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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/02/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3013/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dalle avv. Maria Ferraro e Anita Parte_1
Salzano, le quali la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SANTILLO Controparte_1
GAETANO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/05/2024, la ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il e che dalla stessa è nato il piccolo (19.08.2019), chiedeva CP_1 Per_1
adottarsi gli opportuni provvedimento in punto di affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore.
Con comparsa di risposta, il resistente chiedeva anch'egli l'adozione degli opportuni provvedimenti.
All'esito dell'udienza del 18.10.2024, il giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori e
1 rinviava per le conclusioni.
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti depositavano conclusioni conformi e chiedevano la conferma dei provvedimenti provvisori, ovvero:
- affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
- il padre terrà con sé il figlio minore per almeno 8 giorni al mese, anche non consecutivi, previo congruo avviso alla madre, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, nonché per le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, nonché per 30 giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- per quanto concerne il diritto di visita del padre, sono fatti salvi diversi accordi non pregiudizievoli per il minore;
- a carico del padre un contributo di mantenimento in favore del figlio minore di € 450,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali condizioni alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dalle avv. Maria Ferraro e Anita Parte_1
Salzano, le quali la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SANTILLO Controparte_1
GAETANO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/05/2024, la ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il e che dalla stessa è nato il piccolo (19.08.2019), chiedeva CP_1 Per_1
adottarsi gli opportuni provvedimento in punto di affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore.
Con comparsa di risposta, il resistente chiedeva anch'egli l'adozione degli opportuni provvedimenti.
All'esito dell'udienza del 18.10.2024, il giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori e
1 rinviava per le conclusioni.
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti depositavano conclusioni conformi e chiedevano la conferma dei provvedimenti provvisori, ovvero:
- affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
- il padre terrà con sé il figlio minore per almeno 8 giorni al mese, anche non consecutivi, previo congruo avviso alla madre, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, nonché per le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, nonché per 30 giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- per quanto concerne il diritto di visita del padre, sono fatti salvi diversi accordi non pregiudizievoli per il minore;
- a carico del padre un contributo di mantenimento in favore del figlio minore di € 450,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali condizioni alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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