Art. 4. 1. All' articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , i primi due periodi del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: "Il Ministero per i beni e le attivita' culturali svolge un pubblico servizio di educazione storico-artistica. Le soprintendenze e le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio storico-artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti.
Le convenzioni fissano le modalita' attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificita' della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili".
Le convenzioni fissano le modalita' attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificita' della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili".