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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/10/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Prato
UDIENZA del 21/10/2025
tenuta dal giudice dr.ssa Costanza Comunale
Alle ore 12.30 compaiono:
l'avv. LUCA CIASULLO anche in sostituzione dell'avv. ER MORI per
, presente personalmente, Controparte_1
l'avv. PIERO EMILIO ZACCAGNINI per
[...]
e per Controparte_2
Controparte_2 Controparte_2
Il giudice invita i procuratori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Ciasullo precisa le conclusioni come da note scritte depositate il 16.10.2025 e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi, rappresentando come la Corte di
Cassazione si è pronunciata su una questione analoga a quella oggetto del presente giudizio affermando che il giudice potrebbe eventualmente sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato dell'accertamento della paternità. L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità è pertanto da respingere.
L'avv. Zaccagnini precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. Insiste per l'inammissibilità della domanda, nonché sulla indeterminatezza della domanda. Nel merito rileva l'infondatezza della domanda in assenza di alcun supporto probatorio. Rileva l'inammissibilità delle note depositate da controparte.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott. ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 21/10/2025 il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2016/2024 tra le parti:
Attore: , CF con l'avv. MORI Controparte_1 C.F._1
ER
Convenuti: Controparte_2
CF
[...] P.IVA_1 [...]
C.F. , C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_2
con l'avv. ZACCAGNINI PIERO EMILIO C.F._3
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito Controparte_1
l'intestato Tribunale chiedendo di accertare, incidenter tantum, che è figlia di
[...]
che la stessa è coerede di un terzo dell'asse ereditario del medesimo, che la CP_3 stessa è divenuta socia ex art. 5 dello statuto della società semplice CP_2 di e con decorrenza dalla data del
[...] Controparte_2 Controparte_2 decesso del padre e, conseguentemente, disporre lo scioglimento della suddetta società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale nonché disporre lo scioglimento della comunione ereditaria dell'asse relitto dal padre attribuendo alla stessa la quota di
2 1/3 del patrimonio caduto in successione e, infine, di condannare le controparti a rendere il conto della gestione di tutti i beni compresi nell'asse ereditario del padre.
A sostegno delle proprie domande l'attrice ha dedotto: (1) che con sentenza 493/2023 del 25/7/2023 pendente in appello il Tribunale di Prato ha accertato che la stessa è figlia naturale di (2) che, pertanto, la stessa è entrata, a pieno a titolo, a far Controparte_3 parte del nucleo familiare del medesimo;
(3) che la stessa è divenuta anche erede del medesimo subentrando in tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario comprensivo del
40% dell'attuale capitale della società semplice (4) che gli Controparte_2 odierni convenuti hanno già alienato molteplici beni dell'asse ereditario ad eccezione di alcuni beni immobili e dell'intero capitale sociale attuale della società semplice e;
(5) che tali Controparte_2 Controparte_2 alienazioni sono state fatte nella piena consapevolezza che l'odierna attrice era figlia del loro padre;
(6) che la presente controversia è del tutto ammissibile anche in difetto di giudicato della sentenza di riconoscimento della paternità, posto che il potere di azione
è esercitabile in ogni caso, a prescindere dalla fondatezza o meno della domanda, così come previsto, dall'art. 30 Cost. del quale l'art. 100 c.p.c. costituisce la legislativa attuazione.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti in giudizio CP_2
e la immobiliare
[...] Controparte_2 CP_2 Controparte_2
e i quali hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di
[...] Controparte_2 status dell'attrice, non avendo la stessa acquisito lo status di erede, posto che la sentenza resa dal Tribunale di Prato in primo grado (493/2023) che ha accertato che l'attrice è figlia di è una sentenza dichiarativa con effetti costitutivi che acquista Controparte_3 efficacia soltanto con il passaggio in giudicato e tale procedimento è tuttora pendente in grado di appello, a seguito di impugnazione da entrambe le parti.
Nel merito, i convenuti hanno dedotto: (1) che la quota ereditaria indicata dall'attrice è errata;
(2) che controparte non ha elencato specificamente i beni ricompresi nell'asse ereditario del de cuius;
(3) che anche con riguardo a quanto allegato circa la società immobiliare è del tutto generico, privo di qualsiasi supporto probatorio;
(4) che non c'è alcuna ragione per affermare l'impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale della società; (5) che, peraltro, la richiesta cancellazione doveva essere formulata di fronte al Tribunale delle Imprese;
(6) che non corrisponde al vero che le operazioni poste in essere sono state effettuate nella consapevolezza dell'esistenza di un'altra erede;
(7) che, comunque, la gestione societaria alla morte del de cuius è stata
3 assolutamente fruttuosa e migliorativa;
(8) che risulta infondata la domanda volta ad ottenere i frutti alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione.
Prima dello svolgimento della prima udienza di comparizione parte attrice ha depositato ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa che all'esito del contraddittorio instaurato è stato respinto. Tale provvedimento è stato oggetto di impugnazione in sede di reclamo, conclusosi con la conferma del provvedimento cautelare di primo grado.
Mutato il rito da ordinario a semplificato di cognizione. la causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni delle parti così come riportate nel verbale.
Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità delle note depositate da parte attrice in data 16.10.2025, non previste dal legislatore né autorizzate dallo scrivente, dovendo, pertanto, tenere ferme le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi.
Detto ciò, si osserva quanto segue.
Le domande spiegate da parte attrice presuppongono la qualità di erede della stessa onde procedere alla disamina della domanda di petizione ereditaria e alla conseguente domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Tuttavia, tali domande non possono essere esaminate e trovare eventuale accoglimento se non in quanto il giudice pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio, efficacia che nel caso in esame ancora non sussiste, posto che la sentenza resa da questo
Tribunale 493/2023 è ancora sub iudice, pendendo il grado di appello. Tale sentenza ha certamente natura dichiarativa e, quindi, non è provvisoriamente esecutiva.
Pertanto, fin tanto che l'accertamento dello stato di figlia di Controparte_3 dell'attrice non è divenuto definitivo deve ritenersi precluso l'esercizio dei diritti conseguenti derivanti, appunto, dallo status medesimo.
Le contestazioni rese sul punto da parte attrice circa la piena ammissibilità della domanda in esame con la possibilità eventuale di sospendere questo giudizio in attesa dell'esito del procedimento volto ad accertare lo stato di figlia della stessa non colgono nel segno.
Se è pur vero, infatti, che secondo il Supremo Collegio la pendenza del giudizio di riconoscimento giudiziale di paternità non costituisce causa di sospensione necessaria del procedimento di petizione ereditaria, la domanda di petizione ereditaria e la conseguente domanda di scioglimento della comunione ereditaria non possono trovare accoglimento se non in quanto il giudice pronuncia con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio (cfr. Cass. 4208/2018).
4 L'arresto delle Sezioni Unite del 2012, richiamato da parte attrice, è stato superato dall'ormai prevalente orientamento reso successivamente dal Supremo Collegio ritenendo non azionabili i diritti derivanti dallo status di figlio in pendenza del relativo accertamento (cfr. Cass. 21364/2018).
Difatti, la questione che qui si pone attiene ad una questione di rito, posto che il giudice, in assenza dell'accertamento definitivo sullo status di figlio è impedito dal conoscere il merito della causa sul diritto dipendente, “per difetto della possibilità giuridica di tutelare le posizioni che derivano da uno status che non sia divenuto ancora realtà giuridica, e ciò indipendentemente dalla contemporanea pendenza del relativo giudizio.” (cfr. sentenza Tribunale di Prato 550/2024).
Infine, si osserva che non coglie nel segno il richiamo di parte attrice alla sentenza della
Corte di Cassazione 8519/2025. La stessa, infatti, non fa altro che ribadire i concetti qui espressi sottolineando in motivazione che: “Invero, ciò che la giurisprudenza di legittimità esclude è la possibilità dell'accertamento incidentale dello stato, senza efficacia di giudicato e con effetto limitato alla controversia principale (Cass. n.
2220/1985); con la conseguenza che, se una questione di stato si presenti come pregiudizievole dinanzi al giudice civile, si applicherà l'art. 34 c.p.c. e considerarsi la questione di stato fra quelle questioni che, per legge e cioè per il sistema legislativo, non possono decidersi se non con autorità di giudicato. Se mancano le condizioni necessarie richieste esplicitamente per quelle azioni dalla legge, il giudice adito non potrà giudicare. Qualora invece il giudice adito sia competente anche per la questione di stato e sussistano le condizioni soggettive (legittimazione del soggetto attivo e del soggetto passivo) ed oggettivo il giudice adito potrà giudicare anche sull'azione di stato, ma principaliter e con efficacia di giudicato (Cass. n. 1515/1966).”.
Le domande attoree, pertanto, devono essere dichiarate inammissibili.
Le spese del giudizio, comprensive del sub procedimento cautelare devono essere poste a carico di parte attrice in applicazione del principio di causalità e saranno liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di merito: valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, fase introduttiva ai valori medi, fase istruttoria e fase decisionale ai valori minimi con aumento ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 55/2014 sussistendo più parti aventi la medesima posizione processuale, fase cautelare primo grado: valore indeterminabile di bassa complessità fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori minimi tenuto conto che le questioni sono le
5 stesse del merito con aumento ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 55/2014; stessi criteri per il giudizio di reclamo).
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 per il rigetto del reclamo cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara inammissibili le domande attoree;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti che liquida complessivamente in euro 13.585,60 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002 relativamente al giudizio di reclamo.
Prato, 21/10/2025
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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UDIENZA del 21/10/2025
tenuta dal giudice dr.ssa Costanza Comunale
Alle ore 12.30 compaiono:
l'avv. LUCA CIASULLO anche in sostituzione dell'avv. ER MORI per
, presente personalmente, Controparte_1
l'avv. PIERO EMILIO ZACCAGNINI per
[...]
e per Controparte_2
Controparte_2 Controparte_2
Il giudice invita i procuratori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Ciasullo precisa le conclusioni come da note scritte depositate il 16.10.2025 e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi, rappresentando come la Corte di
Cassazione si è pronunciata su una questione analoga a quella oggetto del presente giudizio affermando che il giudice potrebbe eventualmente sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato dell'accertamento della paternità. L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità è pertanto da respingere.
L'avv. Zaccagnini precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. Insiste per l'inammissibilità della domanda, nonché sulla indeterminatezza della domanda. Nel merito rileva l'infondatezza della domanda in assenza di alcun supporto probatorio. Rileva l'inammissibilità delle note depositate da controparte.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott. ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 21/10/2025 il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2016/2024 tra le parti:
Attore: , CF con l'avv. MORI Controparte_1 C.F._1
ER
Convenuti: Controparte_2
CF
[...] P.IVA_1 [...]
C.F. , C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_2
con l'avv. ZACCAGNINI PIERO EMILIO C.F._3
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito Controparte_1
l'intestato Tribunale chiedendo di accertare, incidenter tantum, che è figlia di
[...]
che la stessa è coerede di un terzo dell'asse ereditario del medesimo, che la CP_3 stessa è divenuta socia ex art. 5 dello statuto della società semplice CP_2 di e con decorrenza dalla data del
[...] Controparte_2 Controparte_2 decesso del padre e, conseguentemente, disporre lo scioglimento della suddetta società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale nonché disporre lo scioglimento della comunione ereditaria dell'asse relitto dal padre attribuendo alla stessa la quota di
2 1/3 del patrimonio caduto in successione e, infine, di condannare le controparti a rendere il conto della gestione di tutti i beni compresi nell'asse ereditario del padre.
A sostegno delle proprie domande l'attrice ha dedotto: (1) che con sentenza 493/2023 del 25/7/2023 pendente in appello il Tribunale di Prato ha accertato che la stessa è figlia naturale di (2) che, pertanto, la stessa è entrata, a pieno a titolo, a far Controparte_3 parte del nucleo familiare del medesimo;
(3) che la stessa è divenuta anche erede del medesimo subentrando in tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario comprensivo del
40% dell'attuale capitale della società semplice (4) che gli Controparte_2 odierni convenuti hanno già alienato molteplici beni dell'asse ereditario ad eccezione di alcuni beni immobili e dell'intero capitale sociale attuale della società semplice e;
(5) che tali Controparte_2 Controparte_2 alienazioni sono state fatte nella piena consapevolezza che l'odierna attrice era figlia del loro padre;
(6) che la presente controversia è del tutto ammissibile anche in difetto di giudicato della sentenza di riconoscimento della paternità, posto che il potere di azione
è esercitabile in ogni caso, a prescindere dalla fondatezza o meno della domanda, così come previsto, dall'art. 30 Cost. del quale l'art. 100 c.p.c. costituisce la legislativa attuazione.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti in giudizio CP_2
e la immobiliare
[...] Controparte_2 CP_2 Controparte_2
e i quali hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di
[...] Controparte_2 status dell'attrice, non avendo la stessa acquisito lo status di erede, posto che la sentenza resa dal Tribunale di Prato in primo grado (493/2023) che ha accertato che l'attrice è figlia di è una sentenza dichiarativa con effetti costitutivi che acquista Controparte_3 efficacia soltanto con il passaggio in giudicato e tale procedimento è tuttora pendente in grado di appello, a seguito di impugnazione da entrambe le parti.
Nel merito, i convenuti hanno dedotto: (1) che la quota ereditaria indicata dall'attrice è errata;
(2) che controparte non ha elencato specificamente i beni ricompresi nell'asse ereditario del de cuius;
(3) che anche con riguardo a quanto allegato circa la società immobiliare è del tutto generico, privo di qualsiasi supporto probatorio;
(4) che non c'è alcuna ragione per affermare l'impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale della società; (5) che, peraltro, la richiesta cancellazione doveva essere formulata di fronte al Tribunale delle Imprese;
(6) che non corrisponde al vero che le operazioni poste in essere sono state effettuate nella consapevolezza dell'esistenza di un'altra erede;
(7) che, comunque, la gestione societaria alla morte del de cuius è stata
3 assolutamente fruttuosa e migliorativa;
(8) che risulta infondata la domanda volta ad ottenere i frutti alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione.
Prima dello svolgimento della prima udienza di comparizione parte attrice ha depositato ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa che all'esito del contraddittorio instaurato è stato respinto. Tale provvedimento è stato oggetto di impugnazione in sede di reclamo, conclusosi con la conferma del provvedimento cautelare di primo grado.
Mutato il rito da ordinario a semplificato di cognizione. la causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni delle parti così come riportate nel verbale.
Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità delle note depositate da parte attrice in data 16.10.2025, non previste dal legislatore né autorizzate dallo scrivente, dovendo, pertanto, tenere ferme le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi.
Detto ciò, si osserva quanto segue.
Le domande spiegate da parte attrice presuppongono la qualità di erede della stessa onde procedere alla disamina della domanda di petizione ereditaria e alla conseguente domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Tuttavia, tali domande non possono essere esaminate e trovare eventuale accoglimento se non in quanto il giudice pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio, efficacia che nel caso in esame ancora non sussiste, posto che la sentenza resa da questo
Tribunale 493/2023 è ancora sub iudice, pendendo il grado di appello. Tale sentenza ha certamente natura dichiarativa e, quindi, non è provvisoriamente esecutiva.
Pertanto, fin tanto che l'accertamento dello stato di figlia di Controparte_3 dell'attrice non è divenuto definitivo deve ritenersi precluso l'esercizio dei diritti conseguenti derivanti, appunto, dallo status medesimo.
Le contestazioni rese sul punto da parte attrice circa la piena ammissibilità della domanda in esame con la possibilità eventuale di sospendere questo giudizio in attesa dell'esito del procedimento volto ad accertare lo stato di figlia della stessa non colgono nel segno.
Se è pur vero, infatti, che secondo il Supremo Collegio la pendenza del giudizio di riconoscimento giudiziale di paternità non costituisce causa di sospensione necessaria del procedimento di petizione ereditaria, la domanda di petizione ereditaria e la conseguente domanda di scioglimento della comunione ereditaria non possono trovare accoglimento se non in quanto il giudice pronuncia con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio (cfr. Cass. 4208/2018).
4 L'arresto delle Sezioni Unite del 2012, richiamato da parte attrice, è stato superato dall'ormai prevalente orientamento reso successivamente dal Supremo Collegio ritenendo non azionabili i diritti derivanti dallo status di figlio in pendenza del relativo accertamento (cfr. Cass. 21364/2018).
Difatti, la questione che qui si pone attiene ad una questione di rito, posto che il giudice, in assenza dell'accertamento definitivo sullo status di figlio è impedito dal conoscere il merito della causa sul diritto dipendente, “per difetto della possibilità giuridica di tutelare le posizioni che derivano da uno status che non sia divenuto ancora realtà giuridica, e ciò indipendentemente dalla contemporanea pendenza del relativo giudizio.” (cfr. sentenza Tribunale di Prato 550/2024).
Infine, si osserva che non coglie nel segno il richiamo di parte attrice alla sentenza della
Corte di Cassazione 8519/2025. La stessa, infatti, non fa altro che ribadire i concetti qui espressi sottolineando in motivazione che: “Invero, ciò che la giurisprudenza di legittimità esclude è la possibilità dell'accertamento incidentale dello stato, senza efficacia di giudicato e con effetto limitato alla controversia principale (Cass. n.
2220/1985); con la conseguenza che, se una questione di stato si presenti come pregiudizievole dinanzi al giudice civile, si applicherà l'art. 34 c.p.c. e considerarsi la questione di stato fra quelle questioni che, per legge e cioè per il sistema legislativo, non possono decidersi se non con autorità di giudicato. Se mancano le condizioni necessarie richieste esplicitamente per quelle azioni dalla legge, il giudice adito non potrà giudicare. Qualora invece il giudice adito sia competente anche per la questione di stato e sussistano le condizioni soggettive (legittimazione del soggetto attivo e del soggetto passivo) ed oggettivo il giudice adito potrà giudicare anche sull'azione di stato, ma principaliter e con efficacia di giudicato (Cass. n. 1515/1966).”.
Le domande attoree, pertanto, devono essere dichiarate inammissibili.
Le spese del giudizio, comprensive del sub procedimento cautelare devono essere poste a carico di parte attrice in applicazione del principio di causalità e saranno liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di merito: valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, fase introduttiva ai valori medi, fase istruttoria e fase decisionale ai valori minimi con aumento ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 55/2014 sussistendo più parti aventi la medesima posizione processuale, fase cautelare primo grado: valore indeterminabile di bassa complessità fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori minimi tenuto conto che le questioni sono le
5 stesse del merito con aumento ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 55/2014; stessi criteri per il giudizio di reclamo).
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 per il rigetto del reclamo cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara inammissibili le domande attoree;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti che liquida complessivamente in euro 13.585,60 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002 relativamente al giudizio di reclamo.
Prato, 21/10/2025
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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