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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott.ssa Maria Casaregola Presidente Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3938/2020 del R.G.A.C. pendente TRA (C.F.: ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gilda Roberti (c.f.: ), giusta mandato in atti C.F._1
APPELLANTE E
nato a [...] il [...], (c.f.: Controparte_1
), nella qualità di socio e liquidatore della (già C.F._2 Controparte_2
, , nato a [...] il 13 Controparte_3 Controparte_4 luglio 1974, (c.f.: ), nato a [...] il 28 C.F._3 Parte_2 settembre 1978, (c.f.: ) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo C.F._4
Paparella (c.f.: ) e dell'avv. Paolo Picone (c.f.: ), C.F._5 C.F._6 come da procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado. APPELLATI
oggetto: appello avverso la sentenza n. 2691/2020, pubblicata dal Tribunale di Napoli il 09/04/2020 CONCLUSIONI All'udienza del 4/12/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Napoli, su ricorso della società (di seguito Parte_1
, con decreto n. 812/2016 del 28.1.2016, ingiungeva alla società Controparte_5 il pagamento immediato, in favore della ricorrente, della Controparte_3 somma di € 32.170,34 (oltre interessi ex art. 1284 4° comma c.c., dalla domanda al soddisfo, nonché spese della procedura) sulla base di n. 11 fatture insolute con causale “Ribalto quota costi consortili” dal 2008 al 2013.
1 Avverso il predetto decreto proponevano opposizione in qualità di socio Controparte_1
e liquidatore della (nuova denominazione della CP_2 Controparte_3 in liquidazione (e di seguito e in qualità di soci CP_3 Controparte_4 Parte_2 della predetta società eccependo quanto segue:
− incompetenza del giudice adito in ragione della clausola compromissoria di cui all'art.
7.5 dello Statuto della;
Parte_1
− inesistenza e/o nullità, e/o inefficacia del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di CP_3 in quanto la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese;
− inesistenza e, comunque, prescrizione del credito, in quanto la non avrebbe preso CP_3 parte all'attività consortile mutando attività e recedendo dal con raccomandata Parte_3 del 27.02.2015. Gli opponenti, inoltre, proponevano domanda riconvenzionale al fine di “compensare il minor credito della società con quanto a loro dovuto per la liquidazione Parte_1 della quota di partecipazione di previa quantificazione del valore di mercato della quota a CP_3 mezzo C.T.U.”. In conclusione, gli opponenti chiedevano di: a. Dichiarare l'incompetenza del Giudice adito per essere competente il Collegio Arbitrale, in virtù di clausola compromissoria ex articolo 7.5 dello Statuto del e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo Parte_3 opposto;
b. accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso nei confronti della estinta società cancellata dal Registro delle Imprese;
Controparte_2
c. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte ai paragrafi 3 e 4 e che qui si abbiano per nuovamente riproposte, l'inesistenza del credito vantato dalla e per l'effetto, in Parte_1 accoglimento della proposta opposizione, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 812/2016, emesso in data 28 gennaio 2016 dal Tribunale di Napoli in persona del Giudice Unico Dott.ssa Valentina Valletta, XI Sezione Civile, nel procedimento monitorio RG 1055/2016, respingendo in ogni caso la domanda di pagamento avanzata ex adverso;
d. in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, condannare la Parte_1
a liquidare e corrispondere agli opponenti, all'esito delle invocate compensazioni legali e giudiziali, il
[...] valore della quota di partecipazione al maggiorato degli interessi intanto maturati a far data dalla Parte_3 comunicazione del 27 febbraio 2015, spettante a seguito del recesso della società ingiunta, come previsto dalle norme statutarie e secondo la quantificazione che risulterà all'esito dell'istruttoria anche a mezzo di idonea consulenza tecnica d'ufficio, sin d'ora sollecitata;
1.2. Si costituiva la società opposta impugnando, ai sensi dell'art.2719 c.c., la documentazione prodotta dall'opponente, eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione, nonché l'inammissibilità e infondatezza dei motivi di opposizione di cui chiedeva il rigetto con conferma del decreto opposto. 1.3 Depositate le memorie ex art.183 VI comma c.p.c., non venivano ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti e, con Sentenza n. 2691/2020, pubblicata il 09/04/2020, il Tribunale di Napoli così decideva:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto nr. 812/2016 del Tribunale di Napoli;
2 - condanna l'opposta , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore degli opponenti nella qualità di socio e liquidatore della Controparte_1 CP_3
e nella qualità di soci della Controparte_2 Controparte_4 Parte_2 Controparte_2 che liquida in € 286,00 per spese ed € 5534,00 per compensi professionali oltre iva e cpa e rimb.
