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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/12/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CL DA LL Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 16381/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto
DA
, nato a [...] il [...] (C.F: Parte_1
) C.F._1
E
nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ARTEGIANI IRENE, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 13.11.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 29/11/2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
Pronunciarsi la separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 23.09.2018 in Lazise (VR), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune,
pagina 1 di 6 Anno 2018 Parte 2 Serie A Numero 27, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita a Verona, Via Villa Cozza n. 33 con arredi e corredi verrà assegnata alla moglie che è proprietaria esclusiva e che la coabiterà con il figlio minore ivi residente. Per_1
2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la stessa, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Il minore avrà la residenza fissata presso la ex casa coniugale di proprietà esclusiva della madre sita a Verona, Villa Cozzi n. 33. In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascuno dei genitori per il periodo in cui il figlio rimarrà presso di sé.
3) Il padre avrà il diritto-dovere di vederlo e tenerlo con sé in ogni occasione previo accordo con la madre e, comunque, secondo il seguente calendario minimo:
a fine settimana alternati, dal sabato mattina (o ove possibile dal venerdì sera) all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
- nella settimana in cui il padre non vedrà il figlio minore nel weekend, prevedersi che lo stesso terrà presso di sé il figlio nelle giornate di mercoledì e giovedì, tenute in considerazione le reciproche esigenze dei genitori e del minore. Durante il periodo di permanenza del figlio presso un genitore,
l'altro potrà chiamare o videochiamare il bimbo, compatibilmente con gli impegni del minore e del genitore collocatario;
- metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al
30.12 alle ore 18.00, con quello dal 30.12 sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- metà delle vacanze pasquali, alternando la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo,
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo in data da concordarsi entro il 30
Aprile di ogni anno, precisandosi che anche la madre avrà diritto di tenere esclusivamente con sé il figlio per almeno eguali periodi di vacanza e che durante tali periodi sarà sospeso per ogni genitore l'esercizio standard della genitorialità di cui sopra, facendosi, ovviamente, carico ciascuno di mantenere e favorire contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore e con il figlio. Ciascun genitore, concluso il ciclo di vacanza di sua competenza, si obbliga a riportare il figlio minore a Verona, luogo di residenza, per consentire all'altro di prelevarlo e gestirlo nel proprio periodo di vacanza;
- le altre vacanze e i ponti secondo il criterio dell'alternanza;
pagina 2 di 6 4) Il signor corrisponderà alla signora , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio, la somma mensile di Euro 900,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la moglie vorrà indicare, somma rivalutata ogni anno.
5) L'EG NI sarà percepito integralmente dalla madre.
6) I genitori sosterranno per il 50% le spese accessorie relative al figlio, di cui al Protocollo in essere presso il Tribunale di Verona, ovvero:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di 1.000,00 euro da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
pagina 3 di 6 Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione. Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
7) Ciascun genitore sosterrà i costi della baby-sitter, qualora necessaria, per il tempo in cui avrà con sé il figlio minore;
8) per espresso accordo delle parti il signor ha già corrisposto in data 28.02.2024 Parte_1 alla signora , che ha accettato, a titolo di assegno in unica soluzione ai sensi dell'art. 5 Parte_2 legge 01.12.1970 n. 898, la somma di Euro 62.649,00 (sessantaduemilaseicentoquarantanove/00) a mezzo bonifico bancario, somma con cui le parti dichiarano definiti i reciproci rapporti, a tacitazione di ogni qualsiasi ulteriore pretesa, rinunciando ad ogni ulteriore successiva o futura domanda di contenuto economico, rilasciandosi reciproca definitiva liberatoria. Detta somma sarà quietanzata per effetto della sottoscrizione del presente ricorso e recepita nella sentenza di divorzio;
9) Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso, e di non avere più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio e/o dalla separazione e/o del divorzio.
10) in caso di nuova eventuale convivenza, i sigg.ri si impegnano ad introdurre la Parte_3 Pt_2 nuova figura con progressività, tenuto conto delle sue esigenze prioritarie, per consentire al figlio minore di abituarsi gradatamente;
11) Spese legali compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 102/2025 pubbl. il 18/01/2025 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di pagina 4 di 6 separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento del figlio minore La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo. Per_1
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione del figlio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative al figlio appaiono conformi all'interesse del medesimo.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce delle risultanze processuali, appare equa.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LAZISE (Anno 2018, Parte_2
Parte 2, Serie A, Numero 27 Ufficio 1) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
pagina 5 di 6
La Presidente est.
CL DA LL
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CL DA LL Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 16381/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto
DA
, nato a [...] il [...] (C.F: Parte_1
) C.F._1
E
nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ARTEGIANI IRENE, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 13.11.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 29/11/2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
Pronunciarsi la separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 23.09.2018 in Lazise (VR), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune,
pagina 1 di 6 Anno 2018 Parte 2 Serie A Numero 27, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita a Verona, Via Villa Cozza n. 33 con arredi e corredi verrà assegnata alla moglie che è proprietaria esclusiva e che la coabiterà con il figlio minore ivi residente. Per_1
2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la stessa, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Il minore avrà la residenza fissata presso la ex casa coniugale di proprietà esclusiva della madre sita a Verona, Villa Cozzi n. 33. In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascuno dei genitori per il periodo in cui il figlio rimarrà presso di sé.
3) Il padre avrà il diritto-dovere di vederlo e tenerlo con sé in ogni occasione previo accordo con la madre e, comunque, secondo il seguente calendario minimo:
a fine settimana alternati, dal sabato mattina (o ove possibile dal venerdì sera) all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
- nella settimana in cui il padre non vedrà il figlio minore nel weekend, prevedersi che lo stesso terrà presso di sé il figlio nelle giornate di mercoledì e giovedì, tenute in considerazione le reciproche esigenze dei genitori e del minore. Durante il periodo di permanenza del figlio presso un genitore,
l'altro potrà chiamare o videochiamare il bimbo, compatibilmente con gli impegni del minore e del genitore collocatario;
- metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al
30.12 alle ore 18.00, con quello dal 30.12 sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- metà delle vacanze pasquali, alternando la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo,
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo in data da concordarsi entro il 30
Aprile di ogni anno, precisandosi che anche la madre avrà diritto di tenere esclusivamente con sé il figlio per almeno eguali periodi di vacanza e che durante tali periodi sarà sospeso per ogni genitore l'esercizio standard della genitorialità di cui sopra, facendosi, ovviamente, carico ciascuno di mantenere e favorire contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore e con il figlio. Ciascun genitore, concluso il ciclo di vacanza di sua competenza, si obbliga a riportare il figlio minore a Verona, luogo di residenza, per consentire all'altro di prelevarlo e gestirlo nel proprio periodo di vacanza;
- le altre vacanze e i ponti secondo il criterio dell'alternanza;
pagina 2 di 6 4) Il signor corrisponderà alla signora , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio, la somma mensile di Euro 900,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la moglie vorrà indicare, somma rivalutata ogni anno.
5) L'EG NI sarà percepito integralmente dalla madre.
6) I genitori sosterranno per il 50% le spese accessorie relative al figlio, di cui al Protocollo in essere presso il Tribunale di Verona, ovvero:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di 1.000,00 euro da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
pagina 3 di 6 Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione. Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
7) Ciascun genitore sosterrà i costi della baby-sitter, qualora necessaria, per il tempo in cui avrà con sé il figlio minore;
8) per espresso accordo delle parti il signor ha già corrisposto in data 28.02.2024 Parte_1 alla signora , che ha accettato, a titolo di assegno in unica soluzione ai sensi dell'art. 5 Parte_2 legge 01.12.1970 n. 898, la somma di Euro 62.649,00 (sessantaduemilaseicentoquarantanove/00) a mezzo bonifico bancario, somma con cui le parti dichiarano definiti i reciproci rapporti, a tacitazione di ogni qualsiasi ulteriore pretesa, rinunciando ad ogni ulteriore successiva o futura domanda di contenuto economico, rilasciandosi reciproca definitiva liberatoria. Detta somma sarà quietanzata per effetto della sottoscrizione del presente ricorso e recepita nella sentenza di divorzio;
9) Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso, e di non avere più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio e/o dalla separazione e/o del divorzio.
10) in caso di nuova eventuale convivenza, i sigg.ri si impegnano ad introdurre la Parte_3 Pt_2 nuova figura con progressività, tenuto conto delle sue esigenze prioritarie, per consentire al figlio minore di abituarsi gradatamente;
11) Spese legali compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 102/2025 pubbl. il 18/01/2025 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di pagina 4 di 6 separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento del figlio minore La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo. Per_1
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione del figlio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative al figlio appaiono conformi all'interesse del medesimo.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce delle risultanze processuali, appare equa.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LAZISE (Anno 2018, Parte_2
Parte 2, Serie A, Numero 27 Ufficio 1) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
pagina 5 di 6
La Presidente est.
CL DA LL
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