CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3709 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eliana RO Presidente Dott. Roberto Bonanni Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1847/2023
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 11/11/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , rappresentati e difesi dagli
[...] Parte_5 Parte_6 avv. FRABONI VALERIA e GRISOGONI CLAUDIO
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a Controparte_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 4107 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Gli attuali appellanti, dipendenti dell' Controparte_1 hanno proposto ricorso al giudice del lavoro di Roma esponendo di essere stati assunti in data ricadente fra il 2000 ed il 2002, con il livello 1° stralcio e poi inquadrati nel livello 2B del CC FE con qualifica di operaio, di essere in possesso dell'idoneità alla mansione specifica e di aver seguito l'iter di carriera previsto dal CC applicabile (e dall'accordo sindacale dell'08.06.2004), completando detto iter, passando al livello 2A e poi al 3B, con il raggiungimento infine del livello del livello 3A.
1.1 Hanno convenuto in giudizio la datrice di lavoro per l'accertamento del diritto (dal momento dell'immissione nel livello 3A) di percepire l'emolumento ex art. 10 di cui all'accordo sindacale dell'08.06.2004 e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione della somma dagli stessi indicata CP_1 in ricorso.
2. Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso richiamando la consolidata giurisprudenza del Tribunale di Roma, che aveva negato l'interpretazione della norma contrattuale offerta dai ricorrenti ed escluso il riconoscimento della richiesta indennità al personale che non lo percepiva in ragione della precedente contrattazione.
3. La sentenza è stata impugnata dagli odierni appellanti che ne hanno chiesto l'integrale riforma.
Contr 4. L' si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello.
5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
2 6. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono, riportandosi il
Collegio anche ai molteplici precedenti di questa Corte territoriale resi in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio (sent. nn. 1831 del 2024, 2178 del 2024, 1831 del 2024, 1775 del 2024, 1777 del
2024, 3241 del 2024, 3255 del 2024, 3248 del 2024, in atti nel fascicolo di
. CP_1
6.1. Gli appellanti censurano l'iter motivazionale dell'impugnata sentenza e ripropongono la tesi interpretativa sostenuta in primo grado, secondo cui con l'accordo del 2004 non si sarebbe stabilita la conservazione dell'emolumento a favore dei dipendenti che già in precedenza ne godevano, ma sarebbe stata disposta la erogazione futura a tutti gli operai che avessero completato il percorso professionale;
richiamano, a tal fine, anche le considerazioni espresse dalla Corte d'appello di Roma con le sentenze n. 3932/2021 e n.3556/22.
6.2 Rileva il Collegio che la sentenza n. 3932/2021 di questa Corte territoriale
è stata recentemente cassata dalla Cassazione con la pronuncia n. 32361/2023 che ha reso una interpretazione dell'accordo sindacale in oggetto conforme a Contro quella patrocinata da e recepita dal Tribunale.
6.3 Si premette che l'accordo sindacale dell'8.6.2004 invocato dai lavoratori, per la parte di interesse, prevede quanto segue:
“(…) il personale assunto in con qualifica di operaio comune ex 1° CP_1 liv. stralcio attualmente inquadrato al 2° liv. CC FE parametro
“B”, in possesso della idoneità alla mansione specifica, dopo sei anni effettivi compiuti dalla data di assunzione, sarà inquadrato al 2° liv. parametro “A”
CC FE (…) Alla conclusione del corso di formazione (3 mesi) tali lavoratori saranno inquadrati al livello 3° parametro “B” CC FE
(…) Al termine di tali corsi (3 mesi) ed in possesso di tutti i requisiti richiesti, tali lavoratori saranno inquadrati al 3° livello parametro “B” e seguiranno il normale iter di carriera previsto dal CC per gli operai polifunzionali, che si conclude con
3 l'inquadramento al 3° livello parametro “A”, trascorso il periodo previsto dal
CC FE (attualmente 6 anni) (…)
Qualunque emolumento economico non previsto dal CC
FE vigente alla data odierna (es. emolumenti ex art. 10
CC FE erogati antecedentemente al 01.05.2003), sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera previsto dal CC per gli operai polifunzionali, così come sopra descritto”.
6.4 Ha affermato il giudice di legittimità, in ordine alla corretta interpretazione della suddetta norma contrattuale, nella sopra citata pronuncia n. 32361 del
2023:
<<4 ……. questa Corte si è già occupata della questione dell'interpretazione dell'accordo aziendale dell'8.6.2004, che viene in considerazione nel caso in esame.
4.1. In particolare, l'ordinanza della Sez. VI, 14.6.2022, n. 19153 riguardava il ricorso per cassazione, in quel caso proposto da un lavoratore nei confronti di in cui era denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. CP_1
1362,1363 e 1366 c.c., nonché dell'art. 12 disp. gen., addebitandosi, in sintesi, alla Corte territoriale di avere interpretato l'accordo aziendale in questione in termini che contrastavano con il tenore letterale delle espressioni utilizzate, chiare nel fare riferimento ad un diritto non ancora acquisito, perché condizionato dalla conclusione dell'iter di carriera……
…4.4 Più nello specifico, dopo aver richiamato consolidati principi in tema d'interpretazione degli accordi sindacali di livello aziendale (cfr. i § 2, 2.1., 2.2.,
2.3. della parte motiva di detta decisione), in tale ancor recente ordinanza è stato osservato:
“2.4. dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale la quale, dopo aver dato atto della formulazione ambigua della clausola (che, da un lato, fa riferimento agli “emolumenti erogati antecedentemente al
01.05.2003”, dall'altro sembra legittimare anche la maturazione di un diritto in precedenza non acquisito nella parte in cui afferma che l'emolumento, seppure non previsto dal CC vigente, “sarà erogato a 4 conclusione dell'iter di carriera”), ha valorizzato il contesto nel quale l'accordo si inseriva, ossia la successione fra sistemi diversi di classificazione del personale previsti dalla contrattazione nazionale, ed ha ritenuto che l'interpretazione più convincente della clausola fosse quella sostenuta dalla società appellata,
a detta della quale l'accordo, che aveva previsto anche un percorso professionale di acquisizione del livello superiore, era finalizzato a garantire all'esito della progressione, la conservazione dell'indennità solo a coloro che di quell'emolumento erano già destinatari;
…….
5. Tanto ora premesso …..
….. 7 …… la Corte di merito ha osservato che la tesi esegetica di tale accordo, ritenuta dalla stessa non persuasiva, "non considera che nell'ultimo periodo è espressamente prevista la erogazione in futuro ("sarà erogato") dell'emolumento "a conclusione dell'iter di carriera previsto dal ccnl per gli operai polifunzionali, così come sopra descritto". Non si stabilisce, pertanto, la conservazione dell'emolumento a favore dei dipendenti che già in precedenza lo godevano ma è disposta la erogazione futura agli operai che completeranno il percorso professionale "così come sopra descritto". In ogni caso queste ultime quattro parole paiono sgomberare ogni dubbio sui beneficiari del riconoscimento e valgono a legare l'ultimo periodo con il resto del testo contrattuale".
8. Osserva, allora, il Collegio che tali primi rilievi, rispetto al principale canone ermeneutico legale di cui all'art. 1362 c.c., comma 1, sono anzitutto oltremodo parziali.
Invero, la Corte territoriale s'è soffermata soprattutto sull'uso del modo futuro ("sarà erogato") adottato nell'ultimo periodo del testo contrattuale;
modo verbale, peraltro, prevalentemente utilizzato anche nelle parti precedenti del medesimo testo (lì dove si legge "sarà inquadrato",
"entreranno", "saranno inquadrati", "seguiranno").
Ora - premesso che la stessa Corte non ha posto in dubbio che il CC
FE del 22.5.2003 aveva comportato che fosse venuta
"automaticamente meno l'efficacia della norma transitoria di cui all'art. 10
CC
5 del 1995 e dell'accordo aziendale del 25 agosto 1998, concluso in applicazione della norma medesima" (cfr. pag. 4 della sua sentenza) -, essa non ha tenuto conto che proprio nella parte finale dell'accordo, sulla quale ha concentrato la propria attenzione, a proposito di "Qualunque emolumento economico non previsto dal CC FE vigente alla data odierna", vale a dire, quello del 22.5.2003, a titolo esemplificativo venivano citati appunto gli
"emolumenti ex art. 10 ccnl FE", specificati, però, come
"erogati antecedentemente al 1.5.2003".
Come si è visto nel richiamare la motivazione in parte qua di Cass. n.
19153/2022, queste ultime specificazioni del testo dell'accordo, però, erano state valorizzate dall'interpretazione del medesimo testo non seguita nella specie dalla Corte distrettuale per evidenziare la formulazione ambigua della clausola. Infatti, detta linea interpretativa, contrariamente a quanto opinato dalla Corte nella sentenza qui impugnata, non aveva mancato di considerare
"che l'emolumento, seppure non previsto dal CC vigente, "sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera"".
8.1 E, in quest'ottica, anche la sottolineatura dell'inciso finale dell'ultimo periodo in questione, ossia, "così come sopra descritto", da parte dei giudici di secondo grado, non dà spiegazione, perché non lo considera, del significato da annettere ad una parte della clausola (e, cioè, gli
"emolumenti ex art. 10 ccnl FE erogati antecedentemente al 1.5.2003"), che, nella sua formulazione letterale, potrebbe alludere a lavoratori cui appunto gli emolumenti previsti in base a tale precipua previsione erano "erogati antecedentemente al 1.5.2003", tra i quali pacificamente non rientravano le attuali controricorrenti.
8.2 Pertanto, le osservazioni a questo proposito svolte dalla ricorrente (cfr. in particolare pagg. 21-23 del ricorso) risultano condivisibili.
