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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
UI PAOLO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3363/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259024064324000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259024064324000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259024064324000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259024064324000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259024064324000 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4826/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
impugnava l'intimazione di pagamento n. 06820259024064324000, notificata, tramite il servizio postale, in data 18.06.2025, ed avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 06820080327907771000, che si assumeva essere stata notificata in data 05.08.2009, Ente impositore Agenzia delle Entrate - ufficio di
Milano 5, relativa ad IRAP, IRPEF, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale all'IRPEF, imposta sul valore aggiunto (oltre ad interessi e sanzioni), anno di imposta 2005.
Chiedeva dichiararsi l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dalla cartella esattoriale descritta in premessa;
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dalla cartella relativo alle sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che chiedeva rigettarsi le richieste sulla base del fatto che la prescrizione dei crediti Irpef è decennale, comprese sanzioni e interessi, e del fatto che medio tempore vi sono state altre intimazioni di pagamento.
All'udienza del 12 dicembre 2025 la Corte decideva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I crediti fiscali per cui si procede sono Irpef ed Irap relativi all'anno 2009; la Suprema Corte di
Cassazione, con l'ordinanza 8120 del 23 marzo 2021, ha evidenziato che i crediti Iva, Irpef, Irap sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito per il solo fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (in precedenza Cass. 9906/18; 19969/19; 12740/2020).
Oltre all'intimazione opposta, parte ricorrente ha ricevuto una intimazione di pagamento nel 2015 ed altra nel 2020, per cui sotto il profilo del debito fiscale non è maturata alcuna prescrizione.
Diverso è il discorso per sanzioni ed interessi, posto che la più recente giurisprudenza della stessa Corte
Suprema ha ritenuto che “il termine di prescrizione breve quinquennale per i crediti tributari deve ritenersi applicabile per le sanzioni, ai sensi del D. Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, in forza del quale il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni e per gli interessi moratori in virtù di quanto previsto dall'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4” (Cass. 12740/20). Analogamente, sempre secondo quanto statuito dalla Cassazione con la recente ordinanza n. 5220/2024, “… deve ritenersi che effettivamente la prescrizione per interessi e sanzioni tributarie sia quella quinquennale di cui all'art. 2948,
n. 4, cod. civ., per quanto riguarda i primi e art. 20 d. lgs. n. 10 472/1997 per le sanzioni. Con particolare riferimento agli interessi, essi sono infatti regolati da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione. Da ultimo si vedano Cass. 24/01/2023, n. 2095 e Cass. ordinanza n. 5220 del 27.02.2024).
L'intimazione impugnata è stata notificata nel luglio 2025. Ebbene, sanzioni ed interessi sono prescritti posto che la precedente intimazione, n. n.06820199051172318000, è stata notificata in data 17-28 febbraio 2020, e quindi sono decorsi oltre 5 anni. La Corte pertanto accoglie parzialmente il ricorso, solo con riguardo ad interessi e sanzioni, che dovranno essere scorporati dalle richieste, e rigetta nel resto. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso con riguardo ad interessi e sanzioni e rigetta nel resto.
Spese compensate.
Milano 12 dicembre 2025
Il Giudice
dr Paolo Guidi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
UI PAOLO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3363/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259024064324000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259024064324000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259024064324000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259024064324000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259024064324000 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4826/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
impugnava l'intimazione di pagamento n. 06820259024064324000, notificata, tramite il servizio postale, in data 18.06.2025, ed avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 06820080327907771000, che si assumeva essere stata notificata in data 05.08.2009, Ente impositore Agenzia delle Entrate - ufficio di
Milano 5, relativa ad IRAP, IRPEF, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale all'IRPEF, imposta sul valore aggiunto (oltre ad interessi e sanzioni), anno di imposta 2005.
Chiedeva dichiararsi l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dalla cartella esattoriale descritta in premessa;
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dalla cartella relativo alle sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che chiedeva rigettarsi le richieste sulla base del fatto che la prescrizione dei crediti Irpef è decennale, comprese sanzioni e interessi, e del fatto che medio tempore vi sono state altre intimazioni di pagamento.
All'udienza del 12 dicembre 2025 la Corte decideva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I crediti fiscali per cui si procede sono Irpef ed Irap relativi all'anno 2009; la Suprema Corte di
Cassazione, con l'ordinanza 8120 del 23 marzo 2021, ha evidenziato che i crediti Iva, Irpef, Irap sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito per il solo fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (in precedenza Cass. 9906/18; 19969/19; 12740/2020).
Oltre all'intimazione opposta, parte ricorrente ha ricevuto una intimazione di pagamento nel 2015 ed altra nel 2020, per cui sotto il profilo del debito fiscale non è maturata alcuna prescrizione.
Diverso è il discorso per sanzioni ed interessi, posto che la più recente giurisprudenza della stessa Corte
Suprema ha ritenuto che “il termine di prescrizione breve quinquennale per i crediti tributari deve ritenersi applicabile per le sanzioni, ai sensi del D. Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, in forza del quale il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni e per gli interessi moratori in virtù di quanto previsto dall'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4” (Cass. 12740/20). Analogamente, sempre secondo quanto statuito dalla Cassazione con la recente ordinanza n. 5220/2024, “… deve ritenersi che effettivamente la prescrizione per interessi e sanzioni tributarie sia quella quinquennale di cui all'art. 2948,
n. 4, cod. civ., per quanto riguarda i primi e art. 20 d. lgs. n. 10 472/1997 per le sanzioni. Con particolare riferimento agli interessi, essi sono infatti regolati da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione. Da ultimo si vedano Cass. 24/01/2023, n. 2095 e Cass. ordinanza n. 5220 del 27.02.2024).
L'intimazione impugnata è stata notificata nel luglio 2025. Ebbene, sanzioni ed interessi sono prescritti posto che la precedente intimazione, n. n.06820199051172318000, è stata notificata in data 17-28 febbraio 2020, e quindi sono decorsi oltre 5 anni. La Corte pertanto accoglie parzialmente il ricorso, solo con riguardo ad interessi e sanzioni, che dovranno essere scorporati dalle richieste, e rigetta nel resto. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso con riguardo ad interessi e sanzioni e rigetta nel resto.
Spese compensate.
Milano 12 dicembre 2025
Il Giudice
dr Paolo Guidi