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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1218/2020 Reg. Gen.
Tribunale ordinario di Vibo Valentia
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, viale Giovanni Paolo II (Palazzo Parte_1
Rizzuto), presso lo studio dell'avv. Francesca Comito (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, presso gli avv. Valeria
Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che lo rappresentano Email_2 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusione: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 06.07.2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver formulato tempestivo dissenso rispetto alle conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo, agiva in questa sede al fine di ottenere i benefici derivanti dal riconoscimento della sua invalidità nella percentuale del 100% (o in subordine nella percentuale del 74%). Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare: dichiarare la nullità della perizia svolta dal Dott. e conseguentemente conferire incarico ad un Persona_1 nuovo CTU;
In via principale: a) Accertare e Dichiarare che il ricorrente versa in uno stato di invalidità pari al 100%: In via subordinata: b) Accertare e Dichiarare che il ricorrente versa in uno
1 stato di invalidità pari al 74; c) Dichiarare, inoltre, che per tale motivo ha diritto all'assegno di invalidità e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1 corresponsione in suo favore del predetto a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre al procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
2.1. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
2.2. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli
“errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il CTU alle conclusioni cui è pervenuto, parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità al 100%.
4. Per tale ragione, a seguito di apposita nomina, il professionista medico-legale, in modo accurato e scrupoloso, ha espletato una consulenza da cui è emerso che «Il Signor è affetto da Parte_1 policitemia vera in salassoterapia;
sindrome depressiva reattiva cronica di media gravità ed è da considerare invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 56% (cinquantasei per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa per il riconoscimento dei benefici».(cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto)
2 5. Per tale ragione, non ha diritto a ottenere i benefici auspicati, perché non è stato Pt_1 riconosciuto a suo favore il grado di invalidità pari al 100% o 74%.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
7. Le spese della C.T.U. già liquidate con separato decreto vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda nel merito;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Vibo Valentia, 16 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Angela Damiani
3
Tribunale ordinario di Vibo Valentia
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, viale Giovanni Paolo II (Palazzo Parte_1
Rizzuto), presso lo studio dell'avv. Francesca Comito (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, presso gli avv. Valeria
Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che lo rappresentano Email_2 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusione: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 06.07.2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver formulato tempestivo dissenso rispetto alle conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo, agiva in questa sede al fine di ottenere i benefici derivanti dal riconoscimento della sua invalidità nella percentuale del 100% (o in subordine nella percentuale del 74%). Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare: dichiarare la nullità della perizia svolta dal Dott. e conseguentemente conferire incarico ad un Persona_1 nuovo CTU;
In via principale: a) Accertare e Dichiarare che il ricorrente versa in uno stato di invalidità pari al 100%: In via subordinata: b) Accertare e Dichiarare che il ricorrente versa in uno
1 stato di invalidità pari al 74; c) Dichiarare, inoltre, che per tale motivo ha diritto all'assegno di invalidità e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1 corresponsione in suo favore del predetto a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre al procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
2.1. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
2.2. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli
“errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il CTU alle conclusioni cui è pervenuto, parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità al 100%.
4. Per tale ragione, a seguito di apposita nomina, il professionista medico-legale, in modo accurato e scrupoloso, ha espletato una consulenza da cui è emerso che «Il Signor è affetto da Parte_1 policitemia vera in salassoterapia;
sindrome depressiva reattiva cronica di media gravità ed è da considerare invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 56% (cinquantasei per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa per il riconoscimento dei benefici».(cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto)
2 5. Per tale ragione, non ha diritto a ottenere i benefici auspicati, perché non è stato Pt_1 riconosciuto a suo favore il grado di invalidità pari al 100% o 74%.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
7. Le spese della C.T.U. già liquidate con separato decreto vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda nel merito;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Vibo Valentia, 16 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Angela Damiani
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