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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 09/01/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 12142/2025 depositato il 25/06/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 17
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_1 N.q. Di Commissario Ad Acta - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20836/2025 depositato il
Resistente_2
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte,
rilevato che il dott. Ricorrente_2 ha proposto ricorso per ottemperanza contro il Comune di Sant'Antimo per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 17863/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
NAPOLI Sezione 17 emessa in data 14/12/2023 e depositata il 19/12/2023 nel proc. RGR. 8699/2023;
rilevato che il ricorso è proponibile perché preceduto dalla rituale messa in mora dell'ente;
considerato che il Comune di Sant'Antimo, posto a conoscenza del procedimento, non vi ha preso parte né risulta aver spontaneamente ottemperato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge (cfr. art. 70 d. lgs. n. 546 del 1992), costituiti dalla pronuncia di sentenza favorevole al ricorrente, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somma a titolo di compensi difensivi;
ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, che – sulla scorta delle indicazioni provenute dal competente Ufficio – va designato nella persona del dott. Resistente_1 (c.f. CF_Resistente_1);
ritenuto che il nominato commissario ad acta dovrà adottare tutti i provvedimenti di legge idonei all'esecuzione della sentenza n. 17863/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 17, emessa in data 14/12/2023 e depositata il 19/12/2023 nel proc. RGR. 8699/2023;
ritenuto che allo stesso debba essere assegnato il termine di 30 (trenta) giorni dal deposito della presente sentenza per i suddetti adempimenti, e che in suo favore debba essere liquidato un compenso in acconto pari a € 200,00 (cinquecento/00) che va posto a carico dell'Amministrazione resistente;
ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone nei termini di cui in motivazione;
condanna l'ente resistente a rimborsare le spese processuali alla ricorrente, liquidandole in 400,00 € per compenso e 60,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti, e rimborso del contributo unificato se versato;
distrae le somme in favore del dott. Ricorrente_2.
Napoli, 6 novembre 2025
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 12142/2025 depositato il 25/06/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 17
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_1 N.q. Di Commissario Ad Acta - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20836/2025 depositato il
Resistente_2
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte,
rilevato che il dott. Ricorrente_2 ha proposto ricorso per ottemperanza contro il Comune di Sant'Antimo per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 17863/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
NAPOLI Sezione 17 emessa in data 14/12/2023 e depositata il 19/12/2023 nel proc. RGR. 8699/2023;
rilevato che il ricorso è proponibile perché preceduto dalla rituale messa in mora dell'ente;
considerato che il Comune di Sant'Antimo, posto a conoscenza del procedimento, non vi ha preso parte né risulta aver spontaneamente ottemperato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge (cfr. art. 70 d. lgs. n. 546 del 1992), costituiti dalla pronuncia di sentenza favorevole al ricorrente, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somma a titolo di compensi difensivi;
ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, che – sulla scorta delle indicazioni provenute dal competente Ufficio – va designato nella persona del dott. Resistente_1 (c.f. CF_Resistente_1);
ritenuto che il nominato commissario ad acta dovrà adottare tutti i provvedimenti di legge idonei all'esecuzione della sentenza n. 17863/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 17, emessa in data 14/12/2023 e depositata il 19/12/2023 nel proc. RGR. 8699/2023;
ritenuto che allo stesso debba essere assegnato il termine di 30 (trenta) giorni dal deposito della presente sentenza per i suddetti adempimenti, e che in suo favore debba essere liquidato un compenso in acconto pari a € 200,00 (cinquecento/00) che va posto a carico dell'Amministrazione resistente;
ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone nei termini di cui in motivazione;
condanna l'ente resistente a rimborsare le spese processuali alla ricorrente, liquidandole in 400,00 € per compenso e 60,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti, e rimborso del contributo unificato se versato;
distrae le somme in favore del dott. Ricorrente_2.
Napoli, 6 novembre 2025
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello