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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 813/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Riccardo MELE - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 813 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2021;
TRA
(P. iva: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bartolo Ravenna e Giovanni Pellegrino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lecce alla Via Augusto Imperatore 16, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f./p. iva: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona dei Curatori p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Guadalupi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Squinzano (Le), alla via Giacomi n.18, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado, giusta autorizzazione del G.D. in atti;
- APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE -
Nonché
(c.f.: ), in persona del pro-tempore, rappresentato Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
e difeso dall'avv. Francesco C. Zacà, ed elettivamente domiciliato in Lecce, alla via M. Schipa n. 35,
come da mandato in atti;
- APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE –
E
, (c.f./p. iva: , in persona del Controparte_4 P.IVA_4
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Settimo, ed elettivamente domiciliata presso la sede sociale, in Lecce, alla Via Miglietta n.5, in virtù di mandato in atti;
- APPELLATA –
E
, in persona del Presidente in carica e legale rappresentante p.t. CP_5
- APPELLATA CONTUMACE -
All'udienza collegiale del 22.4.2025, lette le note di udienza depositate dalle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La vicenda
Il giudice di prime cure, nel ricostruire la vicenda ha rilevato come, dagli atti del giudizio fosse emerso che: -nell'anno 2003, a seguito di asta pubblica per alienazione di immobili indetta dal CP_2
la aveva acquistato una porzione di suolo di proprietà comunale, sita nel
[...] Controparte_1
territorio di alla via Filomarini, censita al foglio 46, p.lla 1479, sub 1,3,4,5; - CP_2
successivamente, in data 10.07.2006, la aveva chiesto di acquistare, dal Comune di Controparte_1
anche la confinante porzione di suolo, censita alla p.lla 1479 sub 6; -analoga istanza aveva CP_2
presentato in data 21.11.2006, dichiarando di essere divenuto proprietario dell'immobile Parte_1
sito in al Foglio 46 particella 1302, alla via A. Castriota, angolo via C. di Cordova, (ex CP_2
consultorio familiare) a seguito di aggiudicazione dell'asta pubblica espletata in data 24 maggio 2006
dall'azienda Usl Le/2; -per una serie di errori materiali, l'immobile che il si era aggiudicato, Pt_1
in realtà, era catastalmente identificato al fg 46 p.lla 1479, sub 2 (cfr delibera n. 2954 del 2002 e n.
809 del 2006 del direttore generale della USL LE/2, deliberazione della Giunta Regionale Puglia n.
504/2007); -il Comune di a seguito delle richieste, con avviso di asta per alienazione di CP_2
immobile del 13.12.2006, indiceva la vendita della predetta porzione sub 6 della p.lla 1479, invitando a partecipare alla gara solo le ditte e in quanto confinanti Controparte_1 Parte_1
con il citato sub 6 (la confinante in quanto proprietaria degli immobili censiti Controparte_1
in catasto alla particella 1479 sub 1,3,4,5 mentre la ditta confinante in quanto Parte_1
proprietaria dell'immobile sub 2 della citata particella 1479, aggiudicato all'asta pubblica del
24.05.2006, indetta dalla;
-la gara si concludeva con l'aggiudicazione in favore della Pt_2 [...]
per la somma di euro 201.227,53. Controparte_1
Con nota prot.n. 52316 del 06.12.2007, il Comune di Gallipoli convocava la società aggiudicataria per il 17.12.2007 presso gli Uffici Comunali per la stipula del contratto di compravendita, ma la ditta
Parte Jonia – appreso che il sub 6, unitamente al sub 2 della p.lla 1479, era trasmigrato in capo alla –
disertava il suddetto colloquio. Per tali ragioni, con atto di citazione del 09.04.2008 la conveniva il Controparte_1 CP_2
innanzi al Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Gallipoli – chiedendo la risoluzione
[...]
del contratto relativo all'aggiudicazione del bene oggetto dell'avviso d'asta del 13.12.2006, ai sensi degli artt. 1353, 1490, 1492 e 1947 del c.c..
Con sentenza n. 135/2010, il Tribunale di Lecce dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, rilevando che tutte le questioni prospettate dalla Controparte_1
attenevano “alla fase pubblicistica della gara, all'esito della quale la stessa era risultata aggiudicataria,
avendo censurato sia il bando di gara che l'offerta di acquisto ed il verbale di aggiudicazione”.
La riassumeva, pertanto il processo innanzi al TAR Lecce, deducendo che dalla Controparte_1
verifica eseguita presso i registri immobiliari era emerso che la particella 1479 sub 6 non era di proprietà comunale ma era stata venduta dalla alla ditta in virtù Parte_3 Parte_1
dell'atto pubblico per notar in data 14.03.2008. Di conseguenza, la ricorrente chiedeva la Per_1
risoluzione del contratto concluso con il e la conseguente condanna del Controparte_2 CP_2
a restituire la complessiva somma di euro 202.403,44 (comprese le somme versate a titolo di diritti di rogito) dalla stessa versata quale corrispettivo della compravendita, oltre interessi legali dalle date dei versamenti fino al soddisfo.
Con sentenza n. 938/2012, il Tar Lecce pur affermando la propria giurisdizione, dichiarava inammissibile il ricorso, statuendo che la ricorrente avrebbe dovuto proporre azione di annullamento degli atti impugnati, entro il termine decadenziale di giorni 60 dalla conoscenza degli stessi (ex art. 29 c.p.a.), ovvero azione risarcitoria nel termine decadenziale di giorni 120 ex art.30, comma 3, c.p.a.
Successivamente, con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 11.04.2011, la
[...]
chiedeva al TAR Lecce l'emissione di un provvedimento monitorio, relativo alle CP_1
medesime somme per cui è giudizio. Con decreto n. 732 del 2011, il giudice amministrativo rigettava il ricorso per decreto ingiuntivo in quanto il credito azionato non risultava certo, liquido ed esigibile. La riproponeva, pertanto, il ricorso per ingiunzione innanzi al Tribunale di Controparte_1
Lecce – Sezione Distaccata di Gallipoli – che, con Decreto n. 195/12, lo accoglieva, concedendo la provvisoria esecuzione dello stesso.
In data 21.11.2012, in Comune di notificava alla atto di citazione in CP_2 Controparte_1
opposizione a decreto ingiuntivo chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del D.I.
opposto e la chiamata dei terzi Parte_3 Controparte_6 Parte_1
Il Tribunale adito, sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza
29.10.2013, autorizzava la chiamata in causa dei terzi. Questi ultimi si costituivano in giudizio contestando gli atti della e del e spiegavano le rispettive Controparte_1 Controparte_2
eccezioni e domande riconvenzionali.
Con sentenza n. 514/2016, il Tribunale di Lecce, in accoglimento dell'eccezione preliminare formulata dal dichiarava il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del Controparte_2
Giudice Amministrativo, compensando le spese di lite.
Con atto di citazione in appello, la impugnava la prefata sentenza n. 514/2016, Controparte_1
chiedendone la riforma, con il conseguente riconoscimento della giurisdizione in capo al tribunale ordinario adito.
Il si costituiva nel giudizio di appello, contestando le pretese dell'appellante. Controparte_2
All'udienza del 21.03.2018, i procuratori della dichiaravano il fallimento della Controparte_1
società; la Corte d'Appello pronunciava ordinanza di interruzione del giudizio che, successivamente,
si estingueva per mancata riassunzione.
2. Il giudizio di primo grado. Con atto di citazione notificato in data 23.07.2018, la Controparte_1
ha convenuto in giudizio il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
1) accertare che i pagamenti effettuati dalla in favore del Controparte_1 Controparte_2
sono indebiti poiché non sorretti da una causa giustificatrice;
2) per l'effetto, condannare ex art.
2033 c.c. il a pagare, in favore della la Controparte_2 Parte_4
somma complessiva di Euro 202.403,44, oltre interessi dal 09.04.2008 sino al soddisfo;
3)
condannare il al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre rimb. Controparte_2
forf., CPA ed IVA come per legge.
In particolare, ha esposto di aver partecipato a una gara, indetta dal Comune di per CP_2
l'assegnazione dell'area di proprietà comunale indicata in catasto al foglio 46 particella 1479 sub 6,
della superficie di mq 66,90; di essersi aggiudicato il bene, in esito a regolare gara, per il prezzo di euro 201.227,53; di aver regolarmente versato la somma a saldo del prezzo, per un totale di euro
202.403,44, incluso spese.
Ha aggiunto che l'atto di cessione non era stato mai rogitato;
che con sentenza n. 135/2010 il
Tribunale di Lecce aveva declinato la giurisdizione rispetto alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, promossa da che, con sentenza n. 938/2012, il Tar di Lecce Controparte_1
aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione e, successivamente il Tribunale di Lecce,
con sentenza n. 514/2016, adito da a mezzo di ricorso per decreto ingiuntivo, aveva Controparte_1
accolto l'opposizione proposta del e declinato la propria giurisdizione in Controparte_2
relazione alla causa petendi posta a fondamento della domanda restitutoria avanzata in sede monitoria, giudizio questo poi concluso dinanzi alla corte d'Appello di Lecce, adita dalla
[...]
per la riforma della pronuncia di primo grado, in quanto non riassunto dalla curartela CP_1
dopo l'evento interruttivo. Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si è costituito in giudizio il
[...]
rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito a) CP_2
preliminarmente, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del Giudice
Amministrativo; b) ancora preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'azione per violazione
del principio del ne bis in idem;
c) ancora preliminarmente ed in subordine, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito;
d) nel merito, autorizzare la chiamata in causa dei terzi,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., , in persona del Presidente p.t., e Pt_3 CP_5
in persona del l.r.p.t. e, per l'effetto, differire la prima udienza per consentire la Parte_1
chiamata in causa dei predetti terzi, nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c.; e) in ogni
caso, e comunque, rigettare la domanda proposta dal poiché Controparte_1
inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti;
f) in via riconvenzionale,
accertare e dichiarare che il è proprietario dell'immobile censito in catasto al Controparte_2
fg. 46, p.lla 1479 subalterno 6, del Comune di e, per l'effetto, dichiarare la nullità, CP_2
l'annullamento ovvero pronunciare dichiarazione di inefficacia, ove occorra, ovvero rettifica, di tutti
gli atti di trasferimento immobiliare che hanno comportato la trascrizione anche del subalterno 6
p.lla 1479, fg. 46 del Comune di in particolare la Deliberazione di G.R. n. 54/2007 e l'atto CP_2
notar del 14.03.2008 Rep.n. 2911 – Racc.n. 1963, con ogni conseguente ordine di Per_1
cancellazione e/o rettifica al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce ed esonero da
responsabilità dello stesso;
g) per l'effetto di tutto quanto innanzi dedotto e richiesto trasferire, con
pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., la proprietà del più volte citato subalterno 6, p.lla 1479, fg.46
del Comune di in testa al aggiudicataria del bene CP_2 Controparte_7
immobile all'esito dell'asta pubblica indetta dal Comune di con conseguente ordine di CP_2
trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari con esonero da responsabilità; h) nel caso di
impossibilità di procedere al chiesto trasferimento di cui al punto che precede e, nella denegata
ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, dichiarare tenuti i terzi chiamati in causa a
manlevare il in ordine ad ogni eventuale responsabilità economica e/o Controparte_2 patrimoniale nei confronti del per tutti i motivi dedotti;
i) nella CP_1 Controparte_1
denegata ipotesi di accoglimento della domanda del e di rigetto Controparte_1
della domanda di manleva, compensare il presunto credito vantato dalla Curatela, con il credito del
nei confronti del quantificato, allo stato, in Controparte_2 Controparte_1
Euro 663.053,82 derivante da TARSU, TARES, infrazioni al codice della Strada, canoni coattivi e
tributi coattivi, già ammessi al passivo del per la somma di Euro 467.396,63 in via Controparte_1
privilegiata e di € 195.657,19 in via chirografaria, per il complessivo predetto// totale di Euro
663.053,82, come da ammissione al passivo già avvenuta nella procedura fallimentare R.G.F.
n.49/2017 e con conguaglio in favore dell'Ente.
In seguito all'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, con comparsa di costituzione e risposta
Part ritualmente depositata, si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità
della domanda attorea, per difetto di giurisdizione del Tribunale Civile di Lecce, l'inammissibilità
della stessa per violazione del principio del ne bis in idem e dell'art. 2909 c.c., e la prescrizione della domanda di restituzione delle somme;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di manleva formulata da parte del poiché illegittima ed infondata, e, nell'ipotesi di eventuale Controparte_2
riconoscimento di responsabilità, a qualsivoglia titolo, a carico della la condanna della Parte_3
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., a garantire e manlevare la CP_5 [...]
Pt_3
Costituitasi in giudizio anche la eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità e Parte_1
l'infondatezza della domanda restitutoria del e, conseguentemente, CP_1 Controparte_1
della chiamata in causa disposta nei confronti della in via gradata, instava per la Parte_1
dichiarazione di inammissibilità della chiamata di terzo per intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento degli atti di trasferimento della proprietà, tra cui l'atto per notar Per_1
14.03.08; nel merito, ha chiedeva il rigetto della domanda di chiamata in causa della Parte_1
perché infondata sia in fatto che in diritto;
in via ancora più gradata, e nell'ipotesi di
[...] accoglimento della domanda del e conseguente annullamento degli atti di Controparte_2
trasferimento di proprietà in capo alla deducente, chiedeva l'accoglimento della domanda riconvenzionale condizionata, spiegata nei confronti della e del con CP_8 Controparte_2
condanna di questi ultimi, per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi,
quantificati in euro duecentocinquantamila, oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella somma maggiore o minore accertata dal Tribunale”.
La causa, istruita per via esclusivamente documentale, veniva decisa con sentenza n.1599/2021 del
27/5/21, con la quale il Tribunale adito: A) dichiarava l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem;
B) accertava che il Comune di era proprietario CP_2
dell'area contrassegnata in Catasto al fl. 46, p.lla 1479 sub.6 della superficie di mq.66,90; C) rigettava la domanda ex art.
2.932 c.c.; dichiarava la compensazione delle spese tra attore e convenuto;
D)
condannava i terzi chiamati, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del CP_2
[...]
In particolare il giudice di prime cure rilevava che: “Dalla lettura della sentenza n. 514/2016 che
(aveva) definito il conseguente giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., (emergeva) chiaramente che
la domanda formulata dal creditore opposto aveva ad oggetto le medesime somme reclamate nel
presente giudizio, e che la causa petendi era l'assenza di causa dell'attribuzione patrimoniale, poiché
si trattava di somme versate a seguito dell'aggiudicazione in relazione ad un bene che non era stato
mai trasferito al compratore in quanto il comune alienante era risultato non essere proprietario del
bene.” (…) Pertanto, “in virtù di tali circostanze la domanda attorea (doveva) ritenersi
inammissibile, in virtù della preclusione posta dal principio del ne bis in idem. (All'uopo chiariva)
che la circostanza che nell'atto introduttivo del presente giudizio si (fosse) omesso qualunque
riferimento al motivo della mancata stipulazione dell'atto traslativo non (mutava) i termini della
questione. Si (era) in presenza di una domanda eterodeterminata, dunque ciò che (contava era) il
petitum sostanziale che, nella specie, si (sostanziava) sempre nella restituzione delle somme versate in relazione ad un trasferimento non avvenuto, la circostanza che nel presente giudizio l'attore, nella
formulazione della domanda, non (facesse) menzione delle cause del mancato trasferimento, non
(rendeva) la causa petendi diversa, tenuto conto che il thema decidendum si definisce anche in base
alle allegazioni delle altre parti del processo.”
3. Il presente giudizio di gravame.
Con atto di citazione ritualmente depositato interponeva appello, alla sentenza n.1599/2021, del
Tribunale di Lecce, in persona del l.r.p.t., nei confronti del Parte_1 Controparte_2
del , dell' e della . Controparte_1 Parte_5 CP_5
Ad eccezione della che rimaneva contumace, si costituivano CP_5 Parte_3 CP_2
e fallimento “ , questi ultimi spiegando appello incidentale.
[...] Controparte_1
La causa - istruita mediante ammissione di c.t.u., onde accertare di accertare le vicende dominicali e catastali relative all'immobile censito al foglio 46, particella 1479, subalterno 6 (ex sub 2 e 6 graffati),
nonché di quantificare l'eventuale danno subito dall'appellante per effetto Parte_1
dell'annullamento dell'atto notarile del 14.03.2008 - veniva trattenuta per la decisione all'udienza del
23/4/2025 con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante principale ha dedotto l'erroneo accertamento – da parte del
Tribunale – della proprietà del sub 6 in capo al Comune di rilevando come dalla CP_2
documentazione versata in atti (atti pubblici, delibere regionali, visure catastali e atto notarile
[...]
del 14.03.2008) emerga la riconducibilità del bene alla e la conseguente validità Per_1 Parte_3
della successiva vendita alla Parte_1 Segnatamente ha evidenziato che la “graffatura” catastale dei subalterni 2 e 6 configura un'unica entità immobiliare e che il Tribunale ha trascurato di esaminare documenti fidefacienti, motivando in modo apparente e contraddittorio.
2. Il con il primo motivo del proprio appello incidentale, speculare a quello Controparte_2
principale della , ha chiesto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare la Pt_1
nullità, inefficacia ovvero disporre la rettifica di tutti gli atti di trasferimento immobiliare che hanno
comportato la trascrizione anche del subalterno 6, p.lla 1479, fg. 46 del in Controparte_2
particolare la Deliberazione di G.R. n. 54/2007 e l'atto notar del 14.03.2008 (Rep. n. 2911 Per_1
– Racc. n. 1963), con ogni conseguente ordine di cancellazione o rettifica al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Lecce, con esonero da responsabilità dello stesso.
3. I predetti motivi, considerata l'interdipendenza delle relative censure, vanno decisi congiuntamente, ed in via pregiudiziale rispetto alle altre doglianze.
Il passaggio motivazionale oggetto di doglianza è quello per cui il primo Giudice ha ritenuto che
Part nonostante l'aggiudicazione (dalla al ), riguardasse solo il subalterno 2, l'atto di Pt_1
trasferimento (id est Il rogito del 14 marzo 2008 stipulato per notar con cui la Per_1 Parte_3
cedette il bene alla ha riguardato erroneamente anche il subalterno 6 che Parte_1
risultava “graffato” al 2.
Orbene, all'esito degli accertamenti svolti dal c.t.u., nominato in questo grado, circa le VICENDE
CATASTALI della p.lla 1479 sub 6 (ex 2 e 6 graffati) è emerso che:
- Dall'anno 1995 al 28/08/2003 La sagoma del fabbricato dell'ex consultorio familiare era riportata in Catasto in gran parte sulla originaria p.lla 1302, ed in piccola parte sulla p.lla 1248 del foglio 46 del Comune di A seguito del riordino catastale dell'anno 1995, le p.lle CP_2
1302 e 1248 sono state soppresse e la loro fusione ha originato la p.lla 1479. Con depositato in Catasto, al prot. n.210475 del 20/08/2003, del frazionamento per trasferimento di diritti- ampliamento, sono stati originati i subalterni n.2 e n.6 graffati. Essi erano intestati catastalmente al Comune di ed erano identificati (cfr. allegato n.15) come di seguito CP_2 riportato: a) sub.2: Catg. B/2, Classe U, consistenza mc.777, Rendita €. 882,84; b) sub.6: senza una rendita autonoma. In particolare, nell'elaborato planimetrico prot.n.000210475 del
20/08/2003 (sub all.20 alla perizia del c.t.u.) la p.lla sub 6 è raffigurata come una mera striscia longitudinale tra le p.lle 2 e 5;
- dal 28/08/2003 al 22/06/2007 A seguito della trascrizione n.part.17714 del 22/06/2007 della delibera (D.G.R.P. n.504 del 24/04/2007), i subalterni n.2 e n.6 graffati hanno conservato la stessa consistenza ma sono stati intestati catastalmente per ½ al Comune di e per CP_2
l'altro ½ alla;
CP_8
- dal 22/06/2007 al 14/07/2007 A seguito della trascrizione n.part.19827 del 14/07/2007, a seguito di rettifica della precedente trascrizione n.part.17714 del 22/06/2007, i subalterni n.2
e n.6 graffati, hanno conservato la stessa consistenza ma sono stati intestati catastalmente per intero alla;
CP_8
- dal 14/07/2007 al 11/03/2008 A seguito di variazione catastale del 11/03/2008, il subalterno n.2 è stato identificato come unità collabente, come di seguito riportato: a) sub.2: Catg. F/2, consistenza: mq.186 b) sub.6: senza una rendita autonoma;
- dal 11/03/2008 al 14/03/2008 A seguito di atto di compravendita rep. n.2911 del 14/03/2008, trascritto al n.part.13367 del 28/03/2008, i subalterni n.2 e n.6 graffati hanno conservato la precedente consistenza ma sono stati intestati catastalmente alla ditta RU IG S.r.l.;
- dal 14/03/2008 al 19/10/2011 A seguito di variazione catastale del 19/10/2011 (Pratica n.
LE0480900) in atti dal 19/10/2011 divisione-ristrutturazione (n.108575.1/2011), i subalterni n.2 e n.6 graffati sono stati soppressi e sono stati originati i seguenti subalterni: sub.104; sub.105; sub.106; sub.107; sub.108; sub.109; sub.110.
Orbene, è noto che la graffatura, in ambito catastale, indica l'area di pertinenza di un immobile ed è
“unica entità “anche con due o più subalterni distinti;
nelle visure catastali, nel caso in cui alcuni subalterni privi di rendita autonoma corrispondano ad un'unica particella, ci si trova davanti a proprietà graffate.
Ai fini civilistici e fiscali, ogni unità graffata, costituita da particella e subalterno, e caratterizzata da identificativo unico, è a tutti gli effetti un'unica entità, con una sola rendita effettiva, una sola consistenza ed una sola classe catastale.
Da tanto discende che, in virtù dell'atto pubblico rep 2.911 racc 1.963 per AR in data Per_1
Parte 14.3.2008, la ha trasferito all'appellante la proprietà dell'immobile “censito nel catasto dei fabbricati del Comune di al fg 46 p.lla 1479 sub 2 e 6 graffati” dando atto che lo stesso fa CP_2
parte del Lotto aggiudicato dalla ditta nell'apposita asta indetta il 24.5.2006, “come da Pt_1 verbale del Direttore Area Gestione del Patrimonio approvato con delibera DG ASL n. 95/06 in data
26.7.2006” (con la precisazione che in detta delibera n.495/06 vi erano degli errori di identificazione catastale).
Ed invero, emerge ex actis che
- 1) La Giunta della , con propria deliberazione n.691 del 08.06.2001, ha CP_5 formalmente trasferito, ai sensi del D. Leg.vo n.502/92 e s.m.i. e della L.R. n.38/94, nel patrimonio dell'ex , il fabbricato di cui all'allegato A della delibera, già Parte_6 consultorio familiare ed ambulatorio, sito nel Comune di alla via Castriota n.19/A CP_2 contraddistinto al Fg.46 p.lla 1302 di mq.177 (p.lla errata);
- 2) Con deliberazione n.2954 /02 del Direttore generale della cessata U.S.L. LE/2, veniva rettificato il numero di particella da 1302 a 1497 (p.lla ancora errata);
- 3) Il fabbricato de quo faceva parte di una ampia costruzione sita in tra le vie CP_2
Castriota, Cordova, Filomarini e Lung. già di proprietà del Comune di e CP_9 CP_2 riportata al Fg.46, p.lla 1497;
- 4) Il 20.08.2003 veniva depositato al prot. n.000210475 del Catasto Fabbricati di Lecce, da parte del Comune di Elaborato Planimetrico Fg.46, p,lla1479 con la dimostrazione CP_2 grafica dei subalterni a seguito di “FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DI
DIRITTI-AMPLIAMENTO”. I subalterni erano costituiti da: 1-3-4-5 successivamente
(05.04.2004) venduti dal Comune di alla con sede in CP_2 Controparte_10
2 e 6 graffati ove sul 2 insisteva il fabbricato di cui al punto1) e il 6, area scoperta CP_2 contigua con affaccio e accesso della costruzione insistente sul sub. 2.
- Dalle visure storiche delle particelle 1479 sub. 1-2-3-4-5-6 si evince in modo inconfutabile che i soli subalterni 2 e 6 sono graffati costituendo con una sola Controparte_11 rendita effettiva, una sola consistenza ed una sola classe catastale (All. ). C.F._1
- 5) Il 24.05.2006, veniva espletata da parte della , asta pubblica, il cui Parte_6 aggiudicatario risultava, per l'immobile sito in fg.46 particella 1302 (errata), essere CP_2 la ditta , con sede in Parabita;
Parte_1
- 6) L'08.11.2006, il Direttore Generale della cessata , a parziale modifica della Parte_2 deliberazione n.2954 del 27.12.2002, prendeva atto, con propria deliberazione n.809, che il fabbricato, oggetto della procedura di gara, è contraddistinto dal Fg.46 particella 1479, subalterno 2. - 7) Il 13.12.2006, erroneamente, il indiceva “avviso asta pubblica per Controparte_2 alienazione di immobili in , fg.46, particella 1479 sub.1-3-4 e 5, immobili già CP_2 venduti (05.04.2004) e i restanti sub.
2-6 graffati, già impegnati per trasferimento di diritto.
- 8) Il 24.04.2007 la Giunta Regionale con proprie deliberazione n.504 prendeva atto della rettifica del dato catastale, di cui al p.6) relativo alla alienazione da parte della del Pt_2 fabbricato sito in alla via Castriota n.19/a Fg.46, particella 1479 sub.2, che CP_2 comprendeva intrinsecamente anche il sub.6 come di fatto si evince nella trascrizione dell'atto di devoluzione adotta con deliberazione di G.R. n.504/20078 (All. I);
- 9) Il 14.03.2008 per notar veniva eseguito l'atto di trasferimento immobiliare, del Per_1 fabbricato sito in alla via Castriota 19/a, dalla locale di Lecce a CP_2 Controparte_4
; in detto atto, il fabbricato è riportato correttamente censito nel Catasto Parte_1 dei Fabbricati del Comune di al foglio 46, subalterni 2 e 6 graffati, via A. Castriota, CP_2 piano T, come peraltro si evince dalle visure catastali sin dal 20.08.2003.
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza va dichiarata la proprietà del sub 6) in capo all'appellante principale.
4. All'accoglimento del precedente motivo dell'appello principale, devono ritenersi assorbite le ulteriori doglianze sia dell'appellante principale - relative (a) alla condanna alle spese del giudizio di primo grado, statuizione che va in ogni caso modificata in conseguenza dell'accoglimento del gravame, nonché (b) alla non delibata richiesta risarcitoria, spiegata in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto del motivo principale - sia del appellante incidentale, relativa (c) alla invocata CP_2
declaratoria di nullità e/o di inefficacia degli atti traslativi della p.lla de qua in favore della;
(d) Pt_1
alla domanda di condanna dei terzi chiamati , e Parte_3 CP_5 Parte_1
a manlevare il da ogni eventuale responsabilità economica o patrimoniale nei Controparte_2
confronti del Controparte_1
5.a Con il primo motivo del proprio appello incidentale, la Controparte_1
ha dedotto “inesistenza di un giudicato sostanziale di merito in presenza di una sentenza di
[...]
mero rigetto nel rito per difetto di giurisdizione – Insussistenza della violazione del principio del
giudicato (ne bis in idem) – Errata o falsa applicazione degli artt. 279 c.p.c. e 2909 c.c.”, instando per la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato
inammissibile la domanda di ripetizione di indebito per violazione del principio del ne bis in
idem.
Segnatamente ha sostenuto che la precedente sentenza n. 514/2016 del Tribunale di Lecce, aveva dichiarato il solo difetto di giurisdizione, senza alcuna pronuncia di merito, con la conseguenza che non si è formato alcun giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 c.c. e che, pertanto, la domanda riproposta nel presente giudizio non viola il principio del ne bis in idem.
5b. Con il secondo motivo del proprio appello incidentale, la Curatela ha, altresì, dedotto “Distorta
qualificazione ed arbitraria mutazione della causa petendi – Violazione del principio di corrispondenza
tra chiesto e pronunciato – Errata o falsa applicazione degli artt. 2033 c.c., 1218 c.c. e 1453 c.c. rispetto
all'art. 112 c.p.c.”.
5.c Nel merito, infine, ha ribadito la natura indebita del pagamento di € 202.403,44 effettuato dalla in favore del poiché non sorretto da una causa Controparte_1 Controparte_2
giustificatrice, essendo emerso che l'immobile oggetto dell'aggiudicazione non era nella disponibilità
dell'Ente e non poteva essere trasferito.
Ha, quindi, chiesto l'accoglimento della domanda di restituzione ex art. 2033 c.c., con condanna del alla restituzione delle somme versate e al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi CP_2
di giudizio.
Segnatamente evidenzia come nel primo giudizio non avesse chiesto di indagare sulle ragioni per cui non si fosse addivenuto al trasferimento del bene in favore della , né di accertare se vi fossero CP_1
stati profili di responsabilità in capo al ovvero se il fosse o meno Controparte_2 CP_2
proprietario del bene oggetto dell'aggiudicazione e che, l'unico presupposto da cui muoveva la domanda attorea era l'assenza di una giusta causa debendi e/o adquirendi, a prescindere ed indipendentemente dal motivo per cui vi fu la mancata stipulazione dell'atto traslativo e/o dalle responsabilità a cui era ascrivibile il fallimento del procedimento amministrativo di cessione del bene.
A conclusione dell'atto, la Curatela ha testualmente formulato le seguenti conclusioni:
“1. Dare atto e dichiarare che la deducente Curatela difetta della legittimazione passiva in relazione
all'appello principale ed alle domande proposte dall'appellante 2. Accogliere Parte_1
lo spiegato appello incidentale e, per l'effetto, previa dichiarazione di ammissibilità della domanda
attorea, così provvedere: 2.1) Accertare che i pagamenti di cui in premessa, effettuati dalla
[...]
in favore del sono indebiti poiché non sorretti da una causa Controparte_1 Controparte_2
giustificatrice; 2.2) Per l'effetto, condannare ex art. 2033 c.c. il a pagare in Controparte_2
favore della la somma complessiva di € 202.403,44, oltre Parte_4
interessi dal 09.04.2008 sino al soddisfo;
2.3) Condannare il al pagamento Controparte_2
delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A.
ed I.V.A. come per legge.”
6. Dette censure da trattarsi congiuntamente, sono fondate.
È noto il principio per cui “il giudice, qualora dichiari il proprio difetto di giurisdizione, si spoglia della “potestas iudicandi” con una pronuncia in rito completamente definitoria della causa dinanzi a sé, con la conseguenza che la statuizione resa anche sul “merito” della medesima controversia si appalesa meramente apparente e, come tale, insuscettibile di passare in cosa giudicata” (da ultimo,
Cass. Sez. Un., 27.11.2019, n. 31024; in senso conforme, Cass. 13.01.2015, n. 341; Cass. 27.05.2011,
n. 11798; Cass. Sez. Un., 05.02.1999, n. 45; Cass. Sez. Un., 19.11.1996, n. 10679).
Quale ineludibile corollario, del principio innanzi menzionato, discende che “le decisioni su questioni processuali sono suscettibili di formazione del giudicato soltanto nell'ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato interno) e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo giudizio” (Cass. 24.11.2004, n. 22212).
Nella causa già definita dal Tribunale di Lecce con la sentenza n. 514/2016, di rigetto in rito
(declinazione di giurisdizione), la società in bonis instava – nel merito – per l'accertamento della responsabilità del per non essere proprietario dell'area aggiudicata dalla Controparte_2 CP_1
(causa petendi) e, quale conseguenza, la restituzione del prezzo pagato quale effetto risarcitorio
(petitum sostanziale) discendente dall'accertamento di quella responsabilità, segnatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1453 c.c..
Nel giudizio di prime cure la Curatela ha - viceversa - richiesto che venisse accertata l'assenza della causa giustificatrice del pagamento del prezzo, a fronte della “non contestata” mancata stipulazione dell'atto di trasferimento in favore della , e, dunque, la ripetizione della somma oggetto di quel CP_1
pagamento poiché priva di causa e, dunque, indebita ex art. 2033 c.c..
“L'art. 2033 c.c., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine
indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere
venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa
debendi” (Cass., Sez. Un., 09.03.2009, n. 5624), con la conseguenza che “Qualora venga acclarata
la mancanza di una causa adquirendi … che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente,
l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del
contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo” (Cass. 07.02.2011, n. 2956; in senso conforme, Cass. 28.05.2013, n. 13207).
Orbene – esclusa la sussistenza di alcuna preclusione di giudicato ostativa all'ammissibilità della domanda ex art. 2033 c.c. avanzata dalla Curatela per la ripetizione delle somme de quibus – e considerato che: - il trasferimento della proprietà del bene immobile oggetto dell'aggiudicazione in favore della non ha avuto luogo (né può aver luogo per quanto accertato e non Controparte_1 contestato); - la ha versato al a titolo di prezzo e spese, Controparte_1 Controparte_2
la somma complessiva di € 202.403,44; - la causa adquirendi per cui veniva versato il suddetto importo a fronte di un non avvenuto trasferimento è mancata e, di conseguenza, è mancata una giusta causa solvendi che possa giustificare lo spostamento patrimoniale in favore del CP_2 CP_2
non è revocabile in dubbio che tale somma vada restituita alla Curatela, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale della curatela, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza il va condannato, in favore della stessa, alla restituzione Controparte_2
delle predette somme oltre accessori dala domanda al saldo.
7. All'esito del giudizio, consegue la condanna del al rimborso delle spese del doppio grado CP_2
in favore della della e della Parte_1 Controparte_1 Parte_3
(considerato che la domanda risarcitoria spiegata, in via subordinata, dal Comune in danno dell'azienda sanitaria -terza chiamata in garanzia- è rimasta assorbito dall'accoglimento della domanda della ). Pt_1
Il va, altresì, condannato al pagamento del doppio contributo per effetto del rigetto CP_2
dell'appello incidentale spiegato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello principale proposto da
, con atto ritualmente notificato, nei confronti di Parte_1 Parte_3 CP_5
in persona del sindaco p.t., , in Controparte_2 Controparte_1
persona del curatore, nonché sull'appello proposto dall'ente territoriale e dalla curatela, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1599/2021 del 27/05/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale del e accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale CP_2
nonché l'appello incidentale della curatela di e per l'effetto, in riforma Controparte_1
dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, - accerta che la è proprietaria dell'area contrassegnata in catasto al foglio 46, p.lla 1479 Parte_1
sub 6 della superficie di mq.66/99;
- condanna il alla restituzione, ex art.2033 c.c., in favore della curatela del Controparte_2
fallimento , della complessiva somma di euro 202.403,44 oltre interessi dalla Controparte_1
domanda al saldo;
2) condanna il al pagamento, in favore della e della curatela Controparte_2 Parte_1
fallimentare, delle spese del doppio grado di giudizio liquidate, per il primo grado, in favore della in complessivi euro 3.800,00 per compensi e, per la curatela del fallimento, in complessivi Pt_1
euro 7.759,00, di cui euro 759,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi;
e per il presente gravame, in favore della , in complessivi euro 4.777,00, di cui euro 777,00 per esborsi ed euro Pt_1
4.000,00 per compensi e, in favore della curatela, in complessivi euro 5.000,00 per compensi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% del compenso a termini di legge;
3) condanna, altresì, il di al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, in CP_2 CP_2
favore della , terza chiamata, liquidate, per ciascun grado, in complessivi euro 2.000,00 per CP_8
compensi, oltra accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
4) dà atto che l'appello incidentale del è stato integralmente respinto e che sussistono, CP_2
pertanto, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. T.U. 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Riccardo MELE - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 813 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2021;
TRA
(P. iva: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bartolo Ravenna e Giovanni Pellegrino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lecce alla Via Augusto Imperatore 16, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f./p. iva: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona dei Curatori p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Guadalupi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Squinzano (Le), alla via Giacomi n.18, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado, giusta autorizzazione del G.D. in atti;
- APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE -
Nonché
(c.f.: ), in persona del pro-tempore, rappresentato Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
e difeso dall'avv. Francesco C. Zacà, ed elettivamente domiciliato in Lecce, alla via M. Schipa n. 35,
come da mandato in atti;
- APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE –
E
, (c.f./p. iva: , in persona del Controparte_4 P.IVA_4
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Settimo, ed elettivamente domiciliata presso la sede sociale, in Lecce, alla Via Miglietta n.5, in virtù di mandato in atti;
- APPELLATA –
E
, in persona del Presidente in carica e legale rappresentante p.t. CP_5
- APPELLATA CONTUMACE -
All'udienza collegiale del 22.4.2025, lette le note di udienza depositate dalle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La vicenda
Il giudice di prime cure, nel ricostruire la vicenda ha rilevato come, dagli atti del giudizio fosse emerso che: -nell'anno 2003, a seguito di asta pubblica per alienazione di immobili indetta dal CP_2
la aveva acquistato una porzione di suolo di proprietà comunale, sita nel
[...] Controparte_1
territorio di alla via Filomarini, censita al foglio 46, p.lla 1479, sub 1,3,4,5; - CP_2
successivamente, in data 10.07.2006, la aveva chiesto di acquistare, dal Comune di Controparte_1
anche la confinante porzione di suolo, censita alla p.lla 1479 sub 6; -analoga istanza aveva CP_2
presentato in data 21.11.2006, dichiarando di essere divenuto proprietario dell'immobile Parte_1
sito in al Foglio 46 particella 1302, alla via A. Castriota, angolo via C. di Cordova, (ex CP_2
consultorio familiare) a seguito di aggiudicazione dell'asta pubblica espletata in data 24 maggio 2006
dall'azienda Usl Le/2; -per una serie di errori materiali, l'immobile che il si era aggiudicato, Pt_1
in realtà, era catastalmente identificato al fg 46 p.lla 1479, sub 2 (cfr delibera n. 2954 del 2002 e n.
809 del 2006 del direttore generale della USL LE/2, deliberazione della Giunta Regionale Puglia n.
504/2007); -il Comune di a seguito delle richieste, con avviso di asta per alienazione di CP_2
immobile del 13.12.2006, indiceva la vendita della predetta porzione sub 6 della p.lla 1479, invitando a partecipare alla gara solo le ditte e in quanto confinanti Controparte_1 Parte_1
con il citato sub 6 (la confinante in quanto proprietaria degli immobili censiti Controparte_1
in catasto alla particella 1479 sub 1,3,4,5 mentre la ditta confinante in quanto Parte_1
proprietaria dell'immobile sub 2 della citata particella 1479, aggiudicato all'asta pubblica del
24.05.2006, indetta dalla;
-la gara si concludeva con l'aggiudicazione in favore della Pt_2 [...]
per la somma di euro 201.227,53. Controparte_1
Con nota prot.n. 52316 del 06.12.2007, il Comune di Gallipoli convocava la società aggiudicataria per il 17.12.2007 presso gli Uffici Comunali per la stipula del contratto di compravendita, ma la ditta
Parte Jonia – appreso che il sub 6, unitamente al sub 2 della p.lla 1479, era trasmigrato in capo alla –
disertava il suddetto colloquio. Per tali ragioni, con atto di citazione del 09.04.2008 la conveniva il Controparte_1 CP_2
innanzi al Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Gallipoli – chiedendo la risoluzione
[...]
del contratto relativo all'aggiudicazione del bene oggetto dell'avviso d'asta del 13.12.2006, ai sensi degli artt. 1353, 1490, 1492 e 1947 del c.c..
Con sentenza n. 135/2010, il Tribunale di Lecce dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, rilevando che tutte le questioni prospettate dalla Controparte_1
attenevano “alla fase pubblicistica della gara, all'esito della quale la stessa era risultata aggiudicataria,
avendo censurato sia il bando di gara che l'offerta di acquisto ed il verbale di aggiudicazione”.
La riassumeva, pertanto il processo innanzi al TAR Lecce, deducendo che dalla Controparte_1
verifica eseguita presso i registri immobiliari era emerso che la particella 1479 sub 6 non era di proprietà comunale ma era stata venduta dalla alla ditta in virtù Parte_3 Parte_1
dell'atto pubblico per notar in data 14.03.2008. Di conseguenza, la ricorrente chiedeva la Per_1
risoluzione del contratto concluso con il e la conseguente condanna del Controparte_2 CP_2
a restituire la complessiva somma di euro 202.403,44 (comprese le somme versate a titolo di diritti di rogito) dalla stessa versata quale corrispettivo della compravendita, oltre interessi legali dalle date dei versamenti fino al soddisfo.
Con sentenza n. 938/2012, il Tar Lecce pur affermando la propria giurisdizione, dichiarava inammissibile il ricorso, statuendo che la ricorrente avrebbe dovuto proporre azione di annullamento degli atti impugnati, entro il termine decadenziale di giorni 60 dalla conoscenza degli stessi (ex art. 29 c.p.a.), ovvero azione risarcitoria nel termine decadenziale di giorni 120 ex art.30, comma 3, c.p.a.
Successivamente, con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 11.04.2011, la
[...]
chiedeva al TAR Lecce l'emissione di un provvedimento monitorio, relativo alle CP_1
medesime somme per cui è giudizio. Con decreto n. 732 del 2011, il giudice amministrativo rigettava il ricorso per decreto ingiuntivo in quanto il credito azionato non risultava certo, liquido ed esigibile. La riproponeva, pertanto, il ricorso per ingiunzione innanzi al Tribunale di Controparte_1
Lecce – Sezione Distaccata di Gallipoli – che, con Decreto n. 195/12, lo accoglieva, concedendo la provvisoria esecuzione dello stesso.
In data 21.11.2012, in Comune di notificava alla atto di citazione in CP_2 Controparte_1
opposizione a decreto ingiuntivo chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del D.I.
opposto e la chiamata dei terzi Parte_3 Controparte_6 Parte_1
Il Tribunale adito, sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza
29.10.2013, autorizzava la chiamata in causa dei terzi. Questi ultimi si costituivano in giudizio contestando gli atti della e del e spiegavano le rispettive Controparte_1 Controparte_2
eccezioni e domande riconvenzionali.
Con sentenza n. 514/2016, il Tribunale di Lecce, in accoglimento dell'eccezione preliminare formulata dal dichiarava il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del Controparte_2
Giudice Amministrativo, compensando le spese di lite.
Con atto di citazione in appello, la impugnava la prefata sentenza n. 514/2016, Controparte_1
chiedendone la riforma, con il conseguente riconoscimento della giurisdizione in capo al tribunale ordinario adito.
Il si costituiva nel giudizio di appello, contestando le pretese dell'appellante. Controparte_2
All'udienza del 21.03.2018, i procuratori della dichiaravano il fallimento della Controparte_1
società; la Corte d'Appello pronunciava ordinanza di interruzione del giudizio che, successivamente,
si estingueva per mancata riassunzione.
2. Il giudizio di primo grado. Con atto di citazione notificato in data 23.07.2018, la Controparte_1
ha convenuto in giudizio il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
1) accertare che i pagamenti effettuati dalla in favore del Controparte_1 Controparte_2
sono indebiti poiché non sorretti da una causa giustificatrice;
2) per l'effetto, condannare ex art.
2033 c.c. il a pagare, in favore della la Controparte_2 Parte_4
somma complessiva di Euro 202.403,44, oltre interessi dal 09.04.2008 sino al soddisfo;
3)
condannare il al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre rimb. Controparte_2
forf., CPA ed IVA come per legge.
In particolare, ha esposto di aver partecipato a una gara, indetta dal Comune di per CP_2
l'assegnazione dell'area di proprietà comunale indicata in catasto al foglio 46 particella 1479 sub 6,
della superficie di mq 66,90; di essersi aggiudicato il bene, in esito a regolare gara, per il prezzo di euro 201.227,53; di aver regolarmente versato la somma a saldo del prezzo, per un totale di euro
202.403,44, incluso spese.
Ha aggiunto che l'atto di cessione non era stato mai rogitato;
che con sentenza n. 135/2010 il
Tribunale di Lecce aveva declinato la giurisdizione rispetto alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, promossa da che, con sentenza n. 938/2012, il Tar di Lecce Controparte_1
aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione e, successivamente il Tribunale di Lecce,
con sentenza n. 514/2016, adito da a mezzo di ricorso per decreto ingiuntivo, aveva Controparte_1
accolto l'opposizione proposta del e declinato la propria giurisdizione in Controparte_2
relazione alla causa petendi posta a fondamento della domanda restitutoria avanzata in sede monitoria, giudizio questo poi concluso dinanzi alla corte d'Appello di Lecce, adita dalla
[...]
per la riforma della pronuncia di primo grado, in quanto non riassunto dalla curartela CP_1
dopo l'evento interruttivo. Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si è costituito in giudizio il
[...]
rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito a) CP_2
preliminarmente, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del Giudice
Amministrativo; b) ancora preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'azione per violazione
del principio del ne bis in idem;
c) ancora preliminarmente ed in subordine, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito;
d) nel merito, autorizzare la chiamata in causa dei terzi,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., , in persona del Presidente p.t., e Pt_3 CP_5
in persona del l.r.p.t. e, per l'effetto, differire la prima udienza per consentire la Parte_1
chiamata in causa dei predetti terzi, nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c.; e) in ogni
caso, e comunque, rigettare la domanda proposta dal poiché Controparte_1
inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti;
f) in via riconvenzionale,
accertare e dichiarare che il è proprietario dell'immobile censito in catasto al Controparte_2
fg. 46, p.lla 1479 subalterno 6, del Comune di e, per l'effetto, dichiarare la nullità, CP_2
l'annullamento ovvero pronunciare dichiarazione di inefficacia, ove occorra, ovvero rettifica, di tutti
gli atti di trasferimento immobiliare che hanno comportato la trascrizione anche del subalterno 6
p.lla 1479, fg. 46 del Comune di in particolare la Deliberazione di G.R. n. 54/2007 e l'atto CP_2
notar del 14.03.2008 Rep.n. 2911 – Racc.n. 1963, con ogni conseguente ordine di Per_1
cancellazione e/o rettifica al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce ed esonero da
responsabilità dello stesso;
g) per l'effetto di tutto quanto innanzi dedotto e richiesto trasferire, con
pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., la proprietà del più volte citato subalterno 6, p.lla 1479, fg.46
del Comune di in testa al aggiudicataria del bene CP_2 Controparte_7
immobile all'esito dell'asta pubblica indetta dal Comune di con conseguente ordine di CP_2
trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari con esonero da responsabilità; h) nel caso di
impossibilità di procedere al chiesto trasferimento di cui al punto che precede e, nella denegata
ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, dichiarare tenuti i terzi chiamati in causa a
manlevare il in ordine ad ogni eventuale responsabilità economica e/o Controparte_2 patrimoniale nei confronti del per tutti i motivi dedotti;
i) nella CP_1 Controparte_1
denegata ipotesi di accoglimento della domanda del e di rigetto Controparte_1
della domanda di manleva, compensare il presunto credito vantato dalla Curatela, con il credito del
nei confronti del quantificato, allo stato, in Controparte_2 Controparte_1
Euro 663.053,82 derivante da TARSU, TARES, infrazioni al codice della Strada, canoni coattivi e
tributi coattivi, già ammessi al passivo del per la somma di Euro 467.396,63 in via Controparte_1
privilegiata e di € 195.657,19 in via chirografaria, per il complessivo predetto// totale di Euro
663.053,82, come da ammissione al passivo già avvenuta nella procedura fallimentare R.G.F.
n.49/2017 e con conguaglio in favore dell'Ente.
In seguito all'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, con comparsa di costituzione e risposta
Part ritualmente depositata, si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità
della domanda attorea, per difetto di giurisdizione del Tribunale Civile di Lecce, l'inammissibilità
della stessa per violazione del principio del ne bis in idem e dell'art. 2909 c.c., e la prescrizione della domanda di restituzione delle somme;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di manleva formulata da parte del poiché illegittima ed infondata, e, nell'ipotesi di eventuale Controparte_2
riconoscimento di responsabilità, a qualsivoglia titolo, a carico della la condanna della Parte_3
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., a garantire e manlevare la CP_5 [...]
Pt_3
Costituitasi in giudizio anche la eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità e Parte_1
l'infondatezza della domanda restitutoria del e, conseguentemente, CP_1 Controparte_1
della chiamata in causa disposta nei confronti della in via gradata, instava per la Parte_1
dichiarazione di inammissibilità della chiamata di terzo per intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento degli atti di trasferimento della proprietà, tra cui l'atto per notar Per_1
14.03.08; nel merito, ha chiedeva il rigetto della domanda di chiamata in causa della Parte_1
perché infondata sia in fatto che in diritto;
in via ancora più gradata, e nell'ipotesi di
[...] accoglimento della domanda del e conseguente annullamento degli atti di Controparte_2
trasferimento di proprietà in capo alla deducente, chiedeva l'accoglimento della domanda riconvenzionale condizionata, spiegata nei confronti della e del con CP_8 Controparte_2
condanna di questi ultimi, per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi,
quantificati in euro duecentocinquantamila, oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella somma maggiore o minore accertata dal Tribunale”.
La causa, istruita per via esclusivamente documentale, veniva decisa con sentenza n.1599/2021 del
27/5/21, con la quale il Tribunale adito: A) dichiarava l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem;
B) accertava che il Comune di era proprietario CP_2
dell'area contrassegnata in Catasto al fl. 46, p.lla 1479 sub.6 della superficie di mq.66,90; C) rigettava la domanda ex art.
2.932 c.c.; dichiarava la compensazione delle spese tra attore e convenuto;
D)
condannava i terzi chiamati, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del CP_2
[...]
In particolare il giudice di prime cure rilevava che: “Dalla lettura della sentenza n. 514/2016 che
(aveva) definito il conseguente giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., (emergeva) chiaramente che
la domanda formulata dal creditore opposto aveva ad oggetto le medesime somme reclamate nel
presente giudizio, e che la causa petendi era l'assenza di causa dell'attribuzione patrimoniale, poiché
si trattava di somme versate a seguito dell'aggiudicazione in relazione ad un bene che non era stato
mai trasferito al compratore in quanto il comune alienante era risultato non essere proprietario del
bene.” (…) Pertanto, “in virtù di tali circostanze la domanda attorea (doveva) ritenersi
inammissibile, in virtù della preclusione posta dal principio del ne bis in idem. (All'uopo chiariva)
che la circostanza che nell'atto introduttivo del presente giudizio si (fosse) omesso qualunque
riferimento al motivo della mancata stipulazione dell'atto traslativo non (mutava) i termini della
questione. Si (era) in presenza di una domanda eterodeterminata, dunque ciò che (contava era) il
petitum sostanziale che, nella specie, si (sostanziava) sempre nella restituzione delle somme versate in relazione ad un trasferimento non avvenuto, la circostanza che nel presente giudizio l'attore, nella
formulazione della domanda, non (facesse) menzione delle cause del mancato trasferimento, non
(rendeva) la causa petendi diversa, tenuto conto che il thema decidendum si definisce anche in base
alle allegazioni delle altre parti del processo.”
3. Il presente giudizio di gravame.
Con atto di citazione ritualmente depositato interponeva appello, alla sentenza n.1599/2021, del
Tribunale di Lecce, in persona del l.r.p.t., nei confronti del Parte_1 Controparte_2
del , dell' e della . Controparte_1 Parte_5 CP_5
Ad eccezione della che rimaneva contumace, si costituivano CP_5 Parte_3 CP_2
e fallimento “ , questi ultimi spiegando appello incidentale.
[...] Controparte_1
La causa - istruita mediante ammissione di c.t.u., onde accertare di accertare le vicende dominicali e catastali relative all'immobile censito al foglio 46, particella 1479, subalterno 6 (ex sub 2 e 6 graffati),
nonché di quantificare l'eventuale danno subito dall'appellante per effetto Parte_1
dell'annullamento dell'atto notarile del 14.03.2008 - veniva trattenuta per la decisione all'udienza del
23/4/2025 con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante principale ha dedotto l'erroneo accertamento – da parte del
Tribunale – della proprietà del sub 6 in capo al Comune di rilevando come dalla CP_2
documentazione versata in atti (atti pubblici, delibere regionali, visure catastali e atto notarile
[...]
del 14.03.2008) emerga la riconducibilità del bene alla e la conseguente validità Per_1 Parte_3
della successiva vendita alla Parte_1 Segnatamente ha evidenziato che la “graffatura” catastale dei subalterni 2 e 6 configura un'unica entità immobiliare e che il Tribunale ha trascurato di esaminare documenti fidefacienti, motivando in modo apparente e contraddittorio.
2. Il con il primo motivo del proprio appello incidentale, speculare a quello Controparte_2
principale della , ha chiesto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare la Pt_1
nullità, inefficacia ovvero disporre la rettifica di tutti gli atti di trasferimento immobiliare che hanno
comportato la trascrizione anche del subalterno 6, p.lla 1479, fg. 46 del in Controparte_2
particolare la Deliberazione di G.R. n. 54/2007 e l'atto notar del 14.03.2008 (Rep. n. 2911 Per_1
– Racc. n. 1963), con ogni conseguente ordine di cancellazione o rettifica al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Lecce, con esonero da responsabilità dello stesso.
3. I predetti motivi, considerata l'interdipendenza delle relative censure, vanno decisi congiuntamente, ed in via pregiudiziale rispetto alle altre doglianze.
Il passaggio motivazionale oggetto di doglianza è quello per cui il primo Giudice ha ritenuto che
Part nonostante l'aggiudicazione (dalla al ), riguardasse solo il subalterno 2, l'atto di Pt_1
trasferimento (id est Il rogito del 14 marzo 2008 stipulato per notar con cui la Per_1 Parte_3
cedette il bene alla ha riguardato erroneamente anche il subalterno 6 che Parte_1
risultava “graffato” al 2.
Orbene, all'esito degli accertamenti svolti dal c.t.u., nominato in questo grado, circa le VICENDE
CATASTALI della p.lla 1479 sub 6 (ex 2 e 6 graffati) è emerso che:
- Dall'anno 1995 al 28/08/2003 La sagoma del fabbricato dell'ex consultorio familiare era riportata in Catasto in gran parte sulla originaria p.lla 1302, ed in piccola parte sulla p.lla 1248 del foglio 46 del Comune di A seguito del riordino catastale dell'anno 1995, le p.lle CP_2
1302 e 1248 sono state soppresse e la loro fusione ha originato la p.lla 1479. Con depositato in Catasto, al prot. n.210475 del 20/08/2003, del frazionamento per trasferimento di diritti- ampliamento, sono stati originati i subalterni n.2 e n.6 graffati. Essi erano intestati catastalmente al Comune di ed erano identificati (cfr. allegato n.15) come di seguito CP_2 riportato: a) sub.2: Catg. B/2, Classe U, consistenza mc.777, Rendita €. 882,84; b) sub.6: senza una rendita autonoma. In particolare, nell'elaborato planimetrico prot.n.000210475 del
20/08/2003 (sub all.20 alla perizia del c.t.u.) la p.lla sub 6 è raffigurata come una mera striscia longitudinale tra le p.lle 2 e 5;
- dal 28/08/2003 al 22/06/2007 A seguito della trascrizione n.part.17714 del 22/06/2007 della delibera (D.G.R.P. n.504 del 24/04/2007), i subalterni n.2 e n.6 graffati hanno conservato la stessa consistenza ma sono stati intestati catastalmente per ½ al Comune di e per CP_2
l'altro ½ alla;
CP_8
- dal 22/06/2007 al 14/07/2007 A seguito della trascrizione n.part.19827 del 14/07/2007, a seguito di rettifica della precedente trascrizione n.part.17714 del 22/06/2007, i subalterni n.2
e n.6 graffati, hanno conservato la stessa consistenza ma sono stati intestati catastalmente per intero alla;
CP_8
- dal 14/07/2007 al 11/03/2008 A seguito di variazione catastale del 11/03/2008, il subalterno n.2 è stato identificato come unità collabente, come di seguito riportato: a) sub.2: Catg. F/2, consistenza: mq.186 b) sub.6: senza una rendita autonoma;
- dal 11/03/2008 al 14/03/2008 A seguito di atto di compravendita rep. n.2911 del 14/03/2008, trascritto al n.part.13367 del 28/03/2008, i subalterni n.2 e n.6 graffati hanno conservato la precedente consistenza ma sono stati intestati catastalmente alla ditta RU IG S.r.l.;
- dal 14/03/2008 al 19/10/2011 A seguito di variazione catastale del 19/10/2011 (Pratica n.
LE0480900) in atti dal 19/10/2011 divisione-ristrutturazione (n.108575.1/2011), i subalterni n.2 e n.6 graffati sono stati soppressi e sono stati originati i seguenti subalterni: sub.104; sub.105; sub.106; sub.107; sub.108; sub.109; sub.110.
Orbene, è noto che la graffatura, in ambito catastale, indica l'area di pertinenza di un immobile ed è
“unica entità “anche con due o più subalterni distinti;
nelle visure catastali, nel caso in cui alcuni subalterni privi di rendita autonoma corrispondano ad un'unica particella, ci si trova davanti a proprietà graffate.
Ai fini civilistici e fiscali, ogni unità graffata, costituita da particella e subalterno, e caratterizzata da identificativo unico, è a tutti gli effetti un'unica entità, con una sola rendita effettiva, una sola consistenza ed una sola classe catastale.
Da tanto discende che, in virtù dell'atto pubblico rep 2.911 racc 1.963 per AR in data Per_1
Parte 14.3.2008, la ha trasferito all'appellante la proprietà dell'immobile “censito nel catasto dei fabbricati del Comune di al fg 46 p.lla 1479 sub 2 e 6 graffati” dando atto che lo stesso fa CP_2
parte del Lotto aggiudicato dalla ditta nell'apposita asta indetta il 24.5.2006, “come da Pt_1 verbale del Direttore Area Gestione del Patrimonio approvato con delibera DG ASL n. 95/06 in data
26.7.2006” (con la precisazione che in detta delibera n.495/06 vi erano degli errori di identificazione catastale).
Ed invero, emerge ex actis che
- 1) La Giunta della , con propria deliberazione n.691 del 08.06.2001, ha CP_5 formalmente trasferito, ai sensi del D. Leg.vo n.502/92 e s.m.i. e della L.R. n.38/94, nel patrimonio dell'ex , il fabbricato di cui all'allegato A della delibera, già Parte_6 consultorio familiare ed ambulatorio, sito nel Comune di alla via Castriota n.19/A CP_2 contraddistinto al Fg.46 p.lla 1302 di mq.177 (p.lla errata);
- 2) Con deliberazione n.2954 /02 del Direttore generale della cessata U.S.L. LE/2, veniva rettificato il numero di particella da 1302 a 1497 (p.lla ancora errata);
- 3) Il fabbricato de quo faceva parte di una ampia costruzione sita in tra le vie CP_2
Castriota, Cordova, Filomarini e Lung. già di proprietà del Comune di e CP_9 CP_2 riportata al Fg.46, p.lla 1497;
- 4) Il 20.08.2003 veniva depositato al prot. n.000210475 del Catasto Fabbricati di Lecce, da parte del Comune di Elaborato Planimetrico Fg.46, p,lla1479 con la dimostrazione CP_2 grafica dei subalterni a seguito di “FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DI
DIRITTI-AMPLIAMENTO”. I subalterni erano costituiti da: 1-3-4-5 successivamente
(05.04.2004) venduti dal Comune di alla con sede in CP_2 Controparte_10
2 e 6 graffati ove sul 2 insisteva il fabbricato di cui al punto1) e il 6, area scoperta CP_2 contigua con affaccio e accesso della costruzione insistente sul sub. 2.
- Dalle visure storiche delle particelle 1479 sub. 1-2-3-4-5-6 si evince in modo inconfutabile che i soli subalterni 2 e 6 sono graffati costituendo con una sola Controparte_11 rendita effettiva, una sola consistenza ed una sola classe catastale (All. ). C.F._1
- 5) Il 24.05.2006, veniva espletata da parte della , asta pubblica, il cui Parte_6 aggiudicatario risultava, per l'immobile sito in fg.46 particella 1302 (errata), essere CP_2 la ditta , con sede in Parabita;
Parte_1
- 6) L'08.11.2006, il Direttore Generale della cessata , a parziale modifica della Parte_2 deliberazione n.2954 del 27.12.2002, prendeva atto, con propria deliberazione n.809, che il fabbricato, oggetto della procedura di gara, è contraddistinto dal Fg.46 particella 1479, subalterno 2. - 7) Il 13.12.2006, erroneamente, il indiceva “avviso asta pubblica per Controparte_2 alienazione di immobili in , fg.46, particella 1479 sub.1-3-4 e 5, immobili già CP_2 venduti (05.04.2004) e i restanti sub.
2-6 graffati, già impegnati per trasferimento di diritto.
- 8) Il 24.04.2007 la Giunta Regionale con proprie deliberazione n.504 prendeva atto della rettifica del dato catastale, di cui al p.6) relativo alla alienazione da parte della del Pt_2 fabbricato sito in alla via Castriota n.19/a Fg.46, particella 1479 sub.2, che CP_2 comprendeva intrinsecamente anche il sub.6 come di fatto si evince nella trascrizione dell'atto di devoluzione adotta con deliberazione di G.R. n.504/20078 (All. I);
- 9) Il 14.03.2008 per notar veniva eseguito l'atto di trasferimento immobiliare, del Per_1 fabbricato sito in alla via Castriota 19/a, dalla locale di Lecce a CP_2 Controparte_4
; in detto atto, il fabbricato è riportato correttamente censito nel Catasto Parte_1 dei Fabbricati del Comune di al foglio 46, subalterni 2 e 6 graffati, via A. Castriota, CP_2 piano T, come peraltro si evince dalle visure catastali sin dal 20.08.2003.
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza va dichiarata la proprietà del sub 6) in capo all'appellante principale.
4. All'accoglimento del precedente motivo dell'appello principale, devono ritenersi assorbite le ulteriori doglianze sia dell'appellante principale - relative (a) alla condanna alle spese del giudizio di primo grado, statuizione che va in ogni caso modificata in conseguenza dell'accoglimento del gravame, nonché (b) alla non delibata richiesta risarcitoria, spiegata in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto del motivo principale - sia del appellante incidentale, relativa (c) alla invocata CP_2
declaratoria di nullità e/o di inefficacia degli atti traslativi della p.lla de qua in favore della;
(d) Pt_1
alla domanda di condanna dei terzi chiamati , e Parte_3 CP_5 Parte_1
a manlevare il da ogni eventuale responsabilità economica o patrimoniale nei Controparte_2
confronti del Controparte_1
5.a Con il primo motivo del proprio appello incidentale, la Controparte_1
ha dedotto “inesistenza di un giudicato sostanziale di merito in presenza di una sentenza di
[...]
mero rigetto nel rito per difetto di giurisdizione – Insussistenza della violazione del principio del
giudicato (ne bis in idem) – Errata o falsa applicazione degli artt. 279 c.p.c. e 2909 c.c.”, instando per la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato
inammissibile la domanda di ripetizione di indebito per violazione del principio del ne bis in
idem.
Segnatamente ha sostenuto che la precedente sentenza n. 514/2016 del Tribunale di Lecce, aveva dichiarato il solo difetto di giurisdizione, senza alcuna pronuncia di merito, con la conseguenza che non si è formato alcun giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 c.c. e che, pertanto, la domanda riproposta nel presente giudizio non viola il principio del ne bis in idem.
5b. Con il secondo motivo del proprio appello incidentale, la Curatela ha, altresì, dedotto “Distorta
qualificazione ed arbitraria mutazione della causa petendi – Violazione del principio di corrispondenza
tra chiesto e pronunciato – Errata o falsa applicazione degli artt. 2033 c.c., 1218 c.c. e 1453 c.c. rispetto
all'art. 112 c.p.c.”.
5.c Nel merito, infine, ha ribadito la natura indebita del pagamento di € 202.403,44 effettuato dalla in favore del poiché non sorretto da una causa Controparte_1 Controparte_2
giustificatrice, essendo emerso che l'immobile oggetto dell'aggiudicazione non era nella disponibilità
dell'Ente e non poteva essere trasferito.
Ha, quindi, chiesto l'accoglimento della domanda di restituzione ex art. 2033 c.c., con condanna del alla restituzione delle somme versate e al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi CP_2
di giudizio.
Segnatamente evidenzia come nel primo giudizio non avesse chiesto di indagare sulle ragioni per cui non si fosse addivenuto al trasferimento del bene in favore della , né di accertare se vi fossero CP_1
stati profili di responsabilità in capo al ovvero se il fosse o meno Controparte_2 CP_2
proprietario del bene oggetto dell'aggiudicazione e che, l'unico presupposto da cui muoveva la domanda attorea era l'assenza di una giusta causa debendi e/o adquirendi, a prescindere ed indipendentemente dal motivo per cui vi fu la mancata stipulazione dell'atto traslativo e/o dalle responsabilità a cui era ascrivibile il fallimento del procedimento amministrativo di cessione del bene.
A conclusione dell'atto, la Curatela ha testualmente formulato le seguenti conclusioni:
“1. Dare atto e dichiarare che la deducente Curatela difetta della legittimazione passiva in relazione
all'appello principale ed alle domande proposte dall'appellante 2. Accogliere Parte_1
lo spiegato appello incidentale e, per l'effetto, previa dichiarazione di ammissibilità della domanda
attorea, così provvedere: 2.1) Accertare che i pagamenti di cui in premessa, effettuati dalla
[...]
in favore del sono indebiti poiché non sorretti da una causa Controparte_1 Controparte_2
giustificatrice; 2.2) Per l'effetto, condannare ex art. 2033 c.c. il a pagare in Controparte_2
favore della la somma complessiva di € 202.403,44, oltre Parte_4
interessi dal 09.04.2008 sino al soddisfo;
2.3) Condannare il al pagamento Controparte_2
delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A.
ed I.V.A. come per legge.”
6. Dette censure da trattarsi congiuntamente, sono fondate.
È noto il principio per cui “il giudice, qualora dichiari il proprio difetto di giurisdizione, si spoglia della “potestas iudicandi” con una pronuncia in rito completamente definitoria della causa dinanzi a sé, con la conseguenza che la statuizione resa anche sul “merito” della medesima controversia si appalesa meramente apparente e, come tale, insuscettibile di passare in cosa giudicata” (da ultimo,
Cass. Sez. Un., 27.11.2019, n. 31024; in senso conforme, Cass. 13.01.2015, n. 341; Cass. 27.05.2011,
n. 11798; Cass. Sez. Un., 05.02.1999, n. 45; Cass. Sez. Un., 19.11.1996, n. 10679).
Quale ineludibile corollario, del principio innanzi menzionato, discende che “le decisioni su questioni processuali sono suscettibili di formazione del giudicato soltanto nell'ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato interno) e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo giudizio” (Cass. 24.11.2004, n. 22212).
Nella causa già definita dal Tribunale di Lecce con la sentenza n. 514/2016, di rigetto in rito
(declinazione di giurisdizione), la società in bonis instava – nel merito – per l'accertamento della responsabilità del per non essere proprietario dell'area aggiudicata dalla Controparte_2 CP_1
(causa petendi) e, quale conseguenza, la restituzione del prezzo pagato quale effetto risarcitorio
(petitum sostanziale) discendente dall'accertamento di quella responsabilità, segnatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1453 c.c..
Nel giudizio di prime cure la Curatela ha - viceversa - richiesto che venisse accertata l'assenza della causa giustificatrice del pagamento del prezzo, a fronte della “non contestata” mancata stipulazione dell'atto di trasferimento in favore della , e, dunque, la ripetizione della somma oggetto di quel CP_1
pagamento poiché priva di causa e, dunque, indebita ex art. 2033 c.c..
“L'art. 2033 c.c., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine
indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere
venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa
debendi” (Cass., Sez. Un., 09.03.2009, n. 5624), con la conseguenza che “Qualora venga acclarata
la mancanza di una causa adquirendi … che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente,
l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del
contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo” (Cass. 07.02.2011, n. 2956; in senso conforme, Cass. 28.05.2013, n. 13207).
Orbene – esclusa la sussistenza di alcuna preclusione di giudicato ostativa all'ammissibilità della domanda ex art. 2033 c.c. avanzata dalla Curatela per la ripetizione delle somme de quibus – e considerato che: - il trasferimento della proprietà del bene immobile oggetto dell'aggiudicazione in favore della non ha avuto luogo (né può aver luogo per quanto accertato e non Controparte_1 contestato); - la ha versato al a titolo di prezzo e spese, Controparte_1 Controparte_2
la somma complessiva di € 202.403,44; - la causa adquirendi per cui veniva versato il suddetto importo a fronte di un non avvenuto trasferimento è mancata e, di conseguenza, è mancata una giusta causa solvendi che possa giustificare lo spostamento patrimoniale in favore del CP_2 CP_2
non è revocabile in dubbio che tale somma vada restituita alla Curatela, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale della curatela, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza il va condannato, in favore della stessa, alla restituzione Controparte_2
delle predette somme oltre accessori dala domanda al saldo.
7. All'esito del giudizio, consegue la condanna del al rimborso delle spese del doppio grado CP_2
in favore della della e della Parte_1 Controparte_1 Parte_3
(considerato che la domanda risarcitoria spiegata, in via subordinata, dal Comune in danno dell'azienda sanitaria -terza chiamata in garanzia- è rimasta assorbito dall'accoglimento della domanda della ). Pt_1
Il va, altresì, condannato al pagamento del doppio contributo per effetto del rigetto CP_2
dell'appello incidentale spiegato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello principale proposto da
, con atto ritualmente notificato, nei confronti di Parte_1 Parte_3 CP_5
in persona del sindaco p.t., , in Controparte_2 Controparte_1
persona del curatore, nonché sull'appello proposto dall'ente territoriale e dalla curatela, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1599/2021 del 27/05/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale del e accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale CP_2
nonché l'appello incidentale della curatela di e per l'effetto, in riforma Controparte_1
dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, - accerta che la è proprietaria dell'area contrassegnata in catasto al foglio 46, p.lla 1479 Parte_1
sub 6 della superficie di mq.66/99;
- condanna il alla restituzione, ex art.2033 c.c., in favore della curatela del Controparte_2
fallimento , della complessiva somma di euro 202.403,44 oltre interessi dalla Controparte_1
domanda al saldo;
2) condanna il al pagamento, in favore della e della curatela Controparte_2 Parte_1
fallimentare, delle spese del doppio grado di giudizio liquidate, per il primo grado, in favore della in complessivi euro 3.800,00 per compensi e, per la curatela del fallimento, in complessivi Pt_1
euro 7.759,00, di cui euro 759,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi;
e per il presente gravame, in favore della , in complessivi euro 4.777,00, di cui euro 777,00 per esborsi ed euro Pt_1
4.000,00 per compensi e, in favore della curatela, in complessivi euro 5.000,00 per compensi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% del compenso a termini di legge;
3) condanna, altresì, il di al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, in CP_2 CP_2
favore della , terza chiamata, liquidate, per ciascun grado, in complessivi euro 2.000,00 per CP_8
compensi, oltra accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
4) dà atto che l'appello incidentale del è stato integralmente respinto e che sussistono, CP_2
pertanto, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. T.U. 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca