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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2040/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
PARISI TOMMASO, RE
AMBROSIO LUIGI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1898/2026 depositato il 21/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500036763 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500036763 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500036763 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500036763 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500036763 TARI 2023 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500036763 TARI 2024
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo nr. 992500036763 emesso dal Comune di
Roma capitale per Tari, anni dal 2019 al 2024, oltre sanzioni ed interessi, con riferimento a cespiti siti nel territorio del suddetto Ente civico. Nell'atto introduttivo la difesa della contribuente ha eccepito la nullità del provvedimento impugnato in quanto il coniuge e comproprietario degli immobili è intestatario di un regolare contratto di utenza ed ha provveduto a corrispondere regolarmente il tributo in tutti gli anni in questione. Nel corpo del ricorso la ricorrente ha presentato, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del Decreto Legislativo nr.
546 del 1992 e successive modificazioni, domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, allegando la sussistenza dei due relativi requisiti essenziali come in atti.
Il Comune di Roma capitale si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 05.02.2026, nella quale ha evidenziato di avere emesso un provvedimento di annullamento integrale dell'avviso il 04.12.2025; ha chiesto, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Fissata l'odierna Camera di consiglio, l'avviso di trattazione è stato notificato alle parti nei termini.
Ciò premesso, con Sentenza semplificata deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, la Sezione, ai sensi dell'articolo 47 ter del suddetto Decreto Legislativo nr. 546 del 1992, essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio, reputa che sussistano nella fattispecie in esame tutti i presupposti per definire il giudizio in questa sede cautelare con Sentenza semplificata, sul rilievo che il Comune di Roma capitale ha evidenziato di avere emesso un provvedimento di annullamento integrale dell'avviso impugnato, a seguito del quale si configurano i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in quanto non vi è prova che l'Ente impositore abbia sollecitamente notificato alla ricorrente il provvedimento di annullamento, prima della notifica del ricorso e della costituzione in giudizio, il Comune di Roma capitale deve essere condannato, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore della ricorrente nella misura di Euro 1.000,00 (mille//00), oltre accessori secondo Legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere e condanna il Comune di Roma capitale al pagamento delle spese a favore della ricorrente nella misura di Euro 1.000,00 (mille//00), oltre accessori secondo Legge.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Tommaso Parisi) (Dott. Andrea Morsillo)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
PARISI TOMMASO, RE
AMBROSIO LUIGI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1898/2026 depositato il 21/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500036763 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500036763 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500036763 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500036763 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500036763 TARI 2023 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500036763 TARI 2024
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo nr. 992500036763 emesso dal Comune di
Roma capitale per Tari, anni dal 2019 al 2024, oltre sanzioni ed interessi, con riferimento a cespiti siti nel territorio del suddetto Ente civico. Nell'atto introduttivo la difesa della contribuente ha eccepito la nullità del provvedimento impugnato in quanto il coniuge e comproprietario degli immobili è intestatario di un regolare contratto di utenza ed ha provveduto a corrispondere regolarmente il tributo in tutti gli anni in questione. Nel corpo del ricorso la ricorrente ha presentato, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del Decreto Legislativo nr.
546 del 1992 e successive modificazioni, domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, allegando la sussistenza dei due relativi requisiti essenziali come in atti.
Il Comune di Roma capitale si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 05.02.2026, nella quale ha evidenziato di avere emesso un provvedimento di annullamento integrale dell'avviso il 04.12.2025; ha chiesto, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Fissata l'odierna Camera di consiglio, l'avviso di trattazione è stato notificato alle parti nei termini.
Ciò premesso, con Sentenza semplificata deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, la Sezione, ai sensi dell'articolo 47 ter del suddetto Decreto Legislativo nr. 546 del 1992, essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio, reputa che sussistano nella fattispecie in esame tutti i presupposti per definire il giudizio in questa sede cautelare con Sentenza semplificata, sul rilievo che il Comune di Roma capitale ha evidenziato di avere emesso un provvedimento di annullamento integrale dell'avviso impugnato, a seguito del quale si configurano i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in quanto non vi è prova che l'Ente impositore abbia sollecitamente notificato alla ricorrente il provvedimento di annullamento, prima della notifica del ricorso e della costituzione in giudizio, il Comune di Roma capitale deve essere condannato, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore della ricorrente nella misura di Euro 1.000,00 (mille//00), oltre accessori secondo Legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere e condanna il Comune di Roma capitale al pagamento delle spese a favore della ricorrente nella misura di Euro 1.000,00 (mille//00), oltre accessori secondo Legge.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Tommaso Parisi) (Dott. Andrea Morsillo)