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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/12/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3488/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 14/06/2025 da:
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI CI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di c.f. , assistito e difeso dall'avv. Matteo CURIONI, come da CP_1 C.F._2 procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 26 Parte_1 CP_1
novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la regolamentazione della Parte_1
responsabilità genitoriale dei figli (17.11.2013) e Persona_1 Persona_2
(05.06.2016), nati dalla relazione more uxorio con In particolare, ha chiesto l'affido CP_1 super esclusivo dei figli con diritto di visita del padre previo accordo con la madre, l'obbligo a carico del resistente di versare la somma di € 400 mensili a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'intero ammontare dell'assegno unico.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il resistente ha formulato le proprie conclusioni in opposizione alla ricorrente, chiedendo in via riconvenzionale l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità e i tempi da individuare compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli stessi, nonché il versamento a proprio carico di un assegno di mantenimento nella somma di € 300 mensili.
All'udienza del 26 novembre 2025, il Giudice relatore ha esperito con esito positivo il tentativo di conciliazione e le parti, comparse personalmente, sono addivenute ad un accordo in ordine a tutte le questioni controverse. Il Giudice relatore ha dunque adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità dell'accordo raggiunto ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, siano rispondenti al best interest dei minori.
In particolare, il regime di affido concordato dalle parti appare il più funzionale per consentire alla mamma, quale genitore di riferimento, di esercitare la propria genitorialità evitando che l'assenza del padre possa pregiudicare le decisioni da assumere nell'interesse della prole.
Il Collegio rileva inoltre che i provvedimenti di contenuto economico siano idonei a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Infine, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale e l'età dei minori, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473 bis.4 c.p.c.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti:
I figli minori verranno affidati in via esclusiva alla madre, con delega della stessa ad assumere anche senza il consenso del padre le decisioni che riguardano i figli in ambito scolastico e sanitario e ad intrattenere i rapporti con le relative strutture, dandone comunicazione al padre;
i minori rimarranno collocati presso la mamma, con diritto del padre di vederli e tenerli con sé secondo il seguente calendario:
- il lunedì o il martedì a seconda del giorno di riposo lavorativo dall'uscita da scuola quando andrà a ritirarli fino alle ore 21 dopo cena, con possibilità di inserimento del pernotto;
- durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, da concordare entro il
31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze Natalizie, il 25 dicembre e il 1° gennaio, dalle ore 10 fino alle ore 21 dopo cena, con possibilità di inserimento del pernotto;
- durante le vacanze di Pasqua, il giorno di Pasqua dalle ore 10 fino alle ore 21 dopo cena, con possibilità di inserimento del pernotto;
il resistente si impegna a versare a titolo di contributo per il mantenimento ordinario indiretto dei figli minori entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2025, l'importo di 180 euro a figlio (somma soggetta a rivalutazione Istat annuale), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di seguito riportato:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
L'assegno unico verrà percepito dalla madre.; spese compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 14/06/2025 da:
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI CI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di c.f. , assistito e difeso dall'avv. Matteo CURIONI, come da CP_1 C.F._2 procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 26 Parte_1 CP_1
novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la regolamentazione della Parte_1
responsabilità genitoriale dei figli (17.11.2013) e Persona_1 Persona_2
(05.06.2016), nati dalla relazione more uxorio con In particolare, ha chiesto l'affido CP_1 super esclusivo dei figli con diritto di visita del padre previo accordo con la madre, l'obbligo a carico del resistente di versare la somma di € 400 mensili a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'intero ammontare dell'assegno unico.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il resistente ha formulato le proprie conclusioni in opposizione alla ricorrente, chiedendo in via riconvenzionale l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità e i tempi da individuare compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli stessi, nonché il versamento a proprio carico di un assegno di mantenimento nella somma di € 300 mensili.
All'udienza del 26 novembre 2025, il Giudice relatore ha esperito con esito positivo il tentativo di conciliazione e le parti, comparse personalmente, sono addivenute ad un accordo in ordine a tutte le questioni controverse. Il Giudice relatore ha dunque adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità dell'accordo raggiunto ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, siano rispondenti al best interest dei minori.
In particolare, il regime di affido concordato dalle parti appare il più funzionale per consentire alla mamma, quale genitore di riferimento, di esercitare la propria genitorialità evitando che l'assenza del padre possa pregiudicare le decisioni da assumere nell'interesse della prole.
Il Collegio rileva inoltre che i provvedimenti di contenuto economico siano idonei a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Infine, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale e l'età dei minori, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473 bis.4 c.p.c.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti:
I figli minori verranno affidati in via esclusiva alla madre, con delega della stessa ad assumere anche senza il consenso del padre le decisioni che riguardano i figli in ambito scolastico e sanitario e ad intrattenere i rapporti con le relative strutture, dandone comunicazione al padre;
i minori rimarranno collocati presso la mamma, con diritto del padre di vederli e tenerli con sé secondo il seguente calendario:
- il lunedì o il martedì a seconda del giorno di riposo lavorativo dall'uscita da scuola quando andrà a ritirarli fino alle ore 21 dopo cena, con possibilità di inserimento del pernotto;
- durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, da concordare entro il
31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze Natalizie, il 25 dicembre e il 1° gennaio, dalle ore 10 fino alle ore 21 dopo cena, con possibilità di inserimento del pernotto;
- durante le vacanze di Pasqua, il giorno di Pasqua dalle ore 10 fino alle ore 21 dopo cena, con possibilità di inserimento del pernotto;
il resistente si impegna a versare a titolo di contributo per il mantenimento ordinario indiretto dei figli minori entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2025, l'importo di 180 euro a figlio (somma soggetta a rivalutazione Istat annuale), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di seguito riportato:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
L'assegno unico verrà percepito dalla madre.; spese compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo