Art. 2.
Per la direzione dei lavori di costruzione, completamento e adattamento degli edifici indicati nell' articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 , i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici possono avvalersi degli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni. E' autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra gli organi statali e gli enti territoriali predetti, nelle quali sia prevista la somma che sara' riconosciuta all'ente a titolo di rimborso spese.
La spesa derivante dall'applicazione del comma precedente gravera' sui fondi stanziati con l'articolo 1 della presente legge.
Per la direzione dei lavori di costruzione, completamento e adattamento degli edifici indicati nell' articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 , i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici possono avvalersi degli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni. E' autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra gli organi statali e gli enti territoriali predetti, nelle quali sia prevista la somma che sara' riconosciuta all'ente a titolo di rimborso spese.
La spesa derivante dall'applicazione del comma precedente gravera' sui fondi stanziati con l'articolo 1 della presente legge.