria, visure catastali, etc.). Al fine di stabilire in che misura dette spese debbono gravare sull'appellante, occorre poi impostare la seguente proporzione:
€ 226.220,85 : 100 = € 191.555,60 : x dove € 226.220,85 sono i compensi totali incassati dalla committenza ed € 191.555,60 sono quelli riferiti alle pagina 13 di 15 prestazioni ingegneristiche. Ne consegue che le spese di cui sopra devono gravare sull'appellante per il 15,32%,
ossia per € 7.525,47, e per il restante 84,68% sugli altri professionisti associati.
In riforma della pronunzia impugnata l'ing. va dunque condannato al pagamento in favore del dr. CP_1
della somma di € 9.851,78 oltre interessi legali codicistici venendo in considerazione un'obbligazione Pt_1
nascente dal contratto di mandato. Detti interessi, come stabilito dall'art. 1714 c.c., vanno fatti decorrere dal giorno in cui il mandatario avrebbe dovuto procedere alla consegna al mandante della somma riscossa per suo conto, ossia dalla data in cui l' ha provveduto alla liquidazione della parcella geologica. Org_1
L'accoglimento dell'appello impone di regolamentare diversamente le spese processuali che, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo allo scaglione tariffario previsto in relazione al decisum dai D.M. n 55 del 2014 e n. 147 del 2022, con distrazione della somma in favore dell'avv. Luca Cirillo per dichiarato anticipo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - definitivamente pronunziando sulla causa di appello di cui in narrativa, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1407/2016 pubblicata il 23.05.2016, così
provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di della somma di € 9.851,78 oltre oneri Controparte_1 Parte_1
accessori connessi alla fatturazione di tale importo ed interessi legali codicistici dal 15.12.06 al saldo effettivo.
2) Condanna al rimborso delle spese avversarie del giudizio di primo grado che si liquidano in € Controparte_1
190,00 per esborsi vivi ed in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Luca Cirillo per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
3) Condanna al rimborso delle spese avversarie del giudizio di appello che si liquidano in € Controparte_1
383,00 per esborsi vivi ed in 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Luca Cirillo per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
4) Pone la spesa liquidate in primo grado per la redazione della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, l'11.01.2024
pagina 14 di 15 IL PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocchiara
IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alberto Canale
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