Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00296/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01319/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2020, proposto da
La Pineta di UP SI & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato ON Scalcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio NI AL in Lecce, piazzetta Scipione De Summa 15;
nei confronti
Comune di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del provvedimento dell’1.9.2020 della Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, recante in oggetto “ Pec del 13.7.2018 e 2.7.2019 trasmessa da La Pineta di UP SI & C. - Richiesta di rettifica ai sensi dell'art. 104 della NTA del PPTR. Chiusura procedimento ” e di ogni provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare del preavviso di diniego ex art. 10 bis, L. 241/1990, prot. AOO-145/003332 del 19.4.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Ministero della Cultura - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
Vista la memoria del 19 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IO RA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la ricorrente ha impugnato innanzi a questo TAR gli atti a mezzo dei quali la Regione Puglia ha rigetto l’istanza presentata in data 12 luglio 2018 per la rettifica, ai sensi dell’art. 104 delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, della perimetrazione un Ulteriore Contesto Paesaggistico del tipo “ CO LE ”, individuato in un’area di sua proprietà;
- la Regione Puglia e il Ministero della Cultura si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso; il Comune di Porto Cesareo, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Considerato che:
- con memoria depositata in data 19 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
- ad esito dell’udienza straordinaria del 28 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ritenuto che, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488), non può che prendersi atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa da parte della ricorrente con la memoria del 19 dicembre 2025, dovendosi, pertanto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
Ritenuto di dover compensare le spese di lite tra le parti, conformemente alla richiesta di parte ricorrente e in ragione della natura formale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON SC, Presidente
EN AR, Primo Referendario
IO RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RA | ON SC |
IL SEGRETARIO