6 9. Come ricordato sempre in Cass. n. 19153/2022, "2.3.... con specifico riferimento agli accordi stipulati dalle parti collettive, questa Corte ha evidenziato che l'interpretazione "va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale" (Cass. n. 701/2021);... occorre, quindi, "che il criterio letterale, base di partenza, sia integrato con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale" (Cass. n.
2173/2022)"…..
…… 9.2 Anche le riportate considerazioni, tuttavia, risultano in contrasto con i principi di diritto riportati e in una duplice prospettiva.
9.3 Tali rilievi della Corte territoriale, infatti, ovviamente risentono in primo luogo della monca esegesi letterale del testo contrattuale di cui s'è detto, sicché la ratio della clausola intravista dalla stessa Corte non può armonizzarsi con le sue precedenti osservazioni.
9.4 In secondo luogo, la stessa ratio dell'accordo collettivo dell'8.6.2004 in parte qua è stata individuata in una chiave dichiaratamente ipotetica (dice la stessa Corte: "E' invece ben più logico ipotizzare che..."), e non di certezza.
A sua volta, l'ipotesi così delineata è riferita ad una "aspettativa di conseguimento... in capo agli operai che ancora non lo godevano"; Pt_7 aspettativa che la stessa Corte ha desunto in sintesi, non da qualche specifica previsione dell'accordo da interpretare, sia pure alla luce delle pregresse vicende contrattuali, nazionali ed aziendali, bensì dal sol fatto che rispetto a differenti categorie di dipendenti, gradualmente, ma in passato, e prima del
CC del 2003, l'emolumento in questione era stato riconosciuto.
7 9.5 Infine, la Corte d'appello ha ritenuto di trarre "ulteriore avallo della interpretazione qui accolta" dall'"esistenza della tabella allegata all'accordo nella quale è contenuta una ricognizione numerica degli operai B2 potenziali beneficiari dell'erogazione dell'emolumento al termine del percorso professionale previsto. Viceversa né la sentenza impugnata né l'AMA offrono una spiegazione di questa tabella".
La stessa Corte, tuttavia, non illustra in quale chiave da tale tabella, che costituiva un allegato ad un accordo sindacale aziendale (il quale quindi poteva meglio tener conto appunto del personale impiegato) e che recava una ricognizione meramente numerica, e non nominativa, degli operai B2 potenziali beneficiari dell'erogazione dell'emolumento in questione al termine del percorso professionale previsto, potesse trarsi conferma che l'accordo stesso fosse volto a prevedere la futura erogazione dell'emolumento all'esito di detto percorso professionale in favore di lavoratori che in precedenza non lo avevano mai percepito. Ed infatti sempre la Corte addebita alla sentenza di primo grado Contr e all' di non aver offerto una spiegazione di questa tabella, senza tuttavia aver proposto essa una lettura di questo documento, che poteva rappresentare dato esegetico rilevante ex art. 1363 c.c., tale da consolidare l'interpretazione del testo contrattuale in senso stretto dalla stessa sostenuta, in dichiarato dissenso con altra interpretazione di quell'accordo, che, come s'è visto, è risultata plausibile al vaglio in questa sede di legittimità.
10. Si è in presenza, in definitiva, di un'interpretazione dell'accordo sindacale aziendale dell'8.6.2004, che collide con i canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.>>.
8 7.-Il Collegio non ravvisa ragioni tali da doversi discostare da tali principi affermati dalla Cassazione, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata
(in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)”(Cass.
SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è
l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019).
8.-Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'appello deve essere rigettato, dovendosi confermare che:
a) a fronte di due interpretazioni contrapposte entrambe fondate su elementi testuali dell'accordo, va risolta l'apparente antinomia fra le espressioni utilizzate dalle parti dando rilievo allo stretto collegamento fra l'indennità in discussione ed il sistema di classificazione ormai superato e rilevando che l'ultra attività dell'emolumento poteva avere un senso solo se limitata a quei lavoratori che già lo percepivano e che, nell'intento delle parti contrattuali, avrebbero dovuto conservarlo anche una volta inquadrati nel livello superiore a conclusione dell'iter di carriera (come affermato da Cass. 19153/2022);
9 b) l'esistenza della tabella predetta non apporta significativo conforto alla tesi sostenuta dagli appellanti e, in particolare, non vale a consentire l'interpretazione dell'accordo in questione in senso contrario a quello risultato plausibile al vaglio della S.C. (Cass. 19153/2022; 32361/2023) poiché la tabella allegata all'accordo contiene non già l'elenco dei potenziali “fruitori” di un emolumento non più esistente, bensì del personale che, in funzione del livello posseduto, avrebbe potuto essere immesso nella procedura di sviluppo di cui all'accordo stesso.
9. L'esistenza di una giurisprudenza della Corte d'appello favorevole ai lavoratori e l'intervento della sentenza della Cassazione nel corso dell'odierno giudizio giustifica la compensazione delle spese del grado.
10. Deve darsi, infine, atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Compensa le spese processuali del grado;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 11/11/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Eliana RO
10