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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 26/01/2026, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1041/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Relatore
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11363/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240094016849 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 378/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in data 20/06/2024, la società ricorrente - Ricorrente_1 SRL - ha, previa sospensiva, impugnato la cartella di pagamento n. 09720240094016849/000 emanata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R.
n.600 del 1973, in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive e ritenute e versamenti di lavoro dipendente per l'anno 2020, e dell'importo pari a € 73.101,51, notificata alla Società il 25 marzo 2024, contro la Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma.
Parte attrice ha precisato che è oggetto di impugnazione solo l'importo di € 51.449,82 indicato dalla cartella, ed intimato a titolo di omesso versamento IRAP, sanzioni e interessi relativamente al periodo di imposta 2020.
Nel merito ha dedotto la nullità dell'atto impugnato, esclusivamente rispetto alla partita di ruolo concernente l'imposta IRAP per l'anno d'imposta 2020, evidenziando che la suddetta imposta non è dovuta in quanto l'Ufficio non ha tenuto conto dell'acconto IRAP versato (per il periodo d'imposta 2020) dalla società incorporata Società_1 s.r.l.. In particolare ha rappresentato che:
- nel calcolo dell'importo “storico” 2019 sul quale determinare il predetto beneficio, l'Agenzia anche in sede di CIVIS non ha considerato l'importo relativo all'IRAP 2019 della società Società_1 srl, incorporata a seguito di fusione del 28 dicembre 2020 con atto Notaio Nominativo_1 50.556 Racc. 22.694, Registrato presso la DP1 di Milano al n. 95735 Serie 1T in pari data , come invece consentito dalla Risposta 543/2021;
- la contestazione fa seguito alla Comunicazione di Irregolarità 0039161621151 con cui l'Agenzia delle Entrate disconosceva, oltre all'agevolazione COVID-19 di competenza dell'incorporata Società_1 srl, anche l'acconto IRAP versato da quest'ultima. Nei confronti di questa Comunicazione di Irregolarità la contribuente proponeva Istanza CIVIS 2023062203182 il 22/6/2023 e l'Agenzia riconosceva, attraverso la successiva
Comunicazione, il versamento in acconto effettuato dall'incorporata Società_1 srl, ma non considerava gli importi relativi a quest'ultima ai fini della determinazione della predetta agevolazione COVID-19, limitandosi a calcolare il minore importo tra l'acconto del 40% calcolato con il metodo storico della sola Ricorrente e il
40% dell'IRAP effettivamente dovuta dalla Ricorrente / incorporante per il 2020 (metodo previsionale).
Nel merito ha dedotto:
- la nullità e/o annullabilità della Cartella per violazione dell'art. 24, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio
2020 n. 34, che prevede il beneficio dell'esonero dall'obbligo di effettuare il versamento del primo acconto
IRAP per l'anno 2020 accordata in “periodo Covid” alla luce della chiusura della maggior parte delle attività sul territorio nazionale;
- che sia l'istante, che la società incorporata, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispettavano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'articolo 24 del d.l. n. 34 del2020,
2. L'agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:
- con riguardo all'agevolazione di cui all'art. 24 D.L. n. 34/2020, nel caso di specie, la società ricorrente ha dichiarato un valore dell'importo agevolabile errato rispetto a quello effettivamente spettante a quest'ultima;
- qualora la fusione tra società incorporante e società incorporata si realizzi dopo la chiusura del periodo d'imposta 2019 (31/12/2019), per tale periodo le due società devono essere considerate singolarmente;
questo perché, nell'anno 2019, società incorporante e società incorporata sono soggetti giuridici esistenti ed autonomi tra di loro.
3. Parte attrice con succesiva memoria ha dedotto in replica confermando le conclusioni poste con l'atto introduttivo. In particolare ha evidenziato che:
- l'Agenzia delle Entrate non contesta i calcoli svolti dalla Ricorrente, ma ritiene che la Ricorrente non avrebbe dovuto considerare la “posizione soggettiva” 2019 dell'incorporata Società_1 per € 38.669 ai fini della determinazione del primo acconto 2020 con il “metodo storico” e, pertanto, riduce il beneficio IRAP all'importo di € 71.028 che corrisponde alla sola posizione 2019 della Ricorrente ed è inferiore all'importo di cui al
“metodo previsionale”;
- a sostegno della propria posizione, la Resistente cita parzialmente la Risposta 502/2020 in materia di determinazione dei ricavi massimi per la fruizione dell'agevolazione e l'articolo 172, comma 10, del DPR
917/1986 (TUIR)., mentre con la successiva Risposta 543/2020 (a pagina 5, secondo e terzo paragrafo), contrariamente a quanto concluso dall'Agenzia nelle proprie Controdeduzioni, riconosce espressamente la possibilità di determinare l'esonero dal versamento dell'acconto IRAP 2020 anche con riferimento alla posizione soggettiva 2019 della società incorporata nel corso del 2020, chiarendo che i presupposti applicativi dell'agevolazione in esame debbano essere applicati singolarmente su ciascuna società partecipante alla fusione.
4.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In tal senso si osserva che:
- la Ricorrente nella sua qualità di società incorporante ha incluso nel proprio Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e, quindi, nella propria Dichiarazione IRAP per il periodo di imposta 2020, il conto economico e tutte le “posizioni soggettive” dell'incorporata Società_1, compresa l'esenzione IRAP COVID-19 primo acconto 2020;
- - per converso la Società_1 non ha presentato alcuna dichiarazione IRAP per il 2020, essendo la sua posizione IRAP confluita integralmente in quella della Società incorporante e, pertanto, non ha in alcun modo fruito separatamente dell'esenzione IRAP COVID-19 primo acconto 2020 spettante.
La situazione descritta appare conforme al principio di neutralità fiscale stabilito dall'articolo 172 del TUIR con la disciplina posta quale regime fiscale delle fusioni societarie, e sintetizzabile nel senso che la fusione non deve generare automaticamente plusvalenze o minusvalenze tassabili.
Va, peraltro rilevato che la fattispecie non può integrare una mera operazione elusiva come talvolta accade con l'utilizzo da parte della società incorporante di perdite fiscali dell'incorporata e per il quale autorevole giurisprudenza richiede il "test di vitalità" della società incorporata.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso,
2.Si compensano le spese in ragione della particolarità della questione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 2.12.2025
Il Relatore Il Presidente
SE Di ED AN EN
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Relatore
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11363/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240094016849 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 378/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in data 20/06/2024, la società ricorrente - Ricorrente_1 SRL - ha, previa sospensiva, impugnato la cartella di pagamento n. 09720240094016849/000 emanata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R.
n.600 del 1973, in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive e ritenute e versamenti di lavoro dipendente per l'anno 2020, e dell'importo pari a € 73.101,51, notificata alla Società il 25 marzo 2024, contro la Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma.
Parte attrice ha precisato che è oggetto di impugnazione solo l'importo di € 51.449,82 indicato dalla cartella, ed intimato a titolo di omesso versamento IRAP, sanzioni e interessi relativamente al periodo di imposta 2020.
Nel merito ha dedotto la nullità dell'atto impugnato, esclusivamente rispetto alla partita di ruolo concernente l'imposta IRAP per l'anno d'imposta 2020, evidenziando che la suddetta imposta non è dovuta in quanto l'Ufficio non ha tenuto conto dell'acconto IRAP versato (per il periodo d'imposta 2020) dalla società incorporata Società_1 s.r.l.. In particolare ha rappresentato che:
- nel calcolo dell'importo “storico” 2019 sul quale determinare il predetto beneficio, l'Agenzia anche in sede di CIVIS non ha considerato l'importo relativo all'IRAP 2019 della società Società_1 srl, incorporata a seguito di fusione del 28 dicembre 2020 con atto Notaio Nominativo_1 50.556 Racc. 22.694, Registrato presso la DP1 di Milano al n. 95735 Serie 1T in pari data , come invece consentito dalla Risposta 543/2021;
- la contestazione fa seguito alla Comunicazione di Irregolarità 0039161621151 con cui l'Agenzia delle Entrate disconosceva, oltre all'agevolazione COVID-19 di competenza dell'incorporata Società_1 srl, anche l'acconto IRAP versato da quest'ultima. Nei confronti di questa Comunicazione di Irregolarità la contribuente proponeva Istanza CIVIS 2023062203182 il 22/6/2023 e l'Agenzia riconosceva, attraverso la successiva
Comunicazione, il versamento in acconto effettuato dall'incorporata Società_1 srl, ma non considerava gli importi relativi a quest'ultima ai fini della determinazione della predetta agevolazione COVID-19, limitandosi a calcolare il minore importo tra l'acconto del 40% calcolato con il metodo storico della sola Ricorrente e il
40% dell'IRAP effettivamente dovuta dalla Ricorrente / incorporante per il 2020 (metodo previsionale).
Nel merito ha dedotto:
- la nullità e/o annullabilità della Cartella per violazione dell'art. 24, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio
2020 n. 34, che prevede il beneficio dell'esonero dall'obbligo di effettuare il versamento del primo acconto
IRAP per l'anno 2020 accordata in “periodo Covid” alla luce della chiusura della maggior parte delle attività sul territorio nazionale;
- che sia l'istante, che la società incorporata, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispettavano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'articolo 24 del d.l. n. 34 del2020,
2. L'agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:
- con riguardo all'agevolazione di cui all'art. 24 D.L. n. 34/2020, nel caso di specie, la società ricorrente ha dichiarato un valore dell'importo agevolabile errato rispetto a quello effettivamente spettante a quest'ultima;
- qualora la fusione tra società incorporante e società incorporata si realizzi dopo la chiusura del periodo d'imposta 2019 (31/12/2019), per tale periodo le due società devono essere considerate singolarmente;
questo perché, nell'anno 2019, società incorporante e società incorporata sono soggetti giuridici esistenti ed autonomi tra di loro.
3. Parte attrice con succesiva memoria ha dedotto in replica confermando le conclusioni poste con l'atto introduttivo. In particolare ha evidenziato che:
- l'Agenzia delle Entrate non contesta i calcoli svolti dalla Ricorrente, ma ritiene che la Ricorrente non avrebbe dovuto considerare la “posizione soggettiva” 2019 dell'incorporata Società_1 per € 38.669 ai fini della determinazione del primo acconto 2020 con il “metodo storico” e, pertanto, riduce il beneficio IRAP all'importo di € 71.028 che corrisponde alla sola posizione 2019 della Ricorrente ed è inferiore all'importo di cui al
“metodo previsionale”;
- a sostegno della propria posizione, la Resistente cita parzialmente la Risposta 502/2020 in materia di determinazione dei ricavi massimi per la fruizione dell'agevolazione e l'articolo 172, comma 10, del DPR
917/1986 (TUIR)., mentre con la successiva Risposta 543/2020 (a pagina 5, secondo e terzo paragrafo), contrariamente a quanto concluso dall'Agenzia nelle proprie Controdeduzioni, riconosce espressamente la possibilità di determinare l'esonero dal versamento dell'acconto IRAP 2020 anche con riferimento alla posizione soggettiva 2019 della società incorporata nel corso del 2020, chiarendo che i presupposti applicativi dell'agevolazione in esame debbano essere applicati singolarmente su ciascuna società partecipante alla fusione.
4.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In tal senso si osserva che:
- la Ricorrente nella sua qualità di società incorporante ha incluso nel proprio Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e, quindi, nella propria Dichiarazione IRAP per il periodo di imposta 2020, il conto economico e tutte le “posizioni soggettive” dell'incorporata Società_1, compresa l'esenzione IRAP COVID-19 primo acconto 2020;
- - per converso la Società_1 non ha presentato alcuna dichiarazione IRAP per il 2020, essendo la sua posizione IRAP confluita integralmente in quella della Società incorporante e, pertanto, non ha in alcun modo fruito separatamente dell'esenzione IRAP COVID-19 primo acconto 2020 spettante.
La situazione descritta appare conforme al principio di neutralità fiscale stabilito dall'articolo 172 del TUIR con la disciplina posta quale regime fiscale delle fusioni societarie, e sintetizzabile nel senso che la fusione non deve generare automaticamente plusvalenze o minusvalenze tassabili.
Va, peraltro rilevato che la fattispecie non può integrare una mera operazione elusiva come talvolta accade con l'utilizzo da parte della società incorporante di perdite fiscali dell'incorporata e per il quale autorevole giurisprudenza richiede il "test di vitalità" della società incorporata.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso,
2.Si compensano le spese in ragione della particolarità della questione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 2.12.2025
Il Relatore Il Presidente
SE Di ED AN EN