CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN GIANLUIGI, Presidente e Relatore COLTRO MASSIMO, Giudice FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 31/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da Ricorrente_1 S.p.a. - P.Iva_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Mantova Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO DINIEGO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Parte ricorrente si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni FATTO
Promuovendo la presente controversia, Ricorrente_1 s.p.a. riferisce che, quale operatore del mercato della distribuzione dell'energia, ha sempre provveduto alla liquidazione ed al versamento delle accise e delle relative addizionali, in conformità al D.Lgs. n. 504/1995, cd. Testo Unico Accise
(TUA); che, quale soggetto passivo dell'imposta obbligato nei confronti dell'amministrazione finanziaria ex articolo 53 TUA, ha quindi volta per volta versato all'Erario il tributo corrispondente ai quantitativi di energia immessi in consumo, traslando poi il peso economico sui clienti finali in base alla rivalsa ex art. 56 TUA;
che tale meccanismo è stato utilizzato fino al 2012 anche con riferimento all'addizionale sulle accise ex art. 6 D.L. n. 511/1988; che detta addizionale è stata successivamente abrogata al fine di evitare una procedura di infrazione davanti alla CGUE;
che come noto, molti clienti finali hanno instaurato un contenzioso al fine di recuperare le addizionali versate con riferimento al periodo precedente all'abrogazione; che la Corte di cassazione, sulla base di una interpretazione fornita dalla CGUE, ha accolto le doglianze dei contribuenti, disapplicando l'addizionale sulle accise in quanto in contrasto con la normativa eurounitaria;
che ancora più di recente, la normativa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza di Corte cost. n. 43/2025.
Ricorrente_1 Società_1Ciò premesso, espone che il cliente finale s.r.l. l'ha evocata in giudizio, al fine di ottenere il rimborso delle addizionali provinciali illegittimamente corrisposte prima dell'abrogazione della norma con riferimento agli anni 2010-2011; che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 670/2023 del 26/1/2023 (cfr. all. 5 attoreo) passata in giudicato a seguito di mancata impugnazione (cfr. all. 6 attoreo), ha condannato Ricorrente_1 stessa alla restituzione, ex aliis, anche della somma di € 13.835,75, con riferimento alle forniture avvenute a Mantova nel periodo sopra indicato;
che Ricorrente_1 ha quindi provveduto al pagamento il 11/4/2023 (cfr all. 7 attoreo), e con successiva missiva del 8/8/2023, nel rispetto del termine di legge previsto in 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ha poi chiesto all'Agenzia delle Dogane la rifusione di quanto pagato ex art. 14 comma 4 TUA (cfr. all. 1 attoreo); che l'Agenzia delle Dogane non ha riscontrato l'istanza, così così frapponendo un rigetto tacito.
Sulla base di quanto sopra, Ricorrente_1 ha evocato nel presente giudizio l'Agenzia delle Dogane, impugnando il provvedimento di diniego tacito di rimborso e domandando il pagamento della somma capitale di € 13.835.
Nonostante la regolarità della notifica, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è rimasta contumace.
Alla prima udienza la causa è stata discussa e decisa con la lettura del dispositivo che segue.
DIRITTO
a) Non è revocabile in dubbio la fondatezza della domanda di restituzione formulata da
Ricorrente_1.
Invero, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 TUA, “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Nel caso di specie, risulta per tabulas che il Tribunale di Milano, con provvedimento divenuto irrevocabile, ha condannato la odierna ricorrente a rimborsare al cliente finale le addizionali, esaminando e disattendendo la contraria richiesta di Ricorrente_1.
Pertanto, poiché la norma prevede che il cliente finale debba convenire il proprio fornitore davanti al giudice civile al fine di ottenere la condanna alla restituzione dell'accisa o dell'addizionale ritenuta non dovuta, e che il fornitore a seguito di condanna passata in giudicato possa ripetere tale somma (cfr. art. 14 comma 4 D.Lgs. n. 504/1995); tenuto conto che Ricorrente_1 è stata effettivamente evocata in giudizio dal cliente finale ed è stata condannata a pagare la somma richiesta, nonostante la sua resistenza in giudizio;
consegue che in questa sede Ricorrente_1, avendo tempestivamente richiesto la rifusione di quanto pagato sulla base di una sentenza di condanna, ha diritto alla restituzione.
In ragione di tutto quanto sopra, evidenziato che l'addizionale non era dovuta, che vi è stata condanna alla restituzione con sentenza passata in giudicato e che la restituzione è stata eseguita, per tali motivi parte ricorrente, la quale ha formulato rituale e tempestiva domanda, ha diritto a ripetere quanto restituito al cliente finale, non residuando spazio alcuno per ritenere non dovuta la restituzione.
