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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/11/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato a seguito della riserva assunta in data 25-11-2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5249/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Oliva, e con la stessa Pt_1 elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente
E
(8-1-1953), rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena Asprone e con la Controparte_1 stessa elettivamente domiciliata come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18-10-2022 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma c.p.c., l eccepiva Pt_1 la decadenza di dall'azione giudiziaria, per aver depositato il ricorso per ATP in data Controparte_1 24-11-2020, dopo aver avuto comunicazione del verbale sanitario in data 16-4-2020, e quindi oltre il termine decadenziale di sei mesi previsto dalla vigente normativa. Sosteneva l' che la Pt_1 comunicazione del verbale avveniva durante il periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali prevista ex art. 83 del d.l. 18/2020 dal 9 marzo all'11 maggio 2020. Il termine decadenziale semestrale ex art. 42, comma 3, dl n. 293/2003 risulta dunque superato pur considerando la sospensione dei termini processuali per emergenza covid-19. In particolare l'art. 83 del d.l. 18/2020 prevede la sospensione del decorso dei termini processuali dal 09 marzo al 15 aprile 2020. Successivamente, con dl n. 23/2020, l'art. 36 dispone che il termine previsto dall'art. 83, dl 18/20, commi 1 e 2, va prorogato all'11 maggio 2020. La più ampia sospensione dal 23.02.2020 al 01.06.2020 ex art. 34 del medesimo d.l. 18/20 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 in tema di proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale, non è applicabile all'impugnazione giudiziale, riguardando non i termini di natura processuale, bensì quelli di carattere amministrativo relativi alle prestazioni previdenziali, assicurative e assistenziali erogate dall'istituto; costituendo i sei mesi per l'impugnazione del verbale della commissione, un termine processuale, la norma applicabile è l'art. 83 del medesimo d.l.. Concludeva chiedendo al giudice adito l'inammissibilità del ricorso per ATP presentato da per intervenuta decadenza, con vittoria di spese processuali. Controparte_1 Con memoria difensiva depositata in data 4-11-2024 si costituiva la parte opposta deducendo l'infondatezza dell'avversa opposizione, per essere applicabile al caso di specie l'art. 34 del D.L. 17/03/2020 n.18, che ha stabilito: “In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall e dall è sospeso di Pt_1 CP_2 diritto”. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso proposto dall' . Pt_1 In corso di causa il procedimento veniva scardinato dal ruolo dell'originario giudicante ed assegnato alla scrivente. All'udienza del 25-11-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa. La domanda è infondata e va rigettata. L' non ha mosso alcuna critica alla CTU espletata in fase di ATP, ma ha sollevato Pt_1 un'eccezione di inammissibilità del ricorso per ATP. Con la recente sentenza n. n. 744 del 09/01/2024 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che: “Nelle controversie concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, il decorso del termine semestrale previsto, a pena di decadenza, per la proposizione della domanda dall'art. 42, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 al primo giugno 2020, trovando in proposito applicazione la speciale disciplina dettata dall'art. 34 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. nella l. n. 27 del 2020, e non già quella dettata dall'art. 83, comma 2, del medesimo d.l.”. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per ATP presentato da è dunque Controparte_1 destituita di fondamento. Deve dunque dichiararsi che , come stabilito dalla CTU espletata dal dott. Controparte_1 Per_1 nel corso della fase di ATP, non presenta i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di
[...] accompagnamento. In ragione della reciproca soccombenza, si dispone la compensazione tra le parti delle spese processuali. Le spese di Ctu del procedimento di ATP, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Rigetta il ricorso proposto dall' , e per l'effetto dichiara che non Pt_1 Controparte_1 presenta i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
b) Compensa tra le parti le spese processuali;
c) Liquida le spese della CTU espletata in fase di ATP come da separato decreto. Nola, 25-11-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
a
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato a seguito della riserva assunta in data 25-11-2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5249/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Oliva, e con la stessa Pt_1 elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente
E
(8-1-1953), rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena Asprone e con la Controparte_1 stessa elettivamente domiciliata come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18-10-2022 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma c.p.c., l eccepiva Pt_1 la decadenza di dall'azione giudiziaria, per aver depositato il ricorso per ATP in data Controparte_1 24-11-2020, dopo aver avuto comunicazione del verbale sanitario in data 16-4-2020, e quindi oltre il termine decadenziale di sei mesi previsto dalla vigente normativa. Sosteneva l' che la Pt_1 comunicazione del verbale avveniva durante il periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali prevista ex art. 83 del d.l. 18/2020 dal 9 marzo all'11 maggio 2020. Il termine decadenziale semestrale ex art. 42, comma 3, dl n. 293/2003 risulta dunque superato pur considerando la sospensione dei termini processuali per emergenza covid-19. In particolare l'art. 83 del d.l. 18/2020 prevede la sospensione del decorso dei termini processuali dal 09 marzo al 15 aprile 2020. Successivamente, con dl n. 23/2020, l'art. 36 dispone che il termine previsto dall'art. 83, dl 18/20, commi 1 e 2, va prorogato all'11 maggio 2020. La più ampia sospensione dal 23.02.2020 al 01.06.2020 ex art. 34 del medesimo d.l. 18/20 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 in tema di proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale, non è applicabile all'impugnazione giudiziale, riguardando non i termini di natura processuale, bensì quelli di carattere amministrativo relativi alle prestazioni previdenziali, assicurative e assistenziali erogate dall'istituto; costituendo i sei mesi per l'impugnazione del verbale della commissione, un termine processuale, la norma applicabile è l'art. 83 del medesimo d.l.. Concludeva chiedendo al giudice adito l'inammissibilità del ricorso per ATP presentato da per intervenuta decadenza, con vittoria di spese processuali. Controparte_1 Con memoria difensiva depositata in data 4-11-2024 si costituiva la parte opposta deducendo l'infondatezza dell'avversa opposizione, per essere applicabile al caso di specie l'art. 34 del D.L. 17/03/2020 n.18, che ha stabilito: “In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall e dall è sospeso di Pt_1 CP_2 diritto”. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso proposto dall' . Pt_1 In corso di causa il procedimento veniva scardinato dal ruolo dell'originario giudicante ed assegnato alla scrivente. All'udienza del 25-11-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa. La domanda è infondata e va rigettata. L' non ha mosso alcuna critica alla CTU espletata in fase di ATP, ma ha sollevato Pt_1 un'eccezione di inammissibilità del ricorso per ATP. Con la recente sentenza n. n. 744 del 09/01/2024 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che: “Nelle controversie concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, il decorso del termine semestrale previsto, a pena di decadenza, per la proposizione della domanda dall'art. 42, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 al primo giugno 2020, trovando in proposito applicazione la speciale disciplina dettata dall'art. 34 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. nella l. n. 27 del 2020, e non già quella dettata dall'art. 83, comma 2, del medesimo d.l.”. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per ATP presentato da è dunque Controparte_1 destituita di fondamento. Deve dunque dichiararsi che , come stabilito dalla CTU espletata dal dott. Controparte_1 Per_1 nel corso della fase di ATP, non presenta i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di
[...] accompagnamento. In ragione della reciproca soccombenza, si dispone la compensazione tra le parti delle spese processuali. Le spese di Ctu del procedimento di ATP, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Rigetta il ricorso proposto dall' , e per l'effetto dichiara che non Pt_1 Controparte_1 presenta i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
b) Compensa tra le parti le spese processuali;
c) Liquida le spese della CTU espletata in fase di ATP come da separato decreto. Nola, 25-11-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
a