Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 28/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 347/2024 RG
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nella persona dei Magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 347/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 473 bis.30 c.p.c. depositato il 28.10.2024 da:
- , nata a [...], il [...] ed ivi residente, alla via dei Pagliaricci Parte_1
n. 2/1, rappresentata, difesa e domiciliata, per mandato rilasciato ex art. 83 c.p.c. ed allegato alla busta di deposito del ricorso in appello, dall'avv. Stefano Alunni
Barbarossa del Foro di Trieste, con studio in Trieste, piazza San Antonio Nuovo, n. 4; resistente - appellante nei confronti di
- , nato a [...], il [...] e residente a [...]1 con l'avv. Gabriella Frezza, del Foro di Trieste con domicilio eletto presso il suo studio in Trieste via di Torre Bianca 22 ricorrente- appellato - nonché nei confronti di dell'Avv. Alessia Morandini del Foro di Trieste, curatrice speciale della figlia minorenne , domiciliata presso il suo studio in Trieste, Foro PEona_1
Ulpiano 3; appellata
con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste;
interveniente
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 806/2024 del Tribunale di Trieste, emessa il 23.7.2024, pubblicata il 19.9.2024 e notificata il 27.9.2024; riconoscimento di figlio naturale;
CONCLUSIONI PARZIALI
Per l'appellante , all'udienza del 25.2.2025: rinuncia all'atto di appello Parte_1 limitatamente alla statuizione in punto riconoscimento della paternità;
FATTO E DIRITTO
1. Tra le parti è incorsa una relazione affettiva, con convivenza, durata circa 4 anni, nel PE corso della quale, il 9.8.2019, è nata la figlia riconosciuta inizialmente solo dalla madre.
Nel gennaio 2023 è cessata la convivenza e il sig. ha lasciato la casa Pt_2 familiare.
2. Con ricorso depositato il 6.10.2023, ha adito il Tribunale di Parte_3
Trieste chiedendo, in primo luogo, i provvedimenti necessari al riconoscimento, da parte PE sua, della figlia con attribuzione del cognome paterno, mancando, al riguardo, il consenso della madre.
Con il medesimo atto il ricorrente ha poi chiesto provvedimenti a disciplina dell'affidamento collocamento e mantenimento della figlia.
3. Si è costituita la sig.ra opponendosi al chiesto riconoscimento e prendendo Pt_1 posizione, in via subordinata, sulle ulteriori domande.
4. Il Tribunale di Trieste, nominata una curatrice speciale per la minore, istruita la causa con l'audizione delle parti, l'esame di taluni dei testimoni richiesti e l'acquisizione di relazioni conoscitive da parte dei servizi sociali, chiamati a monitorare l'andamento della situazione e per la ripresa delle visite padre – figlia, ha, infine così statuito:
PE
- ha accertato che il sig. è il padre della minore Parte_2
- ha disposto, per la minore, l'aggiunta del cognome paterno a quello materno;
- ha disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente presso la madre, un calendario di frequentazioni paterne da ampliare gradatamente secondo indicazioni dei Servizi Sociali;
- ha onerato il padre di un contributo al mantenimento della figlia di 200 euro mensili, a decorrere da gennaio 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ha previsto la destinazione dell'assegno unico e universale interamente alla RA
; Pt_1
- ha disposto il divieto di espatrio della minore con il padre;
- ha condannato la RA , per la soccombenza sulla domanda di Pt_1 riconoscimento paterno, alle spese di lite.
5. Con ricorso depositato il 28.10.2024 la sig.ra ha impugnato la sentenza del Pt_1
Tribunale di Trieste sia in punto riconoscimento paterno, sia con riguardo alle ulteriori statuizioni (apposizione del cognome paterno, affidamento, visite paterne, importo del contributo al mantenimento, soccombenza), sollevando altresì eccezioni di nullità della sentenza stessa.
pag. 2/4 6. Si sono costituiti in grado di appello sia l'appellato , sia la Parte_2 curatrice speciale avv. Alessia Morandini, resistendo, il primo e chiedendo il rigetto integrale dell'appello e chiedendo, la seconda, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, e, per il resto, il sostanziale rigetto dell'appello.
7. Alla prima udienza del 25.2.2025 le parti private, aderendo a sollecitazione della
Corte, e tenuto conto anche delle indicazioni provenienti dai Servizi Sociali del Comune di Trieste, già incaricati di sostegno e vigilanza finalizzati alla ripresa e normalizzazione delle frequentazioni padre – figlia, e fatte proprie dalla curatrice speciale, hanno assunto le seguenti posizioni processuali concordate:
- la sig.ra ha rinunciato alla domanda proposta, limitatamente al Pt_1 riconoscimento della paternità del sig. ferme, per il prosieguo, le ulteriori Pt_2 difese e domande;
- il sig. ha accettato la superiore rinuncia, ferme, per il prosieguo le ulteriori Pt_2 difese e istanze;
- entrambi i suindicati genitori, presenti personalmente, si sono dichiarati disponibili a percorsi di sostegno, presso i Servizi pubblici e specialistici, alla genitorialità per loro stessi e di sostegno per la figlia.
Ritenuto che
8. La rinuncia della sig.ra alla domanda oppositiva al riconoscimento paterno, Pt_1 accettata, per quanto occorrer possa, dall'appellato, apparendo conforme all'interesse della minore, è validamente esercitata a porta ad una parziale dichiarazione di cessata materia del contendere.
Questa Corte, al riguardo, condivide le valutazioni del giudice di primo grado sul punto,
e, in particolare, il fatto che le ragioni che erano state proposte da parte appellante a sostegno della richiesta di riforma in punto riconoscimento, ponevano, al più, temi pertinenti alla disciplina del regime genitoriale e non integravano, in concreto e tenuto conto delle circostanze pacifiche, il pericolo di grave pregiudizio per la minore perla sola instaurazione del rapporto genitoriale.
9. Per il resto il procedimento non risulta, allo stato, maturo per la decisione e deve quindi proseguire in fase istruttoria, principalmente, e con urgenza, per la – pure concordata - presa in carico di genitori e figlia da parte dei Servizi Sociali e specialistici.
10. Trattandosi di sentenza parziale, ogni valutazione sulle spese di lite è rimandata alla definizione della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla seguente statuizione, che quindi conferma: riconosce che è il padre della minore Parte_2 [...]
nata il [...], con conseguente mandato all'Ufficiale di Stato civile di Per_1
Trieste per le relative annotazioni a margine dell'atto di nascita;
pag. 3/4 - rimanda le statuizioni sulle spese alla decisione definitiva;
- rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione istruttoria con separata ordinanza.
Si comunichi.
Trieste, così deciso nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 4/4