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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 25/11/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice IA LA AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1183/2022 R.G. proposta da: in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, (p.i. , con sede in Torino alla v. Corte P.IVA_1
d'Appello 11, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto introduttivo del giudizio, dagli avv. Stefano CLIVIO ed Anna PICCIALLO, quest'ultima domiciliataria;
- attrice - contro
c.f. e p.i. , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Pomarico (MT) alla v. Zizzi
3, rappresentato e difeso, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 4.11.2022, dall'Avv. Nicola RAUCCI, domiciliatario;
- convenuta -
***
CONCLUSIONI
Per l'attrice:” …Accertare e dichiarare che la Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in
[...]
forza della polizza Ecologica Reale n. 2013/10/2653842, con decorrenza iniziale dal 03/10/2013 al 03/10/2014, successivamente rinnovata, stipulata con il la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
ha corrisposto in favore della medesima l'importo complessivo di € 82.000,00 a titolo di indennizzo per i danni derivati dal furto occorso in data 20-21/03/2016 presso l'impianto fotovoltaico sito nel comune di AN (MT) in Località
Montagnola; accertare e dichiarare che la verificazione del sinistro de quo è imputabile a fatto e responsabilità della società Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e per
[...]
l'effetto dichiarare tenuta, e quindi condannare la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_5 tempore, ai sensi degli artt. 1218 ss. c.c., in combinato disposto con l'art. 1916
c.c., al pagamento in favore della Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, della
[...] somma di € 82.000,00, o di altra veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di liquidazione dell'indennizzo al saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, applicando la maggiorazione del 30% di cui all'art.4 comma 1-bis del D.M. n.
55/2014, essendo il presente atto stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione…”
Per la convenuta: “…Preliminarmente, in rito, ordinare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa che si definisca il procedimento penale iscritto con il n. 774/2016 RGNR a carico di tale
[...] ed altri, pendente dinanzi al Tribunale di Matera;
sempre in via Pt_1
pregiudiziale, accertata la mancata produzione della quietanza di pagamento dell'indennizzo per cui è causa, rigettare la domanda attorea per difetto di legittimazione attiva;
nel merito, per tutti i motivi espressi in narrativa, respingere in toto la domanda attorea poiché assolutamente infondata in fatto e in diritto;
in ogni caso, vittoria di spese, compensi professionali oltre spese
pag. 2/9 generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.6.2022, la Controparte_1 conveniva in giudizio l'
[...] Controparte_2
chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 1916 c.c., alla
[...] rifusione dell'indennizzo assicurativo, pari ad € 82.000,00, versato all'assicurata per il furto di numerosissimi pannelli dell'impianto Controparte_4
fotovoltaico di proprietà di quest'ultima, verificatosi tra il 20 ed il 21.3.2016 in
AN (MT) presso la Località Montagnola s.n.c., sulla scorta di quanto accertato e quantificato nella perizia a firma dell'arch. ed Persona_1 accettato dalla società assicurata nel verbale del 6.2.2017.
Deduceva, segnatamente, l'attrice che la società contraente, dopo aver incaricato in data 16.9.2013 l'Istituto odierno convenuto della vigilanza sul proprio impianto fotovoltaico mediante “interventi su allarme”, lo aveva quindi assicurato per l'evento furto con contratto del 3.10.2013, tacitamente prorogatosi alle successive scadenze, e che, a causa del mancato assolvimento da parte della medesima società cooperativa “L “ dell'obbligo contrattuale assunto nei CP_2 confronti dell'assicurata, nella notte tra il 20 e il 21 marzo 2016, erano stati sottratto un numero ingente di pannelli fotovoltaici (dei quali 365 rubati, 93 irreparabilmente danneggiati e 280 con i cavi recisi), alla stregua di quanto tempestivamente denunciato da sia alla propria Controparte_4
compagnia assicuratrice sia alla Polizia giudiziaria.
Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta contestava integralmente e puntualmente l'avversa domanda, eccependo, segnatamente, il difetto dei presupposti ex art 1916 c.c. per l'azione di surroga sia con riferimento al requisito della responsabilità del terzo, essendo ancora pendente il procedimento pag. 3/9 penale n. 774/2016 RGNR dinanzi al Tribunale di Matera a carico di
[...] ed altri per l'individuazione dei responsabili del furto dei pannelli Pt_1
(con conseguente istanza di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità, sebbene superata, nelle more, dalla sopravvenuta sentenza di definizione del processo penale, prodotta dalla stessa convenuta), sia con riferimento al presupposto oggettivo dell'effettivo pagamento dell'indennizzo in favore dell'assicurata, nel difetto di una quietanza liberatoria, unico documento idoneo a tal fine.
A seguito dell'espletamento dell'istruttoria orale ed una volta disattesa per la sua ritenuta ultroneità la richiesta dell'attrice di consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a quantificare l'entità dei danni riportati dalla società assicurata in conseguenza del furto, la causa transitava nell'odierna fase decisoria.
La domanda non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
Si osserva preliminarmente che, a fronte della specifica contestazione sul punto da parte dell'Istituto di vigilanza convenuto, l'attrice non ha fornito adeguata prova dell'effettivo pagamento dell'indennità di cui all'obbligazione assicurativa, essendosi la stessa limitata ad allegare l'“atto conclusivo di perizia”, con indicazione delle coordinate Iban dell'assicurata, unitamente al mero ordine di bonifico di € 82.000,00 (v. all.
9-10 del fascicolo di parte attrice), senza produrre alcuna quietanza liberatoria proveniente dall'assicurata.
Del resto, pur a voler superare tale decisiva circostanza, ritenendo provato tale presupposto dell'azione esercitata dalla compagnia assicuratrice, va comunque rilevato nel merito come difetti l'ulteriore dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in surrogazione (Cass., III, n. 8909/1988 ed, in senso conforme, Cass., I, n. 4834/1981).
Premesso, infatti, che per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo pag. 4/9 responsabile quest'ultimo può opporre all'assicuratore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al danneggiato, e che, per converso, l'assicuratore assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto l'attore danneggiato (cfr. ex plurimis Cass., III, n. 25182/2007), nel caso di specie l'assicuratore non ha superato con contrarie evidenze l'avversa eccezione relativa alla riconducibilità dell'evento dannoso ad un difetto di diligenza della società creditrice assicurata, “non essendo a tal fine sufficiente l'esibizione di un accordo transattivo raggiunto con l'assicurato, atteso che, da un lato, tale accordo non può produrre effetti "de iure tertii" in danno del responsabile e, dall'altro, la transazione, esigendo reciproche concessioni, è per definizione inidonea a dimostrare l'entità effettiva del pregiudizio” (cfr. Cass., III, n. 21218/2022).
Nel corso dell'istruttoria, invece, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte dell'attrice, ha trovato pieno riscontro la prospettazione dell' CP_2 convenuto di aver correttamente e diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni secondo quanto dedotto nel contratto stipulato con la società assicurata, che contempla il “servizio di pronto intervento su allarme" di una pattuglia nel più breve tempo possibile.
Ebbene, nel rapporto storico prodotto dall'Istituto di vigilanza (all. 12-13 del fascicolo di parte convenuta) sono riportate in modo dettagliato con indicazione di data, ora, tipologia e descrizione, le attività svolte col sistema del radio- allarme collegato alla centrale operativa, presidiata 24 ore su 24 da un operatore che registrava tempestivamente le attività svolte;
in particolare, quando scattava l'allarme, partiva la segnalazione verso l'unità mobile in servizio che interveniva sul posto. Tale modalità di controllo e d'intervento, oltre che risultante dal rapporto di servizio prodotto sub 3 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, è stata confermata nel corso dell'istruttoria dal teste Tes_1
anche con riferimento alla sera del 20.3.2016, allorquando, alle ore
[...]
23:22, essendo pervenuto in centrale un allarme furto, era stata tempestivamente pag. 5/9 presso l'impianto una guardia giurata per verificare cosa fosse accaduto. Pt_2
Ex adverso, il convenuto ha dimostrato che la società assicurata non avesse adottato tutte le misure e i dispositivi idonei ad un'adeguata messa in sicurezza del sito, come era suo obbligo in quanto proprietaria dell'impianto, nonché in virtù dello stesso contratto stipulato per il servizio di vigilanza, ove era pattuito che l' dovesse effettuare “videate a giorni alterni o in caso di necessità” CP_2 con sistema di videosorveglianza fornito dalla società assicurata e, dunque, sottoposto alla sfera di controllo e responsabilità della Controparte_6
Convergono, infatti, nel senso di dimostrare la negligenza dell'assicurata nel garantire l'efficacia del sistema di videosorveglianza o, quantomeno, a documentare la diligenza e tempestività dell'Istituto di vigilanza nel segnalare le carenze del sistema fornito dalla creditrice proprio le missive inoltrate via e mail in date 7.1.2016, 1.2.2016, 10.2.2016, 12.2.2016, 13.2.2016, 19.2.2016,
13.3.2016, 14.3.2016 (all. nn. da 4 ad 11 del fascicolo di parte convenuta), nonché quella del 13.11.2015 ove si legge testualmente: “Vi ricordiamo che la videosorveglianza sul sito in oggetto è parziale, si prega gentilmente di ripristinare le camere, il tutto per garantire una maggiore sicurezza al sito”.
Sul punto, assumono ulteriore rilevanza corroborativa le seguenti dichiarazioni testimoniali di : “Le immagini di videosorveglianza erano Testimone_1
“sporche”, buie, a causa della presenza di ragnatele ovvero per la scarsa illuminazione;
[…] perveniva soltanto un allarme generico, che non consentiva di individuare con esattezza il punto da cui giungeva la segnalazione di allarme”. Nella propria deposizione, dunque, il teste ha confermato che: tale sistema presentava delle zone non coperte;
non c'era un collegamento specifico e diretto con i pannelli;
molte telecamere erano malfunzionanti con visibilità di scarsa qualità delle aree inquadrate, soprattutto nelle riprese notturne;
la recinzione risultava danneggiata in più parti dal transito di animali selvatici;
la strada di accesso all'impianto era poco praticabile nei giorni precedenti il furto a pag. 6/9 causa degli eventi meteorologici. Il medesimo ha infine precisato che Tes_1 tali circostanze erano state tutte regolarmente e ripetutamente denunciate alla società assicurata, come peraltro dichiarato dallo stesso teste di parte attrice,
, particolarmente qualificato in quanto ingegnere Testimone_2
incaricato da della direzione lavori del parco eolico, il Controparte_4
quale ha riferito di aver “…avuto modo di verificare che effettivamente l'Istituto di Vigilanza era in loco e mi chiamava continuamente per problemi tecnici” all'impianto di videosorveglianza che “… spesso non funzionava, in quanto mi chiamavano non riuscendo a visionare il campo fotovoltaico”.
Peraltro, il medesimo , nel confermare integralmente, per Tes_2 diretta conoscenza, le circostanze dedotte sub 1, 2, 4, 8, 10, 12, 13,16 della memoria ex art 183 n.2 c.p.c. di parte convenuta , ha dichiarato “…Io stesso sono stato ripetutamente chiamato in quanto l'allarme scattava spesso anche solo per
l'eventuale passaggio di animali e per l'erba alta”[…]; è assolutamente vera la circostanza sub 8) (capitolata nei seguenti termini: ” Sin dall'inizio del rapporto contrattuale, l'Istituto di Vigilanza ha ripetutamente segnalato molteplici criticità operative che imponevano specifici adeguamenti tecnici per rendere più efficiente il sistema di controllo e quindi poter visualizzare interamente il parco fotovoltaico;
[…] la non immediata contemporanea identificazione di tutti i punti del campo era dovuta anche alle dimensioni importanti ed alla orografia del territorio[…]; l'impianto di allarme, per quanto perfettibile con riferimento alle dimensioni ed alla orografia del campo, non era vetusto, ma non consentiva una copertura adeguata e puntuale dell'intero campo;
[…] l'Istituto di vigilanza ripetutamente segnalava a me le disfunzioni, in qualità di direttore dei lavori mi fu anche riferito dallo stesso istituto di vigilanza che aveva rivolto tali rimostranze anche alla società committente, che a sua volta mi disse di aver raccolto le lamentele dell'Istituto di vigilanza;
[…] confermo che la recinzione era danneggiata”.
pag. 7/9 A fronte di tali evidenze a sostegno dell'eccezione di negligenza della creditrice assicurata, non possono trarsi sufficienti ed adeguati elementi di prova su circostanze, modalità e responsabilità dell'evento dalla perizia di parte attrice e dalle dichiarazioni testimoniali dell'arch. , sia perché la prima Persona_1
costituisce mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass., V, n. 3305/2018, secondo cui
“la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto”), sia perché la deposizione testimoniale resa dal medesimo consulente della parte attrice (il teste
), essendo stato da lui effettuato il sopralluogo soltanto alcuni giorni Per_1 dopo il furto, si è tradotta di fatto in mere valutazioni e deduzioni ex post.
Per contro, dalla relazione di servizio a firma del teste Testimone_1
(docc. sub 3 e 12 allegati al fascicolo del convenuto) sull'intervento che fu effettuato dall'Istituto di Vigilanza la sera del 20.3.2016 dopo che era scattato l'allarme si evince che la guardia giurata dell'Istituto, inviata in loco, “verificava che era tutto regolare e che i pannelli erano in sede, provvedeva a far verificare le cabine e la recinzione e non riscontrando nulla di anomalo dopo il controllo provvedeva ad inserire sia l'allarme GSM sia il radiomobile bidirezionale.
Durante tutta la notte non arrivava nessun tipo di segnale di allarme”.
In definitiva, tenuto conto della natura delle prestazioni dedotte nel contratto stipulato dalla convenuta con la società assicurata (e segnatamente della circostanza che fosse la in qualità di proprietaria Controparte_4 dell'impianto fotovoltaico, a provvedere alla installazione e manutenzione del sistema di videosorveglianza) e del contegno negoziale serbato dalle parti, non soltanto non è ravvisabile in capo all'odierno Istituto di vigilanza convenuto pag. 8/9 l'inadempimento dedotto nella domanda della Compagnia assicuratrice in surroga, ma, al contrario, emerge un profilo di significativa negligenza dell'assicurata nel mantenere quale unico presidio di controllo un impianto palesemente inadeguato e non sufficientemente efficace, nonostante le reiterate segnalazioni di criticità da parte del personale preposto alla vigilanza. Il che vale ad escludere la riconducibilità all'odierna convenuta della causa dei danni conseguenti al verificarsi dell'evento furto oggetto della copertura assicurativa, con conseguente rigetto della domanda attorea.
La regolamentazione delle spese processuali, nella misura precisata in dispositivo ed alla stregua dei parametri medi dello scaglione per valore della controversia, è infine affidata al principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di
[...] in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., la rigetta e, per l'effetto, condanna Controparte_1 alla rifusione in favore dell'
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese
[...] processuali liquidate nella somma complessiva di € 13.000,00 (di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per quella introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 4.000,00 per quella decisionale) oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Nicola RAUCCI, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Matera, il 24.11.2025
Il Giudice
IA LA AG
pag. 9/9