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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/12/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2450/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2450 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.I. in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'omonima titolare,rappresentata e difesa dall'avv. Ida di Renzo come da procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Nicola di CP_1 C.F._1
Bernardo come da procura in atti OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , in persona Parte_1 dell'omonimo titolare, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, e CP_1
1 proponeva opposizione avverso il decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 5.176,44, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per l'opera professionale spiegata dal
, nella qualità di commercialista, così come specificamente indicata nel ricorso monitorio CP_1
(nel dettaglio: consulenza compilazione dichiarazione sostitutiva Agenzia Monopoli;
n. 2 incontri per lo studio preliminare della pratica per 2 ore;
predisposizione contratto preliminare cessione d'azienda BA e consulenza successivo atto;
predisposizione contratto preliminare cessione d'azienda BA e consulenza successivo atto rivisto;
pratica apertura P. IVA Ade (urgente); pratica comunica iscrizione CCIAA inattiva-variazione denominazione (urgente); invio pratica Scia al Comune (urgente); predisposizione modello F24 ritenuta Notaio;
pratica Controparte_2 comunica CCIAA attiva (urgente); - iscrizione INPS (urgente); Pec Comune di Città S. Angelo integrazione documenti SCIA (urgente); mail di sollecito evasione pratica CCIAA (urgente); pratica
Comune per correzione ed integrazione documenti;
invio pratica CCIAA inizia attività senza
ATECO tabacchi;
invio nuova pratica CCIAA inizio attività Tabacchi dal 13.06.2019; Pec Comune
integrazione documenti SCIA (urgente) invia atto copia modificato). Controparte_2
A sostegno, l'opponente – premesso di avere conferito incarico al D'EO avente ad oggetto unicamente l'apertura della posizione IVA e le connesse comunicazioni CCIAA e INPS per l'attività di tabaccheria che si apprestava a rilevare;
che tanto era avvenuto nel corso di un unico incontro della durata di un'ora; che il non aveva fornito indicazioni circa le modalità ed il CP_1 costo dell'attività commissionatagli;
che il professionista, di sua iniziativa ed in assenza di specifico incarico, le aveva inoltrato una bozza di contratto preliminare di cessione d'azienda, attività per la quale era stato in realtà incaricato il notaio che aveva stipulato l'atto definitivo;
che la Per_1
SCIA era stata predisposta dall'architetto ; che aveva risposto alle mail inviate dott. Tes_1
in buona fede, ritenendo che quanto richiesto fosse comunque inerente all'attività CP_1 commissionata;
che aveva chiesto senza esito il conto dell'attività e che, solo a distanza di un anno, aveva ricevuto la richiesta di saldo per oltre 4.268,22 per attività che non erano state commissionate nè svolte;
che, pur contestando la pretesa nonché il carattere dell'urgenza delle attività, si era resa disponibile a versare l'importo complessivo di euro 1.200,00, proposta rimasta priva di riscontro – tanto premesso, lamentava, in punto di diritto, la violazione della L. n. 214/2017 poichè il professionista, al momento del conferimento dell'incarico, non le aveva sottoposto un preventivo scritto, e contestava, altresì, il quantum della pretesa azionata.
L'istante concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con rideterminazione del compenso per le sole prestazioni effettivamente svolte, da contenersi nei minimi professionali. Con vittoria di spese e condanna della controparte ex art. 96 cpc.
2 Costituitosi in giudizio, contestava puntualmente l'assunto avversario e precisava CP_1 che, benchè l'importo complessivo dovuto dalla debitrice ammontasse ad euro € 4.655,00, oltre IVA
e CAP, come risultava dalla liquidazione del Consiglio dell'ordine, egli aveva chiesto la somma inferiore di euro 3.800,00 oltre IVA, CAP e spese pari ad euro 355,00 (per un ammontare complessivo di euro 5.176,44), per onorare quanto pattuito verbalmente nella fase stragiudiziale.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanze in data 28.01.2022 e 13.05.2022, il precedente istruttore rigettava, rispettivamente, le richieste avanzate dall'opposto ai sensi dell'art. 648 cpc e degli artt. 186 bis e ter cpc.
Così compendiati i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la proposta opposizione sia solo parzialmente fondata e che, pertanto, debba essere accolta nei limiti di seguito specificati.
In via preliminare, è opportuno richiamare la giurisprudenza (già citata nell'ordinanza del 28 gennaio 2022), per cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività (come, nella specie, di inesistenza del mandato), è idonea e sufficiente a investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum debeatur, senza incorrere nella violazione dell'articolo 112 del Cpc. La parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, infatti, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex articolo 2697 del Cc, ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente e alla rispondenza a essa delle somme richieste.
Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico” (cfr. Cass. n. 24387/2021).
Giova, altresì, osservare che il mandato professionale non richiede necessariamente la forma scritta, ad substantiam o ad probationem, potendo essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e potendo il contratto essere dimostrato anche con testimoni.
3 Ciò posto, nella specie, l'opponente contesta sia l'an che il quantum dell'avversa pretesa, avendo dedotto – da un lato - di non avere in caricato il D'EO di svolgere alcune delle attività per le quali questi ha chiesto il pagamento e – dall'altro - l'esorbitanza del quantum in relazione all'attività concretamente svolta.
In particolare, con specifico riferimento al primo aspetto, l'istante ha affermato, in citazione, che l'incarico professionale conferito al commercialista aveva ad oggetto esclusivamente l'”apertura di posizione iva, CCIAA e INPS per l'attività di tabaccheria che si apprestava a rilevare”.
Tale assunto, tuttavia, è stato smentito dalla stessa in sede di interrogatorio Parte_1 formale, in risposta al cap. 20 articolato dal che per comodità viene di seguito riportato: CP_1
“vero che per la pratica apertura partita Iva Agenzia delle Entrate, pratica comunica iscrizione
CCIAA inattiva-variazione denominazione;
invio pratica Scia al Comune di Città S. Angelo;
pratica comunica CCIAA attiva;
iscrizione INPS;
Pec Comune di Città S. Angelo integrazione documenti SCIA;
mail di sollecito evasione pratica CCIAA;
integrazione documenti SCIA e invia atto copia modificato ne veniva richiesta l'effettuazione con urgenza della Sig.ra e Parte_1 il dott. eseguiva tali prestazioni, mediante continui e solleciti messaggi whatsapp CP_1 scambiati tra la signora ed il dott. ”. Parte_1 CP_1
Ebbene, in proposito l'opponente ha testualmente ammesso: “all'inizio ho chiesto al solo CP_1
l'apertura della partita iva e l'iscrizione alla camera di commercio, le altre attività le ho richieste in un momento successivo quando si avvicinava la data di apertura della tabaccheria”.
Deve, dunque, ritenersi dimostrato che il conferimento dell'incarico al professionista ha avuto ad oggetto anche dette attività (circostanza peraltro confermata dalle testimoni e Testimone_2
). Testimone_3
Quanto alla redazione del preliminare di cessione d'azienda, risultano in atti le seguenti e-mail, allegate alla comparsa di costituzione e non contestate né disconosciute, intercorse tra
[...] ed il D' : quella del 06.02.2019, con cui il professionista trasmetteva alla Parte_1 CP_1 Parte_1 la bozza del preliminare di cessione di ramo d'azienda; la relativa e-mail di riscontro della medesima in data 11.02.2019 e l'ulteriore e-mail del 14.02.2019, contenente il Parte_1 preliminare “rivisto” (docc. 1- 2- 3). È stata prodotta (doc. 11) anche la bozza dell'atto in questione.
In ordine all'espletamento di detta attività da parte del commercialista, particolare valore assume anche la deposizione di , che ha ceduto l'attività di tabaccheria alla Testimone_4 Parte_1 questi, infatti, escusso all'udienza del 21.04.2023, ha dichiarato: “per quanto è a mia conoscenza il
4 è stato incaricato solo della stesura del preliminare;
preciso che io non volevo fare il CP_1 preliminare e stipulare direttamente il definitivo;
tuttavia il marito della prima e Controparte_3 poi la mi hanno contattato per la stipula del preliminare;
loro hanno scelto la figura Parte_1 professionale del D'EO”.
Sull'invio della Scia, si è già detto che vi è stata ammissione da parte dell'opponente; ad ogni buon conto, giova precisare che trattasi di un adempimento diverso dalla pratica denominata CILA, affidata all'architetto come dalla stessa confermato all'udienza del 17.01.2024 e CP_4 come si evince dalla relativa fattura, in atti.
Ad abundantiam, si aggiunge che anche in ordine alla SCIA il D' ha prodotto le e-mail e i CP_1 documenti comprovanti l'incarico ricevuto e il relativo svolgimento, circostanze che si evincono, altresì, dalla comunicazione del 15.05.2019, volta alla revoca del mandato, ove si legge: “con la presente comunico la mia intenzione di affidare la consulenza della mia attività ad un altro professionista. Nel ringraziare per il lavoro svolto fin ora, vi autorizzo a proseguire ed ultimare l'iter relativo alla presentazione della SCIA per l'esercizio di vicinato presso il comune di Città
Sant'Angelo…” (doc. sub 6).
E che l'incarico sia stato puntualmente espletato risulta dalla ricevuta di consegna della pec del
2.05.2019 di trasmissione della Scia al comune di Città Sant'Angelo, dalla richiesta di chiarimenti da parte dell'ente del 11.06.2019 nonché dalla successiva integrazione documentale da parte del
(docc. 4 e 12 prodotti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte opposta). CP_1
Per quanto concerne la pratica riguardante alla gestione del Monopolio, è parimenti in atti la e-mail del 28.06.2019, con la quale la ha sostanzialmente richiesto all'odierno opposto di Parte_1 occuparsi della gerenza provvisoria (doc. 13 prodotto con la comparsa di costituzione).
Detta circostanza è stata confermata dalla teste , sulla cui attendibilità non vi è Testimone_5 ragione di dubitare, avendo la stessa dichiarato, all'udienza del 17.1.2024, di essere impiegata presso la e di avere lavorato presso lo studio del Controparte_5 CP_1 nell'anno 2019; ebbene, la teste ha confermato il capitolo 23 dell'opposto, affermando di aver visto sia la e-mail suindicata, inviata dalla al , che i messaggi whatsapp con cui Parte_1 CP_1
l'opponente chiedeva al professionista la compilazione e lo svolgimento della pratica.
Ed ancora. La predisposizione del modello F24 per la ritenuta d'acconto del notaio risulta per tabulas, avendo il D'EO prodotto il modello medesimo (doc. sub 16 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cpc).
5 La compiuta istruttoria ha altresì confermato che gli incontri in presenza tra le parti, necessari per l'espletamento del mandato, furono certamente più di uno, diversamente da quanto affermato dalla
Parte_1
Ed invero, ha riferito, sul punto, che l'opponente si è recata presso lo studio del Testimone_5 commercialista tre volte, il 15/01/2019, il 30/01/2019 e il 26/02/2019 (in una occasione insieme alla sorella e al nipote), trattenendosi ogni volta 1 ora e mezza/2 ore;
la teste ha aggiunto di non essere stata presente agli incontri ma che, poiché si trovava nella stanza affianco e le porte erano aperte, aveva ascoltato le conversazioni, precisando che la “doveva acquisire una tabaccheria il Parte_1
D'EO predisporre, patto di cessione” .
Trattasi di dichiarazioni rese, come già evidenziato, da un soggetto indifferente e certamente attendibile e che, pertanto, sono preferibili rispetto a quanto riferito da e Testimone_6
, legati da un vincolo di parentela con l'opponente, di cui sono rispettivamente Controparte_3 cognato e sorella.
In definitiva, il quadro probatorio ha evidenziato che il D'EO ha ricevuto l'incarico e svolto le prestazioni richieste con il procedimento monitorio.
Di contro, indimostrato è rimasto il requisito dell'urgenza, che non può ritenersi sussistente solo perché alcune prestazioni sono state sollecitate dalla mediante messaggi e/o telefonate, Parte_1 magari effettuate solo perché il D'EO tardava nel compiere le prestazioni.
E, d'altro canto, la prima e-mail inviata al professionista dalla risale al 14.12.2018 Parte_1 mentre l'attività commerciale è stata aperta dopo diversi mesi (il 02.05.2019), il che consente di escludere l'urgenza nell'espletamento dell'incarico.
Prima di passare alla determinazione del quantum, va precisato come non possa essere condiviso l'assunto dell'opponente circa la presunta gratuità delle suddette prestazioni, che sarebbero state eseguite “in amicizia”.
La prestazione professionale si presume, infatti, sempre onerosa. Con la recente ordinanza del 19 maggio 2025, n. 13211, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel contratto d'opera intellettuale,
l'onerosità della prestazione professionale costituisce la regola generale, anche in assenza di un'espressa pattuizione del corrispettivo. La gratuità della prestazione, configurabile in via eccezionale, richiede una chiara e univoca manifestazione di volontà contraria da parte di entrambe le parti, gravando sul committente l'onere di provarla.
6 E' stato così ribadito il consolidato orientamento per cui nel contratto d'opera intellettuale, la gratuità non si presume e, in mancanza di una prova chiara di un patto in tal senso, il rapporto si deve ritenere oneroso, anche se per un lungo periodo non siano stati richiesti compensi.
Nel caso in esame, non è certamente sufficiente, ai fini che qui interessano, la mera dicitura: “non preoccuparti” inserita in un messaggio whatsapp. D'altronde, fra le parti in causa nemmeno vi erano rapporti di amicizia se non indiretti (per il tramite della sorella di ). Ed allora, in Parte_1 assenza di qualsivoglia ulteriore elemento a sostegno di tale tesi difensiva, la suddetta dicitura risulta una mera formula di cortesia, volta a posticipare la regolazione del rapporto e non a decretarne la gratuità.
Risulta, altresì, privo di pregio il motivo di opposizione relativo all'omessa consegna di un preventivo scritto.
Ed invero, la Corte di Cassazione ha chiarito che il rapporto tra cliente e professionista può perfezionarsi anche per fatti concludenti (Cass. n. 25941/2021 e n. 2137/2025), e può avvenire in qualsiasi forma purché idonea a manifestare la volontà del cliente di avvalersi dell'attività professionale. La prova di tale conferimento può essere fornita con ogni mezzo, anche tramite presunzioni. (ex multis: Cass. n. 5363/2022). Da ciò ne deriva il diritto al compenso da parte del professionista. L'obbligo di preventiva pattuizione scritta del compenso, previsto dall'art. 9, comma
4, D.L. 1/2012, ha, dunque, natura disciplinare e non incide sulla validità del rapporto (si veda, tra le tante, Tribunale di L'Aquila, n. 727/25).
E' pur vero che, in virtù ella richiamata normativa, il professionista è tenuto ad un obbligo informativo nei confronti del cliente che riguarda anche i costi dell'incarico e la sua complessità.
Tale informativa si colloca nella fase delle trattative e la sua violazione determina una responsabilità di tipo precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcire i danni commisurati all'interesse negativo (cfr. Tribunale Verona 17.07.2019). A tal fine, l'opponente avrebbe dovuto dedurre, ancor prima che provare, di aver subito un danno in ragione di tale omissione, il che, nella specie, non è avvenuto.
In definitiva, accertati, sulla scorta di quanto sin qui espresso, la sussistenza e l'oggetto del rapporto professionale nonché lo svolgimento delle prestazioni, ai fini della determinazione del quantum – attesa la mancata pattuizione del compenso - occorre fare ricorso ai parametri di cui al DM
140/2012.
7 A tal fine, si premette che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, DM n.140/2012, “l'assenza di prova del preventivo di massima …costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.
In base all'art. 17 del suddetto decreto: “ il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali: a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) risultati e vantaggi anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell'opera prestata”.
Il successivo art. 18 prevede che: “1. per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile”.
Ed ancora. L'art 26 si prevede che: “il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito …”
Ed allora, il commercialista ha ricevuto il mandato per la redazione del preliminare di cessione di ramo d'azienda ed il valore dell'affare ben può considerarsi corrispondente al prezzo convenuto tra le parti di euro 140.000,00. La necessità di modificare la prima bozza non può comportare una autonoma e separata quantificazione del compenso in relazione a tale attività.
Pertanto, avendo il D'EO fatto corretta applicazione dei criteri e della aliquota di cui alla richiamata normativa, la somma richiesta di euro 2.800,00 deve essere decurtata della metà.
Tutte le ulteriori attività qualificate urgenti nella parcella prodotta in sede monitoria, pari a complessivi euro 740,00, devono essere parimenti ridotte del 50%, non essendo emerse dalla compiuta istruttoria, come già evidenziato, le condizioni di particolare urgenza richieste dalla normativa in esame;
pertanto, spetta al professionista la somma di euro 370,00.
In definitiva, dal compenso richiesto deve essere defalcata la somma di euro 1.030,00, per cui al
D'EO spetta l'importo complessivo di euro 2.770,00, oltre accessori come per legge.
8 Da ultimo, con riferimento al rimborso della somma richiesta a titolo di tassa di opinamento, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le spese sostenute per ottenere il parere del Consiglio dell'Ordine devono restare a carico del professionista ove la relativa pretesa sia in tutto, ovvero in parte, infondata (Cass. n. 24481/22), come nella specie.
Di qui il parziale accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della al pagamento, in favore della controparte, della Parte_1 somma di euro 2.770,00, oltre accessori ed interessi dal ricorso al saldo.
Detta statuizione assorbe ogni questione in ordine alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, invocato dall'opponente, che presuppone la totale soccombenza dell'avversario.
La parziale, reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla , in persona dell'omonimo Parte_1 titolare, nei confronti di , ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, CP_1 disattesa così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1 della complessiva somma di euro 2.770,00, oltre accessori ed interessi dal ricorso al saldo;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara, il 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2450 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.I. in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'omonima titolare,rappresentata e difesa dall'avv. Ida di Renzo come da procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Nicola di CP_1 C.F._1
Bernardo come da procura in atti OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , in persona Parte_1 dell'omonimo titolare, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, e CP_1
1 proponeva opposizione avverso il decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 5.176,44, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per l'opera professionale spiegata dal
, nella qualità di commercialista, così come specificamente indicata nel ricorso monitorio CP_1
(nel dettaglio: consulenza compilazione dichiarazione sostitutiva Agenzia Monopoli;
n. 2 incontri per lo studio preliminare della pratica per 2 ore;
predisposizione contratto preliminare cessione d'azienda BA e consulenza successivo atto;
predisposizione contratto preliminare cessione d'azienda BA e consulenza successivo atto rivisto;
pratica apertura P. IVA Ade (urgente); pratica comunica iscrizione CCIAA inattiva-variazione denominazione (urgente); invio pratica Scia al Comune (urgente); predisposizione modello F24 ritenuta Notaio;
pratica Controparte_2 comunica CCIAA attiva (urgente); - iscrizione INPS (urgente); Pec Comune di Città S. Angelo integrazione documenti SCIA (urgente); mail di sollecito evasione pratica CCIAA (urgente); pratica
Comune per correzione ed integrazione documenti;
invio pratica CCIAA inizia attività senza
ATECO tabacchi;
invio nuova pratica CCIAA inizio attività Tabacchi dal 13.06.2019; Pec Comune
integrazione documenti SCIA (urgente) invia atto copia modificato). Controparte_2
A sostegno, l'opponente – premesso di avere conferito incarico al D'EO avente ad oggetto unicamente l'apertura della posizione IVA e le connesse comunicazioni CCIAA e INPS per l'attività di tabaccheria che si apprestava a rilevare;
che tanto era avvenuto nel corso di un unico incontro della durata di un'ora; che il non aveva fornito indicazioni circa le modalità ed il CP_1 costo dell'attività commissionatagli;
che il professionista, di sua iniziativa ed in assenza di specifico incarico, le aveva inoltrato una bozza di contratto preliminare di cessione d'azienda, attività per la quale era stato in realtà incaricato il notaio che aveva stipulato l'atto definitivo;
che la Per_1
SCIA era stata predisposta dall'architetto ; che aveva risposto alle mail inviate dott. Tes_1
in buona fede, ritenendo che quanto richiesto fosse comunque inerente all'attività CP_1 commissionata;
che aveva chiesto senza esito il conto dell'attività e che, solo a distanza di un anno, aveva ricevuto la richiesta di saldo per oltre 4.268,22 per attività che non erano state commissionate nè svolte;
che, pur contestando la pretesa nonché il carattere dell'urgenza delle attività, si era resa disponibile a versare l'importo complessivo di euro 1.200,00, proposta rimasta priva di riscontro – tanto premesso, lamentava, in punto di diritto, la violazione della L. n. 214/2017 poichè il professionista, al momento del conferimento dell'incarico, non le aveva sottoposto un preventivo scritto, e contestava, altresì, il quantum della pretesa azionata.
L'istante concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con rideterminazione del compenso per le sole prestazioni effettivamente svolte, da contenersi nei minimi professionali. Con vittoria di spese e condanna della controparte ex art. 96 cpc.
2 Costituitosi in giudizio, contestava puntualmente l'assunto avversario e precisava CP_1 che, benchè l'importo complessivo dovuto dalla debitrice ammontasse ad euro € 4.655,00, oltre IVA
e CAP, come risultava dalla liquidazione del Consiglio dell'ordine, egli aveva chiesto la somma inferiore di euro 3.800,00 oltre IVA, CAP e spese pari ad euro 355,00 (per un ammontare complessivo di euro 5.176,44), per onorare quanto pattuito verbalmente nella fase stragiudiziale.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanze in data 28.01.2022 e 13.05.2022, il precedente istruttore rigettava, rispettivamente, le richieste avanzate dall'opposto ai sensi dell'art. 648 cpc e degli artt. 186 bis e ter cpc.
Così compendiati i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la proposta opposizione sia solo parzialmente fondata e che, pertanto, debba essere accolta nei limiti di seguito specificati.
In via preliminare, è opportuno richiamare la giurisprudenza (già citata nell'ordinanza del 28 gennaio 2022), per cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività (come, nella specie, di inesistenza del mandato), è idonea e sufficiente a investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum debeatur, senza incorrere nella violazione dell'articolo 112 del Cpc. La parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, infatti, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex articolo 2697 del Cc, ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente e alla rispondenza a essa delle somme richieste.
Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico” (cfr. Cass. n. 24387/2021).
Giova, altresì, osservare che il mandato professionale non richiede necessariamente la forma scritta, ad substantiam o ad probationem, potendo essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e potendo il contratto essere dimostrato anche con testimoni.
3 Ciò posto, nella specie, l'opponente contesta sia l'an che il quantum dell'avversa pretesa, avendo dedotto – da un lato - di non avere in caricato il D'EO di svolgere alcune delle attività per le quali questi ha chiesto il pagamento e – dall'altro - l'esorbitanza del quantum in relazione all'attività concretamente svolta.
In particolare, con specifico riferimento al primo aspetto, l'istante ha affermato, in citazione, che l'incarico professionale conferito al commercialista aveva ad oggetto esclusivamente l'”apertura di posizione iva, CCIAA e INPS per l'attività di tabaccheria che si apprestava a rilevare”.
Tale assunto, tuttavia, è stato smentito dalla stessa in sede di interrogatorio Parte_1 formale, in risposta al cap. 20 articolato dal che per comodità viene di seguito riportato: CP_1
“vero che per la pratica apertura partita Iva Agenzia delle Entrate, pratica comunica iscrizione
CCIAA inattiva-variazione denominazione;
invio pratica Scia al Comune di Città S. Angelo;
pratica comunica CCIAA attiva;
iscrizione INPS;
Pec Comune di Città S. Angelo integrazione documenti SCIA;
mail di sollecito evasione pratica CCIAA;
integrazione documenti SCIA e invia atto copia modificato ne veniva richiesta l'effettuazione con urgenza della Sig.ra e Parte_1 il dott. eseguiva tali prestazioni, mediante continui e solleciti messaggi whatsapp CP_1 scambiati tra la signora ed il dott. ”. Parte_1 CP_1
Ebbene, in proposito l'opponente ha testualmente ammesso: “all'inizio ho chiesto al solo CP_1
l'apertura della partita iva e l'iscrizione alla camera di commercio, le altre attività le ho richieste in un momento successivo quando si avvicinava la data di apertura della tabaccheria”.
Deve, dunque, ritenersi dimostrato che il conferimento dell'incarico al professionista ha avuto ad oggetto anche dette attività (circostanza peraltro confermata dalle testimoni e Testimone_2
). Testimone_3
Quanto alla redazione del preliminare di cessione d'azienda, risultano in atti le seguenti e-mail, allegate alla comparsa di costituzione e non contestate né disconosciute, intercorse tra
[...] ed il D' : quella del 06.02.2019, con cui il professionista trasmetteva alla Parte_1 CP_1 Parte_1 la bozza del preliminare di cessione di ramo d'azienda; la relativa e-mail di riscontro della medesima in data 11.02.2019 e l'ulteriore e-mail del 14.02.2019, contenente il Parte_1 preliminare “rivisto” (docc. 1- 2- 3). È stata prodotta (doc. 11) anche la bozza dell'atto in questione.
In ordine all'espletamento di detta attività da parte del commercialista, particolare valore assume anche la deposizione di , che ha ceduto l'attività di tabaccheria alla Testimone_4 Parte_1 questi, infatti, escusso all'udienza del 21.04.2023, ha dichiarato: “per quanto è a mia conoscenza il
4 è stato incaricato solo della stesura del preliminare;
preciso che io non volevo fare il CP_1 preliminare e stipulare direttamente il definitivo;
tuttavia il marito della prima e Controparte_3 poi la mi hanno contattato per la stipula del preliminare;
loro hanno scelto la figura Parte_1 professionale del D'EO”.
Sull'invio della Scia, si è già detto che vi è stata ammissione da parte dell'opponente; ad ogni buon conto, giova precisare che trattasi di un adempimento diverso dalla pratica denominata CILA, affidata all'architetto come dalla stessa confermato all'udienza del 17.01.2024 e CP_4 come si evince dalla relativa fattura, in atti.
Ad abundantiam, si aggiunge che anche in ordine alla SCIA il D' ha prodotto le e-mail e i CP_1 documenti comprovanti l'incarico ricevuto e il relativo svolgimento, circostanze che si evincono, altresì, dalla comunicazione del 15.05.2019, volta alla revoca del mandato, ove si legge: “con la presente comunico la mia intenzione di affidare la consulenza della mia attività ad un altro professionista. Nel ringraziare per il lavoro svolto fin ora, vi autorizzo a proseguire ed ultimare l'iter relativo alla presentazione della SCIA per l'esercizio di vicinato presso il comune di Città
Sant'Angelo…” (doc. sub 6).
E che l'incarico sia stato puntualmente espletato risulta dalla ricevuta di consegna della pec del
2.05.2019 di trasmissione della Scia al comune di Città Sant'Angelo, dalla richiesta di chiarimenti da parte dell'ente del 11.06.2019 nonché dalla successiva integrazione documentale da parte del
(docc. 4 e 12 prodotti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte opposta). CP_1
Per quanto concerne la pratica riguardante alla gestione del Monopolio, è parimenti in atti la e-mail del 28.06.2019, con la quale la ha sostanzialmente richiesto all'odierno opposto di Parte_1 occuparsi della gerenza provvisoria (doc. 13 prodotto con la comparsa di costituzione).
Detta circostanza è stata confermata dalla teste , sulla cui attendibilità non vi è Testimone_5 ragione di dubitare, avendo la stessa dichiarato, all'udienza del 17.1.2024, di essere impiegata presso la e di avere lavorato presso lo studio del Controparte_5 CP_1 nell'anno 2019; ebbene, la teste ha confermato il capitolo 23 dell'opposto, affermando di aver visto sia la e-mail suindicata, inviata dalla al , che i messaggi whatsapp con cui Parte_1 CP_1
l'opponente chiedeva al professionista la compilazione e lo svolgimento della pratica.
Ed ancora. La predisposizione del modello F24 per la ritenuta d'acconto del notaio risulta per tabulas, avendo il D'EO prodotto il modello medesimo (doc. sub 16 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cpc).
5 La compiuta istruttoria ha altresì confermato che gli incontri in presenza tra le parti, necessari per l'espletamento del mandato, furono certamente più di uno, diversamente da quanto affermato dalla
Parte_1
Ed invero, ha riferito, sul punto, che l'opponente si è recata presso lo studio del Testimone_5 commercialista tre volte, il 15/01/2019, il 30/01/2019 e il 26/02/2019 (in una occasione insieme alla sorella e al nipote), trattenendosi ogni volta 1 ora e mezza/2 ore;
la teste ha aggiunto di non essere stata presente agli incontri ma che, poiché si trovava nella stanza affianco e le porte erano aperte, aveva ascoltato le conversazioni, precisando che la “doveva acquisire una tabaccheria il Parte_1
D'EO predisporre, patto di cessione” .
Trattasi di dichiarazioni rese, come già evidenziato, da un soggetto indifferente e certamente attendibile e che, pertanto, sono preferibili rispetto a quanto riferito da e Testimone_6
, legati da un vincolo di parentela con l'opponente, di cui sono rispettivamente Controparte_3 cognato e sorella.
In definitiva, il quadro probatorio ha evidenziato che il D'EO ha ricevuto l'incarico e svolto le prestazioni richieste con il procedimento monitorio.
Di contro, indimostrato è rimasto il requisito dell'urgenza, che non può ritenersi sussistente solo perché alcune prestazioni sono state sollecitate dalla mediante messaggi e/o telefonate, Parte_1 magari effettuate solo perché il D'EO tardava nel compiere le prestazioni.
E, d'altro canto, la prima e-mail inviata al professionista dalla risale al 14.12.2018 Parte_1 mentre l'attività commerciale è stata aperta dopo diversi mesi (il 02.05.2019), il che consente di escludere l'urgenza nell'espletamento dell'incarico.
Prima di passare alla determinazione del quantum, va precisato come non possa essere condiviso l'assunto dell'opponente circa la presunta gratuità delle suddette prestazioni, che sarebbero state eseguite “in amicizia”.
La prestazione professionale si presume, infatti, sempre onerosa. Con la recente ordinanza del 19 maggio 2025, n. 13211, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel contratto d'opera intellettuale,
l'onerosità della prestazione professionale costituisce la regola generale, anche in assenza di un'espressa pattuizione del corrispettivo. La gratuità della prestazione, configurabile in via eccezionale, richiede una chiara e univoca manifestazione di volontà contraria da parte di entrambe le parti, gravando sul committente l'onere di provarla.
6 E' stato così ribadito il consolidato orientamento per cui nel contratto d'opera intellettuale, la gratuità non si presume e, in mancanza di una prova chiara di un patto in tal senso, il rapporto si deve ritenere oneroso, anche se per un lungo periodo non siano stati richiesti compensi.
Nel caso in esame, non è certamente sufficiente, ai fini che qui interessano, la mera dicitura: “non preoccuparti” inserita in un messaggio whatsapp. D'altronde, fra le parti in causa nemmeno vi erano rapporti di amicizia se non indiretti (per il tramite della sorella di ). Ed allora, in Parte_1 assenza di qualsivoglia ulteriore elemento a sostegno di tale tesi difensiva, la suddetta dicitura risulta una mera formula di cortesia, volta a posticipare la regolazione del rapporto e non a decretarne la gratuità.
Risulta, altresì, privo di pregio il motivo di opposizione relativo all'omessa consegna di un preventivo scritto.
Ed invero, la Corte di Cassazione ha chiarito che il rapporto tra cliente e professionista può perfezionarsi anche per fatti concludenti (Cass. n. 25941/2021 e n. 2137/2025), e può avvenire in qualsiasi forma purché idonea a manifestare la volontà del cliente di avvalersi dell'attività professionale. La prova di tale conferimento può essere fornita con ogni mezzo, anche tramite presunzioni. (ex multis: Cass. n. 5363/2022). Da ciò ne deriva il diritto al compenso da parte del professionista. L'obbligo di preventiva pattuizione scritta del compenso, previsto dall'art. 9, comma
4, D.L. 1/2012, ha, dunque, natura disciplinare e non incide sulla validità del rapporto (si veda, tra le tante, Tribunale di L'Aquila, n. 727/25).
E' pur vero che, in virtù ella richiamata normativa, il professionista è tenuto ad un obbligo informativo nei confronti del cliente che riguarda anche i costi dell'incarico e la sua complessità.
Tale informativa si colloca nella fase delle trattative e la sua violazione determina una responsabilità di tipo precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcire i danni commisurati all'interesse negativo (cfr. Tribunale Verona 17.07.2019). A tal fine, l'opponente avrebbe dovuto dedurre, ancor prima che provare, di aver subito un danno in ragione di tale omissione, il che, nella specie, non è avvenuto.
In definitiva, accertati, sulla scorta di quanto sin qui espresso, la sussistenza e l'oggetto del rapporto professionale nonché lo svolgimento delle prestazioni, ai fini della determinazione del quantum – attesa la mancata pattuizione del compenso - occorre fare ricorso ai parametri di cui al DM
140/2012.
7 A tal fine, si premette che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, DM n.140/2012, “l'assenza di prova del preventivo di massima …costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.
In base all'art. 17 del suddetto decreto: “ il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali: a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) risultati e vantaggi anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell'opera prestata”.
Il successivo art. 18 prevede che: “1. per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile”.
Ed ancora. L'art 26 si prevede che: “il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito …”
Ed allora, il commercialista ha ricevuto il mandato per la redazione del preliminare di cessione di ramo d'azienda ed il valore dell'affare ben può considerarsi corrispondente al prezzo convenuto tra le parti di euro 140.000,00. La necessità di modificare la prima bozza non può comportare una autonoma e separata quantificazione del compenso in relazione a tale attività.
Pertanto, avendo il D'EO fatto corretta applicazione dei criteri e della aliquota di cui alla richiamata normativa, la somma richiesta di euro 2.800,00 deve essere decurtata della metà.
Tutte le ulteriori attività qualificate urgenti nella parcella prodotta in sede monitoria, pari a complessivi euro 740,00, devono essere parimenti ridotte del 50%, non essendo emerse dalla compiuta istruttoria, come già evidenziato, le condizioni di particolare urgenza richieste dalla normativa in esame;
pertanto, spetta al professionista la somma di euro 370,00.
In definitiva, dal compenso richiesto deve essere defalcata la somma di euro 1.030,00, per cui al
D'EO spetta l'importo complessivo di euro 2.770,00, oltre accessori come per legge.
8 Da ultimo, con riferimento al rimborso della somma richiesta a titolo di tassa di opinamento, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le spese sostenute per ottenere il parere del Consiglio dell'Ordine devono restare a carico del professionista ove la relativa pretesa sia in tutto, ovvero in parte, infondata (Cass. n. 24481/22), come nella specie.
Di qui il parziale accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della al pagamento, in favore della controparte, della Parte_1 somma di euro 2.770,00, oltre accessori ed interessi dal ricorso al saldo.
Detta statuizione assorbe ogni questione in ordine alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, invocato dall'opponente, che presuppone la totale soccombenza dell'avversario.
La parziale, reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla , in persona dell'omonimo Parte_1 titolare, nei confronti di , ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, CP_1 disattesa così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1 della complessiva somma di euro 2.770,00, oltre accessori ed interessi dal ricorso al saldo;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara, il 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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