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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/08/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
all'udienza di discussione del 19 dicembre 2024, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 413/23 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil.to in Francavilla al Mare (Ch), Via E. Scarfoglio, n. 10 rappr. e dif. dall'Avv.to Niccolò Baldassarre giusta procura in atti APPELLANTE E
CP_1 elett.te domicil.to in L'Aquila, Corso Federico II, n. 68 rappr. e dif. dagli Avv.ti Roberta Del Sordo e Antonella Trovati giusta procura generale alle liti APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del 24.05.2023 del Tribunale di Chieti.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell' CP_1
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.10.2023 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza emessa in data 24.05.2023, pubblicata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato le
1 domande del ricorrente, volte ad ottenere il riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dall'01.03.2018, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei di pensione arretrati. CP_1
L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto assenti i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, benché la loro sussistenza fosse stata accertata con efficacia di giudicato dallo stesso Tribunale di Chieti con ordinanza n. 1974/2018, emessa all'esito del giudizio ex L. n. 92/2012 promosso avverso il provvedimento di collocamento in quiescenza per limiti di età emesso dal datore di lavoro nei confronti del ricorrente con decorrenza dall'01.03.2018, ordinanza passata in giudicato per difetto di opposizione;
censurava, altresì, la sentenza per avere il Tribunale respinto la domanda del ricorrente, senza considerare che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214, e 4 D.P.R. 28.10.2013, n. 157, alla data dell'01.03.2018 il ricorrente aveva maturato tutti i requisiti, anagrafico e contributivo, necessari per poter accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Si costituiva in giudizio l' il quale sosteneva la correttezza della sentenza CP_1 impugnata e chiedeva, di conseguenza, il rigetto dell'appello.
All'esito dell'odierna udienza, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., preso atto delle note depositate dai difensori delle parti in data 09.12.2024 e 16.12.2024, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e dev'essere rigettato, anche se la motivazione della sentenza dev'essere integrata e parzialmente corretta.
ha agito in giudizio con ricorso al Tribunale di Chieti depositato Parte_1 in data 27.06.2022 esponendo che il ricorrente, classe 1954, era stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età dalla società Tua s.p.a. – suo datore di lavoro – con decorrenza dall'01.03.2018; che il lavoratore aveva impugnato il provvedimento, ma il Tribunale di Chieti, con decreto 21.05.2018, n. 1974, aveva rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il recesso ad nutum del datore di lavoro, avendo il ricorrente maturato i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia;
che in data 20.06.2018 il ricorrente aveva presentato all' tramite Patronato Acli, domanda di CP_1 pensionamento, erroneamente qualificata come di pensione anticipata;
che in data 16.07.2018 l' aveva comunicato al ricorrente di avere accolto la domanda, con CP_1 conseguente liquidazione della pensione con decorrenza dall'01.07.2018; che, in realtà, poiché alla data dell'01.03.2018 il ricorrente era in possesso di tutti i requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il trattamento pensionistico doveva essere liquidato con tale decorrenza e non con decorrenza dall'01.07.2018; che, infatti, ai sensi dell'art. 24 D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n.
2 214, dall'01.01.2016 per il conseguimento della pensione di vecchiaia è necessario il compimento di 66 anni e 7 mesi di età ed un'anzianità contributiva di almeno venti anni, ma l'art. 4 D.P.R. 28.10.2013, n. 157, modificando l'art. 3 D.Lgs n. 414/1996, ha stabilito che per il personale viaggiante il requisito anagrafico tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio per il conseguimento della pensione di vecchiaia è ridotto di cinque anni;
che, di conseguenza, il ricorrente, autista in servizio dall'01.02.1974 dapprima alle dipendenze della società di Chieti, Controparte_2 poi di ed infine di T.U.A. s.p.a., alla data dell'01.03.2018 aveva maturato CP_3 sia il requisito anagrafico, sia il requisito contributivo richiesti ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia;
tanto premesso, ha chiesto al Tribunale il riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dall'01.03.2018 e la condanna dell' al pagamento dei ratei di CP_1 pensione arretrati.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha ribadito la legittimità del proprio operato, CP_1 sostenendo che il ricorrente aveva presentato domanda di pensione anticipata a carico del fondo FPLD e, ricorrendone i requisiti, l' aveva accolto la domanda, con CP_4 conseguente liquidazione della pensione dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, cioè dall'01.07.2018, mentre non risultavano domande amministrative per la prestazione rivendicata.
Il Tribunale, rilevato che, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 28.10.2013, n. 157 “per il personale viaggiante è prevista una pensione di vecchiaia anticipata al raggiungimento di un'età ridotta di cinque anni rispetto a quella tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio, e, quindi, all'epoca, pari a 61 anni e 7 mesi, in quanto nel biennio 2016-2018 il requisito anagrafico generale di accesso alla pensione di vecchiaia era pari a 66 anni e 7 mesi”; rilevato, dunque, che, nel caso di specie, veniva “in considerazione una pensione di vecchiaia anticipata”, ragion per cui “correttamente la prestazione [era] stata liquidata dall' con decorrenza dal CP_1 primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (01/07/2018), piuttosto che dalla maturazione del requisito anagrafico, ossia dall'01/3/2018”; tanto premesso, ha rigettato il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite.
censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto assenti i Parte_1 requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, benché la loro sussistenza sia stata accertata con efficacia di giudicato dallo stesso Tribunale di Chieti con ordinanza n. 1974/2018, emessa all'esito del giudizio ex L. n. 92/2012 promosso avverso il provvedimento di collocamento in quiescenza per limiti di età emesso dal datore di lavoro nei confronti del ricorrente con decorrenza dall'01.03.2018, ordinanza passata in giudicato per difetto di opposizione;
censura, altresì, la sentenza per avere il Tribunale respinto la domanda del ricorrente, senza considerare che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214, e 4 D.P.R. 28.10.2013, n. 157, alla data dell'01.03.2018 il ricorrente aveva
3 maturato tutti i requisiti, anagrafico e contributivo, necessari per poter accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Le censure sono infondate o comunque inidonee a determinare la riforma della sentenza impugnata.
Invero, ai sensi dell'art. 3 I CO. lett. b) D.Lgs 29.06.1996, n. 414, così come modificato dall'art. 4 D.P.R. 28.10.2013, n. 157 (emanato in attuazione dell'art. 24 CO 18 D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214), per il personale iscritto, come nel caso di specie, al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre 1995, “è prevista la possibilità di liquidare i seguenti trattamenti pensionistici: a) pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
b) per il solo personale viaggiante, pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio”.
Poiché in base all'art. 24 VI CO. D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214, alla data dell'01.03.2018 il requisito anagrafico richiesto per poter accedere alla pensione di vecchiaia era pari ad anni 66 e mesi 7, a tale data, il ricorrente, nato il [...], era certamente in possesso del requisito anagrafico (anni 61 e mesi 7) a tal fine richiesto dal combinato disposto degli artt. 24 VI CO. D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214, e 4 D.P.R. 28.10.2013, n. 157.
E' pacifico (nonché documentalmente provato: cfr. doc. n. 6) fascicolo parte attrice di primo grado) che alla data dell'01.03.2018 il ricorrente aveva anche il requisito contributivo (anzianità contributiva minima pari a 20 anni) richiesto dal comma 7 del cit. art. 24 D.L. n. 201/2011.
Pertanto, alla data dell'01.03.2018 il ricorrente aveva maturato tutti i requisiti richiesti per potere usufruire della pensione di vecchiaia.
Ed, infatti, nell'ordinanza emessa in data 21.05.2018 all'esito del proc. R.G. n. 280/2018, il Tribunale di Chieti afferma che nel caso del ricorrente “la pensione di vecchiaia si consegu[e] al compimento di 61 anni e 7 mesi di età e al raggiungimento di 20 anni di contribuzione. Poiché è pacifico e documentato che il ricorrente sia in possesso di entrambi i requisiti, il collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età deve ritenersi pienamente legittimo, in quanto disposto nel rispetto dell'art. 4, comma 2, della legge n. 108/90, che consente, appunto, il recesso ad nutum allorché il lavoratore sia in possesso dei requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia” (cfr. doc. n. 2) fascicolo parte attrice di primo grado).
Rebus sic stantibus, deve, nel caso di specie, applicarsi il disposto dell'art. 6 L. 23.04.1981, n. 155, ai sensi del quale “la pensione di vecchiaia a carico del Fondo
4 pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti. Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa”.
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha maturato i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia ben prima dell'01.03.2018, ma ha preferito continuare a lavorare, fino a quando è stato “collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, con decorrenza 01/03/2018” (cfr. doc. n. 1) fascicolo parte attrice di primo grado).
In data 20.06.2018 il ha poi presentato all' domanda per “pensione Pt_1 CP_1 di anzianità” con “decorrenza presunta 01/07/2018”, precisando che la domanda valeva “anche come domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria” e facendo presente “di aver cessato l'attività lavorativa dipendente dal 01/03/2018” (cfr. doc. n. 1) fascicolo . CP_1
L' con nota del 16.07.2018, ha comunicato all'assicurato che “la richiesta CP_1 presentata il 20 giugno 2018” era “stata accolta” e che al ricorrente era stata “liquidata la pensione anticipata categoria VO numero 10044803, con decorrenza dal 1 luglio 2018” (cfr. doc. n. 4) fascicolo parte attrice di primo grado).
Ciò posto, erra l' nel qualificare come “pensione anticipata” il CP_4 trattamento pensionistico erogato al ricorrente: infatti, ai sensi dell'art. 24 CO. 3, 10 e 11 D.L. n. 201/2011, la pensione anticipata (che ha sostituito la pensione di anzianità) è il trattamento al quale si può accedere “se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne”, ovvero “al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva”, mentre il alla data dell'01.03.2018 aveva maturato i requisiti per Pt_1 conseguire la pensione di vecchiaia (ancorché usufruendo del regime agevolato previsto dall'art. 3 I CO. lett. b) D.Lgs 29.06.1996, n. 414 per il personale viaggiante già iscritto al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre 1995). D'altronde, la categoria VO nella quale è stata classificata la pensione del Medaglia contraddistingue, per l'appunto, i trattamenti pensionistici di vecchiaia.
Ed erra il giudice di prime cure quando afferma che “poiché (…) nella specie viene in considerazione una pensione di vecchiaia anticipata, correttamente la
5 prestazione è stata liquidata dall' con decorrenza dal primo giorno del mese CP_1 successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (01/07/2018), piuttosto che dalla maturazione del requisito anagrafico, ossia dall'01/3/2018”, non essendo l'01.03.2018 la data di maturazione del requisito anagrafico e non implicando, di per sé, l'anticipazione del trattamento pensionistico previsto dall'art. 3 I CO. lett. b) D.Lgs 29.06.1996, n. 414 alcuna deroga all'applicazione del regime proprio della pensione di vecchiaia.
Tuttavia, proprio in base a tale regime, poiché il ricorrente ha continuato a lavorare anche dopo la maturazione dei requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia ed ha presentato all' domanda di pensionamento CP_1
(erroneamente qualificata come di pensione di anzianità) in data 20.05.2018, indicando quale data di decorrenza presunta l'01.07.2018 (e non l'01.03.2018), alla stregua dell'art. 6 L. n. 155/1981 cit., egli non può invocare l'applicazione del principio in base al quale “la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile”, dovendo piuttosto trovare applicazione il principio in base al quale “su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa”.
Correttamente, perciò, l' ha liquidato il trattamento pensionistico con CP_1 decorrenza dall'01.07.2018.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere respinto.
Considerata la novità della materia ed il tenore della motivazione, parzialmente difforme dalla sentenza di primo grado, sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del grado.
Si dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P. Q. M.
La Corte respinge l'appello;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
6 dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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