Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 20/03/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 36/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere Dott. Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al nr. 24217 del Registro di Segreteria, su ricorso promosso da:
1. A.R.D., residente in omissis in Corso omissis - c.f. omissis;
2. C.F., residente in omissis, in Via omissis - c.f.
omissis;
3. D.M., residente in omissis in Via
omissis - c.f. omissis;
4. D.N., residente in omissis, Via omissis - c.f.
omissis;
5. F.D., residente in omissis in Via
omissis - c.f. omissis;
6. M.C., residente in omissis in Viale
omissis - c.f. omissis;
7. M.C., residente in omissis, in Via omissis - c.f.
omissis;
8. M.L., residente in omissis, in Via omissis
- c.f. omissis;
9. Q.A., residente in omissis in Via
omissis - c.f. omissis;
tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. Emanuela Mazzola (c.f. [...]; PEC emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org , fax n. 06.21121939) e dall’Avv. Pierfrancesco Saltari (c.f. [...], PEC: pierfrancescosaltari@ordineavvocatiroma.org; fax n. 06.21121939], con domicilio fisico presso il loro studio in Roma, Via A Famese n. 19 e domicilio digitale ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, come sopra indicati, in funzione del ricorso introduttivo del giudizio proposto avverso:
- I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA 02121151001, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21;
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla rivalutazione della pensione e conseguente illegittimità della riduzione dei coefficienti di rivalutazione della pensione, introdotta con la Legge finanziaria n. 197/22 art. 1, cc. 309 e 310, ed attuata con le determinazioni-decurtazioni assunte dall’INPS con gli accrediti delle somme pensionistiche a far data dal 1° gennaio 2023, con vittoria di onorari e spese;
Uditi, nella pubblica Udienza del 18 marzo 2026, il relatore Consigliere Dr. Luigi GILI, l’Avvocato Franca BORLA per l’INPS, nessuno comparso per i ricorrenti;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;
Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;
Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;
Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;
Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;
Ritenuto in
FATTO
I ricorrenti chiedono che sia loro riconosciuto il diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico nel periodo 2023-2024, con la condanna dell’ente previdenziale al pagamento della differenza tra le somme percepite e gli importi integralmente rivalutati, oltre al risarcimento del danno.
Più in particolare, con il ricorso in esame i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare illegittime e, occorrendo, annullare tutte le ritenute/riduzioni effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 261-268, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e di tutti i relativi atti e provvedimenti posti in essere per effettuare le ritenute medesime; rideterminare conseguentemente il trattamento pensionistico, spettante a decorrere dall’1.1.2019 nella sua interezza e senza alcuna illegittima decurtazione; condannare l’ente erogatore del trattamento pensionistico alla restituzione di tutte le somme illegittimamente ed indebitamente trattenute, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a decorrere dalla data di ciascuna trattenuta alla data di effettiva restituzione; con il favore delle spese.
Si è costituito in giudizio l’INPS, contestando la fondatezza del ricorso, ritenendo insussistenti i profili di illegittimità costituzionale e sul piano del diritto sovranazionale prospettati dalle controparti.
In particolare, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, l’intervento sulla perequazione non avrebbe l’effetto di paralizzare o di sospendere a tempo indeterminato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche quelli di importo più elevato, operando un raffreddamento con indici graduali e proporzionati che non si scontrano con il principio di ragionevolezza, tali anche da non configurare un prelievo tributario con possibile violazione dell’art.3 Cost.
Con riferimento alla durata della misura ed alla sentenza n.234/2020 della Corte costituzionale, l’Istituto resistente puntualizza che il legislatore ha pienamente rispettato la proiezione triennale della manovra di finanza pubblica, costituente un parametro di accertamento dell’illegittimità costituzionale delle normative di settore secondo i precedenti arresti del Giudice delle leggi, poiché la misura riduttiva opera per il solo periodo 2023-2024.
Riscontrata infine la corretta applicazione delle percentuali perequative in favore dei ricorrenti, l’INPS concludeva per il rigetto del ricorso.
Questo Giudice, con ordinanza adottata all’esito dell’udienza del 9 luglio 2025, ha disposto la sospensione del giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale prospettate in ricorso e già sollevate dalla Sezione Giurisdizionale Friuli-Venezia-Giulia con ordinanza n. 213 del 17 ottobre 2019.
Questo Giudice ha fissato, quindi, ai fini della prosecuzione del giudizio, il termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulle predette questioni.
A seguito dell’udienza del 18 marzo 2026, le parti presenti hanno concluso come da verbale.
Quindi, il giudizio è stato definito ed è stata data lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 167 c.g.c.
Ritenuto in
DIRITTO
1. Le questioni di legittimità costituzionale, prospettate nel presente giudizio, sono state vagliate dalla Corte costituzionale con sentenza n. 19/2025, depositata in data 14 febbraio 2025, pubblicata in G.U. n. 8 del 19 febbraio 2025 nonché dalla sentenza n. 167/2025 della Corte costituzionale, depositata in data 13 novembre 2025, pubblicata sulla G.U. del 19 novembre 2025 (G.U. 1 Serie Speciale – Corte costituzionale n. 47 del 19.11.2025).
2. Va rilevato, quindi, che, cessata - con la pubblicazione delle predette sentenze - la causa di sospensione e non presentata dalle parti alcuna istanza di prosecuzione, ai sensi dell’art. 107, comma 1, c.g.c., entro il termine perentorio di tre mesi da tale data, il giudizio deve dichiararsi estinto, ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c.
3. Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Spese compensate ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c., nonché tenuto conto della complessità e novità delle questioni coinvolte nella fattispecie in esame.
P Q M
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in esame,
DICHIARA
l’estinzione del giudizio e compensa integralmente le spese.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
Il Giudice Consigliere dott. Luigi GILI
firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il 20/03/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
Firmato digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Giudice Consigliere dott. Luigi GILI
Firmato digitalmente
Su disposizione del Giudice, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 20/03/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
Firmato digitalmente
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