Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10452
TAR
Sentenza 10 aprile 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 30 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 7 l. 241/1990 per avviso di avvio procedimento insufficiente

    Il Consiglio di Stato ritiene l'avviso legittimo, in quanto, pur in termini sintetici, informa l'interessato dell'amministrazione competente e dell'oggetto del procedimento (revoca assegnazione lotti), consentendo una piena tutela difensiva.

  • Rigettato
    Mancanza di previa delibera di indirizzo della Giunta per atto discrezionale

    Il Consiglio di Stato rigetta il motivo, affermando che una simile delibera non è prevista dalla legge e che l'atto, a fronte dell'inerzia della parte privata, assume carattere di atto dovuto, non discrezionale.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per omessa comparazione tra interesse pubblico e privato

    Il Consiglio di Stato ritiene il motivo infondato, poiché i provvedimenti di decadenza non costituiscono atti di autotutela e non richiedono una valutazione dell'interesse privato a conservare i vantaggi della cui decadenza si tratta.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento

    Il motivo è infondato, poiché il vizio di disparità di trattamento si configura solo con prova rigorosa dell'assoluta identità delle situazioni, prova qui mancante.

  • Accolto
    Errato apprezzamento dei fatti e invalidità clausole incameramento somme

    La decadenza dall'assegnazione è legittima per mancata realizzazione delle opere. Per la convenzione del 2006, l'incameramento di tutte le somme versate è legittimo in base alla clausola penale. Per la convenzione del 2008, l'incameramento è illegittimo nella parte eccedente la cauzione di € 961.

  • Accolto
    Indebito arricchimento dell'amministrazione

    La decadenza è legittima. L'incameramento delle somme è legittimo per la convenzione del 2006 in quanto clausola penale non nulla né manifestamente eccessiva. Per la convenzione del 2008, l'incameramento è illegittimo oltre la cauzione.

  • Accolto
    Invalidità clausole incameramento somme

    Per la convenzione del 2006, la clausola è qualificabile come penale, non nulla né manifestamente eccessiva. Per la convenzione del 2008, l'incameramento è illegittimo oltre la cauzione.

  • Accolto
    Richiesta di restituzione somme eccedenti cauzione (convenzione 2008)

    L'incameramento delle somme eccedenti la cauzione previsto dalla convenzione del 2008 è illegittimo e pertanto tali somme dovranno essere restituite con interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10452
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10452
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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