Sentenza 15 febbraio 2007
Massime • 1
In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui all'art. 3 comma nono della legge 335 del 1995 sostituisce il termine quinquennale a quello decennale, a partire dal 1 gennaio 1996, ed il successivo comma 10 estende tale abbreviazione alle contribuzioni precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), ma fa eccezione per i casi di atti interruttivi o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente alla stessa entrata in vigore. Con ciò il legislatore ha escluso che atti interruttivi o di inizio di procedure di recupero dei contributi, compiuti dopo il 17 agosto 1995, abbiano potuto conservare il termine decennale dopo il 1 gennaio 1996.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2007, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI CA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POLIBIO 20, presso lo studio dell'avvocato BERSANI Stefano, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO Lelio, CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
GERICO S.P.A., S.C.CI. S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 122/04 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 20/03/04 r.g.n. 657/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/12/06 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e accoglimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 marzo 2004 la Corte d'Appello di Venezia confermava la decisione, assunta dal Tribunale, di rigetto della domanda di annullamento di una cartella di pagamento, emessa dalla s.p.a. Ge.ri.co., di contributi previdenziali a carico della commerciante ME HI ed a favore della gestione obbligatoria I.N.P.S. per il periodo 1982-1995.
La Corte rigettava l'eccezione di prescrizione del diritto dell'I.N.P.S. ai contributi, ritenendo trattarsi di prescrizione decennale ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, vale a dire di termine non ridotto a cinque anni perché interrotto dalla procedura di recupero dei contributi iniziata prima dell'entrata in vigore del nuovo termine quinquennale, ossia prima del 1 gennaio 1996 (art. 3, comma 9 cit.). Nel caso di specie la procedura era iniziata col ricevimento, da parte della HI, di una lettera intimativa dell'I.N.P.S. in data 15 dicembre 1995. Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la HI mentre degli intimati solo l'I.N.P.S. controricorre. Questi ha anche depositato nota scritta sulle conclusioni del Pubblico Ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, negando l'idoneità della lettera ricevuta il 15 dicembre 1995 a conservare il termine decennale del diritto ai contribuenti previdenziali. Il motivo è fondato.
L'art. 3, comma 9, cit. riduce da dieci a cinque anni il termine di prescrizione del diritto dell'I.N.P.S. ai contributi previdenziali "a decorrere dal 1 gennaio 1996".
Il successivo comma 10, dice che "i termini di prescrizione di cui al comma 9 (ossia di cinque anni) si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente".
L'art. 17, infine fissa la data di entrata in vigore della legge al giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ossia al 17 agosto 1995.
Ciò posto, l'atto introduttivo o la procedura iniziata nel dicembre 1995, in quanto successivo alla data di entrata in vigore della legge, non valgono a conservare il vecchio termine decennale ossia ad impedirne la riduzione a cinque anni, da calcolare con riferimento al 1 gennaio 1996. L'errore in cui è incorsa la Corte d'Appello consiste nell'aver contuso la data di entrata in vigore della legge (sbarramento per il compimento degli atti conservativi del termine decennale) con quello di inizio del computo del nuovo termine quinquennale.
In conclusione entro il periodo compreso fra il 17 agosto ed il 31 dicembre 1995 il legislatore permise all'I.N.P.S. di riscuotere i contributi scaduti fino a dieci anni prima (si noti che l'Istituto non può riscuotere contributi prescritti, ossia che la prescrizione maturata non è disponibile dal contribuente - debitore, il quale trovi conveniente non giovarsene;
si parla di efficacia estintiva e non preclusiva della prescrizione previdenziale: art. 3, comma 9 cit., primo periodo;
Cass., 16 agosto 2001 n. 11140) ma non gli permise di compiere atti interruttivi della medesima prescrizione oppure di prolungarla attraverso l'inizio di procedure di recupero. Per queste ragioni non si ritiene di poter condividere Cass. 7 gennaio 2004 n. 46, 24 febbraio 2005 n. 3846 e 15 marzo 2006 n. 5622, le quali attribuiscono efficacia conservativa del termine decennale ad atti compiuti "quando era ancora in vigore il termine" ora detto, ossia fino al 31 dicembre 1995, così contravvenendo alla chiara lettera del comma 10, sopra riportato. Non costituisce precedente in termini Cass. 9 agosto 2005 n. 16759, pronunciata in una fattispecie in cui in realtà non era stato compiuto alcun atto interruttivo. In conclusione la Corte d'Appello non si è attenuta al seguente principio di diritto: "La L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, sostituisce in materia di prescrizione del diritto ai contributi previdenziali il termine quinquennale a quello decennale, a partire dal 1 gennaio 1996, ed il successivo comma 10, estende tale abbreviazione alle contribuzioni precedenti l'entrata in vigore della Legge (17 agosto 1995) ma fa eccezione per i casi di atti interruttivi o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente alla stessa entrata in vigore. Con ciò il legislatore ha escluso che atti interruttivi o di inizio di procedure di recupero dei contributi, compiuti dopo il 17 agosto 1995, abbiano potuto conservare il termine decennale dopo il 1 gennaio 1996". L'errore di diritto comporta la cassazione della sentenza qui impugnata ed il rinvio ad altro collegio d'appello, che si designa nella Corte di Venezia in diversa composizione e che procederà alla distinzione tra contributi prescritti e contributi ancora esigibili alla stregua del principio di diritto ora enunciato, provvedendo anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.
Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2007