Art. 9.
L' articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 , e' modificato come segue:
al n. 2, le parole: "titoli del debito pubblico" sono sostituite con le seguenti: "titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali ed i certificati di credito del Tesoro";
al n. 9, le parole: "dell'EGAM" sono sostituite con le seguenti: "dell'ENI";
al n. 10, le parole: "beni immobili, o quote di essi, situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche", sono sostituite con le seguenti: "beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche".
L' articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 , e' modificato come segue:
al n. 2, le parole: "titoli del debito pubblico" sono sostituite con le seguenti: "titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali ed i certificati di credito del Tesoro";
al n. 9, le parole: "dell'EGAM" sono sostituite con le seguenti: "dell'ENI";
al n. 10, le parole: "beni immobili, o quote di essi, situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche", sono sostituite con le seguenti: "beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche".