Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00941/2026REG.PROV.COLL.
N. 03038/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3038 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2744/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. NO TI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La controversia ha ad oggetto il provvedimento P.G. 0016021/2022 del 12.01.2022, notificato in data 09.02.2022, del Comune di -OMISSIS-, recante “comunicazione di inefficacia/invalidità della SCIA” presentata presso il Protocollo Generale in data 05.02.2020 dall’appellante, quale proprietario dell’immobile sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-, consistente in “avvenuta esecuzione di opere di manutenzione straordinaria pesante D.P.R. 380/2001 nell’immobile di cui all’oggetto, consistenti nella realizzazione di un piano soppalco nello spazio retrostante uno spazio, con funzione a negozio, raggiungibile attraverso la realizzazione di una scala, costruita in appoggio a un pilastro esistente”; nonché la contestuale “ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n.380/2001”.
2 - Avverso il citato provvedimento, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento PG 0290186/2021 del 28.05.2021, l’appellante ha proposto ricorso n.r.g. 698 del 2022 innanzi al TAR per la Lombardia, lamentando la tardività del provvedimento, il consolidamento della SCIA, la carenza motivazionale del provvedimento.
3 - Il giudice di prime cure, con sentenza n. 2744 del 2022, ha respinto il ricorso in primo grado.
4 – L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
5 - Con l’atto di appello, si contesta la sentenza di primo grado deducendo i seguenti due motivi: I. Error in iudicando et in procedendo – omessa pronuncia – violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.p.r. n 380/01; dell’art. 21 nonies della l. 241/90 – violazione dell’art. 39, comma 1, c.p.a. in relazione alla violazione dell’art. 112, c.p.c - vizio di ultrapetizione – violazione del diritto di difesa art. 24 cost. – travisamento.
II. Omessa pronuncia – omesso esame del primo motivo del ricorso, non esaminato dal tar, avente ad oggetto: “violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della l. 241/90 e s.m.i. - violazione del principio di proporzionalità - eccesso di potere per difetto -11- assoluto di motivazione, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta.”.
Per l’appellante, il TAR avrebbe omesso di pronunciarsi sulle pretese violazioni di legge, in particolare per quanto attiene all’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, all’art. 31 del DPR n. 380/2001 ed all’art. 36 del medesimo testo unico.
L’appellante insiste quindi nel sostenere: (i) che il provvedimento nei confronti della Scia sarebbe stato adottato oltre il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990 per l’esercizio dei poteri di annullamento d’ufficio e comunque in assenza di un interesse pubblico all’annullamento, (ii) che quindi sarebbe erronea l’affermazione del Comune circa l’assenza di titolo edilizio per le opere, titolo che si sarebbe formato per effetto della Scia del 2020.
6 – L’appello è infondato.
La prospettazione di parte appellante trascura di considerare i fatti emergenti dagli atti di causa.
In particolare rilevano le seguenti circostanze:
- l’appellante ha presentato una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del TU Edilizia;
- il Comune non è intervenuto in autotutela su detta SCIA, evidenziando invece che l’intervento edilizio per cui è causa, per le sue caratteristiche, doveva ritenersi soggetto a permesso a costruire, per sanare il quale era necessario presentare un’istanza ai sensi dell’art. 36 TU Edilizia, essendo invece inidonea la SCIA presentata ai sensi dell’art. 37.
6.1 – Sotto il profilo giuridico occorre richiamare quanto ripetutamente affermato da questo Consiglio (cfr., fra le varie, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 181 del 13 gennaio 2025), secondo cui la SCIA, affinché possa produrre gli effetti giuridici tipizzati dal legislatore, deve rispondere al modello delineato dal legislatore, occorrendo, tra l’altro, che le relative opere siano riconducibili alle fattispecie astratte per cui è ammesso l’utilizzo del relativo strumento giuridico. Quando ciò non avviene, impiegandosi, come avvenuto nel caso in esame, la SCIA al di fuori del proprio ambito applicativo, non può operare il relativo regime giuridico, incentrato, altresì, sulla tempestività dell’intervento repressivo amministrativo, esercitabile entro rigorosi limiti temporali, superati i quali si consolida la posizione giuridica del privato segnalante (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 23 agosto 2021, n. 5999).
Diversamente ragionando si perverrebbe ad elaborare una tipologia di provvedimento implicito sganciata dal rispetto del principio di legalità desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 agosto 2016, n. 3509).
Anche recentemente la giurisprudenza (Cons. Stato, sezione II, sent. 26 settembre 2025, n. 7563) ha ribadito che: “La presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività per un intervento edilizio sottratto al suo ambito applicativo è improduttiva di effetti, non essendo perciò invocabile il relativo regime giuridico relativo al termine di decadenza dell’intervento repressivo amministrativo”.
6.2 - Contrariamente agli assunti dell’appellante non può portare ad un differente esito il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale il Comune ha evidenziato i profili di incompatibilità edilizia del manufatto ed ha prospettato, solo in via eventuale, l’annullamento della SCIA.
In altri termini, non sussiste alcuna contraddizione nella condotta procedimentale del Comune che, con la comunicazione di avvio, ha dato atto della difformità e con il provvedimento finale ha anche rilevato che l’intervento esula dal campo di applicazione dell’art. 37 TU Edilizia, azionato dall’appellante, e dunque, di conseguenza, la SCIA è priva di ogni effetto, non essendo pertanto necessario intervenire sulla stessa attraverso un procedimento di autotutela.
7 - Così chiarito l’evolversi della vicenda deve trovare conferma la statuizione del Giudice di primo grado, il quale ha ribadito come l’intervento non poteva essere sanato tramite SCIA, e che, invece, secondo il modulo procedimentale applicabile, il silenzio serbato dal Comune poteva al più avere il valore di rigetto, come previsto dalla legge (cfr. art. 36 TU Edilizia).
7.1 - Con l’appello neppure si contestano tali circostanze; né l’appellante svolge alcuna difesa al fine di ricondurre l’intervento entro l’ambito dell’art. 37 TU Edilizia.
In ogni caso, va rimarcato che l’Amministrazione non aveva alcuna necessità di agire in autotutela per l’annullamento di un titolo che non si è mai formato, né aveva alcun obbligo, in caso di adozione di un provvedimento espresso, di rispettare il paradigma di cui all’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990. In tal senso il Tar ha richiamato l’art. 36, comma 3, del DPR n. 380/2001 che esclude esplicitamente la formazione di un titolo in sanatoria per silentium.
Da un altro punto di vista, deve escludersi che si sia al cospetto di una indebita modifica e/o integrazione postuma della motivazione dell’atto, posto che questo già rilevava come non poteva trovare applicazione l’art. 37 e, coerentemente, riconduceva la fattispecie all’art. 36 del TU Edilizia.
8 - Il rigetto sotto tale profilo dell’appello assorbe le ulteriori censure, dovendosi confermare la statuizione impugnata.
Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
UD SA, Presidente
NO TI, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO TI | UD SA |
IL SEGRETARIO