TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/11/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco IN – in applicazione presso il Tribunale ordinario di
Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 13 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 171/2024 vertente tra in persona de legale rappresentante p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto d'Avossa Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1
CA ZZ e EA SE
RESISTENTE
, rappresentato e difeso dagli avv.ti CA ZZ e EA Controparte_2
SE
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 23.1.24 l' ha agito in regresso a norma degli artt. 10, terzo Pt_1
comma, e 11 del D.P.R. 1124/65 nei confronti dei convenuti ritenendo loro civilmente responsabili - in qualità di “effettivi” datori di lavoro o comunque di soggetti su cui gravava uno specifico obbligo di sicurezza - dell'infortunio con lesioni gravissime occorso al lavoratore in data 1/11/2016 in Manerbio, presso lo stabilimento della CP_3 CP_1
L'istituto ha così concluso: “voglia il Giudice accertare e dichiarare, “incidenter tantum”, la responsabilità penale perseguibile di ufficio di nel determinismo Controparte_2
dell'infortunio sul lavoro occorso a in data 1/11/16 e dichiarare, pertanto, lo CP_3
stesso e la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 CP_1 civilmente responsabili verso l' in via di regresso, a norma degli artt. 10, terzo comma, e Pt_1
11 del D.P.R. 1124/65 e, per l'effetto, condannarli in solido al pagamento in favore dell' della somma di € 1.323.221,51, pari all'ammontare delle prestazioni assicurative Pt_2
a carico dell'Istituto, fatte salve eventuali maggiori somme dovute che saranno quantificate in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data delle singole erogazioni al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Circa i fatti di causa, parte ricorrente ha allegato che - formalmente dipendente CP_3 della società Techno Easy Build s.r.l., società legata da un contratto di appalto con la CP_1
avente ad oggetto l'imballaggio, la consegna ed il montaggio presso la clientela di strutture
[...] prefabbricate in legno prodotte dalla - il giorno dell'infortunio, stava operando CP_1
presso il capannone della unitamente ad altri tre colleghi ( e ), CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 provvedendo al montaggio, alla finitura, alla movimentazione ed allo stoccaggio con il carroponte di alcuni pannelli finestrati di grandi dimensioni.
Secondo la prospettazione attorea l'incarico di procedere alle dette lavorazioni era stato conferito dal sig. , dipendente All'interno dello stabilimento erano presenti Persona_4 CP_1
solo i già menzionati lavoratori Techno Easy Build s.r.l., in quanto per i lavoratori direttamente dipendenti dalla era giorno festivo. CP_1
Ha osservato parte ricorrente che le lavorazioni svolte non erano contemplate dal contratto di appalto intercorrente tra le due ditte.
2 Ha allegato l' che i pannelli oggetto di lavorazione, “finestre centrali per timpano Pt_1
maneggio”, erano costituite da un'ossatura principale in legno di abete realizzata in listoni con sezione 80x100 mm. 9 e che la struttura principale della finestra aveva dimensioni di mt. 4,82 per mt. 2,41.
Quanto alla dinamica dell'infortunio, parte ricorrente la ha così ricostruita in ricorso: “il signor
e l'infortunato, effettuato il montaggio di un pannello che si trovava in posizione Per_1 orizzontale appoggiato su cavalletti, lo movimentarono mediante un carroponte governato dal
e lo posizionarono, sempre all'interno del capannone, in verticale ma inclinato in Per_1
appoggio alla cabina di una macchina. Il poi, servendosi del carroponte prelevò Per_1 un altro pannello e lo posizionò accanto al primo, sempre in verticale. Una volta posizionati verticalmente, i due pannelli, per agevolarne il trasporto, dovevano essere fissati tra loro mediante quattro tavolette in legno avvitate sui bordi. Detta operazione veniva effettuata dal sig. , che si occupava del fissaggio utilizzando una sola vite per tavoletta, con l'aiuto del CP_3
che, invece, provvedeva manualmente a trattenere in posizione verticale uniti tra Per_1 loro i due pannelli. 14. Per mantenere i pannelli in posizione verticale in appoggio sulla pavimentazione venivano applicati sul profilo orizzontale inferiore, cioè sulla base, tre blocchetti in legno, di cui due fissati all'estremità del profilo orizzontale e uno in posizione centrale. 15. Infine, i manufatti venivano appoggiati e puntellati con un travetto in legno. 16.
All'interno del capannone non esistevano sistemi ed attrezzature di contenimento e sostegno per eseguire la fase di fissaggio dei pannelli in sicurezza;
viceversa, alcune attrezzature adatte al sostegno erano presenti fuori dal capannone ma non venivano utilizzate per questo scopo e certamente mai all'interno del capannone. 17. Mentre attendeva a tali operazioni, il signor
si spostò all'interno del capannone per raggiungere un altro pannello, in previsione di CP_3 prelevarlo e avvicinarlo ai precedenti;
in quel frangente, mentre transitava nei pressi dei pannelli precedentemente assemblati e stoccati in verticale, dandogli le spalle, improvvisamente venne colpito alla schiena e schiacciato dai pannelli in caduta. 18. Per sollevare i manufatti fu necessario l'intervento dei colleghi del sig. , i quali, constatate CP_3 le gravi condizioni dell'infortunato, allertarono i soccorsi.”
3 “In conseguenza del descritto infortunio ha riportato lesioni personali CP_3
consistenti in una “frattura chiusa del tratto T7-T12con lesione completa del midollo” che hanno determinato una inabilità temporanea lavorativa assoluta di gg. 244 sino al 6/07/17 e postumi permanenti valutati quale menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura dell'80% consistenti in una “frattura mielica D12” e nella conseguente “paraplegia post- traumatica con alvo e vescia neurologici”.
Parte ricorrente ha evidenziato che il procedimento penale a carico del resistente a cui è CP_2
stato contestato il reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, in relazione all'art. 583 c.p. con specifica violazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'art. 64, comma 1, lett. a) ed art. 63, comma 1, D.Lgs. 81/2008 in relazione al punto 1.8.1 dell'all. IV, dell'art. 26 co. 3 e dell'art. 29, co. 3 D.Lgs. 81/2008. 23 si era concluso con sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto per positivo esito della messa alla prova.
Parte ricorrente ha poi allegato che con verbale di accertamento della ITL di Brescia del
5/04/17 alla resistente veniva contestato che il distacco dei lavoratori della ditta Tecno Easy
Build non era autentico e che pertanto i lavoratori stessi andavano considerati alle dipendenze dirette della CP_1
L' ha allegato di aver erogato nei confronti del lavoratore le seguenti prestazioni Pt_1
economiche: indennità per inabilità temporanea lavorativa € 8.103,39, valore capitale della rendita calcolato al 7/12/23 € 1.002.349,82 (di cui € 393.511,42 per indennizzo danno biologico ed € 608.838,40 per indennizzo danno patrimoniale), acconti e ratei di rendita già pagati fino al 7/12/23 € 211.279,22 (di cui € 89.307,27 per indennizzo danno biologico ed €
121.971,95 per indennizzo danno patrimoniale, oltre interessi), spese protesi, adattamenti del veicolo, adattamenti casalinghi € 89.729,39, oltre spese farmaceutiche, per compensi medici, certificazioni ed interessi maturati e, quindi, in totale la somma di € 1.323.221,51.
In Corso di causa ha aggiornato il quantum debeatur nella somma di € 1.714.197,80, pari all'ammontare delle prestazioni assicurative erogate dall' fino alla presente decisione. Pt_2
Ciò premesso in fatto, parte ricorrente ha dedotto in diritto che l'azione di regresso era legittima, potendo avere alla base l'accertamento incidenter tantum del Giudice Civile in ordine alla sussistenza – in relazione all'infortunio – della responsabilità penale per un reato
4 perseguibile di ufficio e che l'azione poteva essere esercitata, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, anche nei confronti di soggetti che, pur non rivestendo formalmente la qualifica di datore di lavoro, si trovino in relazione al lavoratore infortunato in una posizione di c.d. debito di sicurezza e che nel caso di specie le parti resistente dovevano considerarsi le persone civilmente responsabili del reato.
In ogni caso sulla base di quanto accertato dalla ITL di Brescia, al momento dell'evento CP_3 andava considerato a tutti gli effetti un dipendente della CP_1
L' ha evidenziato che l'infortunio aveva trovato causa nella violazione delle seguenti Pt_1
norme antinfortunistiche:
• l'art. 29, comma 3, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per l'incompleta valutazione del rischio da investimento, relativamente alle operazioni di preparazione dei manufatti in legno preliminari alla spedizione, con la conseguente omessa individuazione di soluzioni tecnico organizzative (es. uso di attrezzature apposite e predisposizione di procedure operative) relativamente alla movimentazione e stoccaggio temporanei dei manufatti, in particolare al posizionamento in verticale durante le manovre di assemblaggio dei pannelli tra loro (situazione lavorativa necessaria), considerata la condizione di instabilità dei pannelli in verticale, dovuta alle loro caratteristiche, con conseguente elevato rischio di investimento e danno potenziale in caso di ribaltamento del manufatto.
• l'art. 64 comma 1 lettera a) in relazione all'art. 63 comma 1 Allegato IV punto 1.8.1 del
D.Lgs 81/2008 per non aver adottato adeguate misure tecniche per prevenire l'investimento dei lavoratori da parte dei pannelli relativamente alla movimentazione e stoccaggio temporanei dei manufatti.
• - in ogni caso risulterebbe violato l'art, 26 comma 2 lettera a del D,Lgs 81/2008 pPer non aver cooperato con il datore di lavoro della ditta Techno Easy Build srl, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa consistente nella preparazione dei manufatti alla spedizione, come previsto nel DUVRI.
Ciò dedotto in diritto ha concluso come sopra indicato.
5 Si sono costituiti i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni.
Parte resistente ha allegato che la Techno Easy Build srl, datrice di lavoro dell'infortunato era uno dei soggetti terzi che operano in regime di subappalto per “l'esecuzione, per conto di dei lavori di montaggio strutture nel settore ippico: box, capannine, maneggi CP_4
coperti in lamellare e in carpenteria, giostre e tondini, cavallerizze, steccati”.
Ha poi precisato che, quando le attività di montaggio vengono appaltate e/o subappaltate alla
Techno Easy Build srl, le attività di cui al contratto vengono svolte esclusivamente dai dipendenti della medesima, senza alcuna interferenza, commistione e/o direzione da parte dei dipendenti secondo le disposizioni impartite dal signor e che nessun CP_1 Tes_1
dipendente e/o rappresentante dava disposizioni al personale Techno Easy Build CP_1
S.r.l., men che meno al lavoratore in ordine allo svolgimento delle attività di CP_3
assemblaggio ed imballaggio.
Sul sinistro del 1 novembre 2016 parte resistente ha evidenziato che , nello svolgimento CP_3 delle attività di imballaggio di sua competenza, doveva esclusivamente occuparsi del fissaggio di pannelli da trasportare, puntellandoli tra di loro con assi e viti, rimanendo ai lati di tali pannelli, ed attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ricevute da Persona_5
tuttavia quel giorno, in completa autonomia - contravvenendo alle procedure di lavorazione ed alle disposizioni ricevute dal – dapprima rimuoveva l'asse di legno che sosteneva in Per_3
verticale i pannelli, poi si collocava al centro dei medesimi (anziché rimanere fermo ai lati), voltando loro le spalle, ed utilizzava il telecomando del carroponte causandone lo spostamento.
Conseguentemente allo spostamento del carroponte guidato dal , il gancio di ancoraggio CP_3
attaccato al medesimo urtava i pannelli, che si ribaltavano, travolgendo il ricorrente.
Secondo la prospettazione delle resistenti non avrebbe dovuto né rimuovere l'asse di CP_3
legno che sosteneva in verticale i pannelli, né avrebbe dovuto collocarsi al centro dei pannelli voltando loro le spalle, né avrebbe dovuto utilizzare il telecomando del carroponte. Al contrario avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente occuparsi del fissaggio dei pannelli, puntellandoli tradi loro con assi e viti, rimanendo i lati dei medesimi.
6 Ed invero, secondo parte resistente l'utilizzo del carroponte era limitato al signor Per_6
altro dipendente della Techno Easy Build srl.
[...]
In merito alla eventuale responsabilità di invocata da controparte in via subordinata, CP_1
quale committente dei lavori durante i quali sì è verificato l'infortunio, parte resistente ha allegato che il 1° novembre 2016 era nello stabilimento di di Manerbio in CP_3 CP_1
esecuzione di un incarico che Techno Easy Build srl aveva ricevuto da Controparte_5
In ogni caso, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera ai fini della configurazione della responsabilità colposa della committente, occorre verificare, secondo la prospettazione di parte resistente, in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.
Nel caso di specie, invece, le sole condotte – abnormi ed imprevedibili – poste in essere dal sig.
avevano determinato l'evento lesivo, con conseguente esclusione di qualsivoglia CP_3
responsabilità a capo della e del sig. . CP_1 Controparte_2
Ciò dedotto parte resistente ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice ha istruito la causa mediante prova testimoniale.
Il teste ha dichiarato “Io sono intervenuto con il collega il Testimone_2 Testimone_3
6.12.2016 e ho provveduto a redigere l'informativa che mi si rammostra;
abbiamo fatto
l'accesso presso la ditta che si occupa di produrre e commercializzare strutture CP_1
prefabbricate in legno nell'ambito di maneggi e centri ippici. L'attività di assemblaggio dei materiali realizzati in presso i cantieri era fatta da una ditta esterna la Techo Easy CP_1
Build con la quale la aveva stipulato un contratto di subappalto in data 5.02.2015. CP_1
Preciso che comunque l'attività di montaggio (inteso come taglio, verniciatura, assemblaggio ecc…) veniva eseguita principalmente dai dipendenti Il giorno prima dell'infortunio, CP_1
7 tuttavia, questo tipo di attività per realizzare delle finestre/pareti era stata fatta dai dipendenti
Techno perché era il 1^ novembre e quindi i lavorati non lavoravano. Infatti, in azienda CP_1
c'erano solo i dipendenti della Techno. Poi sentendo i lavoratori Techno, era emerso che anche in altre occasioni era capitato che questi fossero impegnati in questo tipo di attività. Nel contratto d'appalto i dipendenti della Techno avrebbero dovuto verificare l'imballaggio dei panelli e, presi in carico, portarli in Francia, ma dagli accertamenti era emerso che i dipendenti della Techno erano stati adibiti anche all'assemblaggio dei pennelli oltre il giorno dell'infortunio, anche in altre occasioni e questo era emerso dalle dichiarazioni assunte dai lavoratori e Una volta posizionati verticalmente con il carroponte i pannelli Per_2 Per_3 che si trovavano in posizione orizzontale, un lavoratore li manteneva in posizione verticale manualmente e l'altro tramite delle assi li fissava posizionando con un trapano a batteria delle viti come si vede alla lettera A della fotografia n. 2 all.11 dell'informativa. Tali assi che si trovavano su entrambi i lati dei pannelli li fissavano per unirli prima di essere spostati per il trasporto. Le assi venivano fissate come si vede alla foto n.8 con due viti. Se avessero inserito un maggior numero di viti, vi sarebbe stata maggiore stabilità dei manufatti. Dagli accertamenti, ovvero dalle dichiarazioni dello e dei due suoi colleghi, era emerso che CP_3
aveva provveduto al fissaggio delle viti, era emerso altresì che i lavoratori avevano CP_3
posizionato un travetto in legno della lunghezza di 2,50 metri (preciso che noi essendo intervenuti successivamente non lo abbiamo trovato) che doveva avere la funzione di supporto dei pannelli posti in posizione verticale per mantenerli in equilibrio. Evidentemente questo tipo di sostegno non era sufficiente ed idoneo a mantenere stabili questi tipi di manufatti, anche perché sul pavimento non c'era un fermo e quindi avrebbe potuto scivolare anche il puntello e con lui i pannelli. La cosa migliore, tenuto conto anche delle dimensioni delle pareti e dei peso dei panelli (circa 233 kg), sarebbe stata quella di usare delle attrezzature specifiche ovvero delle strutture in ferro che avrebbero permesso di mantenere in verticale i pannelli senza rischio di ribaltamento, del tipo di quelli fotografati nella zona esterna della ditta e di cui alle immagini nn.17 e 18 all.11 e che sono analoghe a quelle usate per il lo stoccaggio e il trasporto delle lastre in vetro o in marmo. Dalle dichiarazioni assunte è emerso che queste strutture in ferro, pur presenti in azienda, non venivano impiegate. Nell'immagine n.15 si vede
8 la posizione che i pannelli, verosimilmente, avrebbero potuto avere prima dell'infortunio, con in più il travetto (che nell'immagine non si vede) che i lavoratori hanno riferito di aver posizionato ma che, per le ragioni già dette, non sarebbe comunque stato sufficiente a garantire l'equilibrio e la stabilità delle assi. ADR Al momento del mio intervento lo stato dei luoghi era rimasto inalterato in quanto l'area era stata sottoposta a sequestro probatorio.
ADR Circa la causa del ribaltamento avevamo fatto due ipotesi: la prima, un fattore esterno come il gancio del carroponte che nello sfilare il sistema di aggancio dei pannelli avrebbe potuto urtare le assi mentre lo si stava dirigendo verso il terzo pannello quello CP_3
orizzontale e l'ingeniere incaricato aveva fatto un calcolo per cui sarebbe stata necessaria una forza di 12 kg impressa sul pannello per provocarne il ribaltamento come viene illustrato all'allegato n.21 dell'informativa; l'altra causa avrebbe potuto essere lo scivolamento del puntello da terra anche perché i pannelli non avevano una base piana e continua ma irregolare come si vede nelle immagini nn.9 e 10 e ciò aveva determinato un altro fattore di instabilità degli stessi.”
Il teste ha dichiarato “Adesso lavoro per una azienda agricola come Persona_5 operaio, all'epoca dei fatti lavoravo per la ditta Techno. Il giorno dell'infortunio mi trovavo presso il cantiere con i colleghi e , non c'erano altri CP_1 Per_1 Per_2 CP_3 dipendenti perché era festa. Dovevamo finire di montare delle finestre da portare in un CP_1
cantiere in Francia. Noi eravamo montatori dei materiali sui cantieri, quel giorno eravamo in ad assemblare materiale prefabbricato;
questo di tipo di attività l'abbiamo svolta anche CP_1 in altre occasioni di ritorno dai cantieri all'estero e per aiutare dipendenti Era stato CP_1
della che ci aveva detto che cosa fare, era il nostro referente quando ci Persona_4 CP_1 trovavamo a lavorare in Quanto si è verificato l'infortunio io mi trovavo a 15 metri di CP_1
distanza e stavo montando una finestra, non ho partecipato all'attività di posizionamento dei pannelli che avevano investito lo perché stavo lavorando su altri pannelli;
confermo CP_3
che la procedura che seguivamo era quella di usare il carroponte per sollevare i pannelli e metterli in posizione verticale quindi fissarli con assi di legno in entrambi i lati e poi mettere un puntello di legno per stabilizzarli. Preciso che solo io e eravamo autorizzati ad Per_1
9 usare il carroponte perché avevamo fatto dei corsi e ci aveva detto che solo noi li Per_4
potevamo utilizzare. Vengono lette le dichiarazioni rese sul punto dal teste nel corso delle indagini di cui all.16 pag.2. “il carroponte veniva utilizzato da tutti per le operazioni di movimentazione dei pannelli e in particolare veniva utilizzato anche dall'infortunato”. il teste risponde :Preciso che anche se non autorizzati, di fatto, non operai usavamo tutti il carroponte anche lo in maniera abituale e che mai nessuno ci ha detto niente. Non ho CP_3 visto la dinamica dell'infortunio, ho solo sentito un forte rumore e lo che era sotto i CP_3
pannelli, quindi abbiamo allertato i soccorsi. “
Il teste ha dichiarato: “lavoro come falegname e lavoro in Testimone_4 CP_1
all'epoca dei fatti lavoravo per la Techno. Sui capitoli di cui alla memoria parte resistente: La
Techno Easy Build aveva sede in Romania io parlavo e avevo rapporti con Per_7
, so che hanno dei ruoli all'interno della società sia che
[...] CP_6 Per_8
entrambi stanno in Romania. Confermo che noi dipendenti Techno eravamo preposti
[...] all' attività di montaggio dei materiali nei cantieri e che le nostre squadre di lavoro erano gestite da . Nei cantieri eravamo solo noi della Techno che lavoravamo e CP_6 prendevamo ordini da solo da , non c'era nessun dipendente della Quando ci Tes_1 CP_1
trovavamo a lavorare come dipendenti Techno presso la noi ci occupavamo CP_1 dell'assemblaggio del materiale da spedire. Quando lavoravamo in le direttive le dava CP_1
e nessuno della ci diceva cosa fare neanche . Persona_7 CP_1 Persona_4 CP_3 non era stato autorizzato ad usare il carroponte ma solo io e potevamo usarlo perché Per_3 avevamo fatto i corsi. Io il giorno dell'incidente avevo detto a di non usarlo, lui lo ha CP_3
usato comunque perché voleva accelerare il lavoro. Poteva usare le assi di legno per fissare i pannelli, io a parte l'ordine di non usare il carroponte non avevo dato altre direttive particolari perché sapeva come doveva essere fatto il lavoro di fissaggio delle assi. CP_3
Dopo la caduta dei pannelli ho visto che il carroponte era spostato rispetto alla posizione dove lo avevo lasciato io e così ho chiesto agli altri chi avessi usato il carroponte e mi avevano detto che era stato . Rispetto al panello caduto o terra il gancio del carroponte era al centro CP_3 in basso. Non ho visto il gancio del carroponte urtare i pannelli.”
10 Il teste ha dichiarato: “sono montatore e lavoro per All'epoca dei fatti Tes_5 CP_1 lavoravo per la Techno. Quando lavoravo per la Techno mi occupavo del montaggio del materiale Clabel presso i cantieri all'estero. Era che ci dava gli ordini, Persona_7 quando non c'era gli ordini li dava . Era la prima volta che lavoravamo Per_7 CP_6
presso la non era mai capitato prima di allora che facessimo dei lavori in Il CP_1 CP_1 giorno dell'infortunio erano presenti solo dipendenti Techo perché era un giorno festivo.
non ci aveva mai dato alcuna direttiva. Non ho assistito alla dinamica dell'infortunio. Il Per_4
carroponte poteva essere usato solo da e in quanto avevano fatto i Persona_6 Per_3 corsi, quel giorno aveva usato il carroponte non so se lo avesse usato in altre CP_3
occasioni, in cantiere no perché lo potevano usare soli i capisquadra.
Il Ricorso è fondato e va accolto.
Nel caso di specie sussistono tutte le condizioni formali e sostanziali richieste dagli artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/65 per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell' Pt_1
Gli articoli 10 e 11 T.U. 1124/1965 prevedono la speciale azione di regresso atta a far Pt_1 valere in giudizio un proprio autonomo diritto azionabile anche in sede penale non solo nei confronti del datore di lavoro diretto, ma anche di coloro che usufruiscono delle prestazioni lavorative, quindi nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio o della malattia professionale a causa della condotta tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione e di garanzia.
Tale principio sull'estendibilità dell'azione di regresso verso il committente è stato di recente ribadito dalla ordinanza della Corte di cassazione n. 375 del 10 gennaio 2023.
L' ha diritto di esercitare l'azione di regresso, per il rimborso di quanto dovuto al Pt_1
lavoratore infortunato, nei confronti non solo del datore di lavoro colpevole del sinistro, ma anche di colui che risulti di fatto responsabile dell'organizzazione del lavoro e della prevenzione degli infortuni.
Nel caso di specie, le parti resistenti hanno assunto il ruolo di committente, responsabile dell'organizzazione del lavoro e della prevenzione degli infortuni, in quanto parte delle
11 lavorazioni (assemblaggio, montaggio e carico) inerenti all'appalto tra la e la Techno CP_1
Easy Build sono state svolte presso lo stabilimento della CP_1
Ed invero sulla base del contratto di appalto in atti, la deve ritenersi civilmente CP_1
responsabili nei confronti di dell'infortunio occorso al sig. . Pt_1 CP_3
La Cassazione civile sez. lav., 06/05/2025, n.11918 ha stabilito che “il datore di lavoro committente che affidi in appalto lavori, servizi o forniture da svolgersi all'interno della propria azienda, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della medesima, e, avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, non ottemperi agli specifici obblighi imposti dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, risponde dell'infortunio sul lavoro occorso ai dipendenti dell'impresa appaltatrice che sia causalmente riconducibile a tale inadempimento, anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull'attività di quest'ultima, realizzandosi una compresenza organizzata e coordinata di lavoratori di più imprese sinergicamente orientata al medesimo scopo produttivo”.
Sulla base dell'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, la posizione di garanzia connessa alla qualità di committente di lavori da svolgersi in un contesto lavorativo nella sua disponibilità, relativamente al rischio interferenziale derivante dalla contestuale presenza di maestranze alle dipendenze di altra organizzazione lavorativa, implica la necessità, considerata la tipologia di attività lavorativa da svolgere, di adottare soluzioni organizzative tali da escludere il rischio specifico connesso alla tipologia di lavorazione interferenziale.
Nel caso di specie, ed i suoi colleghi stavano svolgendo al momento dell'infortunio, CP_3 attività di movimentazione di voluminosi e pesanti pannelli in legno, pertanto considerate le caratteristiche dimensionali dei manufatti, le modalità di posizionamento temporaneo in verticale per poter eseguire le manovre di assemblaggio dei pannelli, il rischio di potenziali urti o spinti accidentali per il tipo di attività in corso con il carroponte e per il luogo di svolgimento, la titolare dell'impianto indutriale e dei macchinari utilizzati nell'appalto avrebbe CP_1 dovuto individuare specifiche soluzioni tecnico organizzative per rendere sicura l'operazione di fissaggio dei pannelli, evitando che fossero i lavoratori stessi a valutare i rischi e conseguentemente adottare modalità operative per stabilizzare i manufatti con appoggi
12 estemporanei e puntellamenti con travetti o aste di legno recuperati sul luogo senza precise istruzioni circa le modalità di utilizzo.
Emerge con tutta evidenza la responsabilità dell'amministratore unico della nella CP_1
causazione dell'evento poiché la presenza degli operai formalmente in carico alla Tecno Easy
Build non era un evento eccezionale e, dunque, si sarebbe dovuto cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.
De resto, essendo la la ditta produttrice dei manufatti in legno rientrava nei suoi obblighi CP_1
predisporre dei sistemi di stoccaggio in modo da garantire in ogni momento condizioni sicure e posizioni stabili degli elementi prefabbricati e non consentire il ricorso a sistemi di appoggi estemporanei come pareti o macchine al momento disponibili. L'utilizzo di sistemi attrezzature di contenimento e sostegno all'interno del reparto avrebbe consentito di eseguire la fase di fissaggio dei pannelli e quelle successive in assoluta sicurezza.
L'assicurazione obbligatoria del datore di lavoro presso l' ne comporta l'esonero da Pt_1 responsabilità civile, ai sensi dell'art.10 T.U, sempre che non sia accertata la responsabilità del datore, anche di fatto, direttamente o di persona del cui fatto debba civilmente egli rispondere, per un reato penale perseguibile d'ufficio.
Pertanto, l'azione presuppone l'accertamento di un fatto costituente reato, perseguibile d'ufficio, del datore di lavoro o di un suo dipendente e che tale fatto sia in rapporto eziologico con l'infortunio indennizzato dall'Istituto.
Risulta, incidenter tamtum la penale responsabilità delle parti resistenti in ordine al reato, punibile di ufficio, di lesioni colpose gravissime, connesse alla violazione delle seguenti norme antinfortunistiche:
- art. 29, comma 3, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per l'incompleta valutazione del rischio da investimento, relativamente alle operazioni di preparazione dei manufatti in legno preliminari alla spedizione, con la conseguente omessa individuazione di soluzioni tecnico organizzative
(es. uso di attrezzature apposite e predisposizione di procedure operative) relativamente alla movimentazione e stoccaggio temporanei dei manufatti, in particolare al posizionamento in verticale durante le manovre di assemblaggio dei pannelli tra loro (situazione lavorativa
13 necessaria), considerata la condizione di instabilità dei pannelli in verticale, dovuta alle loro caratteristiche, con conseguente elevato rischio di investimento e danno potenziale in caso di ribaltamento del manufatto.
- art. 64 comma 1 lettera a in relazione all'art. 63 comma 1 Allegato IV punto 1.8.1 del D.Lgs
81/2008 per non aver adottato adeguate misure tecniche per prevenire l'investimento dei lavoratori da parte dei pannelli relativamente alla movimentazione e stoccaggio temporanei dei manufatti.
- art, 26 comma 2 lettera a del D,Lgs 81/2008 per la mancata redazione di un valido DUVRI e comunque per non aver cooperato con il datore di lavoro della ditta Techno Easy Build srl, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa consistente nell'assemblaggio dei manufatti;
oltre che del generico precetto di cui all'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Non è attribuibile al lavoratore alcun profilo di responsabilità, in quanto non si è in presenza di un evento abnorme ed eccezionale, essendo emerso dalla istruttoria che spesso CP_3
Utilizzava il carroponte, non solo in occasione dell'infortunio.
l' ha allegato che il lavoratore in conseguenza Pt_1 dell'infortunio per cui è causa ha riportato lesioni personali consistenti in una “frattura chiusa del tratto T7-T12 con lesione completa del midollo” che hanno determinato una inabilità temporanea lavorativa assoluta di gg. 244 sino al
6/07/17 e postumi permanenti valutati quale menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura dell'80% consistenti in una “frattura mielica D12” e nella conseguente “paraplegia post-traumatica con alvo e vescica neurologici”.
Può trovare accoglimento la richiesta di regresso dell , che ha documentato di aver erogato prestazioni Pt_1
assicurative a carico dell'infortunato pari alla somma di
14 euro € 1.714.197,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data delle singole erogazioni al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: accerta e dichiara, “incidenter tantum”, la responsabilità penale per lesioni colpose gravissime di nel determinismo dell'infortunio sul lavoro occorso a Controparte_2 CP_3
in data 1/11/16 e dichiara, pertanto, e la in persona del
[...] Controparte_2 CP_1
legale rappresentante p.t., civilmente responsabili verso l' in via di regresso, a norma Pt_1 degli artt. 10, terzo comma, e 11 del D.P.R. 1124/65 e, per l'effetto, condanna in solido le parti resistenti al pagamento in favore dell' della somma di € 1.714.197,80, pari Pt_2 all'ammontare delle prestazioni assicurative a carico dell' , oltre rivalutazione monetaria Pt_2
e interessi legali dalla data delle singole erogazioni al saldo.
Condanna le parti resistenti in solido alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, spese liquidate in euro 2.1430,00 oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge.
Brescia, 14/11/2025
Il Giudice del lavoro
Marco IN
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco IN – in applicazione presso il Tribunale ordinario di
Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 13 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 171/2024 vertente tra in persona de legale rappresentante p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto d'Avossa Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1
CA ZZ e EA SE
RESISTENTE
, rappresentato e difeso dagli avv.ti CA ZZ e EA Controparte_2
SE
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 23.1.24 l' ha agito in regresso a norma degli artt. 10, terzo Pt_1
comma, e 11 del D.P.R. 1124/65 nei confronti dei convenuti ritenendo loro civilmente responsabili - in qualità di “effettivi” datori di lavoro o comunque di soggetti su cui gravava uno specifico obbligo di sicurezza - dell'infortunio con lesioni gravissime occorso al lavoratore in data 1/11/2016 in Manerbio, presso lo stabilimento della CP_3 CP_1
L'istituto ha così concluso: “voglia il Giudice accertare e dichiarare, “incidenter tantum”, la responsabilità penale perseguibile di ufficio di nel determinismo Controparte_2
dell'infortunio sul lavoro occorso a in data 1/11/16 e dichiarare, pertanto, lo CP_3
stesso e la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 CP_1 civilmente responsabili verso l' in via di regresso, a norma degli artt. 10, terzo comma, e Pt_1
11 del D.P.R. 1124/65 e, per l'effetto, condannarli in solido al pagamento in favore dell' della somma di € 1.323.221,51, pari all'ammontare delle prestazioni assicurative Pt_2
a carico dell'Istituto, fatte salve eventuali maggiori somme dovute che saranno quantificate in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data delle singole erogazioni al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Circa i fatti di causa, parte ricorrente ha allegato che - formalmente dipendente CP_3 della società Techno Easy Build s.r.l., società legata da un contratto di appalto con la CP_1
avente ad oggetto l'imballaggio, la consegna ed il montaggio presso la clientela di strutture
[...] prefabbricate in legno prodotte dalla - il giorno dell'infortunio, stava operando CP_1
presso il capannone della unitamente ad altri tre colleghi ( e ), CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 provvedendo al montaggio, alla finitura, alla movimentazione ed allo stoccaggio con il carroponte di alcuni pannelli finestrati di grandi dimensioni.
Secondo la prospettazione attorea l'incarico di procedere alle dette lavorazioni era stato conferito dal sig. , dipendente All'interno dello stabilimento erano presenti Persona_4 CP_1
solo i già menzionati lavoratori Techno Easy Build s.r.l., in quanto per i lavoratori direttamente dipendenti dalla era giorno festivo. CP_1
Ha osservato parte ricorrente che le lavorazioni svolte non erano contemplate dal contratto di appalto intercorrente tra le due ditte.
2 Ha allegato l' che i pannelli oggetto di lavorazione, “finestre centrali per timpano Pt_1
maneggio”, erano costituite da un'ossatura principale in legno di abete realizzata in listoni con sezione 80x100 mm. 9 e che la struttura principale della finestra aveva dimensioni di mt. 4,82 per mt. 2,41.
Quanto alla dinamica dell'infortunio, parte ricorrente la ha così ricostruita in ricorso: “il signor
e l'infortunato, effettuato il montaggio di un pannello che si trovava in posizione Per_1 orizzontale appoggiato su cavalletti, lo movimentarono mediante un carroponte governato dal
e lo posizionarono, sempre all'interno del capannone, in verticale ma inclinato in Per_1
appoggio alla cabina di una macchina. Il poi, servendosi del carroponte prelevò Per_1 un altro pannello e lo posizionò accanto al primo, sempre in verticale. Una volta posizionati verticalmente, i due pannelli, per agevolarne il trasporto, dovevano essere fissati tra loro mediante quattro tavolette in legno avvitate sui bordi. Detta operazione veniva effettuata dal sig. , che si occupava del fissaggio utilizzando una sola vite per tavoletta, con l'aiuto del CP_3
che, invece, provvedeva manualmente a trattenere in posizione verticale uniti tra Per_1 loro i due pannelli. 14. Per mantenere i pannelli in posizione verticale in appoggio sulla pavimentazione venivano applicati sul profilo orizzontale inferiore, cioè sulla base, tre blocchetti in legno, di cui due fissati all'estremità del profilo orizzontale e uno in posizione centrale. 15. Infine, i manufatti venivano appoggiati e puntellati con un travetto in legno. 16.
All'interno del capannone non esistevano sistemi ed attrezzature di contenimento e sostegno per eseguire la fase di fissaggio dei pannelli in sicurezza;
viceversa, alcune attrezzature adatte al sostegno erano presenti fuori dal capannone ma non venivano utilizzate per questo scopo e certamente mai all'interno del capannone. 17. Mentre attendeva a tali operazioni, il signor
si spostò all'interno del capannone per raggiungere un altro pannello, in previsione di CP_3 prelevarlo e avvicinarlo ai precedenti;
in quel frangente, mentre transitava nei pressi dei pannelli precedentemente assemblati e stoccati in verticale, dandogli le spalle, improvvisamente venne colpito alla schiena e schiacciato dai pannelli in caduta. 18. Per sollevare i manufatti fu necessario l'intervento dei colleghi del sig. , i quali, constatate CP_3 le gravi condizioni dell'infortunato, allertarono i soccorsi.”
3 “In conseguenza del descritto infortunio ha riportato lesioni personali CP_3
consistenti in una “frattura chiusa del tratto T7-T12con lesione completa del midollo” che hanno determinato una inabilità temporanea lavorativa assoluta di gg. 244 sino al 6/07/17 e postumi permanenti valutati quale menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura dell'80% consistenti in una “frattura mielica D12” e nella conseguente “paraplegia post- traumatica con alvo e vescia neurologici”.
Parte ricorrente ha evidenziato che il procedimento penale a carico del resistente a cui è CP_2
stato contestato il reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, in relazione all'art. 583 c.p. con specifica violazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'art. 64, comma 1, lett. a) ed art. 63, comma 1, D.Lgs. 81/2008 in relazione al punto 1.8.1 dell'all. IV, dell'art. 26 co. 3 e dell'art. 29, co. 3 D.Lgs. 81/2008. 23 si era concluso con sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto per positivo esito della messa alla prova.
Parte ricorrente ha poi allegato che con verbale di accertamento della ITL di Brescia del
5/04/17 alla resistente veniva contestato che il distacco dei lavoratori della ditta Tecno Easy
Build non era autentico e che pertanto i lavoratori stessi andavano considerati alle dipendenze dirette della CP_1
L' ha allegato di aver erogato nei confronti del lavoratore le seguenti prestazioni Pt_1
economiche: indennità per inabilità temporanea lavorativa € 8.103,39, valore capitale della rendita calcolato al 7/12/23 € 1.002.349,82 (di cui € 393.511,42 per indennizzo danno biologico ed € 608.838,40 per indennizzo danno patrimoniale), acconti e ratei di rendita già pagati fino al 7/12/23 € 211.279,22 (di cui € 89.307,27 per indennizzo danno biologico ed €
121.971,95 per indennizzo danno patrimoniale, oltre interessi), spese protesi, adattamenti del veicolo, adattamenti casalinghi € 89.729,39, oltre spese farmaceutiche, per compensi medici, certificazioni ed interessi maturati e, quindi, in totale la somma di € 1.323.221,51.
In Corso di causa ha aggiornato il quantum debeatur nella somma di € 1.714.197,80, pari all'ammontare delle prestazioni assicurative erogate dall' fino alla presente decisione. Pt_2
Ciò premesso in fatto, parte ricorrente ha dedotto in diritto che l'azione di regresso era legittima, potendo avere alla base l'accertamento incidenter tantum del Giudice Civile in ordine alla sussistenza – in relazione all'infortunio – della responsabilità penale per un reato
4 perseguibile di ufficio e che l'azione poteva essere esercitata, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, anche nei confronti di soggetti che, pur non rivestendo formalmente la qualifica di datore di lavoro, si trovino in relazione al lavoratore infortunato in una posizione di c.d. debito di sicurezza e che nel caso di specie le parti resistente dovevano considerarsi le persone civilmente responsabili del reato.
In ogni caso sulla base di quanto accertato dalla ITL di Brescia, al momento dell'evento CP_3 andava considerato a tutti gli effetti un dipendente della CP_1
L' ha evidenziato che l'infortunio aveva trovato causa nella violazione delle seguenti Pt_1
norme antinfortunistiche:
• l'art. 29, comma 3, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per l'incompleta valutazione del rischio da investimento, relativamente alle operazioni di preparazione dei manufatti in legno preliminari alla spedizione, con la conseguente omessa individuazione di soluzioni tecnico organizzative (es. uso di attrezzature apposite e predisposizione di procedure operative) relativamente alla movimentazione e stoccaggio temporanei dei manufatti, in particolare al posizionamento in verticale durante le manovre di assemblaggio dei pannelli tra loro (situazione lavorativa necessaria), considerata la condizione di instabilità dei pannelli in verticale, dovuta alle loro caratteristiche, con conseguente elevato rischio di investimento e danno potenziale in caso di ribaltamento del manufatto.
• l'art. 64 comma 1 lettera a) in relazione all'art. 63 comma 1 Allegato IV punto 1.8.1 del
D.Lgs 81/2008 per non aver adottato adeguate misure tecniche per prevenire l'investimento dei lavoratori da parte dei pannelli relativamente alla movimentazione e stoccaggio temporanei dei manufatti.
• - in ogni caso risulterebbe violato l'art, 26 comma 2 lettera a del D,Lgs 81/2008 pPer non aver cooperato con il datore di lavoro della ditta Techno Easy Build srl, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa consistente nella preparazione dei manufatti alla spedizione, come previsto nel DUVRI.
Ciò dedotto in diritto ha concluso come sopra indicato.
5 Si sono costituiti i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni.
Parte resistente ha allegato che la Techno Easy Build srl, datrice di lavoro dell'infortunato era uno dei soggetti terzi che operano in regime di subappalto per “l'esecuzione, per conto di dei lavori di montaggio strutture nel settore ippico: box, capannine, maneggi CP_4
coperti in lamellare e in carpenteria, giostre e tondini, cavallerizze, steccati”.
Ha poi precisato che, quando le attività di montaggio vengono appaltate e/o subappaltate alla
Techno Easy Build srl, le attività di cui al contratto vengono svolte esclusivamente dai dipendenti della medesima, senza alcuna interferenza, commistione e/o direzione da parte dei dipendenti secondo le disposizioni impartite dal signor e che nessun CP_1 Tes_1
dipendente e/o rappresentante dava disposizioni al personale Techno Easy Build CP_1
S.r.l., men che meno al lavoratore in ordine allo svolgimento delle attività di CP_3
assemblaggio ed imballaggio.
Sul sinistro del 1 novembre 2016 parte resistente ha evidenziato che , nello svolgimento CP_3 delle attività di imballaggio di sua competenza, doveva esclusivamente occuparsi del fissaggio di pannelli da trasportare, puntellandoli tra di loro con assi e viti, rimanendo ai lati di tali pannelli, ed attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ricevute da Persona_5
tuttavia quel giorno, in completa autonomia - contravvenendo alle procedure di lavorazione ed alle disposizioni ricevute dal – dapprima rimuoveva l'asse di legno che sosteneva in Per_3
verticale i pannelli, poi si collocava al centro dei medesimi (anziché rimanere fermo ai lati), voltando loro le spalle, ed utilizzava il telecomando del carroponte causandone lo spostamento.
Conseguentemente allo spostamento del carroponte guidato dal , il gancio di ancoraggio CP_3
attaccato al medesimo urtava i pannelli, che si ribaltavano, travolgendo il ricorrente.
Secondo la prospettazione delle resistenti non avrebbe dovuto né rimuovere l'asse di CP_3
legno che sosteneva in verticale i pannelli, né avrebbe dovuto collocarsi al centro dei pannelli voltando loro le spalle, né avrebbe dovuto utilizzare il telecomando del carroponte. Al contrario avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente occuparsi del fissaggio dei pannelli, puntellandoli tradi loro con assi e viti, rimanendo i lati dei medesimi.
6 Ed invero, secondo parte resistente l'utilizzo del carroponte era limitato al signor Per_6
altro dipendente della Techno Easy Build srl.
[...]
In merito alla eventuale responsabilità di invocata da controparte in via subordinata, CP_1
quale committente dei lavori durante i quali sì è verificato l'infortunio, parte resistente ha allegato che il 1° novembre 2016 era nello stabilimento di di Manerbio in CP_3 CP_1
esecuzione di un incarico che Techno Easy Build srl aveva ricevuto da Controparte_5
In ogni caso, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera ai fini della configurazione della responsabilità colposa della committente, occorre verificare, secondo la prospettazione di parte resistente, in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.
Nel caso di specie, invece, le sole condotte – abnormi ed imprevedibili – poste in essere dal sig.
avevano determinato l'evento lesivo, con conseguente esclusione di qualsivoglia CP_3
responsabilità a capo della e del sig. . CP_1 Controparte_2
Ciò dedotto parte resistente ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice ha istruito la causa mediante prova testimoniale.
Il teste ha dichiarato “Io sono intervenuto con il collega il Testimone_2 Testimone_3
6.12.2016 e ho provveduto a redigere l'informativa che mi si rammostra;
abbiamo fatto
l'accesso presso la ditta che si occupa di produrre e commercializzare strutture CP_1
prefabbricate in legno nell'ambito di maneggi e centri ippici. L'attività di assemblaggio dei materiali realizzati in presso i cantieri era fatta da una ditta esterna la Techo Easy CP_1
Build con la quale la aveva stipulato un contratto di subappalto in data 5.02.2015. CP_1
Preciso che comunque l'attività di montaggio (inteso come taglio, verniciatura, assemblaggio ecc…) veniva eseguita principalmente dai dipendenti Il giorno prima dell'infortunio, CP_1
7 tuttavia, questo tipo di attività per realizzare delle finestre/pareti era stata fatta dai dipendenti
Techno perché era il 1^ novembre e quindi i lavorati non lavoravano. Infatti, in azienda CP_1
c'erano solo i dipendenti della Techno. Poi sentendo i lavoratori Techno, era emerso che anche in altre occasioni era capitato che questi fossero impegnati in questo tipo di attività. Nel contratto d'appalto i dipendenti della Techno avrebbero dovuto verificare l'imballaggio dei panelli e, presi in carico, portarli in Francia, ma dagli accertamenti era emerso che i dipendenti della Techno erano stati adibiti anche all'assemblaggio dei pennelli oltre il giorno dell'infortunio, anche in altre occasioni e questo era emerso dalle dichiarazioni assunte dai lavoratori e Una volta posizionati verticalmente con il carroponte i pannelli Per_2 Per_3 che si trovavano in posizione orizzontale, un lavoratore li manteneva in posizione verticale manualmente e l'altro tramite delle assi li fissava posizionando con un trapano a batteria delle viti come si vede alla lettera A della fotografia n. 2 all.11 dell'informativa. Tali assi che si trovavano su entrambi i lati dei pannelli li fissavano per unirli prima di essere spostati per il trasporto. Le assi venivano fissate come si vede alla foto n.8 con due viti. Se avessero inserito un maggior numero di viti, vi sarebbe stata maggiore stabilità dei manufatti. Dagli accertamenti, ovvero dalle dichiarazioni dello e dei due suoi colleghi, era emerso che CP_3
aveva provveduto al fissaggio delle viti, era emerso altresì che i lavoratori avevano CP_3
posizionato un travetto in legno della lunghezza di 2,50 metri (preciso che noi essendo intervenuti successivamente non lo abbiamo trovato) che doveva avere la funzione di supporto dei pannelli posti in posizione verticale per mantenerli in equilibrio. Evidentemente questo tipo di sostegno non era sufficiente ed idoneo a mantenere stabili questi tipi di manufatti, anche perché sul pavimento non c'era un fermo e quindi avrebbe potuto scivolare anche il puntello e con lui i pannelli. La cosa migliore, tenuto conto anche delle dimensioni delle pareti e dei peso dei panelli (circa 233 kg), sarebbe stata quella di usare delle attrezzature specifiche ovvero delle strutture in ferro che avrebbero permesso di mantenere in verticale i pannelli senza rischio di ribaltamento, del tipo di quelli fotografati nella zona esterna della ditta e di cui alle immagini nn.17 e 18 all.11 e che sono analoghe a quelle usate per il lo stoccaggio e il trasporto delle lastre in vetro o in marmo. Dalle dichiarazioni assunte è emerso che queste strutture in ferro, pur presenti in azienda, non venivano impiegate. Nell'immagine n.15 si vede
8 la posizione che i pannelli, verosimilmente, avrebbero potuto avere prima dell'infortunio, con in più il travetto (che nell'immagine non si vede) che i lavoratori hanno riferito di aver posizionato ma che, per le ragioni già dette, non sarebbe comunque stato sufficiente a garantire l'equilibrio e la stabilità delle assi. ADR Al momento del mio intervento lo stato dei luoghi era rimasto inalterato in quanto l'area era stata sottoposta a sequestro probatorio.
ADR Circa la causa del ribaltamento avevamo fatto due ipotesi: la prima, un fattore esterno come il gancio del carroponte che nello sfilare il sistema di aggancio dei pannelli avrebbe potuto urtare le assi mentre lo si stava dirigendo verso il terzo pannello quello CP_3
orizzontale e l'ingeniere incaricato aveva fatto un calcolo per cui sarebbe stata necessaria una forza di 12 kg impressa sul pannello per provocarne il ribaltamento come viene illustrato all'allegato n.21 dell'informativa; l'altra causa avrebbe potuto essere lo scivolamento del puntello da terra anche perché i pannelli non avevano una base piana e continua ma irregolare come si vede nelle immagini nn.9 e 10 e ciò aveva determinato un altro fattore di instabilità degli stessi.”
Il teste ha dichiarato “Adesso lavoro per una azienda agricola come Persona_5 operaio, all'epoca dei fatti lavoravo per la ditta Techno. Il giorno dell'infortunio mi trovavo presso il cantiere con i colleghi e , non c'erano altri CP_1 Per_1 Per_2 CP_3 dipendenti perché era festa. Dovevamo finire di montare delle finestre da portare in un CP_1
cantiere in Francia. Noi eravamo montatori dei materiali sui cantieri, quel giorno eravamo in ad assemblare materiale prefabbricato;
questo di tipo di attività l'abbiamo svolta anche CP_1 in altre occasioni di ritorno dai cantieri all'estero e per aiutare dipendenti Era stato CP_1
della che ci aveva detto che cosa fare, era il nostro referente quando ci Persona_4 CP_1 trovavamo a lavorare in Quanto si è verificato l'infortunio io mi trovavo a 15 metri di CP_1
distanza e stavo montando una finestra, non ho partecipato all'attività di posizionamento dei pannelli che avevano investito lo perché stavo lavorando su altri pannelli;
confermo CP_3
che la procedura che seguivamo era quella di usare il carroponte per sollevare i pannelli e metterli in posizione verticale quindi fissarli con assi di legno in entrambi i lati e poi mettere un puntello di legno per stabilizzarli. Preciso che solo io e eravamo autorizzati ad Per_1
9 usare il carroponte perché avevamo fatto dei corsi e ci aveva detto che solo noi li Per_4
potevamo utilizzare. Vengono lette le dichiarazioni rese sul punto dal teste nel corso delle indagini di cui all.16 pag.2. “il carroponte veniva utilizzato da tutti per le operazioni di movimentazione dei pannelli e in particolare veniva utilizzato anche dall'infortunato”. il teste risponde :Preciso che anche se non autorizzati, di fatto, non operai usavamo tutti il carroponte anche lo in maniera abituale e che mai nessuno ci ha detto niente. Non ho CP_3 visto la dinamica dell'infortunio, ho solo sentito un forte rumore e lo che era sotto i CP_3
pannelli, quindi abbiamo allertato i soccorsi. “
Il teste ha dichiarato: “lavoro come falegname e lavoro in Testimone_4 CP_1
all'epoca dei fatti lavoravo per la Techno. Sui capitoli di cui alla memoria parte resistente: La
Techno Easy Build aveva sede in Romania io parlavo e avevo rapporti con Per_7
, so che hanno dei ruoli all'interno della società sia che
[...] CP_6 Per_8
entrambi stanno in Romania. Confermo che noi dipendenti Techno eravamo preposti
[...] all' attività di montaggio dei materiali nei cantieri e che le nostre squadre di lavoro erano gestite da . Nei cantieri eravamo solo noi della Techno che lavoravamo e CP_6 prendevamo ordini da solo da , non c'era nessun dipendente della Quando ci Tes_1 CP_1
trovavamo a lavorare come dipendenti Techno presso la noi ci occupavamo CP_1 dell'assemblaggio del materiale da spedire. Quando lavoravamo in le direttive le dava CP_1
e nessuno della ci diceva cosa fare neanche . Persona_7 CP_1 Persona_4 CP_3 non era stato autorizzato ad usare il carroponte ma solo io e potevamo usarlo perché Per_3 avevamo fatto i corsi. Io il giorno dell'incidente avevo detto a di non usarlo, lui lo ha CP_3
usato comunque perché voleva accelerare il lavoro. Poteva usare le assi di legno per fissare i pannelli, io a parte l'ordine di non usare il carroponte non avevo dato altre direttive particolari perché sapeva come doveva essere fatto il lavoro di fissaggio delle assi. CP_3
Dopo la caduta dei pannelli ho visto che il carroponte era spostato rispetto alla posizione dove lo avevo lasciato io e così ho chiesto agli altri chi avessi usato il carroponte e mi avevano detto che era stato . Rispetto al panello caduto o terra il gancio del carroponte era al centro CP_3 in basso. Non ho visto il gancio del carroponte urtare i pannelli.”
10 Il teste ha dichiarato: “sono montatore e lavoro per All'epoca dei fatti Tes_5 CP_1 lavoravo per la Techno. Quando lavoravo per la Techno mi occupavo del montaggio del materiale Clabel presso i cantieri all'estero. Era che ci dava gli ordini, Persona_7 quando non c'era gli ordini li dava . Era la prima volta che lavoravamo Per_7 CP_6
presso la non era mai capitato prima di allora che facessimo dei lavori in Il CP_1 CP_1 giorno dell'infortunio erano presenti solo dipendenti Techo perché era un giorno festivo.
non ci aveva mai dato alcuna direttiva. Non ho assistito alla dinamica dell'infortunio. Il Per_4
carroponte poteva essere usato solo da e in quanto avevano fatto i Persona_6 Per_3 corsi, quel giorno aveva usato il carroponte non so se lo avesse usato in altre CP_3
occasioni, in cantiere no perché lo potevano usare soli i capisquadra.
Il Ricorso è fondato e va accolto.
Nel caso di specie sussistono tutte le condizioni formali e sostanziali richieste dagli artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/65 per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell' Pt_1
Gli articoli 10 e 11 T.U. 1124/1965 prevedono la speciale azione di regresso atta a far Pt_1 valere in giudizio un proprio autonomo diritto azionabile anche in sede penale non solo nei confronti del datore di lavoro diretto, ma anche di coloro che usufruiscono delle prestazioni lavorative, quindi nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio o della malattia professionale a causa della condotta tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione e di garanzia.
Tale principio sull'estendibilità dell'azione di regresso verso il committente è stato di recente ribadito dalla ordinanza della Corte di cassazione n. 375 del 10 gennaio 2023.
L' ha diritto di esercitare l'azione di regresso, per il rimborso di quanto dovuto al Pt_1
lavoratore infortunato, nei confronti non solo del datore di lavoro colpevole del sinistro, ma anche di colui che risulti di fatto responsabile dell'organizzazione del lavoro e della prevenzione degli infortuni.
Nel caso di specie, le parti resistenti hanno assunto il ruolo di committente, responsabile dell'organizzazione del lavoro e della prevenzione degli infortuni, in quanto parte delle
11 lavorazioni (assemblaggio, montaggio e carico) inerenti all'appalto tra la e la Techno CP_1
Easy Build sono state svolte presso lo stabilimento della CP_1
Ed invero sulla base del contratto di appalto in atti, la deve ritenersi civilmente CP_1
responsabili nei confronti di dell'infortunio occorso al sig. . Pt_1 CP_3
La Cassazione civile sez. lav., 06/05/2025, n.11918 ha stabilito che “il datore di lavoro committente che affidi in appalto lavori, servizi o forniture da svolgersi all'interno della propria azienda, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della medesima, e, avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, non ottemperi agli specifici obblighi imposti dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, risponde dell'infortunio sul lavoro occorso ai dipendenti dell'impresa appaltatrice che sia causalmente riconducibile a tale inadempimento, anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull'attività di quest'ultima, realizzandosi una compresenza organizzata e coordinata di lavoratori di più imprese sinergicamente orientata al medesimo scopo produttivo”.
Sulla base dell'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, la posizione di garanzia connessa alla qualità di committente di lavori da svolgersi in un contesto lavorativo nella sua disponibilità, relativamente al rischio interferenziale derivante dalla contestuale presenza di maestranze alle dipendenze di altra organizzazione lavorativa, implica la necessità, considerata la tipologia di attività lavorativa da svolgere, di adottare soluzioni organizzative tali da escludere il rischio specifico connesso alla tipologia di lavorazione interferenziale.
Nel caso di specie, ed i suoi colleghi stavano svolgendo al momento dell'infortunio, CP_3 attività di movimentazione di voluminosi e pesanti pannelli in legno, pertanto considerate le caratteristiche dimensionali dei manufatti, le modalità di posizionamento temporaneo in verticale per poter eseguire le manovre di assemblaggio dei pannelli, il rischio di potenziali urti o spinti accidentali per il tipo di attività in corso con il carroponte e per il luogo di svolgimento, la titolare dell'impianto indutriale e dei macchinari utilizzati nell'appalto avrebbe CP_1 dovuto individuare specifiche soluzioni tecnico organizzative per rendere sicura l'operazione di fissaggio dei pannelli, evitando che fossero i lavoratori stessi a valutare i rischi e conseguentemente adottare modalità operative per stabilizzare i manufatti con appoggi
12 estemporanei e puntellamenti con travetti o aste di legno recuperati sul luogo senza precise istruzioni circa le modalità di utilizzo.
Emerge con tutta evidenza la responsabilità dell'amministratore unico della nella CP_1
causazione dell'evento poiché la presenza degli operai formalmente in carico alla Tecno Easy
Build non era un evento eccezionale e, dunque, si sarebbe dovuto cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.
De resto, essendo la la ditta produttrice dei manufatti in legno rientrava nei suoi obblighi CP_1
predisporre dei sistemi di stoccaggio in modo da garantire in ogni momento condizioni sicure e posizioni stabili degli elementi prefabbricati e non consentire il ricorso a sistemi di appoggi estemporanei come pareti o macchine al momento disponibili. L'utilizzo di sistemi attrezzature di contenimento e sostegno all'interno del reparto avrebbe consentito di eseguire la fase di fissaggio dei pannelli e quelle successive in assoluta sicurezza.
L'assicurazione obbligatoria del datore di lavoro presso l' ne comporta l'esonero da Pt_1 responsabilità civile, ai sensi dell'art.10 T.U, sempre che non sia accertata la responsabilità del datore, anche di fatto, direttamente o di persona del cui fatto debba civilmente egli rispondere, per un reato penale perseguibile d'ufficio.
Pertanto, l'azione presuppone l'accertamento di un fatto costituente reato, perseguibile d'ufficio, del datore di lavoro o di un suo dipendente e che tale fatto sia in rapporto eziologico con l'infortunio indennizzato dall'Istituto.
Risulta, incidenter tamtum la penale responsabilità delle parti resistenti in ordine al reato, punibile di ufficio, di lesioni colpose gravissime, connesse alla violazione delle seguenti norme antinfortunistiche:
- art. 29, comma 3, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per l'incompleta valutazione del rischio da investimento, relativamente alle operazioni di preparazione dei manufatti in legno preliminari alla spedizione, con la conseguente omessa individuazione di soluzioni tecnico organizzative
(es. uso di attrezzature apposite e predisposizione di procedure operative) relativamente alla movimentazione e stoccaggio temporanei dei manufatti, in particolare al posizionamento in verticale durante le manovre di assemblaggio dei pannelli tra loro (situazione lavorativa
13 necessaria), considerata la condizione di instabilità dei pannelli in verticale, dovuta alle loro caratteristiche, con conseguente elevato rischio di investimento e danno potenziale in caso di ribaltamento del manufatto.
- art. 64 comma 1 lettera a in relazione all'art. 63 comma 1 Allegato IV punto 1.8.1 del D.Lgs
81/2008 per non aver adottato adeguate misure tecniche per prevenire l'investimento dei lavoratori da parte dei pannelli relativamente alla movimentazione e stoccaggio temporanei dei manufatti.
- art, 26 comma 2 lettera a del D,Lgs 81/2008 per la mancata redazione di un valido DUVRI e comunque per non aver cooperato con il datore di lavoro della ditta Techno Easy Build srl, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa consistente nell'assemblaggio dei manufatti;
oltre che del generico precetto di cui all'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Non è attribuibile al lavoratore alcun profilo di responsabilità, in quanto non si è in presenza di un evento abnorme ed eccezionale, essendo emerso dalla istruttoria che spesso CP_3
Utilizzava il carroponte, non solo in occasione dell'infortunio.
l' ha allegato che il lavoratore in conseguenza Pt_1 dell'infortunio per cui è causa ha riportato lesioni personali consistenti in una “frattura chiusa del tratto T7-T12 con lesione completa del midollo” che hanno determinato una inabilità temporanea lavorativa assoluta di gg. 244 sino al
6/07/17 e postumi permanenti valutati quale menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura dell'80% consistenti in una “frattura mielica D12” e nella conseguente “paraplegia post-traumatica con alvo e vescica neurologici”.
Può trovare accoglimento la richiesta di regresso dell , che ha documentato di aver erogato prestazioni Pt_1
assicurative a carico dell'infortunato pari alla somma di
14 euro € 1.714.197,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data delle singole erogazioni al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: accerta e dichiara, “incidenter tantum”, la responsabilità penale per lesioni colpose gravissime di nel determinismo dell'infortunio sul lavoro occorso a Controparte_2 CP_3
in data 1/11/16 e dichiara, pertanto, e la in persona del
[...] Controparte_2 CP_1
legale rappresentante p.t., civilmente responsabili verso l' in via di regresso, a norma Pt_1 degli artt. 10, terzo comma, e 11 del D.P.R. 1124/65 e, per l'effetto, condanna in solido le parti resistenti al pagamento in favore dell' della somma di € 1.714.197,80, pari Pt_2 all'ammontare delle prestazioni assicurative a carico dell' , oltre rivalutazione monetaria Pt_2
e interessi legali dalla data delle singole erogazioni al saldo.
Condanna le parti resistenti in solido alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, spese liquidate in euro 2.1430,00 oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge.
Brescia, 14/11/2025
Il Giudice del lavoro
Marco IN
15