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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 31/10/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1635/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1635/2023 promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. MARIO Parte_1 C.F._1
BRIOLINI, domicilio eletto presso in Pescara alla Piazza Ettore Troilo, 27 - pec
Email_1
ATTORE contro
, nato a [...] il [...], c.f. , pec CP_1 C.F._2
CodiceFiscale_3
CONVENUTO contumace
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_2 C.F._4
residente in [...].
TERZO CHIAMATO contumace
CONCLUSIONI
La sola parte attrice era precisare le conclusioni: condannare il convenuto a corrispondere all'attore per le ragioni e causali esposte, le somme determinate per sorte capitale, interessi e spese, anche di causa, dal Tribunale di Pescara, prima e dalla Corte di Appello poi, per un totale ad oggi di €.16.153,84, oltre costi e competenze per i pagina 1 di 5 conseguenti infruttuosi tentativi di recupero del credito (visure camerali, accesso gli atti, etc..) nella misura complessiva che sarà comunque ritenuta di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto di citazione proponeva domanda contro per vederlo Parte_1 CP_1
condannato a pagare in proprio favore la somma di euro 16.153,84 in ragione dell'acquisto di una autovettura usata dalla . Controparte_3 Controparte_4
Riferiva l'attore come l'introduzione del presente giudizio parte da un prodromico pronunciamento giudiziario riferito al medesima vicenda;
vi è una Ordinanza decisoria ex art. 702 bis cpc emessa dal Tribunale di Pescara, successivamente confermata dalla Corte di Appello de L'Aquila, che andava a dichiarare la risoluzione del contratto per colpa della
[...]
con la condanna della medesima alla restituzione del prezzo Controparte_5
ed ogni danno accessorio. Lamentava la parte attrice che ogni tentativo volto ad ottenere il pagamento delle somme riportate nel titolo esecutivo ottenuto in proprio favore si era rilevato
“infruttuoso”.
In tal senso narrava come per sottrarsi alle obbligazioni a suo carico Controparte_2
cancellava la sua impresa dal Registro dele Imprese;
lo stesso cedeva l'attività di vendita a
, quest'ultimo apriva nella medesima area in cui esercitava attività Parte_2 CP_2
“nuova ditta” e in cui andava a svolgere la medesima attività del precedente e andava a
[...]
denominare “Auto Jolly”.
Con il presente giudizio l'attore era a chiedere la condanna verso in quanto “socio Parte_2
di fatto” di e questo invocando la fattispecie prevista dall'art. 2297, sic quindi Controparte_2
riconoscerne la corresponsabilità per i danni subiti dal contratto di acquisto.
Il G.I. verificava il mancato rispetto dei termini per la notifica alla parte attrice a notificare l'atto introduttivo e autorizza la stessa a nuova notifica;
constata la ritualità della successiva notifica, a mezzo pec, dichiarava la contumacia dell'attore il quale non si costituiva, ma sulla scorta della domanda avanzata era disposto di integrare il contradditorio nei riguardi di;
Controparte_2
questi nonostante rituale notifica fatta a mani della chiamata in giudizio non si costituiva e se ne dichiarava la contumacia.
All'udienza del 24.10.2024 la difesa attrice era a chiedere ammettersi il solo interrogatorio formale di , il G.I. lo ammetteva e disponeva rinvio per tale incombente ad altra CP_1
udienza, assegnando alla difesa attrice un termine per la notifica al contumace del verbale e dello pagina 2 di 5 stralcio dei capitoli ammessi al deferito l'interrogatorio formale. All'udienza designata, nonostante rituale notifica a mezzo pec, non compariva e tutto ciò senza addurre CP_1
alcuna giustificazione: la difesa attrice in udienza era a chiedere fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, precisate le conclusioni il Giudice tratteneva la causa a decisone.
Va rilevato che la domanda avanzata nei riguardi dell'attore si nuove invocando l'applicazione nel caso trattato dell'art. 2297 del codice civile, il quale stabilisce la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali.
Rileva come a seguito di titolo giudiziale ottenuto contro il venditore di un veicolo Opel Corsa targato EC715EZ presso la (ditta Controparte_5
individuale) era stata accertata la evizione totale della cosa venduta in quanto la vettura era
Con colpita da misura della confisca penale e conseguenzialmente era condannata la
[...]
al risarcimento del danno subito dall'acquirente. Controparte_5 Controparte_2
Nel titolo esecutivo prodotto si evince come era individuato senza alcuna incertezza il veditore nella ditta di e alcun accenno viene fatto alla CP_3 Controparte_4
esistenza di un socio.
Nella narrazione dei fatti che viene riportata nell'atto introduttivo si sostiene esistere la figura del socio di fatto individuato nella persona del convento e questo nello specifico da comportamenti adottati in danno delle ragioni creditori dell'attore ma solo successivamente all'ottenimento del titolo esecutivo sopra richiamato e tutto per rendere infruttuosa ogni attività svolta per la soddisfazione delle proprie ragioni di credito ex Ordinanza 702 bis cpc.
Nello specifico riferisce della cancellazione della ditta di di CP_3 CP_4
dal Registro dell'Imprese e l'apertura di una attività avente lo stesso oggetto Controparte_2
nei luoghi in cui esercitava la di GA di CP_3 CP_4 Controparte_2
Richiamava inoltre la circostanza della locazione dell'area in cui si svolgeva la vendita sia della di che successivamente della impresa di CP_3 CP_2 Controparte_4
“Auto Jolly” come titolare . Sempre la difesa attrice evidenzia come il terreno Parte_2
dove si svolge la vendita di auto, era concesso nel 2019 per il solo uso di deposito e parcheggio e attività commesse non per uso commerciale. Tale ultima circostanza risulta irrilevante ai fini del decidere.
pagina 3 di 5 Documentalmente emerge come le due imprese operano in tempi deversi e manca alcuna prova che acclari una commistione del due persone nella gestione del medesima attività.
L'istruttoria ha visto la non comparazione della parte attrice a rendere il deferito interrogatorio formale e senza che questi era ad addurre alcuna giustificazione.
La lettera dell'art. 232 cpc stabilisce che se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo il Giudice “valutato ogni altro elemento di prova” può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Dalla intera istruttoria condotta e anche dalle produzioni di parte non sono emersi sufficienti elementi di prova a sostegno della tesi attrice e cioè della esistenza di un “socio di fatto” nella GT di di GA GI. Rileva come nel prodromico giudizio CP_3 CP_4
sebbene tutti i fatti fossero cristallizzati e riportati nella condotta attività istruttoria, mai alcun accenno era fatto alla figura di o di un proprio apporto all'impresa di Parte_2 CP_2
. Peraltro, la circostanza della cessazione dell'impresa di e il
[...] Controparte_2
successivo implantare di una nuova impresa nei stessi luoghi, con il medesimo oggetto sociale, non porta di per sé a ritenere che sia socio di fatto con Parte_2 Controparte_2
Va chiarito che la responsabilità solidale dei soci per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2297
c.c. sorge in virtù della mera esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia quando la condotta complessiva dei soggetti coinvolti sia idonea a ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società, indipendentemente dall'effettiva esistenza di un vincolo societario nei rapporti interni tra i soci.
Il principio dell'apparenza del diritto, posto a tutela della buona fede dei terzi, comporta che coloro i quali si comportino esteriormente come soci assumano in solido le obbligazioni come se la società esistesse. Tutti i soci della società di fatto rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali, non soltanto coloro che abbiano materialmente compiuto gli atti di gestione da cui derivano le obbligazioni.
La prova che incombe sula parte Attrice in quanto soggetto estraneo e terzo rispetto al società assume ccaratteristiche precipuo nel senso che assume rilievo la percezione esterna degli elementi caratterizzanti la società, a tutela dell'affidamento del terzo. Alcuna prova o elemento di prova in tal senso è emerso nel costo del giudizio.
La domanda deve dunque essere rigettata, nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione delle altre parti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attrice, nulla sulle spese in ragione della contumacia delle altre parti in causa.
Pescara, 31 ottobre 2025
Il GOT
dott. Anastasio Morelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1635/2023 promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. MARIO Parte_1 C.F._1
BRIOLINI, domicilio eletto presso in Pescara alla Piazza Ettore Troilo, 27 - pec
Email_1
ATTORE contro
, nato a [...] il [...], c.f. , pec CP_1 C.F._2
CodiceFiscale_3
CONVENUTO contumace
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_2 C.F._4
residente in [...].
TERZO CHIAMATO contumace
CONCLUSIONI
La sola parte attrice era precisare le conclusioni: condannare il convenuto a corrispondere all'attore per le ragioni e causali esposte, le somme determinate per sorte capitale, interessi e spese, anche di causa, dal Tribunale di Pescara, prima e dalla Corte di Appello poi, per un totale ad oggi di €.16.153,84, oltre costi e competenze per i pagina 1 di 5 conseguenti infruttuosi tentativi di recupero del credito (visure camerali, accesso gli atti, etc..) nella misura complessiva che sarà comunque ritenuta di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto di citazione proponeva domanda contro per vederlo Parte_1 CP_1
condannato a pagare in proprio favore la somma di euro 16.153,84 in ragione dell'acquisto di una autovettura usata dalla . Controparte_3 Controparte_4
Riferiva l'attore come l'introduzione del presente giudizio parte da un prodromico pronunciamento giudiziario riferito al medesima vicenda;
vi è una Ordinanza decisoria ex art. 702 bis cpc emessa dal Tribunale di Pescara, successivamente confermata dalla Corte di Appello de L'Aquila, che andava a dichiarare la risoluzione del contratto per colpa della
[...]
con la condanna della medesima alla restituzione del prezzo Controparte_5
ed ogni danno accessorio. Lamentava la parte attrice che ogni tentativo volto ad ottenere il pagamento delle somme riportate nel titolo esecutivo ottenuto in proprio favore si era rilevato
“infruttuoso”.
In tal senso narrava come per sottrarsi alle obbligazioni a suo carico Controparte_2
cancellava la sua impresa dal Registro dele Imprese;
lo stesso cedeva l'attività di vendita a
, quest'ultimo apriva nella medesima area in cui esercitava attività Parte_2 CP_2
“nuova ditta” e in cui andava a svolgere la medesima attività del precedente e andava a
[...]
denominare “Auto Jolly”.
Con il presente giudizio l'attore era a chiedere la condanna verso in quanto “socio Parte_2
di fatto” di e questo invocando la fattispecie prevista dall'art. 2297, sic quindi Controparte_2
riconoscerne la corresponsabilità per i danni subiti dal contratto di acquisto.
Il G.I. verificava il mancato rispetto dei termini per la notifica alla parte attrice a notificare l'atto introduttivo e autorizza la stessa a nuova notifica;
constata la ritualità della successiva notifica, a mezzo pec, dichiarava la contumacia dell'attore il quale non si costituiva, ma sulla scorta della domanda avanzata era disposto di integrare il contradditorio nei riguardi di;
Controparte_2
questi nonostante rituale notifica fatta a mani della chiamata in giudizio non si costituiva e se ne dichiarava la contumacia.
All'udienza del 24.10.2024 la difesa attrice era a chiedere ammettersi il solo interrogatorio formale di , il G.I. lo ammetteva e disponeva rinvio per tale incombente ad altra CP_1
udienza, assegnando alla difesa attrice un termine per la notifica al contumace del verbale e dello pagina 2 di 5 stralcio dei capitoli ammessi al deferito l'interrogatorio formale. All'udienza designata, nonostante rituale notifica a mezzo pec, non compariva e tutto ciò senza addurre CP_1
alcuna giustificazione: la difesa attrice in udienza era a chiedere fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, precisate le conclusioni il Giudice tratteneva la causa a decisone.
Va rilevato che la domanda avanzata nei riguardi dell'attore si nuove invocando l'applicazione nel caso trattato dell'art. 2297 del codice civile, il quale stabilisce la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali.
Rileva come a seguito di titolo giudiziale ottenuto contro il venditore di un veicolo Opel Corsa targato EC715EZ presso la (ditta Controparte_5
individuale) era stata accertata la evizione totale della cosa venduta in quanto la vettura era
Con colpita da misura della confisca penale e conseguenzialmente era condannata la
[...]
al risarcimento del danno subito dall'acquirente. Controparte_5 Controparte_2
Nel titolo esecutivo prodotto si evince come era individuato senza alcuna incertezza il veditore nella ditta di e alcun accenno viene fatto alla CP_3 Controparte_4
esistenza di un socio.
Nella narrazione dei fatti che viene riportata nell'atto introduttivo si sostiene esistere la figura del socio di fatto individuato nella persona del convento e questo nello specifico da comportamenti adottati in danno delle ragioni creditori dell'attore ma solo successivamente all'ottenimento del titolo esecutivo sopra richiamato e tutto per rendere infruttuosa ogni attività svolta per la soddisfazione delle proprie ragioni di credito ex Ordinanza 702 bis cpc.
Nello specifico riferisce della cancellazione della ditta di di CP_3 CP_4
dal Registro dell'Imprese e l'apertura di una attività avente lo stesso oggetto Controparte_2
nei luoghi in cui esercitava la di GA di CP_3 CP_4 Controparte_2
Richiamava inoltre la circostanza della locazione dell'area in cui si svolgeva la vendita sia della di che successivamente della impresa di CP_3 CP_2 Controparte_4
“Auto Jolly” come titolare . Sempre la difesa attrice evidenzia come il terreno Parte_2
dove si svolge la vendita di auto, era concesso nel 2019 per il solo uso di deposito e parcheggio e attività commesse non per uso commerciale. Tale ultima circostanza risulta irrilevante ai fini del decidere.
pagina 3 di 5 Documentalmente emerge come le due imprese operano in tempi deversi e manca alcuna prova che acclari una commistione del due persone nella gestione del medesima attività.
L'istruttoria ha visto la non comparazione della parte attrice a rendere il deferito interrogatorio formale e senza che questi era ad addurre alcuna giustificazione.
La lettera dell'art. 232 cpc stabilisce che se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo il Giudice “valutato ogni altro elemento di prova” può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Dalla intera istruttoria condotta e anche dalle produzioni di parte non sono emersi sufficienti elementi di prova a sostegno della tesi attrice e cioè della esistenza di un “socio di fatto” nella GT di di GA GI. Rileva come nel prodromico giudizio CP_3 CP_4
sebbene tutti i fatti fossero cristallizzati e riportati nella condotta attività istruttoria, mai alcun accenno era fatto alla figura di o di un proprio apporto all'impresa di Parte_2 CP_2
. Peraltro, la circostanza della cessazione dell'impresa di e il
[...] Controparte_2
successivo implantare di una nuova impresa nei stessi luoghi, con il medesimo oggetto sociale, non porta di per sé a ritenere che sia socio di fatto con Parte_2 Controparte_2
Va chiarito che la responsabilità solidale dei soci per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2297
c.c. sorge in virtù della mera esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia quando la condotta complessiva dei soggetti coinvolti sia idonea a ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società, indipendentemente dall'effettiva esistenza di un vincolo societario nei rapporti interni tra i soci.
Il principio dell'apparenza del diritto, posto a tutela della buona fede dei terzi, comporta che coloro i quali si comportino esteriormente come soci assumano in solido le obbligazioni come se la società esistesse. Tutti i soci della società di fatto rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali, non soltanto coloro che abbiano materialmente compiuto gli atti di gestione da cui derivano le obbligazioni.
La prova che incombe sula parte Attrice in quanto soggetto estraneo e terzo rispetto al società assume ccaratteristiche precipuo nel senso che assume rilievo la percezione esterna degli elementi caratterizzanti la società, a tutela dell'affidamento del terzo. Alcuna prova o elemento di prova in tal senso è emerso nel costo del giudizio.
La domanda deve dunque essere rigettata, nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione delle altre parti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attrice, nulla sulle spese in ragione della contumacia delle altre parti in causa.
Pescara, 31 ottobre 2025
Il GOT
dott. Anastasio Morelli
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