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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3755/2021
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 5.3.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3755 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa: da
, elettivamente domiciliata in Pineto, via Nazionale Nord – Residence Parte_1
Poseidon, Pal. Demetra int. 44/B, presso lo studio dell'avv. Sara Melchiorre, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attrice contro
Pa
. in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Silvi, via Roma n.153, presso lo studio dell'avv. Ivan Di Febo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliato in Teramo, via Vittorio Veneto n.12, presso lo studio dell'avv.
pagina 2 di 10 Gelsomina Marsilii, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta terzo chiamato
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 5.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
il per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità dell'ente nella Controparte_3
causazione del sinistro subito in data 2.2.2018 e, per l'effetto, condannarlo ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella somma di € 29.477,93 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo, con vittoria di spese.
A fondamento della domanda l'attrice allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 02.02.2018, alle ore 19:00 circa, mentre percorreva a piedi il viale pedonale all'interno del complesso condominiale denominato sito in Pineto, via Foscolo CP_3
n.3/5/7, improvvisamente cadeva a terra a causa di una mattonella disconnessa;
- che la caduta avveniva a causa dell'imprevedibile ed inevitabile insidia, costituita dalla mattonella sconnessa presente sul citato viale pedonale condominiale, non segnalata e non visibile stante l'assoluta mancanza di illuminazione;
- che, a seguito della caduta, l'attrice riportava le lesioni descritte in atti, refertate dal locale
Pronto Soccorso, ove veniva accompagnata, e veniva sottoposta ad un primo intervento chirurgico per “frattura bimalleolare scomposta caviglia dx” presso il reparto di Ortopedia
e Traumatologia;
- che a causa della persistenza del quadro algo-disfunzionale a carico della caviglia destra,
l'attrice si sottoponeva ad ulteriori accertamenti clinico strumentali e ad un secondo intervento chirurgico;
pagina 3 di 10 - che il sinistro era riconducibile alla responsabilità del per omessa custodia CP_1
della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto lo stato dei luoghi si caratterizzava per la presenza di insidia/trabocchetto non visibile agli utenti.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava ogni avverso assunto e, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa;
nel merito, insisteva per il rigetto della domanda avanzata dall'attrice per omesso assolvimento dell'onere probatorio;
in via subordinata, chiedeva di ridurre l'entità del risarcimento, tenuto conto dell'incidenza causale prevalente della condotta colposa tenuta dall'attrice; sempre in via subordinata, chiedeva di dichiarare la Controparte_2
tenuta a garantire e manlevare il contro gli effetti
[...] Controparte_3
dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e per l'effetto condannarla al pagamento delle somme eventualmente accertate e liquidate in corso di causa.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio Controparte_2
la quale, nell'associarsi alle difese dell'assicurato e nell'evidenziare
[...]
l'impossibilità di procedere al risarcimento del danno richiesto dall'odierna attrice, in quanto il perito designato dalla compagnia non aveva riscontrato anomalie o insidie in relazione al luogo della caduta, chiedeva di rigettare la domanda proposta da parte attrice;
in via di mero subordine, chiedeva di ridurre il risarcimento in considerazione dell'apporto colposo della danneggiata all'evento di danno, con compensazione delle spese di lite;
nei confronti del condominio e solo in caso di condanna, anche solo concorsuale dello CP_3
stesso condominio, chiedeva di limitare la manleva alle condizioni contrattuali, con l'applicazione della franchigia prevista in contratto e con compensazione delle spese di lite.
La causa, istruita a mezzo di prova orale, senza espletamento di c.t.u. medico-legale, giungeva all'udienza del 5.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
pagina 4 di 10 In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dal convenuto e dal terzo chiamato in relazione al teste Testimone_1
indicata da parte attrice.
In punto di diritto, si osserva che “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art.
246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità” (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/04/2023, n.9456).
Nella specie, considerato che le parti interessate, incolpevolmente inconsapevoli delle ragioni di incapacità del teste al momento dell'ammissione dei mezzi istruttori (non essendo stata indicata la qualità di condomina nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. depositata da parte attrice), hanno svolto l'eccezione in udienza, al momento dell'espletamento del mezzo di prova, quindi nella prima difesa successiva all'acquisita conoscenza della nullità della testimonianza (cfr. Cass. 12 maggio 2004, n. 9061), senza, tuttavia, reiterarla subito dopo l'escussione del teste, con conseguente sanatoria della nullità.
Ancora, in via preliminare, deve essere ribadita l'irrilevanza ai fini del decidere della richiesta c.t.u. medico -legale e della testimonianza scritta del deceduto TE
; del resto, parte attrice non ha allegato elementi ulteriori rispetto a quelli già
[...]
prospettati nel corso del giudizio idonei a giustificare una diversa statuizione.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni seguito esposte.
Premesso che l'attrice ha invocato la responsabilità del convenuto per CP_1
omessa custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
pagina 5 di 10 ritiene il Tribunale che la fattispecie deve essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2051 c.c., afferendo inequivocabilmente alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.
Sul punto, va preliminarmente sottolineato che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa
(cfr. Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Invero, il primo presupposto consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008); quanto al secondo requisito, cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, ai fini dell'art. 2051 c.c. è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come “idoneità al nocumento”.
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, Cass. n.
8229/2010, Cass. n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n.
28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n.
15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n.
2563/2007).
Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni cagionati da una cosa in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la res, mentre il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve pagina 6 di 10 offrire la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè di un fattore esterno (che può essere rappresentato anche dal fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del
09/06/2016).
Osserva il Tribunale che soltanto quando il danneggiato ha assolto al proprio onere probatorio relativo al rapporto eziologico tra la res e l'evento, consistente nella dimostrazione che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa e che, quindi, la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno, la responsabilità viene addebitata all'ente custode ed è esclusa solamente dal caso fortuito, la cui prova è onere del medesimo ente.
In quest'ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene deve essere valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, escludendolo o configurando un apporto concorrente (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
In punto di diritto, infatti, va osservato come - secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità - la colpa del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando interviene nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra res e danno (cfr. Cass., n. 5578 del 2003), dovendosi escludere il rapporto di causalità ogniqualvolta la situazione di pericolo, in quanto prevedibile da parte del danneggiato, è superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto (cfr. Cass. 18167/2014; Cass. 12895/2016).
Secondo indirizzo interpretativo costante, infatti, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Da ciò consegue che quanto più la situazione di possibile danno è
pagina 7 di 10 suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass., 01/02/2018, n. 2480).
In questa generale cornice ricostruttiva, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola (cfr. Cass., 03/04/2019, n. 9315).
Applicando i superiori principi normativi ed ermeneutici al caso di specie, dagli atti di causa e dall'espletata istruttoria, deve rilevarsi che il sinistro de quo si è verificato per la condotta tenuta dall'attrice, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il danno, atteso che l'adozione da parte della stessa di un comportamento maggiormente prudente ed accorto avrebbe sicuramente evitato il sinistro.
In primo luogo, dalle risultanze della prova orale non è emersa chiaramente la dinamica dell'evento, considerato che il teste specificamente interrogato sul punto ha dichiarato di non aver assistito al sinistro (cfr. verbale di udienza del 9.5.2023) e che gli altri testi indotti dall'attrice non hanno fornito indicazioni a riguardo.
In secondo luogo, ritiene il Tribunale che ben apprezzabili erano le caratteristiche del piano di calpestio, il quale presentava alcune prevedibili irregolarità proprie della pavimentazione, peraltro da ritenersi sufficientemente percepibili, in considerazione dell'illuminazione presente (cfr. fotografie in atti).
