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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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- 1. Spese di lite e procedimento per convalida della licenza di finita locazioneAccesso limitatoFulvio Troncone · https://www.altalex.com/ · 28 agosto 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice –
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22846 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
[...]
(nato il [...] - c.f. ) e (nata il Parte_1 C.F._1 Parte_2
10/07/1976 c.f. )rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._2
CERBONE RAFFAELLA presso la quale elettivamente domiciliano in Afragola (NA) via Cerbone n. 10;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/12/2024 e premesso che avevano Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Napoli il 15.06.1996, e che dalla predetta unione erano nati due figli: CP_1
(26.7.2000) e FF (28.1.2004), studentesse non economicamente autonome, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
pag. 1 di 4 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 18.3.25 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la volontà di separarsi, precisavano di aver apportato una modifica all'articolo 6 degli accordi di cui al ricorso per separazione consensuale e confermavano le condizioni accessorie come riportate nelle note di trattazione scritta firmate dalle parti e dal difensore. La causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“art. 1) i sottoscritti coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale consensuale, impegnandosi a vivere nel reciproco rispetto;
art. 2) essi potranno stabilire liberamente la loro residenza, con obbligo di comunicare l'eventuale mutamento di indirizzo entro 30 giorni all'altro coniuge, a mezzo raccomandata a/r, per consentire l'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal presente accordo;
art. 3) la casa coniugale, di proprietà del sig. , sita in Napoli alla Via Delle Cave n. Parte_1
6 viene assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi, corredi mobili e suppellettili che ne Parte_2
fanno parte (eccetto gli effetti personali del sig. ) la quale la abiterà insieme alle figlie Pt_1
e FF, entrambe maggiorenni ma non economicamente autonome, in quanto CP_1
studentesse. Il sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale entro la data di emissione Pt_1
della sentenza di separazione;
art. 4) le figlie e FF abiteranno entrambe insieme alla madre, non essendo ancora CP_1
economicamente autonome;
art. 5) nulla si dispone in merito al diritto di visita nei confronti delle figlie, dal momento che entrambe sono maggiorenni, e, dunque, i loro rapporti saranno regolati, di volta in volta, secondo il libero intendimento tra padre e ciascuna figlia;
art. 6) il sig. si impegna altresì a versare alla sig.ra la somma di euro 600,00 Pt_1 Pt_2
(seicento/00) mensili quale contributo al mantenimento di entrambe le figlie. Tale assegno sarà
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 versato entro il giorno 27 di ciascun mese mediante su un conto corrente intestato alla sig.ra di cui la stessa si impegna a comunicare il codice Iban. Tali contributi al mantenimento Pt_2
per le figlie saranno rivalutati annualmente, sempre a far data dalla omologa della presente separazione, secondo gli indici ISTAT;
art. 7) le spese straordinarie riguardanti le figlie ricadono a carico dei coniugi nella misura del
50% ciascuno. I coniugi per le spese straordinarie intendono rifarsi alle linee guida approvate dal
CNF che vengono di seguito riportate: Spese comprese nel mantenimento ordinario sono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare. Al fine di evitare qualsiasi possibile controversia sulla natura delle spese e sulla loro specifica regolamentazione, sin d'ora, si provvede a distinguere le spese straordinarie per le quali è necessario semplicemente che il genitore collocatario provveda a dare formale comunicazione all'altro coniuge al fine di richiedergliene la compartecipazione, dalle spese straordinarie per le quali, invece, vi è necessità di preventivo e formale accordo gli stessi. Sono da considerarsi spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: le spese relative a libri universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese relative all'Università pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso). Sono da considerarsi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, le spese per i corsi di lingua, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, le spese medico-sanitarie, odontoiatriche, oculistiche non coperte dal SSN e non urgenti esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustif0icativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 art. 8) nulla viene disposto a titolo di mantenimento reciproco per i coniugi, in quanto gli stessi si dichiarano economicamente autonomi;
art. 9) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del proprio passaporto.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.32, parte II, S. A Sez. V, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
b) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4