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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 5625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5625 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8747/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 11 luglio 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Parte_1
Via Pacini 76, presso lo studio dell'Avv. Simonetta Ferro, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Felice Nicola Solfrizzo per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Marino (RM), C.so Trieste, 77, presso lo studio dell'Avv. Benedetta Bruni, che lo rappresenta e difende, per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: accertamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la convenuta è sorto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.03.2025, ad ogni effetto di legge e di contratto;
2) ordinare alla convenuta di procedere alla correzione delle comunicazioni inviate agli enti competenti riguardanti il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del ricorrente;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
1 1) dichiarare cessata la materia del contendere, essendo il lavoratore pienamente soddisfatto.
2) disporre la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della natura collaborativa del rapporto e del fatto che il contenzioso avrebbe dovuto essere definito senza ricorso alla giurisdizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 11 luglio 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto dalla convenuta, a seguito del subentro della convenuta nell'appalto presso il magazzino del Gruppo PAM Spa sito in Trezzano sul Naviglio, il 1° marzo 2025 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di “addetto logistica di magazzino”, livello 6J CCNL di riferimento. Senonché, nei cedolini paga, il lavoratore risultava essere a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2025. aveva quindi chiesto al Centro per Parte_1
l'impiego copia dell'UNILAV relativa alla sua assunzione, ove aveva appreso che le comunicazioni di assunzione effettuate da erano per un Controparte_1 contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2025. La società non aveva riscontrato la diffida del lavoratore ed aveva anzi inoltrato a la comunicazione di proroga del contratto Parte_1 sino al 30 settembre 2025. Il ricorrente sosteneva di non avere mai sottoscritto alcun contratto a tempo determinato. Su tali basi in fatto svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Si costituiva il convenuto evidenziando come il Controparte_1 lavoratore fosse stato integralmente soddisfatto e come il contenzioso avrebbe potuto essere evitato, vista la avvenuta definizione della pretesa del dipendente ancor prima della notificazione del ricorso.
All'udienza del 16 dicembre 2025, le parti davano atto della cessata materia del contendere;
il contenzioso permaneva sulle spese di lite che il ricorrente chiedeva e la convenuta riteneva dovessero essere compensate;
la causa veniva pertanto posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata cessata la materia del contendere. Come è noto, la cessazione della materia del contendere è istituto di matrice giurisprudenziale, costituente il riflesso processuale del venir meno della ragione
2 sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, così da rendere superflua una decisione sulla domanda originariamente proposta. Essa può essere dichiarata dal giudice, ricorrendone i presupposti, pur in difetto di una istanza o di un accordo delle parti. Il contrasto sulle spese di lite, in caso di cessazione della materia del contendere, deve risolversi con il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando a tal fine l'intera vicenda processuale (fra le ultime pronunzie in argomento: Cass., sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 1005; sul principio di causalità: Cass. civ., sez. III, sent., n. 7625/2010).
2. Nel caso di specie, entrambe le parti hanno dato atto, nel corso dell'odierna udienza di discussione, che la società ha già soddisfatto la domanda del lavoratore. Nel liquidare le spese del giudizio sulla base dei principî indicati nel precedente paragrafo, va rilevato che la Difesa del ricorrente non ha ricevuto tempestivamente le risposte alle sue missive (ciò che avrebbe potuto evitare il ricorso), e d'altro canto la società si è positivamente attivata al fine di evitare (inutilmente) l'insorgere del giudizio (a livello sindacale), venendo comunque incontro volontariamente alle istanze di Parte_1
Ne segue che le spese possono essere riconosciute, sebbene compensate per la metà. Tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 1.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte virtualmente soccombente alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali a vantaggio di Parte_1
, liquidate (una volta compensate per la metà) in complessivi € 1500,00,
[...] oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 16 dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 11 luglio 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Parte_1
Via Pacini 76, presso lo studio dell'Avv. Simonetta Ferro, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Felice Nicola Solfrizzo per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Marino (RM), C.so Trieste, 77, presso lo studio dell'Avv. Benedetta Bruni, che lo rappresenta e difende, per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: accertamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la convenuta è sorto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.03.2025, ad ogni effetto di legge e di contratto;
2) ordinare alla convenuta di procedere alla correzione delle comunicazioni inviate agli enti competenti riguardanti il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del ricorrente;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
1 1) dichiarare cessata la materia del contendere, essendo il lavoratore pienamente soddisfatto.
2) disporre la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della natura collaborativa del rapporto e del fatto che il contenzioso avrebbe dovuto essere definito senza ricorso alla giurisdizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 11 luglio 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto dalla convenuta, a seguito del subentro della convenuta nell'appalto presso il magazzino del Gruppo PAM Spa sito in Trezzano sul Naviglio, il 1° marzo 2025 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di “addetto logistica di magazzino”, livello 6J CCNL di riferimento. Senonché, nei cedolini paga, il lavoratore risultava essere a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2025. aveva quindi chiesto al Centro per Parte_1
l'impiego copia dell'UNILAV relativa alla sua assunzione, ove aveva appreso che le comunicazioni di assunzione effettuate da erano per un Controparte_1 contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2025. La società non aveva riscontrato la diffida del lavoratore ed aveva anzi inoltrato a la comunicazione di proroga del contratto Parte_1 sino al 30 settembre 2025. Il ricorrente sosteneva di non avere mai sottoscritto alcun contratto a tempo determinato. Su tali basi in fatto svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Si costituiva il convenuto evidenziando come il Controparte_1 lavoratore fosse stato integralmente soddisfatto e come il contenzioso avrebbe potuto essere evitato, vista la avvenuta definizione della pretesa del dipendente ancor prima della notificazione del ricorso.
All'udienza del 16 dicembre 2025, le parti davano atto della cessata materia del contendere;
il contenzioso permaneva sulle spese di lite che il ricorrente chiedeva e la convenuta riteneva dovessero essere compensate;
la causa veniva pertanto posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata cessata la materia del contendere. Come è noto, la cessazione della materia del contendere è istituto di matrice giurisprudenziale, costituente il riflesso processuale del venir meno della ragione
2 sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, così da rendere superflua una decisione sulla domanda originariamente proposta. Essa può essere dichiarata dal giudice, ricorrendone i presupposti, pur in difetto di una istanza o di un accordo delle parti. Il contrasto sulle spese di lite, in caso di cessazione della materia del contendere, deve risolversi con il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando a tal fine l'intera vicenda processuale (fra le ultime pronunzie in argomento: Cass., sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 1005; sul principio di causalità: Cass. civ., sez. III, sent., n. 7625/2010).
2. Nel caso di specie, entrambe le parti hanno dato atto, nel corso dell'odierna udienza di discussione, che la società ha già soddisfatto la domanda del lavoratore. Nel liquidare le spese del giudizio sulla base dei principî indicati nel precedente paragrafo, va rilevato che la Difesa del ricorrente non ha ricevuto tempestivamente le risposte alle sue missive (ciò che avrebbe potuto evitare il ricorso), e d'altro canto la società si è positivamente attivata al fine di evitare (inutilmente) l'insorgere del giudizio (a livello sindacale), venendo comunque incontro volontariamente alle istanze di Parte_1
Ne segue che le spese possono essere riconosciute, sebbene compensate per la metà. Tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 1.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte virtualmente soccombente alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali a vantaggio di Parte_1
, liquidate (una volta compensate per la metà) in complessivi € 1500,00,
[...] oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 16 dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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