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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/07/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 656 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 04/04/2025,
DA cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. FALLIVA STEFANIA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di NA ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08/04/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 15/07/2025
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 04/04/2025, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con LL d'IN il 10/09/1989 (atto 11, serie A, CP_1 parte II ) e di essersi separata dal marito con verbale di separazione consensuale del 9/10/2002 omologato dal Tribunale di NA con decreto 7/11/2002, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna altra condizione.
All'udienza di prima comparizione del 15/07/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente, non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole minorenne e di domande di contenuto economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore della ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/07/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in LL d'IN il 10/09/1989 (atto 11, serie A, parte II).
Dal matrimonio è nato il figlio (nato il [...]), maggiorenne e autosufficiente. Per_1
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 9/10/2002 , omologato il 07/11/2002 dal Tribunale Ordinario di NA .
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Come noto, infatti, la tutela di un diritto economico nella titolarità del coniuge e del figlio maggiorenne è dominata dall'iniziativa delle parti.
Pertanto, nessuna altra statuizione va pronunciata in assenza di domande anche economiche.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che devono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da a LL d'IN il 10/09/1989 (atto 11, serie A, parte CP_1 Parte_1
II );
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di LL d'IN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in NA nella camera di consiglio del 21/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 04/04/2025,
DA cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. FALLIVA STEFANIA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di NA ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08/04/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 15/07/2025
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 04/04/2025, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con LL d'IN il 10/09/1989 (atto 11, serie A, CP_1 parte II ) e di essersi separata dal marito con verbale di separazione consensuale del 9/10/2002 omologato dal Tribunale di NA con decreto 7/11/2002, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna altra condizione.
All'udienza di prima comparizione del 15/07/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente, non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole minorenne e di domande di contenuto economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore della ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/07/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in LL d'IN il 10/09/1989 (atto 11, serie A, parte II).
Dal matrimonio è nato il figlio (nato il [...]), maggiorenne e autosufficiente. Per_1
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 9/10/2002 , omologato il 07/11/2002 dal Tribunale Ordinario di NA .
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Come noto, infatti, la tutela di un diritto economico nella titolarità del coniuge e del figlio maggiorenne è dominata dall'iniziativa delle parti.
Pertanto, nessuna altra statuizione va pronunciata in assenza di domande anche economiche.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che devono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da a LL d'IN il 10/09/1989 (atto 11, serie A, parte CP_1 Parte_1
II );
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di LL d'IN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in NA nella camera di consiglio del 21/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato