CASS
Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2024, n. 12746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12746 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/07/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME cli MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE 13RANCACCIO; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore, l'avv. LUCA PALLOTTA, che, in via preliminare, evidenzia la sostituzione nei confronti del ricorrente della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in data 05/12/2023. Conseguentemente, il difensore dichiara di rinunciare al secondo motivo di ricorso, mentre manifesta il proprio permanente interesse per il primo motivo. L'avv. PALLOTTA deposita, altresì, l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Giudici per le Indagini Preliminari, di sostituzione della misura cautelare, emessa in data 05/12/2023. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12746 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei confronti di LO RE dal GIP del medesimo tribunale in data 27.6.2023, in relazione al reato di concorso in bancarotta impropria da operazioni dolose, per aver cagionato, nella sua qualità di rappresentante legale della società "buffer" o filtro NI RO s.p.a, il fallimento della società Virgo Petroli s.r.I., dichiarato il 29.12.2021, attraverso un meccanismo fraudolento di frodi cd. "carosello" intracomunitarie, con omissione sistematica del pagamento dell'IVA, per un ammontare complessivo di oltre 15 milioni di euro (ed un passivo di 16.710.108,39 euro, derivato dalle insinuazioni fallimentari dell'erario). La società fallita era, in sintesi, una società "cartiera", interposta carne "scatola vuota", ai soli fini di frode fiscale nel settore del commercio degli idrocarburi, tra la società italiana NI RO s.p.a. e le società estere coinvolte. Alle frodi carosello si affiancava anche un sistema di autoriciclaggio e riciclaggio realizzato attraverso una struttura composta da cittadini cinesi e l'invio di bonifici in Cina a società cinesi, a fronte di fatture per operazioni inesistenti, con contestuali rimesse di contanti agli indagati in Italia. 1.1. LO RE è coinvolto in qualità di rappresentante legale e detentore del 50% delle azioni sociali della società NI RO, dotata di minima struttura societaria e di alcuni dipendenti, con il compito di intrattenere rapporti commerciali con i clienti finali, rappresentati da primarie società petrolifere, alle quali rivendere i prodotti oggetto delle frodi carosello. In sintesi, la NI RO, e prima di essa, altre società amministrate da RE, sono acquirenti dalla cartiera Virgo Petroli. Il quadro di gravità indiziaria a carico di RE è desunto dall'analisi delle chat estrapolate dai dispositivi elettronici in sequestro con le indagini, attraverso le quali si è ricostruita la sua attività di coordinamento e direzione del meccanismo fraudolento, che aveva una duplice finalità: a) creare fittizi crediti d'imposta e b) consentire la vendita sottocosto della merce, in taluni casi acquistandola come società italiana, per rivenderla come venditore intracomunitario. Il particolare innovativo delle frodi carosello in esame è costituito dalla stipula di specifiche forme contrattuali, denominate Three Party Agreement, che hanno consentito a NI RO di acquistare per anni idrocarburi da società maltesi, tramite una società "schermo" priva di autonomia commerciale, lucrando ai danni dell'Erario. L'anomalia sta nel fatto che la vendita originaria della società fornitrice alla società schermo, data la qualifica intracomunitaria, è effettuata secondo la regola dell'inversione contabile, cd. "reverse charge", ossia senza IVA in quanto dovuta dall'acquirente, e così, di conseguenza, ad un valore complessivamente inferiore alla successiva cessione nazionale con IVA. Tale meccanismo contrattuale, oltre a costituire le premesse del 2 successivo, fisiologico omesso versamento dell'IVA "a debito" dovuta dalle società interposte, dimostra anche la natura meramente fittizia delle società "cartiere", neppure interessate dai flussi finanziari connessi al commercio di un prodotto (gli idrocarburi) che le vedeva coinvolte solo su un piano puramente cartolare. Completa il meccanismo fraudolento l'emissione di fatture pro-forma da parte della società estera direttamente a NI RO s.p.a. al fine di rappresentare il valore della fornitura di prodotti petroliferi che sarà poi oggetto di successiva fatturazione e vendita sottocosto operata da Virgo Petroli s.r.l. nei confronti della citata NI;
l'importo, grazie al Three Party Agreement, viene pagato in maniera puntuale e diretta da NI alla società estera, senza alcun coinvolgimento sul piano finanziario di Virgo Petroli, che così si rivela un soggetto interposto per la gestione della sola parte cartolare e per assumere l'esposizione dell'IVA senza intento di versarla, visto che non la riceve neppure dall'acquirente, accumulando così il rilevante debito al centro del fallimento. 2. Ha proposto ricorso LO RE, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi diversi. 2.1. La prima censura attinge il piano della gravità indiziaria, dubitando, sotto il profilo della violazione degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni racchiuse nelle due informative di reato depositate nell'ambito del procedimento;
intercettazioni disposte in altro procedimento n. 14182/2021 RGNR della Procura di Milano, che formano la piattaforma sostanzialmente prevalente, se non unica, su cui si basa la valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa evidenzia un'omessa trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni disposte in altro procedimento, che hanno impedito la verifica di legittimità delle operazioni di captazione, nonostante le espresse richieste avanzate al Tribunale del Riesame e la riserva di decidere in merito da parte dei giudici, cui non si è dato seguito. Il motivo di ricorso evidenzia, con alcuni esempi, la rilevanza dei contenuti delle intercettazioni, ai fini della valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, e rappresenta che agli atti del procedimento non sono stati depositati i decreti autorizzativi suddetti, sicchè non era stato possibile assolvere all'onere di indicazione specifica degli atti dei quali si richiedeva l'inutilizzabilità, non avendoli potuti esaminare. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia omessa motivazione con riguardo alla devoluta questione di incompatibilità delle condizioni di salute dell'indagato con la misura della custodia cautelare in carcere. Si invoca la natura pienamente devolutiva del mezzo di impugnazione ex art. 309 cod. proc. pen. e la possibilità di proporre simultaneamente richiesta di revoca e di riesame, contrariamente a quanto affermato dal provvedimento impugnai:o, che si è rifiutato di esprimersi al riguardo, ravvisando una preclusione a valutare in prima battuta l'istanza 3 di incompatibilità carceraria per ragioni di salute, definendola di competenza del giudice della cautela. 3. E' stata ammessa trattazione orale del ricorso' su richiesta della difesa dell'indagato. 3.1. In sede di discussione orale, la difesa ha rappresentato che è stata sostituita la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, pochi giorni prima dell'udienza fissata dinanzi al Collegio, evidenziando che il proprio interesse al ricorso si concentra, quindi, solo sul primo motivo, con rinuncia al secondo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è generico. L'ordinanza impugnata ha chiarito (alle pagine 1.3 e 14) che il provvedimento genetico non contemplava, nel novero dei gravi indizi di colpevolezza, conversazioni "intercettate" ma solo il precipitato dei contenuti di conversazioni trascritte dal sistema di messaggistica whatsapp, acquisite tramite l'analisi dei supporti informatici in sequestro. La giurisprudenza di legittimità da tempo è orientata nel ritenere che, in tema di mezzi di prova, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti e soggiacciono alle regole stabilite dall'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319, in una fattispecie relativa a dati - allegati in copia cartacea o trasfusi nelle informative di polizia giudiziaria - acquisiti in separato procedimento, in cui la Corte ha precisato che non è indispensabile, ai fini della loro autonoma valutabilità, l'acquisizione della copia forense effettuata nel procedimento di provenienza, né dell'atto autorizzativo dell'eventuale perquisizione;
in senso conforme: Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019, dep. 2020, Tacchi, Rv. 278124; Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, dep. 2018, Parodi, Rv. 272319). Alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, quindi, la questione posta dal ricorso e relativa all'omessa trasmissione dei decreti di intercettazione, che avrebbe impedito la verifica di legittimità delle operazioni di captazione, da un lato è aspecifica, poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato;
dall'altro, è generica poiché formulata in modo esplorativo, senza indicare neppure quali sarebbero i profili di illegittimità evocati. Tale ultima obiezione, del resto, risulta essere la ragione principale della decisione di rigetto dell'eccezione proposta dalla difesa in sede di riesame, di contenuto identico a 4 quella formulata al Collegio. Anche il Tribunale di Milano, infatti, ha rilevato la genericità e la finalità meramente esplorativa della richiesta di acquisizione dei provvedimenti dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, non ancorata a prospettati vizi del procedimento. Come noto, ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendc sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229244). Anche l'incidenza delle intercettazioni delle quali si denuncia la "possibile" illegittimità sulla valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari sconta la medesima vaghezza di censure, tanto più che - a pag. 17 - il provvedimento impugnato fonda la sua valutazione relativa alla sussistenza dei presupposti cautelari sia sulla esistenza di "contatti" tra l'indagato ed altri soggetti coinvolti, sia su conversazioni intercettate diverse da quelle oggetto della deduzione difensiva e contenute in un'informativa di polizia giudiziaria depositata successivamente all'emissione dell'ordinanza genetica. Le osservazioni difensive, anche rispetto a tale dato, si rivelano aspecifiche, non puntualizzando il bersaglio delle censure, oltre che, come già evidenziato, le possibili illegittimità. 3. Il secondo motivo è inammissibile, invece, perché in relazione ad esso vi è stata rinuncia della difesa in udienza, dinanzi al Collegio. 3.1. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023.
l'importo, grazie al Three Party Agreement, viene pagato in maniera puntuale e diretta da NI alla società estera, senza alcun coinvolgimento sul piano finanziario di Virgo Petroli, che così si rivela un soggetto interposto per la gestione della sola parte cartolare e per assumere l'esposizione dell'IVA senza intento di versarla, visto che non la riceve neppure dall'acquirente, accumulando così il rilevante debito al centro del fallimento. 2. Ha proposto ricorso LO RE, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi diversi. 2.1. La prima censura attinge il piano della gravità indiziaria, dubitando, sotto il profilo della violazione degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni racchiuse nelle due informative di reato depositate nell'ambito del procedimento;
intercettazioni disposte in altro procedimento n. 14182/2021 RGNR della Procura di Milano, che formano la piattaforma sostanzialmente prevalente, se non unica, su cui si basa la valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa evidenzia un'omessa trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni disposte in altro procedimento, che hanno impedito la verifica di legittimità delle operazioni di captazione, nonostante le espresse richieste avanzate al Tribunale del Riesame e la riserva di decidere in merito da parte dei giudici, cui non si è dato seguito. Il motivo di ricorso evidenzia, con alcuni esempi, la rilevanza dei contenuti delle intercettazioni, ai fini della valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, e rappresenta che agli atti del procedimento non sono stati depositati i decreti autorizzativi suddetti, sicchè non era stato possibile assolvere all'onere di indicazione specifica degli atti dei quali si richiedeva l'inutilizzabilità, non avendoli potuti esaminare. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia omessa motivazione con riguardo alla devoluta questione di incompatibilità delle condizioni di salute dell'indagato con la misura della custodia cautelare in carcere. Si invoca la natura pienamente devolutiva del mezzo di impugnazione ex art. 309 cod. proc. pen. e la possibilità di proporre simultaneamente richiesta di revoca e di riesame, contrariamente a quanto affermato dal provvedimento impugnai:o, che si è rifiutato di esprimersi al riguardo, ravvisando una preclusione a valutare in prima battuta l'istanza 3 di incompatibilità carceraria per ragioni di salute, definendola di competenza del giudice della cautela. 3. E' stata ammessa trattazione orale del ricorso' su richiesta della difesa dell'indagato. 3.1. In sede di discussione orale, la difesa ha rappresentato che è stata sostituita la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, pochi giorni prima dell'udienza fissata dinanzi al Collegio, evidenziando che il proprio interesse al ricorso si concentra, quindi, solo sul primo motivo, con rinuncia al secondo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è generico. L'ordinanza impugnata ha chiarito (alle pagine 1.3 e 14) che il provvedimento genetico non contemplava, nel novero dei gravi indizi di colpevolezza, conversazioni "intercettate" ma solo il precipitato dei contenuti di conversazioni trascritte dal sistema di messaggistica whatsapp, acquisite tramite l'analisi dei supporti informatici in sequestro. La giurisprudenza di legittimità da tempo è orientata nel ritenere che, in tema di mezzi di prova, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti e soggiacciono alle regole stabilite dall'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319, in una fattispecie relativa a dati - allegati in copia cartacea o trasfusi nelle informative di polizia giudiziaria - acquisiti in separato procedimento, in cui la Corte ha precisato che non è indispensabile, ai fini della loro autonoma valutabilità, l'acquisizione della copia forense effettuata nel procedimento di provenienza, né dell'atto autorizzativo dell'eventuale perquisizione;
in senso conforme: Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019, dep. 2020, Tacchi, Rv. 278124; Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, dep. 2018, Parodi, Rv. 272319). Alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, quindi, la questione posta dal ricorso e relativa all'omessa trasmissione dei decreti di intercettazione, che avrebbe impedito la verifica di legittimità delle operazioni di captazione, da un lato è aspecifica, poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato;
dall'altro, è generica poiché formulata in modo esplorativo, senza indicare neppure quali sarebbero i profili di illegittimità evocati. Tale ultima obiezione, del resto, risulta essere la ragione principale della decisione di rigetto dell'eccezione proposta dalla difesa in sede di riesame, di contenuto identico a 4 quella formulata al Collegio. Anche il Tribunale di Milano, infatti, ha rilevato la genericità e la finalità meramente esplorativa della richiesta di acquisizione dei provvedimenti dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, non ancorata a prospettati vizi del procedimento. Come noto, ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendc sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229244). Anche l'incidenza delle intercettazioni delle quali si denuncia la "possibile" illegittimità sulla valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari sconta la medesima vaghezza di censure, tanto più che - a pag. 17 - il provvedimento impugnato fonda la sua valutazione relativa alla sussistenza dei presupposti cautelari sia sulla esistenza di "contatti" tra l'indagato ed altri soggetti coinvolti, sia su conversazioni intercettate diverse da quelle oggetto della deduzione difensiva e contenute in un'informativa di polizia giudiziaria depositata successivamente all'emissione dell'ordinanza genetica. Le osservazioni difensive, anche rispetto a tale dato, si rivelano aspecifiche, non puntualizzando il bersaglio delle censure, oltre che, come già evidenziato, le possibili illegittimità. 3. Il secondo motivo è inammissibile, invece, perché in relazione ad esso vi è stata rinuncia della difesa in udienza, dinanzi al Collegio. 3.1. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023.