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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 12371/ 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. De Pasquale Parte_1
Giuliana che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari come da mandato in atti
- parte resistente
Visto l'art. 430 cpc ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. . Persona_1
All'udienza odierna tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va rigettato.
pagina 1 di 2 Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che: “a) Pt_1
presenta il seguente complesso menomativo: ❖ Grave ipovisione bilaterale
[...]
(VOD conta dita a 30 cm nmcl, VOS motu manu nmcl) in esito a trauma cranio-facciale.
b) come illustrato in sede di considerazioni medico-legali, alle quali si rimanda per
l'estesa trattazione della vicenda per cui è causa, sin dall'epoca della domanda amministrativa (17.06.2022) non sussistono nel ricorrente i requisiti sanitari previsti ex lege n. 18/1980 per la concessione del relativo beneficio.”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite stante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 26.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 12371/ 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. De Pasquale Parte_1
Giuliana che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari come da mandato in atti
- parte resistente
Visto l'art. 430 cpc ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. . Persona_1
All'udienza odierna tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va rigettato.
pagina 1 di 2 Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che: “a) Pt_1
presenta il seguente complesso menomativo: ❖ Grave ipovisione bilaterale
[...]
(VOD conta dita a 30 cm nmcl, VOS motu manu nmcl) in esito a trauma cranio-facciale.
b) come illustrato in sede di considerazioni medico-legali, alle quali si rimanda per
l'estesa trattazione della vicenda per cui è causa, sin dall'epoca della domanda amministrativa (17.06.2022) non sussistono nel ricorrente i requisiti sanitari previsti ex lege n. 18/1980 per la concessione del relativo beneficio.”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite stante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 26.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2