Sentenza 11 ottobre 2024
Decreto cautelare 26 novembre 2024
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 4 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 9 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02841/2026REG.PROV.COLL.
N. 07956/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7956 del 2025, proposto da Dolce Calabria S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 5766/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma e del Ministero della Cultura;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. UC LI e preso atto della richiesta di passaggio in decisione, senza preventiva discussione, depositata in atti da parte dell’Avv. Ippoliti;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con sentenza n. 5766/2025 questa Sezione accoglieva il ricorso in appello proposto dalla società Dolcecalabria s.a.s. per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 17568/2024.
2. Nella sentenza si legge, tra l’altro, che “ l’amministrazione appellata per denegare l’OSP per ragioni correlate alla opportunità di non sottrarre ulteriori spazi di sosta posti lungo la viabilità locale interessata e di garantire nella zona in questione una sufficiente offerta di sosta breve a rotazione, attesa la presenza di diversi attrattori di traffico, avrebbe dovuto corredarla di una congrua e adeguata motivazione, non potendosi ritenere tale quella contenuta nel provvedimento e avallata anche dal giudice di primo grado. E’, infatti, fondata la censura di carenza di istruttoria in mancanza della comparazione tra gli stalli esistenti e quelli sottratti, della conoscenza del numero e dell’utilizzo degli stalli presenti nel tratto d'interesse e, in generale, della assenza di qualsiasi dato tecnico dal quale desumere l’impatto dell’OSP sulla zona d’interesse e, segnatamente, sulla viabilità veicolare e pedonale, atteso che neanche può ritenersi dirimente la presenza della pedana sia perché l’appellante ha proposto due soluzioni alternative delle quali una non la prevede”.
3. Afferma la ricorrente che l’effetto della sentenza è stato quello di annullare il diniego sulla istanza di occupazione di suolo pubblico e, pertanto, l’obbligo di riesame da parte del Comune.
4. La ricorrente chiede quindi che sia eseguita la sentenza n. 5766/2025.
5. Si sono costituiti il Comune di Roma, la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma e il Ministero della Cultura chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
7. Il ricorso è fondato.
8. La portata del giudicato, in sede di ottemperanza, va valutata in relazione alla statuizione nel suo complesso, attraverso una lettura congiunta di dispositivo e motivazione, da correlarsi con la causa petendi introdotta dal ricorrente, mentre i poteri del giudice si modulano in relazione ad una pluralità di fattori, fra i quali la consistenza della situazione giuridica soggettiva posta a base della domanda, la natura oppositiva o pretensiva dell'interesse azionato, il tipo di vizio accertato dalla sentenza di annullamento; il carattere vincolato o discrezionale del potere amministrativo in contestazione (Consiglio di Stato sez. II, 16 marzo 2021, n. 2248).
9. Per la delimitazione dell'ambito del c.d. effetto conformativo del giudicato, occorre avere riguardo alla tipologia e al numero dei motivi accolti e distinguere le sentenze a effetto vincolante pieno, con le quali l'atto viene annullato per difetto dei presupposti soggettivi o oggettivi o per violazione di termini perentori relativi all'esercizio del potere, da quelle a effetto vincolante strumentale, con le quali l'annullamento per vizi formali (come quelli procedimentali o di mero difetto di motivazione) impone soltanto all'amministrazione di eliminare il vizio dall'atto senza vincolarla in alcun modo nei contenuti. L'effetto conformativo si estende all'obbligo di porre in essere una attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia da eseguire (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8255).
10. Nel caso che qui occupa il Collegio, la totale inerzia dell’amministrazione costituisce evidente inottemperanza alla sentenza n. 5766/2025.
11. Ne consegue la condanna del Comune di Roma Capitale ad eseguire la sentenza n. 5766 del 2025 tenendo conto delle precise statuizioni riportate nella stessa, alla luce delle quali rieditare il proprio potere entro sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Solo in caso di protratta inerzia oltre tale termine, all’esecuzione procederà quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega in favore di un funzionario dell'Ufficio U.T.G. di Roma.
12. L’eventuale compenso spettante al commissario, che è posto a carico dell’amministrazione intimata, sarà liquidato dalla Sezione su istanza del commissario che documenterà l’attività svolta e le eventuali spese sostenute per adempiere al suo ufficio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Roma e sono liquidate in dispositivo. Possono essere compensate nei confronti delle amministrazioni statali intimate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all’amministrazione di eseguire la sentenza indicata in motivazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; dispone che in caso di ulteriore inerzia all’amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Prefetto di Roma o di un funzionario da lui delegato; pone a carico del Comune di Roma l’eventuale compenso spettante al commissario che sarà liquidato con separato provvedimento su documentata istanza dell’interessato.
Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3.000/00 (tremila), oltre accessori e spese di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Spese compensate nei confronti delle amministrazioni statali intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA TI, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
UC LI, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC LI | VA TI |
IL SEGRETARIO