Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 523
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità clausole del bando relative al divieto di commistione tra documentazione amministrativa e offerta economica

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le clausole del bando che impongono, a pena di esclusione, il divieto di commistione tra documentazione amministrativa e offerta economica non siano nulle né illegittime per irragionevolezza. Ha affermato che tali clausole impongono un onere non eccessivamente gravoso, congruo e facile da adempiere, il cui rispetto non collide con il favor partecipationis e assicura l'imparzialità e la par condicio, essendo strumentali ad evitare condizionamenti nello svolgimento delle operazioni preliminari di verifica da parte della Commissione giudicatrice.

  • Rigettato
    Illegittimità della lex specialis per ricalco della clausola del bando tipo senza motivazione

    Il Consiglio di Stato ha osservato che gli atti amministrativi generali, quali il bando di gara, non richiedono una motivazione specifica, come desumibile dall'art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

  • Rigettato
    Natura di nuovo provvedimento di aggiudicazione della determina n. 4383/2025

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato questo motivo, a prescindere da ogni altra considerazione, dall'accertata legittimità dell'esclusione e dell'aggiudicazione dei lavori alla controinteressata, conseguente all'accoglimento dell'appello principale e al conseguente rigetto del ricorso introduttivo. Ha confermato quanto affermato nella sentenza impugnata, ovvero che l'atto di autotutela (nota n. 3985/2025) risulta illegittimo per violazione del principio del contraddittorio, illegittimità che si ripercuote su tutti gli atti successivi.

  • Rigettato
    Irrilevanza della mancata attivazione del contraddittorio e consumazione del potere del RUP

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato questo motivo, a prescindere da ogni altra considerazione, dall'accertata legittimità dell'esclusione e dell'aggiudicazione dei lavori alla controinteressata, conseguente all'accoglimento dell'appello principale e al conseguente rigetto del ricorso introduttivo. Ha confermato quanto affermato nella sentenza impugnata, ovvero che l'atto di autotutela (nota n. 3985/2025) risulta illegittimo per violazione del principio del contraddittorio, illegittimità che si ripercuote su tutti gli atti successivi.

  • Rigettato
    Illegittimità delle clausole del bando relative al divieto di commistione tra documentazione amministrativa e offerta economica

    Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso introduttivo, accogliendo l'appello principale. Ha ritenuto che le clausole del bando che impongono, a pena di esclusione, il divieto di commistione tra documentazione amministrativa e offerta economica non siano nulle né illegittime per irragionevolezza. Ha affermato che tali clausole impongono un onere non eccessivamente gravoso, congruo e facile da adempiere, il cui rispetto non collide con il favor partecipationis e assicura l'imparzialità e la par condicio, essendo strumentali ad evitare condizionamenti nello svolgimento delle operazioni preliminari di verifica da parte della Commissione giudicatrice.

  • Rigettato
    Natura di nuovo provvedimento di aggiudicazione della determina n. 4383/2025

    Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso introduttivo, accogliendo l'appello principale. Ha ritenuto infondato questo motivo, confermando quanto affermato nella sentenza impugnata, ovvero che l'atto di autotutela (nota n. 3985/2025) risulta illegittimo per violazione del principio del contraddittorio, illegittimità che si ripercuote su tutti gli atti successivi.

  • Rigettato
    Irrilevanza della mancata attivazione del contraddittorio e consumazione del potere del RUP

    Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso introduttivo, accogliendo l'appello principale. Ha ritenuto infondato questo motivo, confermando quanto affermato nella sentenza impugnata, ovvero che l'atto di autotutela (nota n. 3985/2025) risulta illegittimo per violazione del principio del contraddittorio, illegittimità che si ripercuote su tutti gli atti successivi.

  • Accolto
    Legittimità delle clausole del bando relative al divieto di commistione tra documentazione amministrativa e offerta economica

    Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello principale, ritenendo fondate le argomentazioni dell'appellante. Ha affermato che le clausole del bando che impongono, a pena di esclusione, il divieto di commistione tra documentazione amministrativa e offerta economica non sono nulle né illegittime per irragionevolezza. Ha sottolineato che tali clausole impongono un onere non eccessivamente gravoso, congruo e facile da adempiere, il cui rispetto non collide con il favor partecipationis e assicura l'imparzialità e la par condicio, essendo strumentali ad evitare condizionamenti nello svolgimento delle operazioni preliminari di verifica da parte della Commissione giudicatrice.

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Commentari2

  • 1Enti Locali News
    Enza Paglia · https://www.publika.it/

    Di recente pubblicazione un parere dal taglio operativo, che interessa in particolare le stazioni appaltanti che occupandosi prevalentemente di servizi, non affidano lavori pubblici di importi pari e superiori alla soglia dei 150000 euro Una stazione appaltante chiedeva se e [...] Si prosegue nell'analisi delle principali modifiche al bando tipo che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione (GU Serie Generale n 235 del 09102025) La prima parte è consultabile nella pubblicazione del 07 ottobre Il paragrafo 5 viene integrato [...] L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n 365 del 16 settembre 2025, ha aggiornato il Bando tipo n 1/2023 “Schema di …

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  • 2Mancata separazione delle buste nelle gare al minor prezzo - nessuna esclusione
    Enza Paglia · https://www.publika.it/ · 2 settembre 2025

    Il TAR Lazio, con sentenza del 28.07.2025 n. 14869, si pronuncia sulla presunta illegittimità del disciplinare di gara che prevede l'esclusione dell'operatore nel caso di mancata separazione dell'offerta economica dalla busta amministrativa. In particolare la Società ricorrente lamenta che le disposizioni del Disciplinare di gara che sanzionano l'inserimento dell'offerta economica nella busta contenente la documentazione amministrativa nelle procedure da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo con la sanzione espulsiva, sono nulle, perché non previste in alcuna fonte normativa di rango primario. La ricorrente sostiene inoltre, che riconoscendo il codice di contratti l . . .

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 523
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 523
Data del deposito : 22 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo