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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6380/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Antonella Guardavaccaro
-RICORRENTE-
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta mandato in atti, dall'Avv. Rosa Muscatelli
-RESISTENTE-
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
(l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 2 luglio 2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio)
* * * * * * * * * *
FATTO E DIRITTO All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 14.03.2025, celebrata a norma dell'art. 473-bis. 21 c.p.c, il sottoscritto Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio in
Camera di Consiglio, per la decisione del procedimento, come da conforme richiesta di cui al verbale in atti.
Con ricorso depositato in data 01.06.2024, la ricorrente, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il resistente;
la medesima ricorrente articolava, inoltre, tutte le ulteriori Controparte_1 richieste accessorie alla domanda principale sullo status, come da conclusioni rassegnate con il medesimo atto introduttivo.
Con memoria di costituzione, depositata per l'udienza di comparizione delle parti, davanti al Giudice delegato, del 14.03.2025, si costituiva in giudizio il resistente,
[...]
, il quale, con il ministero dell'Avv. Rosa Muscatelli, aderendo espressamente CP_1 all'avversaria domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui trattasi, concludeva, a sua volta, come in atti.
Talché, i coniugi, nel contesto della ridetta udienza di comparizione delle parti, innanzi al
Giudice delegato, del 14.03.2025, celebrata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c, dichiaravano di aver raggiunto un accordo preordinato ad una compiuta regolamentazione pattizia delle condizioni del divorzio.
La domanda divenuta congiunta in corso di causa è fondata e, pertanto, può essere accolta.
Invero, è provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile, protrattasi da oltre 6 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi;
-mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale obiettiva situazione e l'inutilità del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché, in accoglimento della domanda divenuta congiunta in corso di causa, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile, dal quale sono nati i figli (16.09.1195) e (11.04.1998), Per_1 Per_2 entrambi economicamente autosufficienti.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il dato del sopraggiunto raggiungimento di un accordo, circa le condizioni del divorzio, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, in ossequio, peraltro, a quanto è stato espressamente convenuto sul punto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale
6380/2024, introdotto da , con ricorso depositato in data 1 giugno 2024, nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Mola di Bari (BA), in data 29 maggio 1995, tra e , Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 14, Parte II, Serie
A, Anno 1995);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA valide ed efficaci tra le parti tutte le condizioni di divorzio, come ordinatamente indicate nella Convenzione, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, ed allegata al verbale di udienza del 14.03.2025, celebrata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c., sì da costituirne parte integrante;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato