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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. GI Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 1870 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promosso da:
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata Parte_1
in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Cinzia Demontis, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
nei confronti di
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Cinzia Demontis, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
resistente
e con la partecipazione del
1 Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale così provvedere:
1. disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con il collocamento degli stessi presso la madre, nel comune di Cagliari in via delle Rondini n°12.
2. I bimbi potranno stare con il padre, a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica,
compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo e di quelli scolastici e relativi al tempo libero di e GI. Il padre potrà tenere con sé i bimbi durante le vacanze natalizie per sette Per_1
giorni, alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale. Per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando, sempre con cadenza annuale il periodo dal Giovedì Santo alla Pasqua, con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì. Per
le vacanze estive potrà tenere con sé i bambini per tre settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre.
3. Il padre verserà per il mantenimento di e GI la somma pari a euro 300,00, Per_1
accollandosi le rette per l'asilo e/o la scuola di entrambi i bimbi, con la ripartizione delle restanti spese straordinarie al 50%.
4. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio,
i luoghi di villeggiatura ed a concedersi il reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi, ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei minori, valida per l'espatrio.”
2 MOTIVI
Con ricorso depositato in data 26/03/2024, premesso che dalla Parte_1
relazione sentimentale con erano nati i figli (27/09/2018), e Controparte_1 Per_1
GI (27/09/2020); che la convivenza era iniziata nel 2016 a Roma, e continuata dal 2019 a
Cagliari; che nel 2023 il rapporto si era interrotto e il si era allontanato dalla casa CP_1
familiare trasferendosi in altra abitazione;
che il nel primo periodo vedeva i figli CP_1
regolarmente, ma successivamente, a causa di contrasti legati alla permanenza dei minori presso i genitori, aveva iniziato a vedere i figli solo pochi giorni al mese;
che quanto versato dal CP_1
per il mantenimento dei figli era insufficiente per soddisfare le loro esigenze;
che entrambe le parti erano militari dell'Aeronautica; tanto premesso, la ricorrente ha domandato che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli e disciplinato il diritto di visita del padre, ed altresì
previsto in capo al convenuto un assegno di euro 600,00 per il mantenimento dei figli.
si è costituito con comparsa depositata in data 11/06/2024, aderendo Controparte_1
alla domanda di affidamento dei minori ad entrambi i genitori e alla disciplina del diritto di visita,
ma chiedendo la determinazione di un contributo a suo carico di euro 300,00 oltre al pagamento delle rette scolastiche di entrambi i figli, e ripartizione delle restanti spese straordinarie al 50%.
Senza istruttoria, con il deposito di note, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle condizioni in epigrafe trascritte.
Il giudice delegato, in via temporanea ed urgente, ha provveduto in conformità all'accordo raggiunto, e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Le condizioni concordate dalle parti devono essere recepite in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
3 Le spese del giudizio devono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dispone l'affidamento condiviso dei minori, con prevalente collocamento presso la madre in
Cagliari via delle Rondini n. 12.
2. I figli potranno stare con il padre, a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica,
compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo e di quelli scolastici e relativi al tempo libero di e GI. Il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze natalizie per sette Per_1
giorni, alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale. Per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando, sempre con cadenza annuale il periodo dal Giovedì Santo alla Pasqua, con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì. Per
le vacanze estive potrà tenere con sé i figli per tre settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre.
3. Dispone che versi mensilmente in favore di Controparte_1 Parte_1
a somma di euro 300,00 per il mantenimento dei figli e GI.
[...] Per_1
4. Dà atto che sosterrà in via esclusiva le rette per l'asilo e/o la scuola Controparte_1
di entrambi i figli, e che per il resto le spese straordinarie saranno ripartite al 50% fra i genitori.
5. Dà atto che i genitori saranno tenuti a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio,
i luoghi di villeggiatura ed a concedersi il reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi, ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta
4 d'identità dei minori, valida per l'espatrio.
5. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari il 11/03/2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. GI Latti
5
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. GI Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 1870 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promosso da:
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata Parte_1
in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Cinzia Demontis, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
nei confronti di
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Cinzia Demontis, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
resistente
e con la partecipazione del
1 Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale così provvedere:
1. disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con il collocamento degli stessi presso la madre, nel comune di Cagliari in via delle Rondini n°12.
2. I bimbi potranno stare con il padre, a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica,
compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo e di quelli scolastici e relativi al tempo libero di e GI. Il padre potrà tenere con sé i bimbi durante le vacanze natalizie per sette Per_1
giorni, alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale. Per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando, sempre con cadenza annuale il periodo dal Giovedì Santo alla Pasqua, con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì. Per
le vacanze estive potrà tenere con sé i bambini per tre settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre.
3. Il padre verserà per il mantenimento di e GI la somma pari a euro 300,00, Per_1
accollandosi le rette per l'asilo e/o la scuola di entrambi i bimbi, con la ripartizione delle restanti spese straordinarie al 50%.
4. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio,
i luoghi di villeggiatura ed a concedersi il reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi, ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei minori, valida per l'espatrio.”
2 MOTIVI
Con ricorso depositato in data 26/03/2024, premesso che dalla Parte_1
relazione sentimentale con erano nati i figli (27/09/2018), e Controparte_1 Per_1
GI (27/09/2020); che la convivenza era iniziata nel 2016 a Roma, e continuata dal 2019 a
Cagliari; che nel 2023 il rapporto si era interrotto e il si era allontanato dalla casa CP_1
familiare trasferendosi in altra abitazione;
che il nel primo periodo vedeva i figli CP_1
regolarmente, ma successivamente, a causa di contrasti legati alla permanenza dei minori presso i genitori, aveva iniziato a vedere i figli solo pochi giorni al mese;
che quanto versato dal CP_1
per il mantenimento dei figli era insufficiente per soddisfare le loro esigenze;
che entrambe le parti erano militari dell'Aeronautica; tanto premesso, la ricorrente ha domandato che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli e disciplinato il diritto di visita del padre, ed altresì
previsto in capo al convenuto un assegno di euro 600,00 per il mantenimento dei figli.
si è costituito con comparsa depositata in data 11/06/2024, aderendo Controparte_1
alla domanda di affidamento dei minori ad entrambi i genitori e alla disciplina del diritto di visita,
ma chiedendo la determinazione di un contributo a suo carico di euro 300,00 oltre al pagamento delle rette scolastiche di entrambi i figli, e ripartizione delle restanti spese straordinarie al 50%.
Senza istruttoria, con il deposito di note, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle condizioni in epigrafe trascritte.
Il giudice delegato, in via temporanea ed urgente, ha provveduto in conformità all'accordo raggiunto, e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Le condizioni concordate dalle parti devono essere recepite in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
3 Le spese del giudizio devono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dispone l'affidamento condiviso dei minori, con prevalente collocamento presso la madre in
Cagliari via delle Rondini n. 12.
2. I figli potranno stare con il padre, a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica,
compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo e di quelli scolastici e relativi al tempo libero di e GI. Il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze natalizie per sette Per_1
giorni, alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale. Per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando, sempre con cadenza annuale il periodo dal Giovedì Santo alla Pasqua, con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì. Per
le vacanze estive potrà tenere con sé i figli per tre settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre.
3. Dispone che versi mensilmente in favore di Controparte_1 Parte_1
a somma di euro 300,00 per il mantenimento dei figli e GI.
[...] Per_1
4. Dà atto che sosterrà in via esclusiva le rette per l'asilo e/o la scuola Controparte_1
di entrambi i figli, e che per il resto le spese straordinarie saranno ripartite al 50% fra i genitori.
5. Dà atto che i genitori saranno tenuti a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio,
i luoghi di villeggiatura ed a concedersi il reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi, ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta
4 d'identità dei minori, valida per l'espatrio.
5. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari il 11/03/2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. GI Latti
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