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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3784 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione monocratica e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello iscritto sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 6251 dell'anno 2017 vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Pt_1 CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Cretì presso il cui studio legale in Lecce alla via G. Toma n. 8/B ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– APPELLANTE –
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Camassa presso il cui studio legale in Lecce alla via Monti n. 25 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– APPELLATA –
1 All'udienza del 16.12.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1 CP_1
n. 526/15 emesso dal Giudice di Pace di Lecce il 9.3.2015 per il pagamento in favore della odierna società appellata della somma di euro 4.880,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
somma portata da fatture emesse a fronte di lavori di manutenzione e pavimentazione di una struttura turistico- ricettiva di proprietà dell'appellante.
La causa veniva istruita in primo grado con prove per interpello e per testi nonché con una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'esecuzione dei lavori edili a regola d'arte e il valore dei lavori eseguiti.
Il Giudice di Pace di Lecce con sentenza n. 1602 del 12.4.2017 rigettava l'opposizione, nonché la domanda riconvenzionale formulata dalla controparte processuale ai fini del risarcimento di asseriti danni cagionati dall'opposta per un importo pari ad 1.000,00, con conferma del decreto ingiuntivo e con condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite.
In particolare il giudice di prime cure riteneva che non sussistesse la prova dell'inadempimento contrattuale dell'opposta stante gli esiti della espletata
2 consulenza tecnica d'ufficio, che verificava l'assenza di vizi, con conseguente congruità delle somme ingiunte quale corrispettivo dei lavori eseguiti.
Avverso tale sentenza la società ha proposto appello con atto Pt_1 Parte_2
di citazione depositato il 15.6.2017, chiedendo la sua riforma integrale formulando le seguenti conclusioni:
“previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, in accoglimento del presente appello riformare la sentenza impugnata con conseguente integrale accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate con la domanda principale di primo grado, che qui si intendono integralmente trascritte, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'opposta/appellata dinanzi al Giudice di Pace di Lecce per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa del presente atto, con il favore delle spese
e dei compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 4.10.2017, ha resistito in giudizio la società appellata, concludendo per il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 16.12.2025, svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
**********
3 1 – Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure erroneamente duplicato i costi per le lavorazioni eseguite, “vuoi per l'attribuzione di somme non dovute perché i materiali per il getto del massetto armato sono stati forniti dall'appaltante, per cui all'appaltatrice spetterebbe solo il costo della manodopera, vuoi ancora perché la valutazione del prezzo unitario al mq. è del tutto spropositata rispetto ai prezzi di mercato”.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza impugnata per erronea valutazione degli esiti dell'istruttoria espletata;
in particolare l'appellante ha affermato che l'importo portato dal decreto ingiuntivo era superiore rispetto a quanto concordato dalle parti in misura pari ad euro 2.500,00.
Con il terzo motivo la società appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver la stessa erroneamente ricompreso tra i costi delle opere realizzate anche quelli relativi alla “rimozione della pavimentazione precedente e del sottofondo”.
Con il quarto motivo ha infine lamentato l'omissione di un adeguato esame della domanda riconvenzionale formulata, incorrendo in una errata valutazione delle risultanze probatorie e nell'ingiustificato recepimento de plano degli esiti della c.t.u., attribuendo agli stessi un valore dirimente, senza considerare la genericità dei quesiti, la parzialità degli accertamenti e le successive contestazioni mosse al riguardo;
il giudice di prime cure aveva altresì trascurato di richiedere chiarimenti al consulente tecnico d'ufficio e di valutare le prove orali espletate,
4 così precludendo un accertamento compiuto delle difformità e dei danni subìti a causa dell'imperfetta esecuzione dell'appalto.
2-Il primo, il secondo ed il terzo motivo di gravame possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione.
In punto di fatto è pacifico che l'odierna appellata abbia eseguito i lavori oggetto di causa, controvertendo le parti processuali soltanto in ordine alle relative modalità esecutive;
inoltre le materie prime per l'esecuzione delle opere venivano fornite dalla società committente limitatamente alle sole mattonelle in granulato e non anche rispetto a quant'altro occorrente per la realizzazione del calcestruzzo armato.
Ciò premesso, gli esiti della CTU espletata nel primo grado di giudizio, ai quali il Giudicante aderisce senza riserve in quanto congruamente motivati e frutto di un procedimento peritale scevro da errori od omissioni di carattere logico o metodologico, hanno chiarito che le opere oggetto dell'appalto venivano realizzate a regola d'arte – stante la particolare tipologia di realizzazione “a secco” – e che le stesse non presentavano vizi di esecuzione, dovendo l'eventuale disassamento essere ricondotto alla mancata successiva manutenzione delle opere stesse ed agli effetti degli agenti atmosferici.
In tema di denunzia di eventuali vizi nell'appalto è necessario distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell'opera; la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, laddove l'accettazione esige che il committente esprima
5 (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente diritto al pagamento del corrispettivo dell'appalto.
L'art. 1665 c.c., poi, pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma
4, prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo.
Orbene, nel caso di specie, dall'istruttoria espletata è emerso che l'appellante non abbia mosso alcuna contestazione in ordine alla regolare esecuzione delle opere e che non abbia neppure formulato riserve al momento della consegna.
Infine, infondato è anche l'ultimo motivo di appello inerente al rigetto della proposta domanda riconvenzionale, non sussistendo elementi di prova in ordine al nesso eziologico tra i danni lamentati e la paventata difettosa esecuzione delle opere appaltate.
L'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata.
2 – Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudicante che non sussistono nel caso di specie i presupposti per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.; spese da liquidarsi in dispositivo secondo i valori medi delle tariffe ratione temporis.
6 Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione monocratica, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza emessa Pt_1 CP_1
dal Giudice di Pace di Lecce n. 1602/2017, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la società appellante alla rifusione, in favore Pt_1 CP_1
dell'appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 17.12.2025.
7 IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Valentino Pirelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.
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