Quanto alla legittimazione passiva rispetto alla domanda restitutoria, che in passato ha posto il dubbio rispetto alla legittimazione di Dogane o Provincia, la questione non può che essere definita alla luce del noto e recente arresto di Cass. n. 21833/2024, emesso a seguito di un ricorso ex articolo 363 bis c.p.c. da parte della CGT di Piacenza.
Affrontando per la prima volta ed ex professo la questione, ha sancito la Suprema Corte che “spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 Kw”; ed ha così convalidato l'orientamento già fatto proprio da una parte della giurisprudenza di merito.
Tale conclusione si impone dovendosi valorizzare sia il dato normativo di cui all'articolo 63 comma 1
D.Lgs. n. 300/1999, che così come l'articolo 1 TUA prevede la competenza dell'Agenzia delle Dogane relativamente al contenzioso in tema di accise, sia la natura statale del tributo, affermata anche da
Corte cost. n. 53/2013; e tenendo conto che, nel caso dell'addizionale in questione, la Provincia riceveva il pagamento per le forniture non abitative di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw, svolgendo meramente funzioni di tesoreria nell'ambito di una soglia discrezionalmente fissata dal legislatore fiscale statale. b) Pertanto e conclusivamente sul punto, Agenzia delle Dogane deve essere condannata a restituire a parte ricorrente quanto oggetto di condanna da parte del Tribunale di Milano con riferimento al rapporto qui azionato, e cioè € 13.835,75.
Sulla somma capitale, in assenza di diversa domanda spettano gli interessi ex lege dalla notifica del ricorso il 9/1/2025.
Relativamente alle spese di lite, non vi sono motivi per derogare ai princìpi generali codificati dall'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 in tema di spese di lite, che, in assenza di nota e liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 147/2022, sono quindi poste a carico del soccombente Ufficio convenuto ed a favore del vittorioso contribuente ricorrente, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Mantova sez. I
- condanna Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a pagare a Ricorrente_1 s.p.a. € 13.835,75, oltre interessi legali dal 9/1/2025;
Ricorrente_1- condanna Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a rifondere a s.p.a. le spese di giudizio, che liquida in € 3.000 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.
Mantova, 16/3/2026
Il Presidente relatore
NL NI
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN GIANLUIGI, Presidente e Relatore COLTRO MASSIMO, Giudice FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 31/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da Ricorrente_1 S.p.a. - P.Iva_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Mantova Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO DINIEGO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Parte ricorrente si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni FATTO
Promuovendo la presente controversia, Ricorrente_1 s.p.a. riferisce che, quale operatore del mercato della distribuzione dell'energia, ha sempre provveduto alla liquidazione ed al versamento delle accise e delle relative addizionali, in conformità al D.Lgs. n. 504/1995, cd. Testo Unico Accise
(TUA); che, quale soggetto passivo dell'imposta obbligato nei confronti dell'amministrazione finanziaria ex articolo 53 TUA, ha quindi volta per volta versato all'Erario il tributo corrispondente ai quantitativi di energia immessi in consumo, traslando poi il peso economico sui clienti finali in base alla rivalsa ex art. 56 TUA;
che tale meccanismo è stato utilizzato fino al 2012 anche con riferimento all'addizionale sulle accise ex art. 6 D.L. n. 511/1988; che detta addizionale è stata successivamente abrogata al fine di evitare una procedura di infrazione davanti alla CGUE;
che come noto, molti clienti finali hanno instaurato un contenzioso al fine di recuperare le addizionali versate con riferimento al periodo precedente all'abrogazione; che la Corte di cassazione, sulla base di una interpretazione fornita dalla CGUE, ha accolto le doglianze dei contribuenti, disapplicando l'addizionale sulle accise in quanto in contrasto con la normativa eurounitaria;
che ancora più di recente, la normativa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza di Corte cost. n. 43/2025.
Ricorrente_1 Società_1Ciò premesso, espone che il cliente finale s.r.l. l'ha evocata in giudizio, al fine di ottenere il rimborso delle addizionali provinciali illegittimamente corrisposte prima dell'abrogazione della norma con riferimento agli anni 2010-2011; che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 670/2023 del 26/1/2023 (cfr. all. 5 attoreo) passata in giudicato a seguito di mancata impugnazione (cfr. all. 6 attoreo), ha condannato Ricorrente_1 stessa alla restituzione, ex aliis, anche della somma di € 13.835,75, con riferimento alle forniture avvenute a Mantova nel periodo sopra indicato;
che Ricorrente_1 ha quindi provveduto al pagamento il 11/4/2023 (cfr all. 7 attoreo), e con successiva missiva del 8/8/2023, nel rispetto del termine di legge previsto in 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ha poi chiesto all'Agenzia delle Dogane la rifusione di quanto pagato ex art. 14 comma 4 TUA (cfr. all. 1 attoreo); che l'Agenzia delle Dogane non ha riscontrato l'istanza, così così frapponendo un rigetto tacito.
Sulla base di quanto sopra, Ricorrente_1 ha evocato nel presente giudizio l'Agenzia delle Dogane, impugnando il provvedimento di diniego tacito di rimborso e domandando il pagamento della somma capitale di € 13.835.
Nonostante la regolarità della notifica, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è rimasta contumace.
Alla prima udienza la causa è stata discussa e decisa con la lettura del dispositivo che segue.
DIRITTO
a) Non è revocabile in dubbio la fondatezza della domanda di restituzione formulata da
Ricorrente_1.
Invero, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 TUA, “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Nel caso di specie, risulta per tabulas che il Tribunale di Milano, con provvedimento divenuto irrevocabile, ha condannato la odierna ricorrente a rimborsare al cliente finale le addizionali, esaminando e disattendendo la contraria richiesta di Ricorrente_1.
Pertanto, poiché la norma prevede che il cliente finale debba convenire il proprio fornitore davanti al giudice civile al fine di ottenere la condanna alla restituzione dell'accisa o dell'addizionale ritenuta non dovuta, e che il fornitore a seguito di condanna passata in giudicato possa ripetere tale somma (cfr. art. 14 comma 4 D.Lgs. n. 504/1995); tenuto conto che Ricorrente_1 è stata effettivamente evocata in giudizio dal cliente finale ed è stata condannata a pagare la somma richiesta, nonostante la sua resistenza in giudizio;
consegue che in questa sede Ricorrente_1, avendo tempestivamente richiesto la rifusione di quanto pagato sulla base di una sentenza di condanna, ha diritto alla restituzione.
In ragione di tutto quanto sopra, evidenziato che l'addizionale non era dovuta, che vi è stata condanna alla restituzione con sentenza passata in giudicato e che la restituzione è stata eseguita, per tali motivi parte ricorrente, la quale ha formulato rituale e tempestiva domanda, ha diritto a ripetere quanto restituito al cliente finale, non residuando spazio alcuno per ritenere non dovuta la restituzione.
Quanto alla legittimazione passiva rispetto alla domanda restitutoria, che in passato ha posto il dubbio rispetto alla legittimazione di Dogane o Provincia, la questione non può che essere definita alla luce del noto e recente arresto di Cass. n. 21833/2024, emesso a seguito di un ricorso ex articolo 363 bis c.p.c. da parte della CGT di Piacenza.
Affrontando per la prima volta ed ex professo la questione, ha sancito la Suprema Corte che “spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 Kw”; ed ha così convalidato l'orientamento già fatto proprio da una parte della giurisprudenza di merito.
Tale conclusione si impone dovendosi valorizzare sia il dato normativo di cui all'articolo 63 comma 1
D.Lgs. n. 300/1999, che così come l'articolo 1 TUA prevede la competenza dell'Agenzia delle Dogane relativamente al contenzioso in tema di accise, sia la natura statale del tributo, affermata anche da
Corte cost. n. 53/2013; e tenendo conto che, nel caso dell'addizionale in questione, la Provincia riceveva il pagamento per le forniture non abitative di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw, svolgendo meramente funzioni di tesoreria nell'ambito di una soglia discrezionalmente fissata dal legislatore fiscale statale. b) Pertanto e conclusivamente sul punto, Agenzia delle Dogane deve essere condannata a restituire a parte ricorrente quanto oggetto di condanna da parte del Tribunale di Milano con riferimento al rapporto qui azionato, e cioè € 13.835,75.
Sulla somma capitale, in assenza di diversa domanda spettano gli interessi ex lege dalla notifica del ricorso il 9/1/2025.
Relativamente alle spese di lite, non vi sono motivi per derogare ai princìpi generali codificati dall'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 in tema di spese di lite, che, in assenza di nota e liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 147/2022, sono quindi poste a carico del soccombente Ufficio convenuto ed a favore del vittorioso contribuente ricorrente, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Mantova sez. I
- condanna Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a pagare a Ricorrente_1 s.p.a. € 13.835,75, oltre interessi legali dal 9/1/2025;
Ricorrente_1- condanna Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a rifondere a s.p.a. le spese di giudizio, che liquida in € 3.000 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.
Mantova, 16/3/2026
Il Presidente relatore
NL NI