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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 03/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3758 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Aldo Moro , 27 98031 C.F._1
Capizzi ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 CP_1 P.IVA_1
UFFICIO LEGALE presso lo studio dell'Avv. MONORITI CP_2
ANTONELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La presente controversia concerne l'impugnazione da parte della ricorrente della richiesta dell' del 16/04/2021 relativa alla restituzione della somma di CP_1
€ 4.259,20, ritenuta indebitamente percepita a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2017. La ricorrente contesta l'atto di indebita percezione, lamentando la carenza di motivazione e deducendo la regolarità della propria iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, nonché l'effettività del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la ditta CU CI OS per 102 giornate lavorative.
L' si è costituito in giudizio, eccependo l'intervenuta decadenza CP_1 dell'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83. L'Ente ha evidenziato come la pubblicazione degli elenchi sul sito istituzionale, avvenuta tra il 1° giugno 2020 e il 15 giugno 2020, abbia prodotto effetto di notifica ex art. 38, comma 7, della L.
111/2011. Il termine decadenziale per l'azione giudiziaria, pari a 120 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, risultava dunque spirato il 12 novembre 2020. Il presente ricorso, essendo stato depositato solo il 25 ottobre 2021, deve ritenersi tardivo e quindi irricevibile.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la decadenza sancita dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 ha natura sostanziale, risultando insuscettibile di sospensione o interruzione, ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 25892/2009; Cass. n. 8650/2008). Il decorso del termine previsto dalla norma determina l'improponibilità dell'azione giudiziaria, sancendo in via definitiva la cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi.
In ragione di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che la questione della decadenza assorba integralmente ogni ulteriore valutazione di merito, rendendo superflua l'analisi dell'effettività del rapporto di lavoro agricolo dedotto in giudizio.
Ulteriore elemento di rilievo è il quadro normativo di riferimento che, oltre alla normativa nazionale sopra richiamata, si colloca in un contesto più ampio di principi comunitari relativi alla certezza del diritto e alla tutela dell'affidamento legittimo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte sottolineato la necessità che le disposizioni in materia di previdenza sociale siano applicate in modo da garantire la parità di trattamento e la prevedibilità delle conseguenze giuridiche degli atti amministrativi. Tale esigenza si riflette nel presente caso, laddove la disciplina della decadenza assolve alla funzione di cristallizzare gli effetti delle decisioni amministrative in un termine certo, limitando la possibilità di contestazioni ex post che potrebbero compromettere la stabilità dei rapporti giuridici.
Si evidenzia, inoltre, che il diritto alla prestazione previdenziale in agricoltura è condizionato al rispetto di un complesso iter procedimentale che include la registrazione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e la verifica dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento. Nel caso di specie, la mancata impugnazione tempestiva del provvedimento di cancellazione determina, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, l'irrevocabilità della decisione dell' e la preclusione di ogni ulteriore accertamento giudiziale in CP_1
ordine al merito della pretesa.
Considerata la peculiare complessità della questione, derivante dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di decadenza dei ricorsi previdenziali, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
In particolare, si osserva che il mutamento del quadro giurisprudenziale in materia di pubblicazione telematica degli atti amministrativi e degli effetti della stessa sulle garanzie procedurali dei soggetti destinatari delle determinazioni dell' ha inciso in modo significativo sulla percezione della tempestività delle CP_1
impugnazioni, inducendo potenzialmente in errore la parte ricorrente. Tale circostanza giustifica ulteriormente la decisione di compensare le spese di lite, riconoscendo l'esistenza di margini di incertezza che, seppur non idonei a superare l'eccezione di decadenza, attenuano la gravità dell'omissione imputabile alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara inammissibile per intervenuta decadenza il ricorso proposto da contro l' ; Parte_1 CP_1
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 03/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo