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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/05/2024, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
RG n. 1612/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Contenzioso Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente relatore/estensore dott. ssa Francesca GRECO Giudice dott.ssa A. Contestabile Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale di contenzioso civile n. 1612 dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 4.4.2024 con termini per deposito documenti e vertente tra
) nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Avezzano, via Monte Zebio n. 11, presso lo studio degli Avv.ti Federica
Federici e Serena Pisotta che la rappresentano e difendono per procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e di sostituzione di nuovo difensore
RICORRENTE
E
( ) nato ad [...] il 1811.1970 Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Avezzano in Via Mazzini n. 84, presso lo studio dell'avv. Rosita
Di Lorenzo che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
RESISTENTE
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI Come da accordo depositato telematicamente il 15.4.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.11.2018, parte ricorrente, deducendo di aver contratto matrimonio con il sig. a Magliano dei Marsi il 15.9.2001, ha adito l'intestatario CP_1
tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi con affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori ed il collocamento prevalente presso di lei,
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore nonché per la previsione di un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili da porre a carico del resistente per il mantenimento del minore e per la regolamentazione del diritto di visita paterno alle condizioni di cui al ricorso, previo accertamento delle capacità genitoriali del resistente.
Si è costituito in giudizio il resistente il quale, deducendo un atteggiamento violento della ricorrente nei confronti del figlio, ha insistito per l'affidamento esclusivo del minore in proprio favore nonché per la previsione, in capo alla ricorrente, di un assegno di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili e per la regolamentazione del diritto di visita da parte della madre alle condizioni di cui alla comparsa.
In seguito alla nomina di ctu per procedere all'esame del minore, il Presidente ha adottato quali provvedimenti provvisori ed urgenti l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, a cui ha assegnato la casa coniugale, nonché la previsione, a carico della sig.ra di un assegno di mantenimento di euro Pt_1
250,00 mensili in favore del figlio e la regolamentazione del diritto di visita alle condizioni indicate nell'ordinanza, con contestuale trasmissione degli atti in Procura ed al PUA dell
[...]
. Org_1
All'esito dell'attività istruttoria il g.i. nominato ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ma, nelle more del giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, successivamente depositato in atti, chiedendo la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale.
Il g.i. all'udienza del 4.4.2024 ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei coniugi può trovare accoglimento in quanto, come dichiarato dagli stessi, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile, sussistendo, dunque, il presupposto di cui all'art. 151 primo comma c.c. ai fini della pronuncia richiesta.
Il Collegio, inoltre, dato atto della conformità dell'accordo agli interessi del minore e delle parti e ritenuto che lo stesso non sia contrario all'ordine pubblico ed alle norme imperative, recepisce le condizioni così come concordate dalle parti.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente il 14.4.2024 e sopra
[...] riportate;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Magliano dei Marsi per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 36, parte II,
Serie A, uff. 1, dell'anno 2001.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 3.5.2024
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Proia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Contenzioso Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente relatore/estensore dott. ssa Francesca GRECO Giudice dott.ssa A. Contestabile Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale di contenzioso civile n. 1612 dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 4.4.2024 con termini per deposito documenti e vertente tra
) nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Avezzano, via Monte Zebio n. 11, presso lo studio degli Avv.ti Federica
Federici e Serena Pisotta che la rappresentano e difendono per procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e di sostituzione di nuovo difensore
RICORRENTE
E
( ) nato ad [...] il 1811.1970 Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Avezzano in Via Mazzini n. 84, presso lo studio dell'avv. Rosita
Di Lorenzo che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
RESISTENTE
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI Come da accordo depositato telematicamente il 15.4.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.11.2018, parte ricorrente, deducendo di aver contratto matrimonio con il sig. a Magliano dei Marsi il 15.9.2001, ha adito l'intestatario CP_1
tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi con affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori ed il collocamento prevalente presso di lei,
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore nonché per la previsione di un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili da porre a carico del resistente per il mantenimento del minore e per la regolamentazione del diritto di visita paterno alle condizioni di cui al ricorso, previo accertamento delle capacità genitoriali del resistente.
Si è costituito in giudizio il resistente il quale, deducendo un atteggiamento violento della ricorrente nei confronti del figlio, ha insistito per l'affidamento esclusivo del minore in proprio favore nonché per la previsione, in capo alla ricorrente, di un assegno di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili e per la regolamentazione del diritto di visita da parte della madre alle condizioni di cui alla comparsa.
In seguito alla nomina di ctu per procedere all'esame del minore, il Presidente ha adottato quali provvedimenti provvisori ed urgenti l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, a cui ha assegnato la casa coniugale, nonché la previsione, a carico della sig.ra di un assegno di mantenimento di euro Pt_1
250,00 mensili in favore del figlio e la regolamentazione del diritto di visita alle condizioni indicate nell'ordinanza, con contestuale trasmissione degli atti in Procura ed al PUA dell
[...]
. Org_1
All'esito dell'attività istruttoria il g.i. nominato ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ma, nelle more del giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, successivamente depositato in atti, chiedendo la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale.
Il g.i. all'udienza del 4.4.2024 ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei coniugi può trovare accoglimento in quanto, come dichiarato dagli stessi, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile, sussistendo, dunque, il presupposto di cui all'art. 151 primo comma c.c. ai fini della pronuncia richiesta.
Il Collegio, inoltre, dato atto della conformità dell'accordo agli interessi del minore e delle parti e ritenuto che lo stesso non sia contrario all'ordine pubblico ed alle norme imperative, recepisce le condizioni così come concordate dalle parti.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente il 14.4.2024 e sopra
[...] riportate;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Magliano dei Marsi per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 36, parte II,
Serie A, uff. 1, dell'anno 2001.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 3.5.2024
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Proia