[...] forf. come per legge con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari avv.to Riccardo Paparella e Avv.to Paolo Picone. In sintesi, il Tribunale riteneva:
- infondata l'eccezione di incompetenza per l'esistenza di clausola compromissoria di cui all'art.
7.5 dello Statuto della formulata dagli opponenti, atteso che la Parte_1 clausola arbitrale non era applicabile al caso di specie “in quanto gli opponenti richiamavano una convenzione tra soci e la società non più esistente per cancellazione;
- infondata l'eccezione di inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo posto che la cancellazione dal Registro delle Imprese della ra avvenuta in data 3.03.2016 e, pertanto, CP_3 in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo e che la deliberazione di approvazione del bilancio finale di liquidazione del 29.12.2015, non essendo efficace nei confronti dei terzi era, pertanto, assolutamente irrilevante.
- infondata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dagli opponenti, rilevando che le comunicazioni prodotte in giudizio dimostravano reiterate richieste di pagamento da parte dell'opposta, interruttive del relativo termine. Tuttavia, il Tribunale precisava che, per agire contro i liquidatori, il creditore sociale deve dimostrare:
− l'esistenza del credito: mentre, invece, la non aveva fornito Parte_1 prove sufficienti della legittimità e fondatezza del credito vantato nei confronti della CP_3 omettendo di documentare adeguatamente le somme richieste.
− l'inadempimento della società debitrice: non risultava provato che la vesse omesso il CP_3 pagamento di obbligazioni dovute in conformità agli accordi contrattuali.
− la condotta dolosa o colposa dei liquidatori: la responsabilità dei liquidatori, ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c., richiede la dimostrazione di una gestione negligente o dolosa che abbia compromesso il soddisfacimento dei creditori ma, secondo il primo Giudice, tale nesso causale non era stato adeguatamente provato dall'opposta. Analogamente, il Tribunale sottolineava che nei confronti dei soci, ai sensi dell'art. 2495 c.c., grava sul creditore l'onere di dimostrare la distribuzione dell'attivo sociale ai soci stessi a seguito della liquidazione. Anche in questo caso, la Aerospaziale Mediterranea, tuttavia, non aveva indicato elementi idonei a provare che gli opponenti avessero ricevuto somme liquidatorie sufficienti a giustificare una loro responsabilità patrimoniale. Conseguentemente, il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo assorbite le domande riconvenzionali avanzate dagli opponenti in ordine alla compensazione del credito.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato in data 09/11/2020 via pec) ha proposto appello la Parte_1
2.1 Col primo motivo l'appellante contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato il mancato assolvimento dell'onere della prova circa il mancato pagamento delle
3 fatture, la distribuzione dell'attivo sociale e la responsabilità del liquidatore, CP_1
Tale affermazione è ritenuta in evidente contrasto con la giurisprudenza
[...] consolidata, secondo cui, in forza dell'art. 2495 c.c., i debiti di una società cancellata si trasferiscono ai soci, indipendentemente dall'eventuale percezione di somme dal bilancio finale di liquidazione. Secondo quanto sostenuto dall'appellante, la giurisprudenza ha chiarito che i soci di una società estinta subentrano ope legis nei rapporti debitori ancora insoddisfatti, senza necessità di dimostrare la distribuzione di attivo. Pertanto, , e CP_1 CP_4 [...]
in quanto soci della dovevano, comunque, ritenersi responsabili del credito Parte_2 CP_3 vantato dalla . Controparte_6
L'appellante, inoltre, evidenzia l'irregolarità nella gestione della liquidazione da parte del liquidatore, sottolineando che le fatture del non risultavano Controparte_1 Parte_3 indicate nei bilanci finali della società e, in particolare, la discrepanza tra il bilancio 2014, che riportava debiti per € 362.202,00, e il bilancio finale di liquidazione, che indicava esclusivamente
€ 13.695,00 per passività tributarie e accantonamenti;
secondo l'Aerospaziale tale Parte_1 differenza era spiegabile soltanto con pagamenti selettivi, in violazione del principio della par condicio creditorum o cancellazioni contabili arbitrarie, che avrebbero escluso illegittimamente il credito vantato dal costituendo una chiara responsabilità del liquidatore per il danno Parte_3 arrecato. L'appellante lamenta, inoltre, che il giudice di primo grado non ha considerato le richieste istruttorie avanzate nel corso del giudizio di primo grado, come l'ordine di esibizione delle scritture contabili della dal 2008 alla cancellazione, e la nomina di un consulente tecnico CP_3
d'ufficio per accertare le violazioni del liquidatore e dei soci;
secondo l' Parte_1
il difetto di tale attività istruttoria aveva precluso un completo accertamento delle
[...] responsabilità e delle condotte irregolari del liquidatore. Alla luce di tali elementi, l'appellante ritiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto confermare la validità del decreto ingiuntivo, accertare la responsabilità successoria dei soci della e condannare il liquidatore per la gestione dolosa o negligente della liquidazione, CP_3 riconoscendo il pieno diritto della al soddisfacimento del proprio Parte_1 credito. Alla luce di quanto esposto, l'appellante chiede alla Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado:
- dichiarare l'inesistenza, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione proposta dai sig.ri C n.q. di socio e liquidatore della e Controparte_1 Controparte_7 Controparte_4 [...]
n.q. di soci della e, per i motivi esposti, e comunque rigettare l'opposizione Parte_2 Controparte_7 proposta, infondata in fatto e in diritto, nonché la domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 812/2016 emesso dal Tribunale di Napoli – XI Sez. Civ. dr.ssa Valletta, in data 28.01.2016 e notificato in data 01.03.2016, in danno della soc. in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore. E, comunque, condannare i sig.ri n.q. di socio e Controparte_1 C liquidatore della e n.q. di soci della Controparte_7 Controparte_4 Parte_2 [...] C
e quali successori ex lege della cancellata in data CP_7 Controparte_2
03.03.2016, in solido al pagamento in favore della della somma di €. 32.170,34, Controparte_9 oltre interessi così come da decreto ingiuntivo e spese.
4 - in via subordinata, ed in riconventio reconventionis, accertare la responsabilità del liquidatore, sig.
già amministratore unico della società per i motivi esposti con Controparte_1 CP_2 condanna dello stesso al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore della Controparte_9 dell'importo di € 32.170,34, oltre interessi e spese.
- condannare i sig.ri n.q. di socio e liquidatore della Controparte_1 Controparte_7 CP_4 C e n.q. di soci della al pagamento in solido delle spese,
[...] Parte_2 Controparte_7 diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, ovvero condannare il sig. n.q. di Controparte_1 liquidatore della al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado Controparte_2 di giudizio.
- conseguentemente condannare i suddetti sig.ri e Controparte_1 Controparte_4 [...]
alla restituzione dell'importo percepito di € 7.087,95 quali spese di giudizio oltre gli Parte_2 interessi legali dalla data di ricezione al saldo effettivo. In via istruttoria, l'appellante ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni già esposte.
, e si sono costituiti in giudizio chiedendo la CP_10 CP_4 Parte_2 conferma integrale della sentenza di primo grado, sottolineando la correttezza delle argomentazioni svolte dal Tribunale di Napoli nella revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della CP_3
Gli appellati rilevano che il giudice di primo grado ha correttamente affermato che l'appellante non aveva assolto al proprio onere probatorio, omettendo di dimostrare i presupposti richiesti dall'art. 2495 c.c. per configurare la responsabilità dei soci e del liquidatore della società estinta ribandendo che:
− la responsabilità del liquidatore richiede la prova del mancato pagamento dei debiti sociali e della riconducibilità di tale inadempimento a condotte dolose o colpose;
− la responsabilità dei soci presuppone la dimostrazione della distribuzione dell'attivo sociale e della percezione delle somme liquidate. Secondo gli appellati, l aveva omesso qualsiasi prova concreta su tali Parte_1 presupposti, limitandosi a generiche affermazioni prive di riscontri documentali. Gli appellati evidenziano, inoltre, che la domanda di condanna in solido degli opponenti formulata dall'appellante era giuridicamente infondata. L'art. 2495 c.c. non prevede solidarietà tra i soci e il liquidatore per il pagamento dei debiti sociali residui, ma esclusivamente una responsabilità personale dei soci entro i limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. La richiesta di condanna solidale, priva di fondamento normativo e probatorio, risultava quindi. inammissibile. Gli appellati prospettano, inoltre, che l' avesse introdotto, nel corso Parte_1 del giudizio, una domanda nuova rispetto a quella originariamente proposta con il ricorso monitorio. Mentre il decreto ingiuntivo era rivolto esclusivamente alla l'opposta aveva CP_3 successivamente chiesto la condanna dei soci e del liquidatore, incorrendo in una evidente violazione del divieto di mutatio libelli sancito dagli artt. 112 e 163 c.p.c. Gli appellati, inoltre, ribadivano la prescrizione delle pretese creditorie della Parte_1 giacchè i costi consortili oggetto del decreto ingiuntivo risalivano al 2008, mentre
[...]
5 il primo sollecito di pagamento era del 2014 e, ai sensi dell'art. 2948 c.c., il credito ex adverso azionato doveva considerarsi prescritto per decorso del termine quinquennale. Infine, gli appellati contestano l'esistenza stessa del credito vantato da Parte_1
evidenziando che:
[...]
− la già dal 2011, aveva cessato ogni partecipazione alle attività consortili, come CP_3 documentato dalle comunicazioni inviate al;
Parte_3
− i costi consortili addebitati non potevano essere legittimamente riferiti alla società, in quanto era stato deliberato dal stesso che tali costi fossero imputati Parte_3 esclusivamente ai soci partecipanti alle attività progettuali;
− la aveva formalizzato il proprio recesso dal nel 2015, richiedendo la CP_3 Parte_3 liquidazione della quota di partecipazione, senza ricevere riscontro e, in ogni caso, il credito del sarebbe stato comunque estinto per effetto di compensazione legale o Parte_3 giudiziale, ai sensi del comma 2 dell'art. 1243 c.c., con il controcredito vantato dalla Società ingiunta siccome liquido ed esigibile (valore risultante dall'ultimo bilancio approvato) ovvero di facile e pronta liquidazione. Alla stregua di tali premesse gli appellati così hanno concluso: 1. Respingere integralmente l'appello proposto da in persona del Parte_1
l.r.p.t., e per l'effetto confermare la sentenza n.2691/2020 emessa dal Tribunale di Napoli – XI^ Sezione civile, Giudice Dott.ssa Valentina Valletta in data 18/03/2020, pubblicata in data 09/04/2020, nel giudizio civile n. 11918/2016 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
[...] All'udienza del 04/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.L'appello è infondato e non può essere accolto. In primo luogo, osserva il Collegio che, a fronte dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato da e Controparte_1 Controparte_4 Parte_2 quali rispettivamente, socio e liquidatore della e meri soci e, quindi, la Controparte_2 prospettazione della cancellazione della società ingiunta dal registro delle imprese, tempestivamente e legittimamente l' , con la comparsa di costituzione Parte_1 nel giudizio di primo grado, aveva mutato la domanda originariamente proposta nei confronti della società estinta chiedendo, sia pure in via subordinata al mero rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, la condanna dei soci quali successori ex lege della
[...]
e l'accertamento della responsabilità di quale Controparte_2 Controparte_1 liquidatore della società e la sua condanna al risarcimento di una somma pari a quella indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Nel merito, osserva il Collegio che, in punto di diritto, l'art. 2495, comma 1, cod. civ., nella nuova formulazione, introdotta dalla riforma del diritto societario operata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, dispone che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese: l'iscrizione della cancellazione in tale registro comporta l'estinzione della società. Il successivo terzo comma stabilisce che, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il
6 mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società. Tale disposizione ha dato luogo a un ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale, nei profili sostanziali processuali, specie in ordine alla sorte dei debiti non soddisfatti e delle poste attive non liquidate, e ai riflessi processuali di tali situazioni. Queste problematiche connesse all'estinzione delle società hanno trovato risposta sistematica negli arresti delle Sezioni Unite del 2013, con cui è stato evidenziato che l'estinzione della società, conseguente alla volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non può comportare anche l'estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, perché in tal modo si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, facendo venir meno le garanzie prestate da terzi. Di conseguenza, secondo tali decisioni, la responsabilità dei soci, prevista dall'art. 2495 c.c., implica un meccanismo di tipo successorio, che ha lo scopo di impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale sottratto al controllo del creditore, espropriarlo del proprio diritto. E' stato così affermato il seguente principio di diritto: "qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato". L'appello proposto dalla , quindi, non può certamente essere accolto Parte_1 quanto alla posizione dei soci e Controparte_1 Controparte_4 Parte_2 in quanto fondato – esclusivamente – sull'asserita successione dei soci della società volontariamente cancellata dal registro delle imprese a prescindere dall'aver questi goduto o meno, trattandosi di società di capitali, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Al contrario, come sopra evidenziato, l'estinzione della società non determina anche l'estinzione dei propri debiti ma di questi i soci non illimitatamente responsabili (come nel caso di specie trattandosi di una S.r.l.) ne rispondono soltanto nei limiti di quanto riscosso secondo il bilancio di liquidazione e, quindi, non illimitatamente come opinato dall'appellante la quale, invero, non ha nemmeno mai prospettato la circostanza che gli opponenti/appellanti abbiano riscosso delle somme in sede di riparto di liquidazione. Quanto, invece, alla posizione di quale ultimo liquidatore della società, va Controparte_1 rilevato, in punto di diritto, che se, nei confronti dei soci, il presupposto dell'azione ex art. 2495, secondo comma, c.c. è che vi sia stata la concreta attribuzione patrimoniale secondo il bilancio finale di liquidazione, il liquidatore, invece, può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto solo a condizione che questi dimostri l'esistenza, nel bilancio finale di
7 liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito ed è stata invece distribuita ai soci a causa di una condotta dolosa o colposa del liquidatore.
Ove, invece, come nel caso in esame, venga fatta valere la "responsabilità illimitata" per colpa del liquidatore nei confronti del creditore che assume essere stato ingiustamente pretermesso nella fase di pagamento dei debiti sociali, con trattamento preferenziale andato in favore di altri creditori, non rileva tanto la sussistenza o meno di un residuo attivo da ripartire tra i soci nel bilancio finale di liquidazione, nè tantomeno l'appostazione o meno nel bilancio finale di liquidazione del corrispondente debito sociale non pagato, quanto piuttosto l'indicazione, da parte del creditore che agisce in responsabilità, del credito sociale non considerato e dello specifico danno subito in rapporto ad altri crediti andati soddisfatti, poiché, tramite il richiamo alla colpa del liquidatore, occorre dedurre e allegare le specifiche condotte del liquidatore che si pongono in violazione degli obblighi connaturati all'incarico ricevuto. Conseguentemente, ex latere creditoris, il creditore rimasto insoddisfatto dall'attività liquidatoria, per far valere la responsabilità del liquidatore, dovrà dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti;
mentre, ex latere debitoris, in relazione al principio di vicinanza della prova e agli obblighi gravanti sul liquidatore, il liquidatore dovrà provare l'adempimento, in concreto, dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali (costituente la cd massa passiva) e l'adempimento dell'obbligo di pagare i debiti sociali nel rispetto della par condicio creditorum, secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca coesistenti” (Cassazione 12 giugno 2020, n. 11304). L'appello proposto dalla quindi, risulta infondato perché, al fine di Parte_1 far valere la responsabilità del liquidatore l'appellante si è limitata a Controparte_11 dedurre che, nella fase di liquidazione della erano stati soddisfatti altri creditori della CP_3 società, - giacchè l'esposizione debitoria della consorziata nel bilancio relativo all'anno 2014 era pari ad € 362.202,00, mentre il bilancio finale di liquidazione indicava debiti esclusivamente per
€ 13.695,00 – ma non ha mai specificato anche le eventuali ragioni, relative alla natura del proprio credito e al grado di preferenza, che avrebbero giustificato il soddisfacimento delle proprie pretese con preferenza rispetto agli altri creditori. In definitiva, l'appello proposto dalla risulta infondato Parte_1
e deve essere rigettato. 4 Le spese di lite sono liquidate in base al principio della soccombenza come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili (ad esclusione della fase istruttoria o di trattazione per la quale sono applicati i parametri minimi essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria) per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 26.000,01 e fino a € 52.000,00). Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
8 dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta dalla nei Parte_1 confronti di e avverso la Controparte_1 Controparte_4 Parte_2 sentenza n. 2691/2020, pubblicata dal Tribunale di Napoli il 09/04/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. condanna la al pagamento, in favore di Parte_1
e delle spese di lite del presente Controparte_1 Controparte_4 Parte_2 grado di giudizio, che si liquidano in: € 8.469,00 (ottomilaquattrocentosessantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge con attribuzione agli avv.ti Riccardo Paparella e Paolo Picone dichiaratisene antistatari ex art. 93 c.p.c.
3. dichiara, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 7.5.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott.ssa Maria Casaregola
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