D'altra parte, le condizioni della pavimentazione neppure sono idonee ad essere considerate quale “insidia o trabocchetto”, che, secondo la definizione fornita da costante giurisprudenza, indica una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, determina una situazione di pericolo occulto, che risulta pagina 8 di 10 emergere dagli atti di causa (Cass. Civ. n.15389/2011; Cass. Civ. n.20943/2009; Cass. Civ.
n.24428/2009).
Le fotografie allegate dalle parti raffigurano una irregolarità caratterizzata da lievi avvallamenti e scalfitture, inidonei ad integrare il duplice requisito della non visibilità ed imprevedibilità della situazione pericolosa che si adduce essere stata causa del danno.
Sulla base di tali evidenze oggettive, nella specie, non è dato riscontrare alcuna situazione di pericolo occulto per l'utente di media avvedutezza, che avrebbe dovuto apprezzare la situazione di pericolo e, conseguentemente, adottare una condotta prudente ed accorta;
condotta sicuramente esigibile, atteso che le condizioni del vialetto comportavano una situazione di pericolo relativa, certamente superabile con un minimo di attenzione, evidentemente non prestata nel caso di specie dall'attrice.
Dunque, la condotta tenuta dalla ha eliso il rapporto eziologico tra la cosa in Pt_1
custodia ed il danno patito e si pone quale unica causa del sinistro.
Le spese di lite, nei rapporti fra attrice e convenuto, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, con applicazione dei valori minimi, tenendo conto dell'attività processuale in concreto esplicata, del numero e della difficoltà delle questioni affrontate, della natura dell'impegno professionale espletato dai difensori.
Analogo criterio segue il riparto delle spese sostenute dal terzo chiamato, che devono essere poste a carico dell'attrice in ragione della soccombenza e della necessarietà della chiamata da parte del convenuto sulla base delle allegazioni attoree (sul punto, si osserva, infatti, che “attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato
o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012).
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile n. r.g. 3755/2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attrice a corrispondere al convenuto, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA, come per legge;
- condanna l'attrice a corrispondere al terzo chiamato, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Teramo, il 5.3.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 5.3.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3755 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa: da
, elettivamente domiciliata in Pineto, via Nazionale Nord – Residence Parte_1
Poseidon, Pal. Demetra int. 44/B, presso lo studio dell'avv. Sara Melchiorre, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attrice contro
Pa
. in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Silvi, via Roma n.153, presso lo studio dell'avv. Ivan Di Febo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliato in Teramo, via Vittorio Veneto n.12, presso lo studio dell'avv.
pagina 2 di 10 Gelsomina Marsilii, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta terzo chiamato
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 5.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
il per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità dell'ente nella Controparte_3
causazione del sinistro subito in data 2.2.2018 e, per l'effetto, condannarlo ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella somma di € 29.477,93 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo, con vittoria di spese.
A fondamento della domanda l'attrice allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 02.02.2018, alle ore 19:00 circa, mentre percorreva a piedi il viale pedonale all'interno del complesso condominiale denominato sito in Pineto, via Foscolo CP_3
n.3/5/7, improvvisamente cadeva a terra a causa di una mattonella disconnessa;
- che la caduta avveniva a causa dell'imprevedibile ed inevitabile insidia, costituita dalla mattonella sconnessa presente sul citato viale pedonale condominiale, non segnalata e non visibile stante l'assoluta mancanza di illuminazione;
- che, a seguito della caduta, l'attrice riportava le lesioni descritte in atti, refertate dal locale
Pronto Soccorso, ove veniva accompagnata, e veniva sottoposta ad un primo intervento chirurgico per “frattura bimalleolare scomposta caviglia dx” presso il reparto di Ortopedia
e Traumatologia;
- che a causa della persistenza del quadro algo-disfunzionale a carico della caviglia destra,
l'attrice si sottoponeva ad ulteriori accertamenti clinico strumentali e ad un secondo intervento chirurgico;
pagina 3 di 10 - che il sinistro era riconducibile alla responsabilità del per omessa custodia CP_1
della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto lo stato dei luoghi si caratterizzava per la presenza di insidia/trabocchetto non visibile agli utenti.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava ogni avverso assunto e, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa;
nel merito, insisteva per il rigetto della domanda avanzata dall'attrice per omesso assolvimento dell'onere probatorio;
in via subordinata, chiedeva di ridurre l'entità del risarcimento, tenuto conto dell'incidenza causale prevalente della condotta colposa tenuta dall'attrice; sempre in via subordinata, chiedeva di dichiarare la Controparte_2
tenuta a garantire e manlevare il contro gli effetti
[...] Controparte_3
dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e per l'effetto condannarla al pagamento delle somme eventualmente accertate e liquidate in corso di causa.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio Controparte_2
la quale, nell'associarsi alle difese dell'assicurato e nell'evidenziare
[...]
l'impossibilità di procedere al risarcimento del danno richiesto dall'odierna attrice, in quanto il perito designato dalla compagnia non aveva riscontrato anomalie o insidie in relazione al luogo della caduta, chiedeva di rigettare la domanda proposta da parte attrice;
in via di mero subordine, chiedeva di ridurre il risarcimento in considerazione dell'apporto colposo della danneggiata all'evento di danno, con compensazione delle spese di lite;
nei confronti del condominio e solo in caso di condanna, anche solo concorsuale dello CP_3
stesso condominio, chiedeva di limitare la manleva alle condizioni contrattuali, con l'applicazione della franchigia prevista in contratto e con compensazione delle spese di lite.
La causa, istruita a mezzo di prova orale, senza espletamento di c.t.u. medico-legale, giungeva all'udienza del 5.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
pagina 4 di 10 In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dal convenuto e dal terzo chiamato in relazione al teste Testimone_1
indicata da parte attrice.
In punto di diritto, si osserva che “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art.
246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità” (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/04/2023, n.9456).
Nella specie, considerato che le parti interessate, incolpevolmente inconsapevoli delle ragioni di incapacità del teste al momento dell'ammissione dei mezzi istruttori (non essendo stata indicata la qualità di condomina nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. depositata da parte attrice), hanno svolto l'eccezione in udienza, al momento dell'espletamento del mezzo di prova, quindi nella prima difesa successiva all'acquisita conoscenza della nullità della testimonianza (cfr. Cass. 12 maggio 2004, n. 9061), senza, tuttavia, reiterarla subito dopo l'escussione del teste, con conseguente sanatoria della nullità.
Ancora, in via preliminare, deve essere ribadita l'irrilevanza ai fini del decidere della richiesta c.t.u. medico -legale e della testimonianza scritta del deceduto TE
; del resto, parte attrice non ha allegato elementi ulteriori rispetto a quelli già
[...]
prospettati nel corso del giudizio idonei a giustificare una diversa statuizione.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni seguito esposte.
Premesso che l'attrice ha invocato la responsabilità del convenuto per CP_1
omessa custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
pagina 5 di 10 ritiene il Tribunale che la fattispecie deve essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2051 c.c., afferendo inequivocabilmente alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.
Sul punto, va preliminarmente sottolineato che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa
(cfr. Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Invero, il primo presupposto consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008); quanto al secondo requisito, cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, ai fini dell'art. 2051 c.c. è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come “idoneità al nocumento”.
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, Cass. n.
8229/2010, Cass. n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n.
28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n.
15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n.
2563/2007).
Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni cagionati da una cosa in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la res, mentre il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve pagina 6 di 10 offrire la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè di un fattore esterno (che può essere rappresentato anche dal fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del
09/06/2016).
Osserva il Tribunale che soltanto quando il danneggiato ha assolto al proprio onere probatorio relativo al rapporto eziologico tra la res e l'evento, consistente nella dimostrazione che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa e che, quindi, la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno, la responsabilità viene addebitata all'ente custode ed è esclusa solamente dal caso fortuito, la cui prova è onere del medesimo ente.
In quest'ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene deve essere valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, escludendolo o configurando un apporto concorrente (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
In punto di diritto, infatti, va osservato come - secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità - la colpa del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando interviene nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra res e danno (cfr. Cass., n. 5578 del 2003), dovendosi escludere il rapporto di causalità ogniqualvolta la situazione di pericolo, in quanto prevedibile da parte del danneggiato, è superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto (cfr. Cass. 18167/2014; Cass. 12895/2016).
Secondo indirizzo interpretativo costante, infatti, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Da ciò consegue che quanto più la situazione di possibile danno è
pagina 7 di 10 suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass., 01/02/2018, n. 2480).
In questa generale cornice ricostruttiva, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola (cfr. Cass., 03/04/2019, n. 9315).
Applicando i superiori principi normativi ed ermeneutici al caso di specie, dagli atti di causa e dall'espletata istruttoria, deve rilevarsi che il sinistro de quo si è verificato per la condotta tenuta dall'attrice, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il danno, atteso che l'adozione da parte della stessa di un comportamento maggiormente prudente ed accorto avrebbe sicuramente evitato il sinistro.
In primo luogo, dalle risultanze della prova orale non è emersa chiaramente la dinamica dell'evento, considerato che il teste specificamente interrogato sul punto ha dichiarato di non aver assistito al sinistro (cfr. verbale di udienza del 9.5.2023) e che gli altri testi indotti dall'attrice non hanno fornito indicazioni a riguardo.
In secondo luogo, ritiene il Tribunale che ben apprezzabili erano le caratteristiche del piano di calpestio, il quale presentava alcune prevedibili irregolarità proprie della pavimentazione, peraltro da ritenersi sufficientemente percepibili, in considerazione dell'illuminazione presente (cfr. fotografie in atti).
D'altra parte, le condizioni della pavimentazione neppure sono idonee ad essere considerate quale “insidia o trabocchetto”, che, secondo la definizione fornita da costante giurisprudenza, indica una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, determina una situazione di pericolo occulto, che risulta pagina 8 di 10 emergere dagli atti di causa (Cass. Civ. n.15389/2011; Cass. Civ. n.20943/2009; Cass. Civ.
n.24428/2009).
Le fotografie allegate dalle parti raffigurano una irregolarità caratterizzata da lievi avvallamenti e scalfitture, inidonei ad integrare il duplice requisito della non visibilità ed imprevedibilità della situazione pericolosa che si adduce essere stata causa del danno.
Sulla base di tali evidenze oggettive, nella specie, non è dato riscontrare alcuna situazione di pericolo occulto per l'utente di media avvedutezza, che avrebbe dovuto apprezzare la situazione di pericolo e, conseguentemente, adottare una condotta prudente ed accorta;
condotta sicuramente esigibile, atteso che le condizioni del vialetto comportavano una situazione di pericolo relativa, certamente superabile con un minimo di attenzione, evidentemente non prestata nel caso di specie dall'attrice.
Dunque, la condotta tenuta dalla ha eliso il rapporto eziologico tra la cosa in Pt_1
custodia ed il danno patito e si pone quale unica causa del sinistro.
Le spese di lite, nei rapporti fra attrice e convenuto, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, con applicazione dei valori minimi, tenendo conto dell'attività processuale in concreto esplicata, del numero e della difficoltà delle questioni affrontate, della natura dell'impegno professionale espletato dai difensori.
Analogo criterio segue il riparto delle spese sostenute dal terzo chiamato, che devono essere poste a carico dell'attrice in ragione della soccombenza e della necessarietà della chiamata da parte del convenuto sulla base delle allegazioni attoree (sul punto, si osserva, infatti, che “attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato
o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile n. r.g. 3755/2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attrice a corrispondere al convenuto, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA, come per legge;
- condanna l'attrice a corrispondere al terzo chiamato, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Teramo, il 5.3.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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