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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5564 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario
dott.ssa AR AC, nella causa iscritta al n.7467/2025 R.G.L promossa
D A
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
interno 8 n. 118, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Christian C.F._1
Alessi, per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
, , Controparte_1 CP_2
(C.F: ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Palermo, viale del Fante n. 58/D, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale
Inail, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo, per mandato in atti
Resistente
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14.
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 31.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_3
che qui si dichiara:
[...] -Dichiara prescritti i crediti portati dalle cartelle n.29620160056544929, n.
29620170027328453 e n. 29620170039207886, sottesi alla notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art. 730-ter. DPR 602/73 n. 29628202400001127/000 notificata il
5.05.2025, di cui dichiara l'inefficacia quanto ai summenzionati atti;
- Condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 620,00 oltre spese CP_3
generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e l' . CP_2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.5.2025, chiedeva l'annullamento della notifica di Parte_1
rimborso e proposta di compensazione ex art.730-ter. DPR 602/73 n.
29628202400001127/000, notificata il 5.05.2025 con riferimento alle cartelle n.
29620160056544929, n. 29620170027328453 e n. 29620170039207886 aventi ad oggetto il mancato pagamento delle rate premio per gli anni 2015, 2016 e 2017. CP_2
A sostegno dell'opposizione, deduceva la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale ex art. 3, co. 9, L. 335/1995, nonché la nullità
degli interessi per violazione dell'art. 20, d.p.r. 602/73 in correlazione alla L. n. 212/2000 ed all'art. 7, L. 241/1990.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando la CP_2
domanda chiedendone il rigetto. Eccepiva la rituale notifica delle cartelle di pagamento, in ogni caso l'esclusiva imputabilità all' in caso di intervenuta prescrizione, Controparte_3
considerato che al momento della trasmissione ai ruoli esattoriali, il credito non era CP_2
prescritto, né si era verificata la decadenza di cui all'art. 25 del D.Lgs 46/99, nel merito deduceva la fondatezza della pretesa creditoria.
L' benché ritualmente evocata in giudizio, non si Controparte_3
costituiva pertanto ne va qui dichiarata la contumacia. In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 31.10.2025, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti dell' deducendo di avere avuto CP_4
contezza per la prima volta delle cartelle solo con la ricezione dell'atto oggi impugnato e che il termine quinquennale sarebbe decorso sia per la mancata notifica delle cartelle di pagamento, sia, in caso di prova delle notifiche, nel periodo successivo alle medesime.
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –
comma 9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' Controparte_5
mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995 atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
Pertanto, va esaminata la notifica degli atti impugnati e la prescrizione dei crediti sottesi.
su cui gravava l'onere, rimanendo contumace, non ha depositato documentazione CP_3
attestante la notifica delle cartelle di pagamento, né atti interruttivi della prescrizione né le istanze di definizione agevolata asseritamente presentate da parte ricorrente.
Tale deficienza probatoria comporta che i crediti sottesi ai suddetti atti, relativi rispettivamente a rate premio per l'anno 2015 ( seconda, terza e quarta rata- con scadenza il1 8/05- CP_2
20/08- 16/11/2015), per l'anno 2016 ( terza e quarta rata- con scadenze il 22/08.2016 -
16/11/2016) e per l'anno 2017, (prima rata- con scadenza il 16/02/2017), tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza covid di 311 giorni, prevista dal Decreto Cura Italia
n. 18/2020 (129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal Decreto Milleproroghe n.
183/2020(182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021), alla data di notifica dell'atto impugnato (5.5.2025) appaiono irrimediabilmente prescritti per decorso del termine quinquennale.
Ritenendo assorbita ogni altra questione, in accoglimento del ricorso, va dunque dichiarata la prescrizione dei crediti portati della cartella di pagamento n.29620160056544929, n.
29620170027328453 e n. 29620170039207886 presupposti della notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art. 730-ter. DPR 602/73 n. 29628202400001127/000 di cui va dichiarata l'inefficacia limitatamente a tali atti.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell' ed all'esclusiva CP_2
responsabilità della per l'intervenuta prescrizione dei crediti Controparte_3
oggetto di causa, per compensare integralmente le spese di lite tra il primo e l'opponente.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 19.12.2025
Il Giudice Onorario
AR AC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario
dott.ssa AR AC, nella causa iscritta al n.7467/2025 R.G.L promossa
D A
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
interno 8 n. 118, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Christian C.F._1
Alessi, per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
, , Controparte_1 CP_2
(C.F: ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Palermo, viale del Fante n. 58/D, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale
Inail, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo, per mandato in atti
Resistente
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14.
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 31.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_3
che qui si dichiara:
[...] -Dichiara prescritti i crediti portati dalle cartelle n.29620160056544929, n.
29620170027328453 e n. 29620170039207886, sottesi alla notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art. 730-ter. DPR 602/73 n. 29628202400001127/000 notificata il
5.05.2025, di cui dichiara l'inefficacia quanto ai summenzionati atti;
- Condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 620,00 oltre spese CP_3
generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e l' . CP_2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.5.2025, chiedeva l'annullamento della notifica di Parte_1
rimborso e proposta di compensazione ex art.730-ter. DPR 602/73 n.
29628202400001127/000, notificata il 5.05.2025 con riferimento alle cartelle n.
29620160056544929, n. 29620170027328453 e n. 29620170039207886 aventi ad oggetto il mancato pagamento delle rate premio per gli anni 2015, 2016 e 2017. CP_2
A sostegno dell'opposizione, deduceva la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale ex art. 3, co. 9, L. 335/1995, nonché la nullità
degli interessi per violazione dell'art. 20, d.p.r. 602/73 in correlazione alla L. n. 212/2000 ed all'art. 7, L. 241/1990.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando la CP_2
domanda chiedendone il rigetto. Eccepiva la rituale notifica delle cartelle di pagamento, in ogni caso l'esclusiva imputabilità all' in caso di intervenuta prescrizione, Controparte_3
considerato che al momento della trasmissione ai ruoli esattoriali, il credito non era CP_2
prescritto, né si era verificata la decadenza di cui all'art. 25 del D.Lgs 46/99, nel merito deduceva la fondatezza della pretesa creditoria.
L' benché ritualmente evocata in giudizio, non si Controparte_3
costituiva pertanto ne va qui dichiarata la contumacia. In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 31.10.2025, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti dell' deducendo di avere avuto CP_4
contezza per la prima volta delle cartelle solo con la ricezione dell'atto oggi impugnato e che il termine quinquennale sarebbe decorso sia per la mancata notifica delle cartelle di pagamento, sia, in caso di prova delle notifiche, nel periodo successivo alle medesime.
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –
comma 9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' Controparte_5
mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995 atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
Pertanto, va esaminata la notifica degli atti impugnati e la prescrizione dei crediti sottesi.
su cui gravava l'onere, rimanendo contumace, non ha depositato documentazione CP_3
attestante la notifica delle cartelle di pagamento, né atti interruttivi della prescrizione né le istanze di definizione agevolata asseritamente presentate da parte ricorrente.
Tale deficienza probatoria comporta che i crediti sottesi ai suddetti atti, relativi rispettivamente a rate premio per l'anno 2015 ( seconda, terza e quarta rata- con scadenza il1 8/05- CP_2
20/08- 16/11/2015), per l'anno 2016 ( terza e quarta rata- con scadenze il 22/08.2016 -
16/11/2016) e per l'anno 2017, (prima rata- con scadenza il 16/02/2017), tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza covid di 311 giorni, prevista dal Decreto Cura Italia
n. 18/2020 (129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal Decreto Milleproroghe n.
183/2020(182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021), alla data di notifica dell'atto impugnato (5.5.2025) appaiono irrimediabilmente prescritti per decorso del termine quinquennale.
Ritenendo assorbita ogni altra questione, in accoglimento del ricorso, va dunque dichiarata la prescrizione dei crediti portati della cartella di pagamento n.29620160056544929, n.
29620170027328453 e n. 29620170039207886 presupposti della notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art. 730-ter. DPR 602/73 n. 29628202400001127/000 di cui va dichiarata l'inefficacia limitatamente a tali atti.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell' ed all'esclusiva CP_2
responsabilità della per l'intervenuta prescrizione dei crediti Controparte_3
oggetto di causa, per compensare integralmente le spese di lite tra il primo e l'opponente.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 19.12.2025
Il Giudice Onorario
AR AC