Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2007, n. 3484
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Sentenza 15 febbraio 2007

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In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui all'art. 3 comma nono della legge 335 del 1995 sostituisce il termine quinquennale a quello decennale, a partire dal 1 gennaio 1996, ed il successivo comma 10 estende tale abbreviazione alle contribuzioni precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), ma fa eccezione per i casi di atti interruttivi o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente alla stessa entrata in vigore. Con ciò il legislatore ha escluso che atti interruttivi o di inizio di procedure di recupero dei contributi, compiuti dopo il 17 agosto 1995, abbiano potuto conservare il termine decennale dopo il 1 gennaio 1996.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2007, n. 3484
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3484
    Data del deposito : 15 febbraio 2007

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