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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16693 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Pasqualina Grauso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 429C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36345 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, pendente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma, viale Parte_1 C.F._1
Europa, 331, presso lo studio dell'Avv. Marco Bonifazi, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, n. 20/E, presso lo studio dell'avv. Carmine Russo, che la rappresenta e la difende;
- resistente -
Fatto e Diritto
1. Con ricorso in opposizione a decreto di rilascio, ha evocato in giudizio Parte_1 dinnanzi all'intestato Tribunale, l'Ater del Comune di Roma per sentire, previa azione di accertamento negativo dei presupposti per l'emissione del decreto di rilascio, disporre immediatamente la sospensione del decreto di rilascio dell'Ater prot. n. 35028 del 6.6.2025, notificatole in data 16.06.2025, relativamente all'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in
1 Roma, viale di Tor Marancia, n. 91, lotto 2, fabbricato 5, scala E, interno 7, livello 4 (codice immobile e conseguentemente, previo rigetto di ogni avversa domanda ed eccezione, P.IVA_2 disapplicare il provvedimento amministrativo impugnato, accertando che la sig.ra Parte_1
è conduttore del su descritto appartamento.
In particolare, la ricorrente sostiene di aver vissuto stabilmente nel suddetto alloggio dal 1982
(dall'età di due anni) fino al 2010, per poi allontanarsene a seguito di matrimonio e di essere legittimamente rientrata, dopo la separazione dal marito e l'abbandono dell'alloggio sito in Aprilia, dal 2014 a far parte, insieme a sua figlia minorenne, del nucleo familiare della nonna, Persona_1
legittima assegnataria dell'alloggio e successivamente deceduta il 27.9.2015, così come
[...] stabilito dall'art. 12, comma 4, lettera e), della legge regionale del Lazio n. 12/1999, affermando che l'ampliamento del nucleo familiare sarebbe avvenuto in assenza di una specifica richiesta all'ente gestore e della conseguente formale approvazione da parte dello stesso.
2. Si è costituita in giudizio l'Ater del contestando le avverse deduzioni e CP_1 sostenendo che la ricorrente non è entrata, né nel 2014, né successivamente, a far parte del nucleo familiare dell'assegnataria e che l'apposizione anagrafica della ricorrente, Persona_1 unitamente alla figlia minorenne, in uno con l'ingresso di fatto nell'alloggio, non equivale in alcun modo all'inserimento nel nucleo familiare, il quale richiede che venga attivata un'apposita procedura amministrativa. Ha affermato che nel caso di specie non ha mai fatto Persona_1 richiesta di ampliamento del nucleo familiare a favore della nipote, posto che nel 2014 tale eventualità non era nemmeno contemplata, avuto riguardo alla normativa vigente ratione temporis e che l'attuale formulazione dell'art. 12, comma 4, della legge regionale n. 12/1999, prevedente l'ampliamento del nucleo famigliare anche nei confronti dei parenti di secondo grado, è il risultato di una riforma introdotta dalla legge regionale n. 13/2018, entrata in vigore dal 1°.1.2019, dopo l'ingresso nell'alloggio da parte di e dopo il decesso di Ha Parte_1 Persona_1 dedotto inoltre che le è mai pervenuta la richiesta di autorizzazione di condivisione dell'alloggio a fini assistenziali, di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 12/1999 e che la ricorrente, in violazione dell'onere probatorio, non ha dimostrato il contrario. Ha sostenuto che, ad ogni modo,
l'ingresso non autorizzato dalla nell'alloggio sin dal 2014 in presenza dell'originaria Pt_1 assegnataria, la quale ne ha tollerato la presenza senza informarne la proprietà, configurerebbe l'ipotesi di cessione parziale dell'alloggio, che costituisce anche causa di decadenza ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge regionale n. 12/1999.
Ha sostenuto che il riconoscimento di debito sottoscritto da in ordine alla Parte_1
2 morosità a lei imputabile a titolo di indennità di occupazione non attribuisce alcun diritto ovvero alcuna titolarità al godimento dell'alloggio, né alcun formale riconoscimento dell'Ater di Roma nei suoi riguardi e che con l'occupazione senza titolo dell'alloggio matura in capo al detentore non qualificato l'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione. Ha concluso chiedendo di rigettare la domanda di sospensione del decreto di rilascio, non sussistendone i presupposti;
in via principale e nel merito accertare e dichiarare la legittimità dell'emesso provvedimento di rilascio e, per l'effetto, rigettare la domanda della parte ricorrente;
respingere ogni domanda ed eccezione della ricorrente.
3. All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa e, rigettate le istanze istruttorie veicolate dalla ricorrente in quanto superflue o irrilevanti, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata decisa ex art. 429 c.p.c..
4. La domanda di opposizione al decreto di rilascio è infondata e deve essere respinta.
La posizione della ricorrente integra un'occupazione senza titolo, non essendosi mai perfezionato né un ampliamento del nucleo familiare nelle forme di legge, né un subentro legittimo nel rapporto di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.
4.1. La fattispecie è regolata dalla legge regionale del Lazio 6 agosto 1999, n. 12, e, in particolare, dall'art. 12 (subentro ed ampliamento del nucleo familiare) e dagli articoli 13 e 15 in tema di decadenza e rilascio.
Specificamente, l'art. 12 stabilisce segnatamente che nel caso di decesso dell'assegnatario, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare originario o ampliato, purché
l'ampliamento sia stato formalmente richiesto e autorizzato dall'ente gestore con le procedure previste.
Nel caso di specie l'originaria assegnataria sig.ra non ha mai fatto richiesta di Persona_1 ampliamento del nucleo familiare a favore della nipote, anche considerato che nel 2014 tale ipotesi non era neanche contemplata, avuto riguardo alla normativa vigente ratione temporis.
L'attuale formulazione dell'art. 12, comma 4, della legge regionale del Lazio n. 12/1999, che prevede l'ampliamento del nucleo famigliare anche nei confronti dei parenti di secondo grado, deriva da una riforma introdotta con la legge regionale n. 13/2018, entrata in vigore dal 1°.1.2019, ovverosia quando molto la ricorrente aveva già fatto il suo ingresso nell'alloggio e soprattutto – e invia assorbente ogni ulteriore considerazione – molto tempo dopo il decesso dell'assegnataria, avvenuto il 27.9.2015, con conseguente radicale inoperatività della predetta disposizione per mancanza, al momento della sua entrata in vigore e successivamente, dell'indefettibile presupposto
3 dell'esistenza di un legittimo assegnatario dell'alloggio, il cui nucleo potesse essere ampliato.
4.2. Inoltre, la ricorrente ha dimostrato di aver inviato all'Ater la richiesta di autorizzazione di condivisione dell'alloggio a fini assistenziali, di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 12/1999, che comunque non poteva oggettivamente essere veicolata, in quanto tale disposizione è stata inserita dall'articolo 7, comma 73, della legge regionale del Lazio 27 dicembre 2019, n. 28 (e successivamente integrata) e, pertanto, successivamente al decesso dell'assegnataria (ipoteticamente da assistere) avvenuto il 27.9.2015.
4.3. Ferme restando le suesposte dirimenti considerazioni, va peraltro evidenziato che nel caso di specie non vi è stata neanche una richiesta di ampliamento all'Ater da parte di Parte_1 sicché la domanda della ricorrente si basa, in sostanza, sulla sussistenza di un ampliamento automatico e in via di fatto non previsto dall'ordinamento. Comunque, come già evidenziato, un'ipotetica richiesta in tal senso non avrebbe mai potuto trovare accoglimento, in quanto la normativa vigente ratione temporis (dall'ingresso della ricorrente nell'alloggio e fino al decesso dell'assegnataria) non prevedeva un ampliamento del nucleo da nonno a nipote abiatico.
4.4. Per completezza, si osserva peraltro che l'ingresso non autorizzato di nel Parte_1
2014 in alloggio detenuto dell'originaria assegnataria e con la tolleranza di quest'ultima e la mancata segnalazione di tale accadimento all'Ater, configurano l'ipotesi di cessione parziale dell'alloggio, ovverosia di una causa di decadenza ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge regionale n. 12/1999. Al riguardo l'intestato Tribunale ha affermato che: “in tema di assegnazione di alloggio popolare, se l'assegnatario non chiede l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare in relazione al quale intende stabilmente risiedere nell'alloggio, significa che, ove tale residenza abbia comunque, si verifica una cessione parziale dell'alloggio, con conseguente decadenza dall'assegnazione ex art. 15 l.r. n. 12/99” (sentenza n. 806 del 19.01.2022)
Pertanto, la sig.ra non sarebbe potuta subentrare nell'assegnazione dell'alloggio de quo, né Pt_1 tantomeno può farlo ora, non sussistendo alcun titolo abilitativo al godimento dell'alloggio da parte della ricorrente, né alcun titolo a cui subentrare.
4.5. Il riconoscimento di debito sottoscritto dalla ricorrente a titolo di indennità di occupazione costituisce mero atto di ricognizione di una obbligazione restitutoria per detenzione sine titulo e non implica in alcun modo attribuzione di un diritto personale di godimento né costituisce atto di legittimazione del rapporto abitativo, tantoché gli importi chiesti dall'Ater e la relativa rateizzazione sono espressamente relativa all'indennità di occupazione e non a canoni.
Sul punto si evidenzia che l'occupazione senza titolo comporta per il detentore l'obbligo di pagare
4 l'indennità di occupazione in luogo del canone di locazione, come previsto dall'art. 18 del D.P.R. n.
1035/1972 e dall'art. 15 della legge regionale del Lazio n. 12/1999, pari al canone più elevato determinato ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, corrispondente all'equo canone previsto dalla legge n. 392/1978.
In altri termini, il pagamento dell'indennità di occupazione costituisce solo il corrispettivo dovuto per l'occupazione senza titolo e non può in alcun modo essere interpretato come generatore di rapporto locativo (a cui è antitetico) e di acquisizione di diritti sul bene, il quale deve essere rilasciato al proprietario.
4.6. È inoltre inconferente il richiamo della ricorrente all'art. 6 della legge n. 392/1978 in tema di successione nel contratto di locazione ad uso abitativo, in quanto la disciplina del diritto comune non si applica in presenza di leggi speciali che regolano la successione nei rapporti di locazione di edilizia residenziale pubblica, quali il d.P.R. n. 1035/1972 e la legge regionale del Lazio n. 12/1999.
L'art. 6 citato è peraltro inconciliabile con le finalità istituzionali dell'edilizia residenziale pubblica, dove l'assegnazione degli alloggi (risorsa scarsa e non sufficiente a soddisfare tutte le richieste) è effettuata tramite procedure concorsuali.
5. Alla luce di quanto precede, il ricorso in opposizione deve essere respinto.
6. La notevole peculiarità, anche in fatto, della vicenda, contraddistinta dalla difficile situazione socioeconomica della ricorrente (disoccupata, impossidente e con una figlia minorenne) e soprattutto l'effettuazione da parte sua dei pagamenti inerenti al rientro dal debito per indennità di occupazione costituiscono gravi ed eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione;
2) compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Roma, 19.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso
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